DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1987, n. 266

Type DPR
Publication 1987-05-08
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1987 (registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1987, atti di Governo, registro n. 64, foglio n. 27), con il quale al prof. Livio Paladin, Ministro senza portafoglio, e' stato conferito l'incarico per la funzione pubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, concernente la determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, contenente norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-1987;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 1987, con la quale (respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che abbiano dichiarato di non partecipare alla trattativa) e' stata autorizzata, previa verifica delle compatibilita' finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per il triennio 1985-1987 riguardante il comparto del personale dipendente dai Ministeri di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, raggiunta in data 7 gennaio 1987 fra la delegazione di parte pubblica composta come previsto dal citato art. 2 e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CISNAL, CISAL, CONFSAL, CISAS, USPPI, le Organizzazioni sindacali di categoria ad esse aderenti e l'Unione nazionale dei segretari comunali e provinciali; accordo cui hanno aderito successivamente le seguenti organizzazioni sindacali non partecipanti alle trattative: la CONFILL in data 26 febbraio 1987 e la CILDI in data 9 marzo 1987;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 aprile 1987, ai sensi dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, concernente l'approvazione della nuova ipotesi di accordo sottoscritto in data 26 marzo 1987 dalle stesse confederazioni ed organizzazioni sindacali trattanti in precedenza indicate ed il recepimento e l'emanazione delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale riguardante il comparto del personale dipendente dai Ministeri, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il triennio 1985-1987;

Visto il decreto-legge 29 aprile 1987, n. 163;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto:

Capo I DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 1

Campo di applicazione e durata

1.Le disposizioni contenute nel presente decreto, che recepisce l'ipotesi di accordo sottoscritta il 7 gennaio 1987 ed il successivo accordo sottoscritto in data 26 marzo 1987 a seguito dell'autorizzazione del Consiglio dei Ministri in data 12 marzo 1987, si applicano al personale di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 e si riferiscono al periodo 1 gennaio 1985-31 dicembre 1987.

2.Gli effetti giuridici decorrono dal 1 gennaio 1985 e quelli economici dal 1 gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988.

NOTE Nota all'art. 1, comma 2. Il testo del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, e' il seguente: "Art. 2. (Comparto del personale dipendente dai Ministeri). - 1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale dipendente dai Ministeri comprende: il personale di cui al titolo 1 della legge 11 luglio 1980, n. 312, salvo quello previsto espressamente nei successivi articoli del presente decreto; il personale in servizio nella provincia di Bolzano di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752; il personale direttivo amministrativo di cui al quarto comma dell'art. 66 della legge 11 luglio 1980, n. 312".

Capo II PIANO OCCUPAZIONALE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Art. 2

Organici

1.Le amministrazioni forniscono alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito con il presente decreto, entro il 30 aprile di ciascun anno, informazioni attinenti, in particolare, alle consistenze organiche ed ai presenti con le piu' opportune disaggregazioni caratteristiche quali: personale di ruolo e non, livello retributivo, sesso, eta' ed anzianita' di servizio, tasso di assenteismo annuo, quantita' di ore straordinarie prestate nell'anno precedente.

2.Ove possibile, le amministrazioni forniscono informazioni in loro possesso sui servizi erogati e sulle caratteristiche dei fruitori degli stessi.

3.Le informazioni di cui sopra costituiscono supporto per la verifica e definizione dei flussi di attivita' e degli organici.

4.Al fine di pervenire ad una razionale organizzazione del lavoro in ciascuna amministrazione, si provvede alla verifica e determinazione delle dotazioni organiche degli uffici delle stesse amministrazioni sulla base del fabbisogno funzionale.

5.Al riguardo, le singole amministrazioni procedono, mediante apposita commissione paritetica, a definire i criteri necessari alla realizzazione di indagini campionarie, per rilevare i tempi operativi delle diverse attivita' degli uffici compresi nel campione.

6.Le indagini prendono a riferimento un numero limitato di uffici di similari valenze, costituenti un campione sufficientemente rappresentativo, in relazione anche alla dimensione dell'ufficio e ai flussi di lavoro, ubicati nelle diverse aree geografiche del Paese e svolgenti funzioni omogenee.

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7.I risultati dell'indagine sono riassunti, con l'apporto della commissione paritetica, a livello centrale dell'amministrazione e costituiscono la base per la determinazione, da attuare mediante accordi decentrati per unita' organica di livello provinciale o di uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o stabilimenti di notevole complessita' non riconducibili alla circoscrizione provinciale, dei tempi e dei carichi funzionali di lavoro.

8.Per la formulazione di proposte per la determinazione degli organici, da attuare al medesimo livello di negoziazione decentrata indicata nel comma 7, si terra' conto, oltre che delle risultanze delle operazioni di cui al medesimo comma 7, anche delle situazioni specifiche nei singoli uffici, nonche' delle diverse figure professionali impegnate, delle figure professionali addette a servizi indivisibili, delle eventuali necessita' di professionalita' nuove, degli eventuali processi di ristrutturazione delle attivita' degli uffici, delle eventuali iniziative volte ad offrire nuovi servizi all'utenza, degli effetti del turn-over sulle effettive presenze degli addetti, della programmazione dell'orario di servizio e di apertura al pubblico e di quant'altro ritenuto utile al fine di pervenire ad una appropriata definizione delle necessita' organiche degli stessi.

))

Art. 3

Mobilita'

1.Alla copertura dei posti che, a seguito della rideterminazione attuata in applicazione dell'art. 2, risultino disponibili in ogni singolo ufficio e di quelli resisi vacanti nell'anno di effettuazione della verifica, si provvede con processi di mobilita' del personale con l'osservanza delle modalita' di cui agli articoli 4, 5 e 6 del presente decreto.

Art. 4

Mobilita' interna all'amministrazione

1.Sara' cura delle amministrazioni di portare a conoscenza del personale la situazione delle vacanze dei posti di ogni singolo ufficio, verificata in sede di accordo decentrato per amministrazione a livello centrale, distinti per profilo professionale e relativa qualifica funzionale, al fine di mettere in grado il personale interessato di produrre domanda di trasferimento.

2.Gli avvisi di disponibilita' dei posti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale, almeno una volta all'anno.

3.Le amministrazioni provvederanno all'espletamento della formalita' di trasferimento entro sei mesi dalla pubblicazione dell'avviso.

5.In sede di contrattazione decentrata per amministrazione a livello centrale saranno definiti i punteggi da attribuire a ciascuno dei suddetti requisiti, che saranno recepiti con decreto del Ministro competente da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale.

6.A parita' di punteggio dovranno avere precedenza gli impiegati che provengano da uffici ove si sia costituita una posizione sovrannumeraria rispetto alle piante organiche ridefinite con la procedura indicata nell'art. 2, purche' appartenenti al medesimo profilo professionale.

7.In mancanza di domande o nel caso che quelle prodotte non siano sufficienti a consentire il ripiano del personale negli uffici sottodimensionati, si procedera' di ufficio, gradualmente, per eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, ai necessari trasferimenti del personale esuberante che, comunque, dovra' essere destinato ad uffici della stessa provincia o di province limitrofe o della stessa regione tenendo conto anche delle opzioni individuali.

8.A tale scopo la commissione paritetica verifica l'applicazione dei criteri tenendo conto, oltre che dei requisiti indicati nel comma 4, della minore anzianita' di qualifica ed, a parita' di questa, della minore anzianita' di servizio ed, eventualmente, della minore eta'.

9.E' consentito il trasferimento di impiegati di identico profilo per scambio di sede, indipendentemente dalla verifica delle situazioni di esubero di personale, con modalita' da stabilire con accordi decentrati a livello nazionale e previo esame da parte della commissione di cui al comma 4.

10.L'istituto della mobilita' si estende ai segretari comunali con i criteri e le modalita' che saranno stabiliti negli accordi decentrati, sulla base dei principi recati dal presente decreto, ove applicabili, e nel rispetto delle norme vigenti in materia di trasferimenti.

Art. 5

Mobilita' di comparto

1.Ove, attivati i procedimenti di mobilita' interna, risultino ancora vacanze di organico nei singoli uffici, le amministrazioni, mediante bandi di disponibilita', da pubblicizzarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed attraverso mezzi di informazione di massa, indicono concorsi per la copertura dei posti vacanti da attuarsi mediante trasferimenti di personale in servizio in uffici di altre amministrazioni, le cui dotazioni organiche siano risultate sopradimensionate rispetto ai fabbisogni funzionali, e che non abbia trovato collocazione negli uffici dell'amministrazione di appartenenza, con i procedimenti di mobilita' interna, e sempre che gli interessati appartengano al profilo professionale dei posti da conferire.

2.Per la formazione della graduatoria si applicano le disposizioni previste per la mobilita' interna dall'art. 4.

3.L'impiegato, trasferito ad altra amministrazione, e' inserito nell'organico nel posto che gli compete, secondo la data di nomina alla qualifica gia' ricoperta e con la relativa anzianita' di qualifica rivestita.

Art. 6

Mobilita' per contingenti

1.Le amministrazioni, completate le operazioni di cui agli articoli 4 e 5, comunicheranno al Dipartimento della funzione pubblica gli eventuali esuberi o le carenze di personale.

2.Un gruppo misto di valutazione di comparto, composto dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, dalle amministrazioni interessate e dal Dipartimento della funzione pubblica, con l'ausilio dell'Osservatorio nazionale sul pubblico impiego, prendera' comparativamente in esame le predette risultanze che potranno costituire la base per l'attivazione di trasferimenti di contingenti di organici e di personale da una ad altra amministrazione.

((

3.Il Ministro per la funzione pubblica, sentite le amministrazioni interessate ed il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, dispone con decreto il trasferimento dei contingenti e le conseguenti variazioni di organico.

4.Nei confronti del personale compreso nei contingenti di cui al comma 3, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 5.

))

5.Fino a quando non avranno attuazione le disposizioni che precedono, il personale, che sia risultato esuberante rispetto ai fabbisogni dei singoli uffici, e' considerato in sovrannumero rispetto alla dotazione organica dell'ufficio.

Art. 7

Assunzioni

1.I posti che si rendano disponibili in anni successivi a quello della verifica degli organici di cui ai precedenti articoli dovuti a cessazioni dal servizio, a ristrutturazioni delle attivita' degli uffici ed a nuovi servizi offerti al pubblico, sono messi a concorso.

2.A tal fine le amministrazioni indicono concorsi entro il 30 di gennaio di ogni anno per i posti resisi disponibili fino al 31 dicembre dell'anno precedente.

3.I concorsi articolati per regione e provincia sono banditi per profilo professionale e, ove e' possibile, per gruppi di amministrazioni ed articolati per regione e provincia.

4.Per la copertura dei posti disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto si provvedera' utilizzando le graduatorie di idonei dei concorsi conclusi nel triennio precedente.

Art. 8

Piano occupazionale

2.I progetti occupazionali prevedono gli obiettivi da conseguire; le professionalita' occorrenti distinte per profilo professionale; la quantita' di ore necessarie per la realizzazione del progetto occupazionale nonche' il tipo di contratto utilizzato per l'assunzione.

3.Tali progetti sono trasmessi al Dipartimento della funzione pubblica entro il 30 settembre di ciascun anno e costituiranno le indicazioni richieste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, per la predisposizione del piano occupazionale da parte del Governo.

4.Per il trattamento economico del personale utilizzato, si fa riferimento al disposto di cui al comma 4 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13.

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