DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1987, n. 240
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'art. 6 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, con il quale viene conferita delega al Governo per provvedere al riordinamento della banda musicale della Polizia di Stato al fine di adeguarne la normativa a quella dei decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, numeri 335, 336 e 337;
Vista la legge 5 giugno 1965, n. 707, concernente l'ordinamento della banda del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 742;
Considerato che il terzo comma dell'art. 85 della legge 1 aprile 1981, n. 121, da facolta' al Ministro dell'interno, in casi di urgente necessita', di curare la definizione dei provvedimenti proposti, dandone comunicazione al Consiglio nazionale di polizia e prescindendo dell'acquisizione del parere di quest'ultimo;
Visto l'art. 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 19, il quale sostituisce al parere del citato Consiglio nazionale di polizia, quello delle organizzazioni sindacali della Polizia di Stato piu' rappresentative a livello nazionale;
Considerato che il testo del presente decreto, alla cui stesura hanno contribuito rappresentanti dei sindacati della Polizia di Stato piu' rappresentativi a livello nazionale, e' stato comunicato agli stessi a norma del citato art. 85, terzo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1987;
Sulla proposta del Ministro dell'interno:
EMANA
il seguente decreto:
NUOVO
ORDINAMENTO DELLA BANDA MUSICALE DELLA POLIZIA DI STATO
TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 1
Compiti della banda musicale
1.La banda musicale della Polizia di Stato ha sede a Roma.
2.Essa e' un complesso organico destinato a partecipare alle celebrazioni piu' importanti della vita della istituzione nonche' a rappresentare la Polizia di Stato in occasione di manifestazioni pubbliche organizzate anche a livello internazionale.
3.Essa puo' essere, altresi', autorizzata a svolgere, nel perseguimento di scopi di interesse pubblico, attivita' promozionali per la diffusione della cultura musicale, anche in collegamento con associazioni culturali e con enti pubblici o privati, nazionali e stranieri.
Art. 2
Dipendenza ed impiego
1.La banda musicale della Polizia di Stato e' un organismo alle dipendenze della Direzione centrale per gli affari generali del Dipartimento della pubblica sicurezza, che ne dispone l'impiego secondo le modalita' previste dall'art. 3.
Art. 3
Modalita' d'impiego
1.Qualora la banda debba recarsi fuori dalla propria sede, ai suoi appartenenti compete il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni.
2.Se la partecipazione e' richiesta da enti o organismi di cui al comma 3 dell'art. 1, le spese per il trattamento economico di missione, per il viaggio del personale e per il trasporto del materiale sono a carico dei medesimi enti o organismi, che provvedono a rimborsarle allo Stato mediante versamento del corrispondente importo su un apposito capitolo delle entrate.
3.Le somme versate vengono, con decreti del Ministro del tesoro, riassegnate agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.
4.Eventuali altre somme erogate dai predetti enti ed organismi sono direttamente devolute al Fondo assistenza per il personale della Polizia di Stato.
((
5.In caso di manifestazioni culturali, promozionali o a scopo di beneficenza le spese di cui ai commi precedenti possono essere a carico dell'Amministrazione. Nel caso di attivita' musicali svolte in convenzione con associazioni culturali o altri enti pubblici o privati, nazionali e stranieri che svolgono attivita' musicale o tetrale, le convenzioni stesse possono stabilire modalita' di reciproca collaborazione e utilita' diverse dal pagamento delle spese di cui ai commi precedenti, quali ad esempio l'uso, anche per le attivita' di prova, delle strutture o degli strumenti dell'associazione o ente.
))
6.In particolari circostanze puo' essere autorizzato l'impiego della banda ad organico ridotto purche' rimanga inalterata la funzionalita' del complesso e la sua efficienza esecutiva dal punto di vista tecnico-musicale.
7.L'organizzazione della banda ad organico ridotto e' stabilita, di volta in volta, dal maestro direttore.
((
8.Per manifestazioni culturali di particolare rilievo, anche nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 5, puo' essere previsto, in via sperimentale e previa autorizzazione della Direzione centrale per gli affari generali del Dipartimento della pubblica sicurezza, l'impiego di specifici gruppi strumentali della Banda o l'esecuzione di pezzi diretti da maestri di fama internazionale.
))
Art. 4
Attivita' musicali e d'archivio
1.Alle attivita' musicali sovrintende il maestro direttore o, in sua sostituzione, il vice direttore.
2.I titolari dei posti di pianoforte e chitarra curano l'archivio musicale secondo le direttive impartite dal vice direttore, che sovrintende alla specifica attivita'.
Art. 5
Regolamento della banda musicale
1.Il regolamento della banda musicale della Polizia di Stato e' stabilito con decreto del Ministro dell'interno.
Art. 6
Organizzazione strumentale
1.L'organizzazione strumentale della banda, la ripartizione e la suddivisione degli strumenti stessi sono quelle risultanti dalle tabelle A, B e C allegate al presente decreto legislativo.
1-bis.Per esigenze addestrative e per manifestazioni artistiche di particolare rilievo, e' consentito, in via sperimentale, l'impiego dei maestri componenti della Banda nell'esecuzione di parti strumentali diverse da quelle indicate nelle predette tabelle.
2.Gli strumenti che, per effetto del presente decreto legislativo, sono soppressi, cessano di far parte dell'organizzazione strumentale della banda musicale della Polizia di Stato con il collocamento a riposo dei rispettivi titolari.(2)((5))
TITOLO II ISTITUZIONE DEI RUOLI DEL PERSONALE DELLA BANDA MUSICALE DELLA POLIZIA DI STATO Capo I
Art. 7
Organico
2.Le suddette dotazioni sono comprese nell'organico complessivo della Polizia di Stato.
Art. 8
Ruoli
2.I ruoli di cui del presente articolo fanno parte dei ruoli del personale della Polizia di Stato che svolge delle attivita' tecnico-scientifica o tecnica.
Art. 9
(( (Ruolo del maestro direttore). ))
((
1.Il ruolo del maestro direttore della banda musicale della Polizia di Stato e' articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: maestro direttore - direttore tecnico capo; maestro direttore - direttore tecnico superiore; maestro direttore - primo dirigente tecnico.
2.Al maestro direttore della banda sono attribuite le funzioni specifiche di concertazione, strumentazione, scelta del repertorio, direzione artistica e musicale con le responsabilita' ad esse attinenti.
))
Art. 10
(Ruolo del maestro vice direttore)
1.Il ruolo del maestro vice direttore della banda musicale della Polizia di Stato e' articolato in due qualifiche: maestro vice direttore - ((commissario capo tecnico)); maestro vice direttore - direttore tecnico capo.
2.Il maestro vice direttore sostituisce il maestro direttore in caso di assenza o impedimento. Svolge, inoltre, su incarico del maestro direttore, le attivita' di revisione del repertorio musicale, di preparazione delle singole classi strumentali e dell'insieme di esse, di trascrizione del repertorio musicale.
3.Il maestro vice direttore sovrintende, altresi', alle attivita' d'archivio.
Art. 11
(( (Ruolo degli orchestrali) ))
((
1.Il ruolo degli orchestrali della banda musicale della Polizia di Stato e' articolato in tre parti e sei qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni: I Parte: I Parte A I Parte B II Parte: II Parte A II Parte B III Parte: III Parte A III Parte B
2.Agli appartenenti al ruolo degli orchestrali sono attribuiti compiti di esecuzione musicale.
))
Art. 12
Nomina a maestro direttore
1.La nomina a maestro direttore della banda musicale della Polizia di Stato si consegue mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso ((del godimento dei diritti civili e politici, dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle qualita' di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53,)) nonche' del diploma di strumentazione per banda.
2.Non sono ammessi al pubblico concorso coloro che si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 14.
3.Il vincitore del concorso e' nominato maestro direttore in prova della banda musicale.
4.Durante il periodo di prova frequenta un corso informativo sui servizi e sull'attivita' della Polizia di Stato della durata massima di tre mesi.(2)
Art. 12-bis
(( (Progressione di carriera del maestro direttore). ))
((
1.La progressione di carriera del maestro direttore avviene con le modalita' previste per lo scrutinio per merito comparativo, al compimento degli anni di servizio di cui alla tabella G-bis allegata al presente decreto.
2.La promozione a primo dirigente tecnico del maestro direttore avviene in sovrannumero rispetto alla dotazione organica di primo dirigente tecnico nella corrispondente carriera di cui alla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.
))
Art. 13
Nomina a maestro vice direttore
1.La nomina a maestro vice direttore della banda musicale della Polizia di Stato si consegue mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso ((del godimento dei diritti civili e politici, dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle qualita' di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53,)) nonche' dell'attestato di compimento del corso inferiore di composizione.
2.Non sono ammessi al concorso coloro che si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 14.
3.Il vincitore del pubblico concorso e' nominato maestro vice direttore in prova.
4.Durante il periodo di prova frequenta un corso informativo sui servizi e sull'attivita' della Polizia di Stato della durata massima di tre mesi.(2)
Art. 13-bis
(( (Progressione di carriera del maestro vice direttore). ))
((
1.La progressione di carriera del maestro vice direttore avviene con le modalita' previste per lo scrutinio per merito comparativo, al compimento degli anni di servizio di cui alla tabella G-bis allegata al presente decreto.
2.La promozione a direttore tecnico capo del maestro vice direttore avviene in sovrannumero rispetto alla dotazione organica di direttore tecnico capo nella corrispondente carriera di cui alla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.
))
Art. 14
(Nomina ad orchestrale)
((
1.La nomina ad orchestrale della banda musicale della Polizia di Stato si consegue mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani con eta' massima di quaranta anni, in possesso del godimento dei diritti civili e politici, e dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e delle qualita' di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.
2.Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresi', ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.
))
3.I vincitori del concorso sono nominati orchestrali in prova.
4.Durante il periodo di prova frequentano un corso informativo sui servizi e sull'attivita' della Polizia di Stato della durata massima di trenta giorni.(2)
Art. 15
Corsi informativi
1.Le modalita' di svolgimento dei corsi informativi, di cui agli articoli 12, 13 e 14, ed i relativi programmi di insegnamento sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.((2))
Art. 15-bis
(( Progressione. ))
((
1.La progressione di carriera del personale del ruolo degli orchestrali avviene per anzianita' senza demerito al compimento degli anni di servizio di cui alla tabella G allegata al presente decreto.
))
Art. 15-ter
Art.15 ter ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS.30 MAGGIO 2003, N. 193))
Art. 15-quater
Art.15 quater ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS.30 MAGGIO 2003, N. 193))
Art. 15-quinquies
(( (Orchestrale sostituto commissario tecnico coordinatore) ))
In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli orchestrali ((sostituti commissari tecnici)), che maturano due anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilita', secondo la graduazione e i criteri fissati con provvedimento del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, ed e' attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianita'. 2. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 1, il personale: a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «ottimo» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della pena pecuniaria; b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della pena pecuniaria. La denominazione e' attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Art. 15-sexies
(( (Riassorbimento degli scatti aggiuntivi) ))
((
1.Gli scatti aggiuntivi di cui agli articoli 15-quater e 15-quinquies sono riassorbiti all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.
))
Art. 16
Commissione esaminatrice del concorso a maestro direttore e a maestro vice direttore.
2.Nella commissione esaminatrice del concorso a maestro vice direttore uno dei membri di cui alla lettera d) del comma 1 puo' essere il maestro direttore della banda.
3.Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
Art. 17
(( (Commissione esaminatrice del concorso ad orchestrale) ))
2.Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
Art. 18
Concorso per la nomina a maestro direttore
2.Il punteggio di merito delle prove scritte e' dato dalla media dei punti riportati in ciascuna prova.
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