DECRETO 9 marzo 1987, n. 172
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
Vista la legge 5 giugno 1985, n. 283;
Visto
l'art. 5, comma primo, della citata legge n. 283/1985; Decreta:
Art. 1
1.Ai fini della legge 5 giugno 1985, n. 283, le carte e gli altri manufatti cartari sono suddivisi in tre gruppi in funzione del fattore di riflettanza diffusa nel blu (grado di bianco), di una determinata quantità di puntini colorati e dell'impasto fibroso.
2.Per fattore di riflettanza diffusa nel blu si intende il fattore intrinseco di riflettanza diffusa determinato nelle condizioni di distribuzione spettrale globale relativa dovuta all'inserimento, lungo il percorso della luce riflessa dalla provetta, di un filtro che, in connessione con le caratteristiche spettrali dell'apparecchio base, determina in complesso una lunghezza d'onda effettiva di 457 nm ed un larghezza di banda a metà altezza pari a 44 nm.
3.Per puntino colorato si intende un corpo estraneo presente nella carta e nel cartone e visibile ad occhio nudo, caratterizzato da una colorazione contrastante con quella del foglio e con una superficie equivalente superiore a 0,03 mm ² oppure a 0,1 mm ² oppure a 0,3 mm ² a seconda del gruppo di appartenenza del manufatto quando questo è esaminato a luce riflessa. Se durante l'esame si constata la presenza di impurezza eccezionale e quindi giudicata non rappresentativa del campione esaminato anche a seguito di un esame di fogli supplementari, non se ne deve tener conto. I puntini che appaiono più chiari del fondo della carta non si contano se sono singolarmente con superficie equivalente inferiore a 2,5 mm ².
4.Per impasto fibroso si intende la composizione qualitativa e/o quantitativa (espressa in percentuali di peso) dei differenti tipi di Fibre costituenti carta o cartone.
5.Per pasta chimica (impropriamente detta "cellulosa") si intende la pasta ottenuta da legno o da altro materiale di origine vegetale con un trattamento chimico che elimina la maggior parte dei componenti non cellulosici; le fibre risultano generalmente separate dall'aggregato originale senza ricorrere ad un successivo trattamento meccanico.
6.Per pasta ad alta resa si intende una pasta ottenuta da legno o da altro materiale di origine vegetale con trattamenti esclusivamente meccanici, oppure con l'impiego combinato di trattamento chimico più o meno blando seguito da trattamento meccanico: il secondo in lignina rimane a valori molto elevati.
NOTE Nota alle premesse: Il primo comma dell'art. 5 della legge n. 283/1985 prevede che: "Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, emana il regolamento di esecuzione con il quale determina i criteri per la classificazione delle carte e degli altri manufatti cartari, tenendo conto delle loro caratteristiche qualitative e della loro idoneità alle varie utilizzazioni, stabilisce le caratteristiche delle singole categorie di prodotti cartari ed indica per quali di esse può essere ammessa la presenza di puntini colorati o di altri difetti tollerabili con riferimento ai vari usi cui le diverse categorie di prodotto vanno destinate".
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