DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1987, n. 209

Type DPR
Publication 1987-04-10
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 4 agosto 1986 (registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1986 - Atti di Governo, registro n. 61, foglio n. 39) con il quale all'on. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio, e' stato conferito l'incarico per la funzione pubblica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 agosto 1986 (registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1986, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 326) con il quale il Ministro per la funzione pubblica e' stato delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, concernente determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, concernente norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-1987;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 marzo 1987, con la quale (respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che abbiano dichiarato di non partecipare alle trattative) e' stata autorizzata, previa verifica delle compatibilita' finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per il triennio 1985-1987 riguardante il personale del comparto scuola di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, raggiunto in data 9 febbraio 1987 fra la delegazione di parte pubblica composta come previsto dal citato art. 8 e le Confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CIDA, CISNAL, CISAL, CISAS, USPPI e le organizzazioni sindacali di categoria ad esse aderenti (CGIL-Scuola, CISL-Scuola, CISL-SISM, CISL-SINASCEL, UIL-Scuola, CONFSAL-SNALS, CISNAL-Scuola, CISAL-Scuola, CISAS-Scuola, USPPI-Scuola), e le organizzazioni sindacali SNIA ed UNAMS; accordo cui hanno aderito successivamente le seguenti organizzazioni sindacali non partecipanti alle trattative: la CONFILL in data 26 febbraio 1987 e la CILDI in data 5 marzo 1987;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 marzo 1987, ai sensi dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, concernente l'approvazione della nuova ipotesi di accordo sottoscritto in data 20 marzo 1987 dalle stesse Confederazioni ed organizzazioni sindacali trattanti in precedenza indicate ed il recepimento e l'emanazione delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale riguardante il personale del comparto scuola, di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il triennio 1985-1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto:

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Campo di applicazione e durata

1.Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano al personale di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, e si riferiscono al periodo 1 gennaio 1985-31 dicembre 1987.

2.Gli effetti giuridici decorrono dal 1 gennaio 1985 e quelli economici dal 1 gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988.

Capo II TRATTAMENTO RETRIBUTIVO

Art. 2

Stipendi

1.

2.Pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 1988 gli stipendi annui lordi di cui agli articoli 2 e 3 delle norme allegate al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345, sono cosi' modificati: Qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stipendio 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.800.000 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.800.000 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.450.000 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.500.000 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.900.000 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.400.000 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500.000

3.Lo stipendio annuo del nono livello compete al personale direttivo.

4.A decorrere dal 1 gennaio 1988, agli ispettori tecnici periferici compete lo stipendio annuo lordo iniziale di lire tredicimilionicentomila; il maggiore importo annuo lordo di lire quattromilionisettecentomila rispetto al precedente stipendio di lire ottomilioniquattrocentomila, e' attribuito nella misura di lire unmilionequattrocentodiecimila annue dal 1 gennaio 1986, di lire unmilioneseicentoquarantacinquemila annue dal 1 gennaio 1987 e di ulteriori lire unmilioneseicentoquarantacinquemila annue dal 1 gennaio 1988.

5.Ai docenti confermati in ruolo dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, appartenenti all'ottava qualifica, e' attribuito dalla data del 1 gennaio 1988 lo stipendio annuo lordo di L. 12.000.000. Il maggiore importo di L. 4.200.000, rispetto al precedente stipendio di L. 7.800.000, e' attribuito nelle misure di L. 1.260.000 annue dal 1 gennaio 1986, di L. 1.470.000 dal 1 gennaio 1987 e di ulteriori L. 1.470.000 dal 1 gennaio 1988.

6.L'indennita' di cui all'art. 54 della legge 11 luglio 1980, n. 312, come rideterminata dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345, e' ulteriormente rideterminata nelle misure di lire duemilionitrecentomila annue lorde per il personale direttivo, e di lire duemilionicinquecentomila, per il personale ispettivo tecnico periferico. Le differenze annue rispettivamente di lire trecentomila e di lire cinquecentomila sono corrisposte in ragione di L. 90.000 dal 1 gennaio 1986, di L. 105.000 dal 1 gennaio 1987 e di ulteriori L. 105.000 dal 1 gennaio 1988 al personale direttivo ed in ragione di L. 150.000 dal 1 gennaio 1986, di L. 175.000 dal 1 gennaio 1987 e di ulteriori L. 175.000 dal 1 gennaio 1988 al personale ispettivo tecnico periferico. Detta indennita', salvi gli altri casi previsti dal predetto art. 54, e' corrisposta pro-quota, nel periodo in cui il capo di istituto, di ruolo o incaricato, fruisce del congedo ordinario, anche in favore del docente vicario che, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, lo sostituisce.

7.La stessa indennita' prevista per il personale direttivo e' integrata per il personale docente preposto alla direzione delle accademie di belle arti, limitatamente e proporzionalmente ai periodi di effettiva preposizione alla predetta direzione della differenza tra l'importo dello stipendio iniziale spettante ai direttori dei conservatori di musica e quello in godimento.

8.Il personale docente di cui all'ultimo comma dell'art. 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312, che si trovi nelle condizioni previste dal comma stesso, ha titolo ad un trattamento economico corrispondente, a seconda del tipo di scuola in cui presta servizio, a quello spettante ai docenti laureati della scuola secondaria superiore ovvero ai docenti della scuola materna o elementare.

9.Ai fini dell'applicazione del comma 8, ferma restando l'obbligatorieta' dell'orario complessivo di servizio previsto dall'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni, il posto orario d'insegnamento con trattamento economico intero e' costituito con un numero di 30, 24 e 18 ore settimanali, rispettivamente, nelle scuole materne, elementari e secondarie.

10.Ai fini dell'applicazione dell'art. 3, nei confronti del personale di cui al comma 9 i periodi computati ai sensi della normativa concernente l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio sono utili, nei limiti previsti per il personale di ruolo per la determinazione del valore per classi e scatti e relativi ratei che costituiscono la retribuzione individuale di anzianita' degli insegnanti di cui all'art. 3.

11.Il valore per classi e scatti e' determinato secondo il sistema e sulla base degli stipendi tabellari previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345.

Art. 3

Retribuzione individuale di anzianita'

1.Il valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, compreso quello relativo all'indennita' di funzione di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345, maggiorato degli importi risultanti dall'allegato A del presente decreto, con l'aggiunta dei ratei di classi e scatti maturati alla medesima data, costituisce la retribuzione individuale di anzianita'. Tale retribuzione e' corrisposta in dodicesimi dal 1 gennaio 1987 nella misura intera per la parte costituita dalle classi e scatti e relativi ratei individuali maturati al 31 dicembre 1986. I valori annui risultanti dalla tabella allegato A, sono corrisposti con le modalita' indicate nella medesima.

2.I ratei di anzianita' ricadenti in classi triennali si valutano con riferimento a 36 mesi; ove nelle medesime classi sia stato corrisposto lo scatto biennale del 2,5%, il corrispondente valore sara' posto in detrazione.

3.Tale ultima valutazione si effettua con riferimento al trattamento stipendiale di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345, ed ai valori percentuali delle classi e scatti nello stesso articolo previsti.

((4. In assenza di rinnovo contrattuale, entro il 30 giugno 1989, che dovra' provvedere in materia di salario di anzianita', la retribuzione individuale di anzianita' di cui ai commi precedenti verra' incrementata, con decorrenza dal 1 gennaio 1989, di un importo corrispondente al valore delle classi e/o degli scatti secondo il sistema previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345, e sulla base dei valori stipendiali di cui al predetto decreto. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986 il predetto importo compete in ragione del numero di mesi maturati dalla data di assunzione del servizio fino al 31 dicembre 1988. Nel caso di passaggio a qualifica funzionale o livello retributivo superiori, l'importo stesso compete in ragione del numero di mesi maturati, dalla predetta data del 31 dicembre 1986, nella qualifica o livello di provenienza ed in quelli di nuovo inquadramento, con riferimento al 31 dicembre 1988))

5.Le classi o gli scatti di stipendio maturati nel 1987 ed eventualmente corrisposti prima della data di entrata in vigore del presente decreto costituiscono retribuzione individuale di anzianita' per la parte maturata fino al 31 dicembre 1986; la restante parte viene posta in detrazione degli aumenti contrattuali relativi al 1986.

6.L'anzianita' complessiva conseguente ai riconoscimenti di servizi e benefici che, ai sensi della normativa vigente, vengano disposti con decorrenza successiva al 31 dicembre 1986, e' valutata ai fini della determinazione della retribuzione individuale di anzianita', dedotto il periodo compreso tra il 1 gennaio 1987 e la data di decorrenza del provvedimento di riconoscimento.

7.Anche ai fini dell'applicazione dell'art. 3, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271, il settimo comma dello stesso articolo va interpretato nel senso che l'anzianita' riconosciuta ai soli fini economici e' considerata utile per l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio nella classe di primo inquadramento e nelle classi successive.

8.Le nuove misure degli stipendi risultanti dalla applicazione dei precedenti commi compresi gli aumenti decorrenti dal 1 gennaio 1986 e dal 1 gennaio 1987, hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese le ritenute in conto entrate del Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto, nonche' sulla determinazione degli importi dovuti per indennita' integrativa speciale.

9.Le presenti norme, in quanto compatibili, si applicano anche al personale non di ruolo.

Art. 4

Passaggi di qualifica o di livello retributivo

1.Nei passaggi a qualifica o livello retributivo superiori conseguiti successivamente al 31 dicembre 1986, oltre allo stipendio base del livello di nuovo inquadramento, compete la retribuzione individuale di anzianita' in godimento alla data del passaggio.

2.I benefici di cui al comma 1, non sono cumulabili con quelli derivanti dai riconoscimenti dei servizi previsti agli effetti della carriera dalle vigenti norme.

Art. 5

Lavoro straordinario

1.Il lavoro straordinario non puo' essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro ed e' consentito solo per esigenze eccezionali, imprevedibili e non programmabili.

2.Per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, le ore di lavoro straordinario, a richiesta del dipendente, possono essere compensate con ore libere da fruire entro il mese successivo con modalita' che tengano conto dell'organizzazione e delle esigenze dell'amministrazione.

3.Le autorizzazioni all'attuazione di prestazioni straordinarie sono disciplinate sulla base della normativa vigente.

4.Dal 31 dicembre 1987 la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario e' determinata maggiorando quella di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi: stipendio tabellare base iniziale di livello mensile; indennita' integrativa speciale (I.I.S.) in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente; rateo di tredicesima delle due precedenti voci.

5.La maggiorazione di cui al comma 4 e' pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo. In concomitanza con l'incremento della tariffa sara' proporzionalmente diminuito il numero di prestazioni straordinarie autorizzabili.

6.Per le prestazioni di lavoro straordinario effettuate dal personale docente in attivita' non di insegnamento in eccedenza al normale orario di servizio, si applicano i commi 3, 4, e 5.

Art. 6

Prestazioni eccedenti l'orario obbligatorio di insegnamento

1.Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte, i docenti di ruolo e non di ruolo che, sulla base di dichiarata disponibilita', suppliscono i docenti che si assentino per non piu' di 6 giorni, nonche', nei tempi strettamente tecnici per la nomina del supplente temporaneo, i docenti che si assentino per un periodo piu' lungo, hanno diritto, per l'effettiva prestazione, ad una retribuzione commisurata, per ogni ora eccedente l'orario settimanale obbligatorio di insegnamento di 18 ore, ad 1/78 della retribuzione mensile iniziale di livello, ivi compresa la quota di indennita' integrativa speciale.

2.Al personale docente che presta servizio su cattedre con orario settimanale superiore a 18 ore, ogni ora eccedente le 18 settimanali e' compensata, ai sensi dell'art. 88, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, per l'intera durata dell'anno scolastico o della nomina.

Art. 7

Indennita' di istituto

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