DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1987, n. 228
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 47, ottavo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;
Visto l'art. 9 della legge 29 marzo 1983, n. 93, modificato dalla legge 8 agosto 1985, n. 426;
Visti gli articoli 46, 63 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348;
Preso atto dell'annullamento delle norme suddette operato con sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione I, n. 120/1985, confermata con sentenza del Consiglio di Stato, sezione IV, numero 308/1986;
Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987);
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1987, con la quale, respinte le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti, e' stata approvata, previa verifica della compatibilita' finanziaria, la rinnovazione degli articoli 46, 63 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, in ottemperanza del giudicato formatosi ed in conformita' dell'accordo stipulato fra le delegazioni del Governo, delle regioni, dell'A.N.C.I. e dell'U.N.C.E.M., nonche' delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale delle categorie interessate in data 7 febbraio 1987;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della sanita', del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
1.Sono emanate le norme per la rinnovazione degli articoli 46, 63 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, previste dall'accordo indicato in premesse, secondo il testo annesso al presente decreto.
Art. 2
1.All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in miliardi 7,2 per l'anno 1983, in miliardi 14,3 per l'anno 1984 ed in miliardi 20 per l'anno 1985, si provvede a carico del Fondo sanitario nazionale, iscritto al capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987.
Art. 3
1.Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
COSSIGA
FANFANI, Presidente del Consiglio dei Ministri
PALADIN, Ministro per la funzione pubblica
DONAT CATTIN, Ministro della sanita'
GORIA, Ministro del tesoro e, ad
interim, del bilancio e della programmazione economica
GORRIERI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 giugno 1987
Atti di Governo, registro n. 66, foglio n. 7
Allegato-art. 1
ALLEGATO Art. 1. All'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, dopo il settimo comma sono aggiunti i seguenti commi: "AL PERSONALE biologo, chimico e fisico dei laboratori e dei servizi di fisica sanitaria delle unita' sanitarie locali competono, a decorrere dal 1 gennaio 1983 e con lo scaglionamento previsto dal successivo art. 55, l'indennita' di dirigenza e l'indennita' per strutture specialistiche nella identica misura annua lorda prevista per il personale medico. Dalla stessa data viene attribuita la progressione sull'indennita' per strutture specialistiche stabilita dal precedente quarto comma".
Allegato-art. 2
Art. 2. All'art. 63 del citato [decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1983;348) sono apportate le seguenti modifiche: la lettera A) del primo comma dell'art. 63 e' cosi' sostituita: "A1) Medici, A2) Biologi, chimici, fisici"; nel comma secondo, dopo le parole "varie categorie di personale" le percentuali di cui ai numeri 1 e 2 e la tabella relativa vengono cosi' modificate:
A1
A2
B
C
Tot.
1) Prestazioni di radiologia 70,5 17,5 12 100
2) Prestazioni di laboratorio 70.2 17.8 12 100
3) Visite e/o interventi specialistici delle varie attivita' di servizio 85 10 5 100
4) Prestazioni riabilitative 85 32 13 100
((1)) la lettera A) del terzo comma e' sostituita da: "(A1)"; lo stesso comma tra le parole "(A)" e "saranno suddivise" e' cosi' integrato: "e biologo, chimico e fisico (A2)"; lo stesso comma dopo le parole "equipe medica" e' cosi' integrato: "ivi inclusi i biologi, chimici e fisici"; il quarto comma e' cosi' integrato dopo le parole "ai medici": "ivi inclusi i biologi, chimici e fisici"; nel sesto comma, dopo le parole "afferente all'equipe" sono inserite le seguenti parole: "per le sole quote di competenza del personale medico"; dopo il sesto comma e' inserito il seguente: "Le quote di competenza dei biologi, chimici e fisici nelle strutture ove sia attivato l'istituto dell'incentivazione della produttivita' sono tra essi ripartite secondo le seguenti proporzioni: collaboratore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 coadiutore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4 dirigente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,8".
Allegato-art. 3
Art. 3. All'art. 64 dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente: "Per il personale biologo, chimico e fisico dei laboratori e dei servizi di fisica sanitaria delle unita' sanitarie locali e' attribuibile un tetto orario massimo settimanale di plus-orario pari a quello fissato per il personale medico a tempo pieno".
Allegato-art. 4
Art. 4. Dopo l'art. 64 e' aggiunto l'art. 64-bis. (Biologi - Chimici - Fisici) avente il seguente testo: "Le norme degli articoli 63 e 64 trovano applicazione nei confronti del personale biologo, chimico e fisico dei laboratori e dei servizi di fisica sanitaria delle unita' sanitarie locali a decorrere dal 1 luglio 1983". Visto, il Ministro per la funzione pubblica PALADIN
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