DECRETO 11 febbraio 1987, n. 126
IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Vista la legge 22 maggio 1980, n. 209, che modifica gli articoli 398 e 399 del sopracitato testo unico relativamente alla prevenzione ed alla eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni;
Visto il decreto ministeriale 1 settembre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 28 ottobre 1980, con il quale sono stati designati, ai sensi dell'ultimo comma dell'art 1 della citata legge 22 maggio 1980, n. 209, gli organismi incaricati del rilascio delle certificazioni, delle attestazioni o dei contrassegni di rispondenza.
Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 210 del 2 agosto 1983, concernente l'approvazione della normativa tecnica per i telefoni senza cordone (cordless);
Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 24 luglio 1985, che stabilisce le condizioni per l'utilizzazione dei telefoni senza cordone;
Riconosciuta la necessità di adottare idonei provvedimenti per la prevenzione e la eliminazione dei disturbi radioelettrici provocati dai telefoni senza cordone;
Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;
Sentito
il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Decreta:
Art. 1
Le norme tecniche di cui al decreto ministeriale 5 luglio 1983, citato nelle premesse, sono valide ai fini della prevenzione e della eliminazione dei disturbi radioelettrici provocati dagli apparecchi telefonici senza cordone (cordless).
NOTE Nota all'art. 1: Per il D.M. 5 luglio 1983 si veda nelle premesse al presente decreto.
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