DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1987, n. 267
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 aprile 1987 (registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1987, atti di Governo, registro n. 64, foglio n. 27) con il quale al prof. Livio Paladin, Ministro senza portafoglio, e' stato conferito l'incarico per la funzione pubblica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, recante disposizioni valevoli per tutti i comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego, risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, emanata ai sensi dell'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, che ha istituito il comparto di contrattazione collettiva per il personale degli enti pubblici non economici, ai sensi della previsione di cui all'art. 5 della legge 29 marzo 1983, n. 93;
Vista la legge 20 marzo 1970, n. 75, recante disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici non economici e del rapporto di lavoro del personale dipendente;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, 16 ottobre 1979, n. 509, 22 dicembre 1979, n. 768, e 25 giugno 1983, n. 346, recanti disposizioni risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi sindacali per il personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986; n. 935, recante disposizioni in ordine alle qualifiche funzionali, ai profili professionali ed ai criteri concernenti l'attuazione del principio di inquadramento per profili professionali del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;
Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987);
Visto l'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, in materia di oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico allargato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 marzo 1987, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7 e dell'ottavo comma dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, con la quale - respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che non hanno partecipato alle trattative - e' stata autorizzata, previa verifica delle compatibilita' finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per il triennio 1985-1987 riguardante il personale del comparto degli enti pubblici non economici, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, raggiunta in data 9 gennaio 1987 fra la delegazione di parte pubblica, composta come previsto dal citato art. 3, e le confederazioni sindacali C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L. - C.I.D.A. - C.I.S.N.A.L. - C.I.S.A.L. - CONF.S.A.L. - C.I.S.A.S. e le organizzazioni sindacali di categoria ad esse aderenti e la organizzazione sindacale F.L.E.P.A.R.; accordo cui hanno aderito successivamente le seguenti organizzazioni sindacali non partecipanti alle trattative: la C.I.L.D.I. in data 21 gennaio 1987, la F.I.M.E.D. in data 24 febbraio 1987 e la C.O.N.F.I.L.L. in data 26 febbraio 1987;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 aprile 1987, ai sensi dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, concernente l'approvazione della nuova ipotesi di accordo sottoscritto in data 26 marzo 1987 dalle stesse confederazioni ed organizzazioni sindacali trattanti in precedenza indicate ed il recepimento e l'emanazione delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il personale del comparto degli enti pubblici non economici, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il triennio 1985-1987;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 29 aprile 1987, n. 163;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
Area di applicazione e durata
1.Il presente decreto si applica al personale dipendente degli enti pubblici non economici comunque sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato, compresi quelli soggetti a processi di soppressione, scorporo o riforma - salvo che per essi non sia individuato comparto di contrattazione diverso da quello di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 - e al personale degli enti per i quali non si sia ancora proceduto all'attuazione dei relativi provvedimenti di riordino.
2.I benefici economici del presente decreto si applicano anche nei confronti del personale degli enti pubblici soppressi, confluito in altre amministrazioni, al quale, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia ancora provvisoriamente attribuito il trattamento economico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, salva la rideterminazione dei trattamenti spettanti a seguito di inquadramento nelle amministrazioni di destinazione.
3.Il presente decreto si riferisce al periodo 1 gennaio 1985-31 dicembre 1987. Gli effetti economici decorrono dal 1 gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.
4.Per la parte non modificata, rimangono in vigore le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, al decreto del presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, e successive integrazioni, ed al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, nonche' al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935.
Art. 2
Applicazione del contratto
1.La corretta, omogenea e tempestiva applicazione del presente decreto e' assicurata dal Dipartimento per la funzione pubblica nell'esercizio dei suoi compiti di indirizzo e coordinamento in materia di pubblico impiego di cui all'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
2.Nello svolgimento dei suddetti compiti, il Dipartimento per la funzione pubblica fara' ricorso all'intervento delle delegazioni trattanti nel rispetto della previsione di cui all'art. 21, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13.
NOTE Nota all'art. 2, comma 2: Il testo dell'art. 21, primo comma, lettera a), del D.P.R. n. 13/1986 e' il seguente: "Art. 21 (Conflitti e controversie). - 1. In attuazione della previsione contenuta nell'art. 11, quarto comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, e' stabilito quanto segue: a) Procedure di raffreddamento dei conflitti ai livelli di comparto. Nel caso di conflitti di lavoro ai livelli di comparto e decentrati, dovra' essere, entro tre giorni, avviato un confronto fra le parti. Trascorsi quindici giorni dall'insorgenza del conflitto in assenza di accordo, si potra' fare ricorso all'intervento delle delegazioni trattanti previste dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, alle quali e' attribuito dal presente decreto il compito di assicurare la corretta gestione degli accordi".
Art. 3
Personale degli ordini, collegi professionali, relative federazioni e delle casse conguaglio prezzi
1.A decorrere dal 1 gennaio 1985 fino al 31 dicembre 1985 sono fatte salve le posizioni giuridiche acquisite dal personale degli ordini, collegi professionali e delle relative federazioni nonche' delle casse conguaglio prezzi.
2.A decorrere dal 1 gennaio 1986, o dalla successiva data di costituzione del rapporto di impiego o di attribuzione di nuova qualifica, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, ai dipendenti di ruolo degli ordini, collegi professionali e relative federazioni, nonche' delle casse conguaglio prezzi, dotati di regolamento organico approvato secondo le prescritte procedure, e' attribuita la qualifica funzionale corrispondente alla posizione ricoperta secondo l'unita tabella di equiparazione tra le qualifiche rivestite nell'ente di provenienza e quelle del nuovo ordinamento quale risulta dalla definizione delle qualifiche funzionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935. Nella nuova qualifica e' conservata l'anzianita' riconosciuta nella corrispondente posizione di provenienza.
3.Qualora il regolamento organico, ancorche' adottato dall'ente, non sia stato sottoposto, ove prescritto, alla approvazione degli organi superiori, ai dipendenti interessati e' attribuita, con le stesse decorrenze e limiti previsti dal comma 1, la nuova qualifica secondo l'unita tabella, sempreche' siano in possesso del titolo di studio richiesto per la medesima o per la qualifica immediatamente inferiore; in caso contrario e' inquadrato nella prima delle qualifiche sottostanti per le quali e' prescritto il titolo di studio di livello inferiore.
4.In tutti gli altri casi di costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai dipendenti degli enti di cui trattasi e' attribuita in via transitoria la terza, quarta, sesta e settima qualifica funzionale in ragione del titolo di studio connesso alle mansioni espletate formalmente affidate con atti di data certa ed anteriori alla data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68. Il definitivo inquadramento avverra' con l'applicazione del regolamento di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo.
5.Il beneficio minimo contrattuale non potra' essere inferiore alla differenza tra lo stipendio tabellare iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, e quello stabilito dal presente accordo per la I qualifica funzionale. A tal fine potra' operarsi una maggiorazione del valore economico dell'anzianita' di cui al successivo art. 18.
6.Nei casi di cui ai commi 2 e 3, sono mantenute, ad personam, le posizioni dirigenziali conferite con atti formali di data certa anteriore al 20 marzo 1986, con attribuzione del trattamento economico corrispondente a quello previsto per i dirigenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, quale risulta modificato dall'applicazione del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72. Ove non sussista a norma di regolamento la suddetta corrispondenza, il riferimento di cui sopra e' limitato ai trattamenti annessi alle qualifiche di dirigente e dirigente superiore in ragione delle funzioni svolte e della collocazione gerarchica. Se il trattamento cosi' spettante risulta inferiore a quello in godimento, quest'ultimo e' mantenuto fino al riassorbimento con i successivi miglioramenti a qualsiasi titolo scaturenti dalla nuova disciplina.
7.Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sara' costituita, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una commissione mista con rappresentanza di parte pubblica e sindacale per la definizione di un regolamento organico tipo - che non potra' prevedere piu' di due posizioni dirigenziali - individuando anche eventuali specifici profili professionali od aggregazione di profili in relazione all'organizzazione del lavoro nelle peculiari realta' degli enti di cui al presente articolo. I lavori della commissione dovranno concludersi entro tre mesi dal suo insediamento.
((8. Gli enti provvederanno ad adottare il nuovo regolamento recependo le proposizioni della commissione))
9.La stessa commissione esaminera' i casi di espletamento di mansioni superiori esercitate in modo continuativo e risultanti da atti certi dell'Amministrazione di data anteriore al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, ai fini dell'inquadramento in qualifica immediatamente superiore a quella attribuita ai sensi dei commi precedenti.
Art. 4
Incentivazione della mobilita'
1.L'attivazione di processi di mobilita' del personale, fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, in materia di trasferimento di ufficio di singoli dipendenti, deve essere strettamente collegata all'attuazione delle procedure previste nell'ambito della citata disposizione.
2.Ai fini dell'incentivazione della mobilita' gli enti sono tenuti altresi' ad utilizzare prioritariamente, nei limiti di legge, le disponibilita' di alloggi destinati alla locazione in favore di dipendenti sottoposti a trasferimenti di ufficio.
3.Resta fermo altresi' quanto previsto dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, anche ai fini dell'acquisizione di alloggi in locazione.
4.Ai dipendenti di nuova assunzione o trasferiti in rapporto alle esigenze di strutture territoriali di nuova istituzione, che per la temporanea indisponibilita' di locali di tali strutture, all'atto dell'immissione in servizio o del trasferimento sia provvisoriamente destinato a prestare servizio presso altre strutture dell'ente, compete all'atto della definitiva assegnazione alle strutture di destinazione, un'indennita' pari a quella di prima sistemazione, quando l'assegnazione provvisoria abbia avuto una durata non inferiore ad un anno. Per il periodo di assegnazione provvisoria resta in ogni caso esclusa la corresponsione del trattamento di missione.
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