DECRETO 12 maggio 1987, n. 187
IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
Visto il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852, concernente nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;
Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;
Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 24 marzo 1981, recante: "Norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero", e successive modificazioni;
Visto
il decreto ministeriale 18 luglio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 26 agosto 1985, recante: "Disposizioni valutarie concernenti l'importazione e l'esportazione di merci", e successive modificazioni; Decreta:
Art. 1
L'art. 23 del decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Art. 23 - Obbligo dell'offerta in cessione - Valute da offrire in cessione. - L'offerta in cessione delle valute estere si intende realizzata con il versamento delle valute stesse, entro trenta giorni dalla data in cui i residenti ne abbiano conseguito il possesso o ne possano comunque disporre, ad una banca abilitata per: a) l'accreditamento in uno dei conti di cui ai successivi articoli 27, 27-bis, 29, 37, 41, 42 e 43; b) la negoziazione contro lire in conformità delle disposizioni contenute nel successivo art. 24. Qualora l'offerta in cessione concerna valute posseduto dall'obbligato, prima dell'acquisto della qualifica di residente, il termine di cui al precedente comma decorre dalla data di acquisizione di tale qualifica. Ai fini del predetto obbligo devono intendersi valute estere le banconote ed i biglietti di banca esteri, gli assegni, i depositi bancari, postali e simili esigibili a vista, le lettere di credito espressi in monete estere. Non devono essere offerte in cessione le valute di conto nelle quali devono essere regolate le operazioni previste da accordi interstatali, le monete metalliche estere aventi corso legale e, limitatamente ad importi non superiori al controvalore di L. 200.000, i biglietti di Stato e di banca esteri".
AVVERTENZA: Il testo aggiornato del decreto ministeriale 12 marzo 1981, sarà pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 1987.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)