DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1987, n. 161
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione del Senato della Repubblica sono stati convocati per il giorno di domenica 14 giugno 1987; Vista la legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3: "Modificazione agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della regione Molise"; Visto l'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 64, recante modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29: "Norme per la elezione del Senato della Repubblica"; Vista la legge 25 febbraio 1963, n. 282: "Modificazioni all'articolo 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 64, sulla elezione del Senato della Repubblica"; Vista la legge 23 aprile 1976, n. 136, recante norme per la riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale; Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 55, per la revisione delle circoscrizioni dei collegi senatoriali del Friuli-Venezia Giulia; Visto il decreto 25 marzo 1983, n. 95, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 7 aprile 1983, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale secondo il censimento del 25 ottobre 1981; Sulla proposta del Ministro dell'interno; EMANA il seguente decreto: Alle regioni di cui all'art. 131 della Costituzione, modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, e' assegnato il numero dei seggi senatoriali rispettivamente indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno. Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione.
COSSIGA
SCALFARO, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 aprile 1987
Atti di Governo, registro n. 65, foglio n. 5
Tabella
TABELLA DI ASSEGNAZIONE ALLE REGIONI DEL NUMERO DEI SEGGI PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA Parte di provvedimento in formato grafico n. B.- Sono contraddistinte con un asterisco le regioni alle quali i seggi sono stati assegnati in esecuzione dell'art. 57, terzo comma, della Costituzione, modificato dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3. Il quoziente 184.965 per il riparto proporzionale, di cui al quarto comma dell'articolo citato, e' dato dal totale della popolazione delle regioni per i quali non trova applicazione la norma del terzo comma, diviso per 291, cifra corrispondente alla differenza tra il totale dei seggi assegnati al Senato della Repubblica (315) e il totale dei seggi (24) previamente assegnati alle regioni contraddistinte da un solo asserisco, in applicazione delle succitate norme. Sono contraddistinte da due asterischi le regioni alle quali e' stato assegnato un seggio in piu' in base ai piu' alti resti. Visto, il Ministro dell'interno SCALFARO
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