DECRETO 25 maggio 1987, n. 219

Type Decreto
Publication 1987-05-25
Ultimo aggiornamento 1987-06-21
State In force
Source Normattiva
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IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(DELEGATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, n. 219)

Visto il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Visto il proprio decreto 12 febbraio 1987, n. 73, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 1987, disciplinante l'attuazione dell'art. 8, punti 1 e 2, del citato decreto-legge del 26 gennaio 1987, n. 8;

Considerato che l'anzidetta legge 27 marzo 1987, n. 120, ha apportato modificazioni alle succitate disposizioni previste dai punti 1 e 2 del decreto-legge del 26 gennaio 1987, n. 8;

Ravvisata,

pertanto, la necessità di prevedere le modalità di attuazione degli interventi previsti dall'art. 8, punti 1 e 2, del decreto-legge del 26 gennaio 1987, n. 8, alla luce delle modificazioni contenute nella predetta legge di conversione; Decreta:

Art. 1

1.Le iniziative dirette alla realizzazione di nuovi stabilimenti industriali nei nuclei industriali di cui all'allegato elenco (allegato A), per le quali sia presentata la relativa domanda entro e non oltre il 30 giugno 1987, possono essere ammesse a contributi pari al 75% della spesa funzionalmente necessaria per la realizzazione dello stabilimento, nonchè di quella per la formazione di scorte di materie prime e semilavorati, adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attività dell'impresa, in misura comunque non superiore al 40% degli investimenti fissi ammessi a contributo.

3.La spesa ammissibile a contributo non può superare in ogni caso l'importo massimo di 50 miliardi di lire.

4.Le iniziative di cui sopra, se proposte dalla stessa impresa o da imprese dello stesso gruppo o comunque collegate con rilevanti partecipazioni, non possono essere oggetto di separati provvedimenti di contributo, quando gli stabilimenti abbiano collegamenti impiantistici, siano ubicati nella medesima area industriale e quando le loro produzioni, affini, non siano autonomamente collocabili sul mercato.

5.I contributi di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni od incentivi finanziari riferiti agli stessi investimenti.

6.Non possono essere ammesse a contributo le iniziative industriali per i settori o comparti di cui ai punti 4 e 5 della delibera CIPI in data 16 luglio 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 1986.

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