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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1987, n. 150

Current text a fecha 2002-01-01

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 675;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, numeri 335, 336, 337 e 338;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 569;

Vista la legge 10 ottobre 1986, n. 668;

Visto l'accordo raggiunto in data 13 febbraio 1987 tra la delegazione governativa e i sindacati di polizia SIULP e SAP, ai sensi dell'art. 95, primo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1987, n. 101, recante copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo contrattuale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Area di applicazione e durata

1.Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano al personale dei ruoli della Polizia di Stato, esclusi i dirigenti, relativamente al periodo dal 1 gennaio 1985 al 31 dicembre 1987.

2.La decorrenza degli effetti economici e fissata al 1 gennaio 1986 e si protrae fino al 30 giugno 1988.

Art. 2

Stipendi

1.

2.A decorrere dal 1 gennaio 1988, al personale della Polizia di Stato, che espleta funzioni di polizia competono i seguenti stipendi iniziali annui lordi: livello quarto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.500.000 livello quinto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.200.000 livello sesto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.200.000 livello sesto-bis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.800.000 livello settimo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 8.400.000 livello ottavo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.400.000 livello ottavo-bis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 11.440.000

3.In relazione alle attuali carenze di organico ed in attesa della ristrutturazione degli uffici periferici, permanendo la necessita' di mantenere inalterato l'attuale carico di servizio, al personale di cui al comma 2 compete, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, un'autonoma maggiorazione di stipendio, per i seguenti importi annui lordi: agente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 130.000 agente scelto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 140.000 assistente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 220.000 assistente capo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 364.000 vice sovrintendente con meno di cinque anni di servizio. . L. 130.000 vice sovrintendente con piu' di cinque anni di servizio. . L. 364.000 sovrintendente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 364.000 sovrintendente principale. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 455.000 sovrintendente capo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 468.000 vice ispettore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 468.000 ispettore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 470.000 ispettore principale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 470.000 ispettore capo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 480.000 vice commissario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 480.000 commissario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 480.000 commissario capo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 490.000 vice questore aggiunto . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 500.000

4.Al dipendente che gia' riveste o che consegue successivamente la promozione alla qualifica di sovrintendente principale viene attribuito, nel quinto livello, a decorrere, rispettivamente, dalla data di cui al comma 3 o dalla data in cui consegue la promozione nella predetta qualifica, un importo annuo lordo di L. 310.000, che si aggiunge alla retribuzione individuale di anzianita' di cui all'art. 3.

5.Tale importo e' riassorbito in caso di passaggio a livello retributivo superiore.

6.Ai dipendenti che rivestono, alla data di cui al comma 3, la qualifica di sovrintendente capo viene attribuito un importo annuo lordo di L. 180.000 se collocati nel sesto livello e L. 195.000 se collocati nel livello sesto-bis; anche tali importi si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianita' e sono riassorbiti in caso di passaggio a livello retributivo superiore.

7.I nuovi importi hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennita' di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese le ritenute in conto entrate Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto, nonche' sulla determinazione degli importi dovuti per indennita' integrativa speciale, con esclusione, a tale ultimo fine, delle maggiorazioni di cui ai commi 3, 4 e 6.

NOTE Nota all'art. 2, comma 7: Il testo dell'art. 82 del D.P.R. 1 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), e' il seguente: "Art. 82 (Assegno alimentare). - All'impiegato sospeso e' concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla meta' dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di Famiglia".

Art. 3

Retribuzione individuale di anzianita'

1.Il valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatto maturati al 31 dicembre 1986, costituisce la retribuzione individuale di anzianita'. Tale ultima valutazione si effettua con riferimento al trattamento stipendiale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69.

2.In assenza di nuovo accordo, entro il 30 giugno 1989, che dovra' provvedere in materia di salario di anzianita', la retribuzione individuale di anzianita' di cui al comma 1 verra' incrementata, con decorrenza dal 1 gennaio 1989, di una somma corrispondente al valore delle classi o degli scatti secondo il sistema previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, e sulla base dei valori tabellari di cui al decreto del Presidente della Repubblica medesimo.

3.Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986, i predetti importi competono in ragione del numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988.

4.Nel caso di transito da un livello inferiore a quello superiore, l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza e in quella di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988.

5.Le classi o scatti maturati nel 1987 ed eventualmente corrisposti prima della pubblicazione del presente decreto costituiscono retribuzione di anzianita' per la parte del biennio fino al 31 dicembre 1986; la restante parte viene posta in detrazione degli aumenti disposti dal presente decreto per il 1986. ------- (I commi 2, 3 e 4 dell'art. 3 non sono stati ammessi al "Visto" della Corte dei conti).

Nota all'art. 3, comma 1: Il D.P.R. 27 marzo 1984, n. 69, reca: "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 15 dicembre 1983 concernente il personale dei ruoli della Polizia di Stato, con esclusione dei dirigenti".

Art. 4

Passaggi di qualifica

1.Nei casi di promozione o di nomina che comportino passaggio a livello superiore, successivamente al 31 dicembre 1986, oltre all'importo del livello di nuovo inquadramento compete la retribuzione individuale di anzianita' in godimento alla predetta data, ivi compresi gli scatti gerarchici.

2.In caso di promozione o nomina alla qualifica superiore, nell'ambito dello stesso livello retributivo, viene attribuito uno scatto aggiuntivo del 2,50 per cento dello stipendio in godimento da riassorbirsi solo in caso di promozione o di nomina a qualifica che comporta il passaggio a livello retributivo superiore.

3.Conseguentemente, fino al 30 giugno 1989, non si applica l'art. 138, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, come modificato dal primo comma dell'art. 18 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432. ------- (Il comma 3 dell'art. 4 non e' stato ammesso al "Visto" della Corte dei conti).

Art. 5

((ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.P.R. 13 GIUGNO 2002, N.163 E DAL D.P.R. 18 GIUGNO 2002, N. 164))

Art. 6

Indennita' pensionabile

1.L'indennita' prevista all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, e' incrementata del dieci per cento a decorrere dal 1 gennaio 1986 e di un ulteriore dieci per cento dal 1 gennaio 1987 sulle misure vigenti al 31 dicembre 1985.

Nota all'art. 6: Il testo dell'art. 5 del D.P.R. 27 marzo 1984, n. 69 (v. nota all'art. 3, comma 1), e' il seguente: "Art. 5 (Indennita' pensionabile). - A decorrere dal 1 gennaio 1984, al personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia compete una indennita' mensile pensionabile nelle sottoindicate misure lorde: agente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 265.000 agente scelto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 300.000 assistente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 340.000 assistente capo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 390.000 vice sovrintendente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 390.000 sovrintendente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 410.000 sovrintendente principale. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 430.000 sovrintendente capo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 450.000 vice ispettore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 450.000 ispettore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 470.000 ispettore principale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 490.000 ispettore capo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 510.000 vice commissario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 510.000 commissario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 530.000 commissario capo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 540.000 vice questore aggiunto . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 550.000 A decorrere dalla stessa data all'agente ausiliario compete una indennita' mensile di L. 140.000. Per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 1983 al personale di cui al primo comma del presente articolo compete la seguente indennita' mensile lorda, per tredici mensilita', nelle misure sottoindicate: agente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 54.000 agente scelto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 54.000 assistente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 62.000 assistente capo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 69.000 vice sovrintendente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 73.000 sovrintendente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 73.000 sovrintendente principale . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 81.000 sovrintendente capo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 81.000 vice ispettore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 92.000 ispettore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 92.000 ispettore principale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 92.000 ispettore capo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 92.000 vice commissario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 100.000 commissario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 100.000 commissario capo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 115.000 vice questore aggiunto . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 115.000 Con effetto dal 1 gennaio 1984 l'indennita' di istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' l'assegno personale di funzione previsto dall'articolo 143 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono soppressi. E' fatto salvo il supplemento giornaliero dell'indennita' mensile di istituto, previsto dall'art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135".

Art. 7

Servizio giornaliero, notturno e festivo

1.Il supplemento giornaliero dell'indennita' di istituto previsto dall'art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, viene corrisposto nella misura di L. 1700 per ogni giornata di effettiva presenza in servizio.

2.Tale supplemento non e' corrisposto al personale che per qualsiasi motivo non presti servizio, fatta eccezione per le assenze dovute ad infermita' od infortunio dipendente da cause di servizio, e per le assenze previste dagli articoli 88 e 90 della legge 1 aprile 1981, n. 121.

3.Gli importi dell'indennita' per lavoro notturno e festivo attualmente in vigore, sono incrementati rispettivamente di L. 200 per ciascuna ora e di L. 1000 per ciascun turno.

4.I benefici di cui al presente articolo decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Nota all'art. 7, comma 1: Il testo dell'art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135 (Aumento della misura dell'indennita' mensile per il servizio di istituto alle Forze di polizia e attribuzione di un supplemento giornaliero della stessa indennita' per il personale dell'Arma dei carabinieri, dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia e per i sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato), e' il seguente: "Art. 2. - A decorrere dal 1 aprile 1975, al personale contemplato nella tabella n. 1 allegata alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato e' attribuito un supplemento giornaliero di indennita' di istituto nella misura di L. 1.300 per ogni giornata di effettiva presenza in servizio. Se la presenza in servizio cade in giorno festivo il supplemento e' di L. 1.800 al giorno. Il supplemento e' dovuto nella stessa misura se il turno di servizio si effettua tra le ore 22 e le ore 6, per un numero di ore non inferiore a 4. Per il personale militare addetto a turni di servizio continuativo, eccezionalmente di durata non inferiore alle 12 ore comprendenti una prestazione notturna di almeno 8 ore, il supplemento e' di L. 3.300. Al personale di cui al presente articolo, in caso di malattia limitatamente al periodo di degenza e in caso di ferite o lesioni traumatiche limitatamente al periodo necessario per la guarigione clinica, quando sia intervenuto il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio, la indennita' e' corrisposta nella misura di cui al primo comma. E' abrogato l'articolo 11 della legge 4 agosto 1971, n. 607". Nota all'art. 7, comma 2: Il testo degli articoli 88 e 90 della legge 1 aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), e' il seguente: "Art. 88 (Aspettativa per motivi sindacali). - Gli appartenenti alla Polizia di Stato, che ricoprono cariche direttive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, sono, a domanda da presentare tramite la competente organizzazione, collocati in aspettativa per motivi sindacali. Il numero globale dei dipendenti collocabili in aspettativa e' fissato in rapporto di un'unita' ogni 2.000 dipendenti in organico. Alla ripartizione tra le varie organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentativita' delle medesime ed alla ripartizione territoriale provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, il Ministro dell'interno, sentite le organizzazioni interessate. I trasferimenti ad altre sedi di appartenenti alla Polizia di Stato che ricoprono cariche sindacali possono essere effettuati sentita l'organizzazione sindacale di appartenenza". "Art. 90 (Assenze dall'ufficio autorizzate per motivi sindacali). - Gli appartenenti alla Polizia di Stato di cui all'articolo 88, che siano componenti degli organi collegiali statutari delle organizzazioni sindacali e che non siano collocati in aspettativa per motivi sindacali, sono, a richiesta della rispettiva organizzazione, autorizzati, salvo che vi ostino eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, ad assentarsi dall'ufficio per il tempo necessario per presenziare alle riunioni dell'organo collegiale o per l'espletamento della normale attivita' sindacale. In ciascuna provincia e per ciascuna organizzazione sindacale, l'autorizzazione e' concessa per tre dipendenti e per una durata media non superiore a tre giorni al mese. A tale Fine non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a congressi e convegni nazionali ovvero per la partecipazione a trattative sindacali su convocazione dell'amministrazione. Ove ricorrano particolari esigenze delle organizzazioni, l'amministrazione puo' eccezionalmente autorizzare assenze oltre i limiti predetti".

Art. 8

Congedo ordinario

1.Il congedo ordinario del personale di polizia resta regolato dalle disposizioni in vigore.

2.Ferma restando, in caso di motivate esigenze di servizio, la possibilita' del cumulo dei congedi entro il primo semestre dell'anno successivo, il congedo puo' essere concesso, a richiesta del dipendente, scaglionandolo in quattro periodi, entro il 31 dicembre dell'anno cui il congedo si riferisce.

3.Per il personale che ha diritto a quarantacinque giorni di congedo ordinario, almeno uno degli scaglioni di cui al comma 2 non puo' essere inferiore ai venti giorni.

4.In caso di richiamo dal congedo ordinario per motivi di servizio, al dipendente richiamato compete il rimborso delle spese di viaggio.

Art. 9

Indennita' di bilinguismo

1.Al personale destinatario del presente decreto in servizio nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta e' attribuita una indennita' di bilinguismo, collegata alla professionalita', nella stessa misura e con le stesse modalita' previste per il personale in servizio nella regione autonoma Trentino-Alto Adige.

Art. 10

Trattamento di missione

1.Al personale inviato in missione fuori sede viene anticipata, a richiesta, una somma pari al 75 per cento del trattamento complessivo previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 11

Ruoli tecnici e dei sanitari

1.Al personale appartenente ai ruoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nonche' a quello dei ruoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, esclusi i dirigenti, compete, con le stesse modalita' previste dagli articoli 2, 3 e 4, lo stipendio spettante al personale di pari qualifica che espleta funzioni di polizia, secondo la tabella di equiparazione allegata ai predetti decreti.

2.Al personale di cui al comma 1 compete altresi' l'indennita' di cui all'art. 6, in misura pari al 100 per cento di quella corrisposta al personale che espleta funzioni di polizia, di qualifica corrispondente.

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

SCALFARO, Ministro dell'interno

Goria, Ministro del tesoro

ROMITA, Ministro del bilancio e della programmazione economica

GASPARI, Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 aprile 1987

Atti di Governo, registro n. 64, foglio n. 19

(Registrato con esclusione dell'art. 3, commi 2, 3 e 4 e dell'art. 4,

comma 3, in esecuzione della deliberazione della Sezione del

controllo 17 aprile 1987, n. 1757).

Nota all'art. 11, comma 1: I decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 e n. 338, concernono, rispettivamente, l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica, e l'ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato.