DECRETO 16 marzo 1987, n. 192
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO È DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Vista la legge 16 luglio 1974, n. 722, recante la ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e dell'atto addizionale recante modifiche alla convenzione stessa, adottato a Ginevra il 10 novembre 1972;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, contenente norme per la protezione delle nuove varietà vegetali (come modificato dalla legge 14 ottobre 1985, n. 620) ed in particolare l'art. 24, secondo comma;
Considerata
l'opportunità di estendere le disposizioni recate dal predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 974/75 ad altri generi e specie botanici; Decreta:
Art. 1
1.L'applicazione delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, viene estesa alle nuove varietà vegetali dei generi e delle specie le cui denominazioni, nella duplice versione latina ed italiana, sono riportate nell'elenco allegato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addì 16 marzo 1987 Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato ZANONE Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
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