DECRETO 9 marzo 1987, n. 173

Type Decreto
Publication 1987-03-09
Ultimo aggiornamento 1987-05-20
State In force
Source Normattiva
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IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCIO È DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 giugno 1985, n. 283;

Visto l'art. 5, comma secondo, della citata legge n. 283/1985;

Visto

il decreto ministeriale 9 marzo 1987, n. 172, contenente il regolamento di esecuzione della legge 5 giugno 1985, n. 283; Decreta:

Art. 1

Articolo unico È approvato l'annesso capitolato-tipo per la fornitura di prodotti cartari ai soggetti di cui all'art. 2 della legge 5 giugno 1985, n. 283. I soggetti indicati all'art. 2 della citata legge 5 giugno 1985, n. 283, con provvedimenti di loro competenza, devono uniformare i capitolati per la fornitura di prodotti cartari alle disposizioni contenute nel presente decreto, entro sei mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addì 9 marzo 1987 Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato ZANONE Il Ministro del tesoro GORIA Visto, il Guardasigilli: ROGNONI

NOTE Note alle premesse: - Il secondo comma dell'art. 5 della legge n. 283/1985 (Utilizzazione, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, di prodotti cartari con standards qualitativi minimi in relazione all'uso cui devono venire destinati) prevede che entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge 11 Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, approvi un capitolato-tipo per la fornitura di prodotti cartari ai soggetti indicati all'art. 2 [si veda la nota all'articolo unico], che provvedono quindi, nei sei mesi successivi, ad emanare i provvedimenti di loro competenza, al fine di uniformare le occorrenti forniture di carta alle previsioni del capitolato-tipo medesimo. - Il D.M. 9 marzo 1987, n. 172, è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale. Nota all'articolo unico: Gli enti indicati nell'art. 2 della legge n. 283/1985 sono: lo Stato e gli enti pubblici territoriali, nonchè tutti gli enti, istituti, aziende o amministrazioni soggetti a vigilanza o tutela dello Stato o delle regioni, province, comuni e gli enti pubblici economici.

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