DECRETO 1 giugno 1987, n. 249

Type Decreto
Publication 1987-06-01
Ultimo aggiornamento 1987-06-30
State In force
Source Normattiva
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IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento per l'esecuzione della citata legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, come modificato ed integrato con decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1983, n. 219;

Visto l'art. 32 della legge citata, il quale attribuisce al Ministro della marina mercantile la facoltà di emanare norme per la disciplina della pesca marittima anche in deroga alle norme regolamentari;

Visto il conforme parere della commissione consultiva centrale per la pesca marittima e del Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare espresso nella riunione del 16 aprile 1987;

Considerata

la necessità di assicurare, insieme alla regolamentazione della pesca subacquea professionale, adeguate norme per la salvaguardia e la sicurezza dei pescatori subacquei; Decreta:

Art. 1

La pesca subacquea professionale è consentita esclusivamente a coloro che sono in possesso della specializzazione di pescatore subacqueo e può esercitarsi solamente in apnea, senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi è consentita l'utilizzazione solo per finalità diverse dalla pesca e per la raccolta di corallo, molluschi e crostacei.

NOTE Nota alle premesse: Si trascrive il testo dell'art. 32 della legge n. 963/1965: Art. 32 (Potere del Ministro della marina mercantile). - Il Ministro per la marina mercantile può, con suo decreto, sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima, emanare norme per la disciplina della pesca anche in deroga alle discipline regolamentari al fine di adeguarla al progresso delle conoscenze scientifiche e delle applicazioni tecnologiche e favorirne lo sviluppo in determinate zone o per determinate classi di pesca". Nota all'art. 1: L'art. 128 del regolamento per l'esecuzione della legge sulla disciplina della pesca marittima, sull'esercizio della pesca subacquea professionale, deve intendersi implicitamente abrogato dal presente articolo, il quale detta nuove norme in materia. Se ne trascrive il testo: "Art. 128 (Esercizio della pesca subacquea professionale). - La pesca subacquea professionale è consentita esclusivamente a coloro che sono in possesso della specializzazione di pescatore subacqueo e può esercitarsi soltanto in apnea, senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi è consentita l'utilizzazione solo per finalità diverse dalla pesca o per la raccolta di corallo e molluschi. È consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea, o mezzi simili, ed apparecchi di respirazione, fermo restando il divieto di servirsi di questi ultimi per l'esercizio della pesca subacquea".

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