DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1987, n. 207
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modifiche, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, che prevede la possibilita' di estendere l'obbligo dell'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ad altre categorie di lavoratori dello spettacolo non contemplate dal primo comma dello stesso articolo; Ravvisata l'opportunita' di estendere l'obbligo della predetta iscrizione ai cantanti di musica leggera, ai presentatori e disc-jockey; Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; EMANA il seguente decreto: Il punto 2) dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e' sostituito dal seguente: 2) attori di prosa, operetta, rivista, varieta' ed attrazioni, cantanti di musica leggera, presentatori e discjockey. Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
COSSIGA
DE MICHELIS, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 aprile 1987
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 258
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