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LEGGE 16 marzo 1987, n. 118

Current text a fecha 1992-03-05

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.La Scuola archeologica italiana in Atene, istituita con regio decreto 9 maggio 1909, n. 373, è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico.

2.La Scuola ha la sede amministrativa in Roma e quella principale di studio in Atene; è sottoposta alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero per i beni culturali e ambientali, ferme restando le competenze dell'ambasciata d'Italia in Atene, ai sensi dell'articolo 37, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

NOTE Nota all'art. 1, comma 1: Il R.D. n. 373/1909 istituisce una scuola italiana di archeologia in Atene. Nota all'art. 1, comma 2: L'ultimo comma dell'art. 37 del D.P.R. n. 18/1967 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) prevede che: "La Missione diplomatica esercita altresì azione di coordinamento e, nei casi previsti, di vigilanza o di direzione dell'attività di uffici ed enti pubblici italiani, operanti nel territorio dello Stato di accreditamento".