DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1987, n. 203

Type DPR
Publication 1987-03-19
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API
Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, che prevede la possibilita' di estendere l'obbligo dell'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ad altre categorie di lavoratori dello spettacolo non contemplate dal primo comma dello stesso articolo; Ravvisata l'opportunita' di estendere l'obbligo della predetta iscrizione anche agli indossatori ed ai tecnici addetti alle manifestazioni di moda; Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; EMANA il seguente decreto: Il punto 9) del primo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e' sostituito dal seguente: 9) tersicorei, coristi, ballerini, figuranti, indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda. Il presente decreto entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

COSSIGA

DE MICHELIS, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 aprile 1987

Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 257

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.