DECRETO 12 marzo 1987, n. 147
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34, modificata dalla legge 7 marzo 1985, n. 98;
Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, modificata dalla legge 23 dicembre 1975, n. 745;
Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali;
Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 1980, concernente la produzione del virus aftoso e del vaccino contro l'afta epizootica (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 3 marzo 1980);
Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1982 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 26 marzo 1982), e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348: "Norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi per il trattamento economico del personale delle unità sanitarie locali";
Visto l'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985);
Visto il decreto ministeriale 14 maggio 1986 relativo alla produzione, acquisto, distribuzione ed impiego dei vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 1986);
Vista la circolare n. 2 del 2 gennaio 1985 riguardante le profilassi obbligatorie: procedure amministrativo-contabili per la liquidazione delle prestazioni veterinarie;
Considerato che le spese necessarie per l'attuazione delle profilassi vaccinali obbligatorie contro le malattie infettive e diffusive degli animali ai fini di provvedere all'acquisto ed all'approvvigionamento dei prodotti immunizzanti ed al pagamento delle relative prestazioni veterinarie, gravano, a partire dall'esercizio finanziario 1983, sul cap. 5941/Tesoro - Fondo sanitario nazionale;
Considerato che, al fine di assicurare un uniforme approvvigionamento nelle quantità necessarie dei vaccini in questione, occorre stabilire i quantitativi dei vaccini che dovranno essere prodotti dai diversi istituti zooprofilattici sperimentali incaricati;
Ritenuta la necessità di procedere, ai fini dell'attuazione dei piani di profilassi obbligatorie o di misure di polizia veterinaria, all'adeguamento dei prezzi di cessione dei vaccini e dei compensi, per l'impiego dei prodotti immunizzanti, stabiliti con decreto ministeriale 20 giugno 1985;
Atteso
che le prestazioni in argomento rese dai veterinari dipendenti dalle unità sanitarie locali costituiscono compito di istituto e come tali sono retribuite con i trattamenti economici previsti dall'accordo nazionale unico di cui all'art. 9 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni; Decreta:
Art. 1
Per l'anno 1987 le spese per l'acquisto e l'impiego dei prodotti immunizzanti necessari alle profilassi vaccinali obbligatorie nei confronti dell'afta epizootica, della peste suina classica, della rabbia e del carbonchio ematico nonchè di altre malattie infettive e diffusive, disposte ai sensi della legge 23 gennaio 1968, n. 34, sono sostenute dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano con i fondi alle medesime assegnati sul Fondo sanitario nazionale (cap. 5941/Tesoro - parte spese correnti).
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