DECRETO 21 febbraio 1987, n. 175

Type Decreto
Publication 1987-02-21
Ultimo aggiornamento 1987-05-22
State In force
Source Normattiva
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IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che riserva alla competenza dello Stato le funzioni attinenti ai rapporti con le Comunità europee, anche nelle materie trasferite o delegate alle regioni;

Visto l'art. 6 del predetto decreto che trasferisce alle regioni le funzioni amministrative relative all'applicazione dei regolamenti delle Comunità europee, nelle materie di loro competenza;

Visto il regolamento CEE n. 355/77 del Consiglio del 15 febbraio 1977, modificato dal regolamento CEE n. 1932/84 del Consiglio del 19 giugno 1984 relativo ad una azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985 con il quale sono stati, fra l'altro, rideterminati i tassi minimi di interesse delle operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento;

Visto il decreto 26 marzo 1986 con il quale sono state modificate talune disposizioni in materia di aiuti per la realizzazione degli investimenti previsti dal regolamento CEE n. 797/85;

Considerata

l'opportunità, in adesione alla richiesta della commissione della Comunità europea, di determinare le aliquote massime di aiuto agli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli; Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le aliquote massime di contributo al finanziamento degli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli concedibili a titolo di aiuto nazionale, sono così determinate: 1) Progetti conformi ai programmi specifici approvati ai sensi dell'art. 5 del regolamento CEE n. 355/77, modificato dal regolamento CEE n. 1932/84, sovvenzionati dalla Sezione orientamento del FEOGA: 25% in tutto il territorio nazionale ad integrazione del contributo comunitario del 50% nei territori del Mezzogiorno e del 25% nel restante territorio nazionale; 30% nel caso previsto dall'art. 17, paragrafo 2, del citato regolamento CEE n. 355/77. 2) Progetti conformi ai programmi indicati al precedente punto 1, sovvenzionati soltanto con aiuti nazionali: 75% nei territori del Mezzogiorno; 50% nel restante territorio nazionale; Nelle zone montane e svantaggiate dell'Italia centrosettentrionale, delimitate ai sensi della direttiva n. 75/268/CEE, le aliquote del 25% e del 50% stabilite al punto 1 e al precedente capoverso, per gli aiuti nazionali, possono essere elevate rispettivamente al 50% a al 75%, con decisione della commissione delle Comunità europee, su domanda motivata; 3) Progetti non conformi ai programmi specifici indicati al precedente art. 1: 50% nei territori del Mezzogiorno; 35% nel restante territorio nazionale. In alcuni casi notificati alla commissione CEE, ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato, tali aliquote sono elevabili rispettivamente al 75% ed al 50%.

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