DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1987, n. 267

Type DPR
Publication 1987-05-08
Ultimo aggiornamento 2001-05-09
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 aprile 1987 (registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1987, atti di Governo, registro n. 64, foglio n. 27) con il quale al prof. Livio Paladin, Ministro senza portafoglio, e' stato conferito l'incarico per la funzione pubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, recante disposizioni valevoli per tutti i comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego, risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, emanata ai sensi dell'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, che ha istituito il comparto di contrattazione collettiva per il personale degli enti pubblici non economici, ai sensi della previsione di cui all'art. 5 della legge 29 marzo 1983, n. 93;

Vista la legge 20 marzo 1970, n. 75, recante disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici non economici e del rapporto di lavoro del personale dipendente;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, 16 ottobre 1979, n. 509, 22 dicembre 1979, n. 768, e 25 giugno 1983, n. 346, recanti disposizioni risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi sindacali per il personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986; n. 935, recante disposizioni in ordine alle qualifiche funzionali, ai profili professionali ed ai criteri concernenti l'attuazione del principio di inquadramento per profili professionali del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987);

Visto l'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, in materia di oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico allargato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 marzo 1987, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7 e dell'ottavo comma dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, con la quale - respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che non hanno partecipato alle trattative - e' stata autorizzata, previa verifica delle compatibilita' finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per il triennio 1985-1987 riguardante il personale del comparto degli enti pubblici non economici, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, raggiunta in data 9 gennaio 1987 fra la delegazione di parte pubblica, composta come previsto dal citato art. 3, e le confederazioni sindacali C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L. - C.I.D.A. - C.I.S.N.A.L. - C.I.S.A.L. - CONF.S.A.L. - C.I.S.A.S. e le organizzazioni sindacali di categoria ad esse aderenti e la organizzazione sindacale F.L.E.P.A.R.; accordo cui hanno aderito successivamente le seguenti organizzazioni sindacali non partecipanti alle trattative: la C.I.L.D.I. in data 21 gennaio 1987, la F.I.M.E.D. in data 24 febbraio 1987 e la C.O.N.F.I.L.L. in data 26 febbraio 1987;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 aprile 1987, ai sensi dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, concernente l'approvazione della nuova ipotesi di accordo sottoscritto in data 26 marzo 1987 dalle stesse confederazioni ed organizzazioni sindacali trattanti in precedenza indicate ed il recepimento e l'emanazione delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il personale del comparto degli enti pubblici non economici, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il triennio 1985-1987;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 29 aprile 1987, n. 163;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Area di applicazione e durata

1.Il presente decreto si applica al personale dipendente degli enti pubblici non economici comunque sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato, compresi quelli soggetti a processi di soppressione, scorporo o riforma - salvo che per essi non sia individuato comparto di contrattazione diverso da quello di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 - e al personale degli enti per i quali non si sia ancora proceduto all'attuazione dei relativi provvedimenti di riordino.

2.I benefici economici del presente decreto si applicano anche nei confronti del personale degli enti pubblici soppressi, confluito in altre amministrazioni, al quale, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia ancora provvisoriamente attribuito il trattamento economico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, salva la rideterminazione dei trattamenti spettanti a seguito di inquadramento nelle amministrazioni di destinazione.

3.Il presente decreto si riferisce al periodo 1 gennaio 1985-31 dicembre 1987. Gli effetti economici decorrono dal 1 gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.

4.Per la parte non modificata, rimangono in vigore le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, al decreto del presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, e successive integrazioni, ed al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, nonche' al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935.

Art. 2

Applicazione del contratto

1.La corretta, omogenea e tempestiva applicazione del presente decreto e' assicurata dal Dipartimento per la funzione pubblica nell'esercizio dei suoi compiti di indirizzo e coordinamento in materia di pubblico impiego di cui all'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

2.Nello svolgimento dei suddetti compiti, il Dipartimento per la funzione pubblica fara' ricorso all'intervento delle delegazioni trattanti nel rispetto della previsione di cui all'art. 21, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13.

NOTE Nota all'art. 2, comma 2: Il testo dell'art. 21, primo comma, lettera a), del D.P.R. n. 13/1986 e' il seguente: "Art. 21 (Conflitti e controversie). - 1. In attuazione della previsione contenuta nell'art. 11, quarto comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, e' stabilito quanto segue: a) Procedure di raffreddamento dei conflitti ai livelli di comparto. Nel caso di conflitti di lavoro ai livelli di comparto e decentrati, dovra' essere, entro tre giorni, avviato un confronto fra le parti. Trascorsi quindici giorni dall'insorgenza del conflitto in assenza di accordo, si potra' fare ricorso all'intervento delle delegazioni trattanti previste dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, alle quali e' attribuito dal presente decreto il compito di assicurare la corretta gestione degli accordi".

Art. 3

Personale degli ordini, collegi professionali, relative federazioni e delle casse conguaglio prezzi

1.A decorrere dal 1 gennaio 1985 fino al 31 dicembre 1985 sono fatte salve le posizioni giuridiche acquisite dal personale degli ordini, collegi professionali e delle relative federazioni nonche' delle casse conguaglio prezzi.

2.A decorrere dal 1 gennaio 1986, o dalla successiva data di costituzione del rapporto di impiego o di attribuzione di nuova qualifica, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, ai dipendenti di ruolo degli ordini, collegi professionali e relative federazioni, nonche' delle casse conguaglio prezzi, dotati di regolamento organico approvato secondo le prescritte procedure, e' attribuita la qualifica funzionale corrispondente alla posizione ricoperta secondo l'unita tabella di equiparazione tra le qualifiche rivestite nell'ente di provenienza e quelle del nuovo ordinamento quale risulta dalla definizione delle qualifiche funzionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935. Nella nuova qualifica e' conservata l'anzianita' riconosciuta nella corrispondente posizione di provenienza.

3.Qualora il regolamento organico, ancorche' adottato dall'ente, non sia stato sottoposto, ove prescritto, alla approvazione degli organi superiori, ai dipendenti interessati e' attribuita, con le stesse decorrenze e limiti previsti dal comma 1, la nuova qualifica secondo l'unita tabella, sempreche' siano in possesso del titolo di studio richiesto per la medesima o per la qualifica immediatamente inferiore; in caso contrario e' inquadrato nella prima delle qualifiche sottostanti per le quali e' prescritto il titolo di studio di livello inferiore.

4.In tutti gli altri casi di costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai dipendenti degli enti di cui trattasi e' attribuita in via transitoria la terza, quarta, sesta e settima qualifica funzionale in ragione del titolo di studio connesso alle mansioni espletate formalmente affidate con atti di data certa ed anteriori alla data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68. Il definitivo inquadramento avverra' con l'applicazione del regolamento di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo.

5.Il beneficio minimo contrattuale non potra' essere inferiore alla differenza tra lo stipendio tabellare iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, e quello stabilito dal presente accordo per la I qualifica funzionale. A tal fine potra' operarsi una maggiorazione del valore economico dell'anzianita' di cui al successivo art. 18.

6.Nei casi di cui ai commi 2 e 3, sono mantenute, ad personam, le posizioni dirigenziali conferite con atti formali di data certa anteriore al 20 marzo 1986, con attribuzione del trattamento economico corrispondente a quello previsto per i dirigenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, quale risulta modificato dall'applicazione del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72. Ove non sussista a norma di regolamento la suddetta corrispondenza, il riferimento di cui sopra e' limitato ai trattamenti annessi alle qualifiche di dirigente e dirigente superiore in ragione delle funzioni svolte e della collocazione gerarchica. Se il trattamento cosi' spettante risulta inferiore a quello in godimento, quest'ultimo e' mantenuto fino al riassorbimento con i successivi miglioramenti a qualsiasi titolo scaturenti dalla nuova disciplina.

7.Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sara' costituita, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una commissione mista con rappresentanza di parte pubblica e sindacale per la definizione di un regolamento organico tipo - che non potra' prevedere piu' di due posizioni dirigenziali - individuando anche eventuali specifici profili professionali od aggregazione di profili in relazione all'organizzazione del lavoro nelle peculiari realta' degli enti di cui al presente articolo. I lavori della commissione dovranno concludersi entro tre mesi dal suo insediamento.

((8. Gli enti provvederanno ad adottare il nuovo regolamento recependo le proposizioni della commissione))

9.La stessa commissione esaminera' i casi di espletamento di mansioni superiori esercitate in modo continuativo e risultanti da atti certi dell'Amministrazione di data anteriore al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, ai fini dell'inquadramento in qualifica immediatamente superiore a quella attribuita ai sensi dei commi precedenti.

Art. 4

Incentivazione della mobilita'

1.L'attivazione di processi di mobilita' del personale, fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, in materia di trasferimento di ufficio di singoli dipendenti, deve essere strettamente collegata all'attuazione delle procedure previste nell'ambito della citata disposizione.

2.Ai fini dell'incentivazione della mobilita' gli enti sono tenuti altresi' ad utilizzare prioritariamente, nei limiti di legge, le disponibilita' di alloggi destinati alla locazione in favore di dipendenti sottoposti a trasferimenti di ufficio.

3.Resta fermo altresi' quanto previsto dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, anche ai fini dell'acquisizione di alloggi in locazione.

4.Ai dipendenti di nuova assunzione o trasferiti in rapporto alle esigenze di strutture territoriali di nuova istituzione, che per la temporanea indisponibilita' di locali di tali strutture, all'atto dell'immissione in servizio o del trasferimento sia provvisoriamente destinato a prestare servizio presso altre strutture dell'ente, compete all'atto della definitiva assegnazione alle strutture di destinazione, un'indennita' pari a quella di prima sistemazione, quando l'assegnazione provvisoria abbia avuto una durata non inferiore ad un anno. Per il periodo di assegnazione provvisoria resta in ogni caso esclusa la corresponsione del trattamento di missione.

Nota all'art. 4, comma 3: Il testo dell'art. 21 del D.P.R. n. 346/1983 e' il seguente: "Art. 21 (Compensi incentivanti la mobilita' territoriale). - Per il personale trasferito d'ufficio in conseguenza di processi di mobilita' per soddisfare specifiche esigenze di servizio potranno essere utilizzati alloggi di servizio anche acquistati o costruiti da singoli enti con le disponibilita' finanziarie rappresentate dalla vendita di altri beni immobili o per effetto dell'art. 5, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, restando comunque convalidate le assegnazioni gia' disposte in relazione alla natura delle prestazioni o ad indeclinabili obblighi accessori di servizio".

Art. 5

Contrattazione decentrata

1.Nell'ambito di cui all'art. 14 della legge 29 marzo 1983 n. 93, della disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, e di quella del presente decreto, sono consentiti accordi decentrati a livello nazionale e per aree territorialmente delimitate comprendenti almeno una unita' organica complessa.

3.La contrattazione a livello locale ha per oggetto, nell'ambito dei criteri fissati dalla contrattazione a livello nazionale, i seguenti aspetti dell'organizzazione del lavoro: definizione dei regimi di orario di lavoro (flessibilita', articolazione, turnazioni), determinazione dei settori che richiedono prestazioni di lavoro straordinario e delle relative quantita', nonche' prestazioni in turni nell'ambito delle disposizioni del presente decreto; articolazione dei carichi di lavoro per singoli settori operativi, in funzione degli obiettivi dei piani di lavoro; applicazione in sede locale dei criteri per la determinazione degli standards di produttivita'; individuazione di procedure di lavoro per il miglioramento dei risultati, compatibili con la struttura degli uffici e le disposizioni generali relative all'intero territorio.

4.Per gli enti con strutture regionali o interregionali la contrattazione a tale livello ha per oggetto la formulazione di proposte di addestramento del personale in servizio e criteri per la mobilita' provvisoria del personale nell'ambito territoriale di competenza nonche' le materie di cui al precedente comma che, in sede di contrattazione a livello nazionale, si ritenga di riservare esclusivamente al livello regionale, tenuto conto dell'articolazione del decentramento funzionale degli enti.

5.La delegazione di parte pubblica negli accordi decentrati a livello locale e' composta dal dirigente titolare dell'ufficio, salvo diversa delega del legale rappresentante dell'ente, e da una rappresentanza dei titolari di unita' organiche sottoordinate.

6.Gli enti, per l'emanazione di provvedimenti inerenti le materie di cui ai precedenti commi, sono tenuti ad attivare tempestivamente le procedure per effettuare la specifica contrattazione al livello previsto che dovra' concludersi nel termine di cinque giorni o nel maggior termine concordato tra le parti a livello nazionale in relazione alle materie oggetto di trattative.

7.Gli accordi a livello nazionale sono recepiti con apposita deliberazione del consiglio di amministrazione. Quelli a livello locale sono recepiti con determinazione del dirigente competente per territorio e divengono immediatamente esecutivi, salvo il potere di annullamento del provvedimento, attribuito al direttore generale dell'ente, nel caso in cui i contenuti eccedano i limiti di rispettiva competenza o contrastino con disposizioni di legge, regolamentari o contrattuali, con conseguente remissione della materia alle parti contraenti.

8.Ove si ravvisino, entro 10 giorni dalla loro stipulazione, elementi di divergenza degli accordi locali dai criteri indicativi contenuti negli accordi nazionali, la loro efficacia e' subordinata alla valutazione congiunta delle parti che hanno sottoscritto gli accordi nazionali da effettuarsi di norma nel termine di 15 giorni.

9.Gli accordi decentrati a livello nazionale o locale dovranno contenere apposite clausole circa tempi, modalita' e procedure di verifica della loro esecuzione, prevedendo, ove necessario, la costituzione di appositi nuclei di valutazione.

Nota all'art. 5, comma 2, punto 1): Si trascrive l'art. 9 della legge n. 300/1970 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento - Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1970, n. 131). "Art. 9 (Tutela della salute e dell'integrita' fisica). - I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrita' fisica". Note all'art. 5, comma 2, punto 2): - Il turn-over concerne la sostituzione del personale comunque cessato dal servizio. - Il testo dell'art. 11 del D.P.R. n. 509/1979 e' il seguente: "Art. 11 (Servizi sociali). - Per i dipendenti tenuti ad osservare un orario giornaliero ordinario non inferiore a 8 ore con intervallo non superiore alle 2 ore puo' essere istituito un servizio di mensa basato su consumazioni non eccedenti quelle standard per tale tipo di servizio che sara' affidato a terzi in regime convenzionale, salvo che l'ente non ritenga di provvedervi direttamente. Per gruppi di dipendenti che debbano raggiungere posti di lavoro situati in localita' decentrate rispetto ai centri abitati non adeguatamente servite da mezzi di trasporto pubblico e per particolari esigenze derivanti dalla razionale organizzazione del lavoro in rapporto alla dislocazione territoriale degli uffici, possono essere altresi' previsti servizi di trasporto collettivo. A carico del personale e' posto un concorso spese pari al 20% del costo di gestione dei relativi servizi. I servizi in atto sono confermati alle condizioni di miglior favore in essere. La mancata fruizione dei servizi di cui al presente articolo non comporta in ogni caso la corresponsione di compensi sostitutivi".

Art. 6

Organizzazione del lavoro

1.Gli enti, nell'ambito della loro autonomia, operano attraverso una organizzazione finalizzata al conseguimento di obiettivi di produttivita' ed efficienza, previa programmazione sistematica degli interventi.

2.In particolare, nei limiti compatibili con le dimensioni e la natura dei compiti istituzionali il modello organizzativo e strutturale degli enti dovra' essere finalizzato: alla realizzazione di un sistema automatizzato di controllo direzionale, funzionale alla metodologia della programmazione degli interventi e della verifica dei risultati; alla aggregazione delle attivita' ricomprese all'interno di ciascun "ciclo di prodotto", per consentire il superamento della parcellizzazione del lavoro, la migliore rilevazione dei carichi di lavoro e l'individuazione di parametri e standards di produzione, la quantificazione delle risorse umane e strumentali occorrenti, la valutazione dei costi di ciascun prodotto e la identificazione di precisi centri di responsabilita' di risultato; allo sviluppo, nel quadro dell'attivita' di pianificazione, della metodologia del lavoro per progetti; alla realizzazione di condizioni di massima elasticita' operativa anche attraverso la riconsiderazione delle posizioni di lavoro nella direzione di una loro pronta adattabilita' alle nuove metodologie e tecniche di lavorazione e piena aderenza agli obiettivi di produttivita' ed efficienza, prevedendo, ove necessario, l'attivazione di opportuni processi di mobilita'; a favorire il decentramento funzionale, assicurando alle unita' periferiche i necessari presupposti di autonomia anche ai fini della utilizzazione dei mezzi informatici installati nelle unita' stesse.

3.L'attuazione del nuovo modello organizzativo, nell'ambito delle modalita' di sviluppo previste ai vari livelli di contrattazione decentrata, sara' oggetto di puntuali e periodiche verifiche per la valutazione di aderenza agli obiettivi programmatici e di compatibilita' con le strutture operative di riferimento, anche attraverso nuclei di valutazione (amministrazione-sindacati), appositamente costituiti.

Art. 7

Disciplina dell'orario di servizio e di lavoro

1.La programmazione dell'orario di servizio e le sue conseguenti modalita' di articolazione sono finalizzate ad un ottimale organizzazione del lavoro per il perseguimento dei fini istituzionali degli enti, con l'obiettivo della piu' efficiente erogazione dei servizi, secondo gli specifici criteri individuati nel comma 5 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13.

2.Nel rispetto delle finalita' di cui al comma precedente, gli accordi decentrati, cui e' demandata la disciplina specifica di programmazione ed articolazione dell'orario di servizio, dovranno in ogni caso uniformarsi ai seguenti principi.

3.L'orario di servizio si identifica nel periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalita' delle strutture.

4.La programmazione dell'orario di servizio ha cadenza annuale e puo' essere diversificata in presenza di particolari esigenze degli enti a livello territoriale, per singoli settori di lavoro o periodi dell'anno.

5.In linea di precisa direttiva essa deve porsi l'obiettivo di assicurare la estensione della fruibilita' dei servizi aperti al pubblico sia nelle ore antimeridiane che in quelle pomeridiane, per una durata ed una collocazione ottimali da stabilire in rapporto all'entita' dell'afflusso del pubblico. A titolo di riferimento l'orario pomeridiano di apertura al pubblico si estende fino alle ore 18, fatte salve le esigenze di particolari attivita'.

6.L'orario di servizio deve comunque garantire l'apertura degli uffici per tutti i giorni lavorativi, con l'eventuale esclusione del sabato.

7.L'orario di lavoro si identifica con la durata delle prestazioni lavorative cui ciascun dipendente e' tenuto nell'ambito dell'orario di servizio.

8.La durata settimanale dell'orario di lavoro ordinario, gia' fissata in 38 ore dal 21 aprile 1983, e' di 37 ore effettive a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto ed e' definitivamente fissata in 36 ore effettive dal 31 dicembre 1987. Il nuovo orario di lavoro e' immediatamente fissato con provvedimento del direttore generale dell'ente. La nuova disciplina dell'orario di servizio e di lavoro assume carattere definitivo, non appena conclusi i relativi accordi sindacali.

9.L'orario di lavoro e' documentato per tutto il personale dipendente attraverso sistemi meccanici od elettronici di rilevazione, che, esclusa ogni forma di tolleranza, assicurino piena ed oggettiva conformita' fra i dati rilevati e l'effettiva ed integrale prestazione dell'attivita' lavorativa per il tempo prescritto.

10.Modalita' diverse di rilevazione obiettiva potranno essere previste unicamente per strutture nell'ambito delle quali prestano servizio non piu' di dieci unita' lavorative dello stesso ente. Per i periodi di attivita', anche di natura professionale, svolti al di fuori dei luoghi di lavoro, si introdurranno idonei sistemi sostitutivi di rilevazione, nei casi di comprovata incompatibilita' della medesima con sistemi automatici generalmente adottati.

11.Gli strumenti di rilevazione dell'orario devono consentire in ogni caso, anche quando coesistono diversi sistemi di articolazione dell'orario, la tempestiva conoscenza dei dati giornalieri circa la presenza in servizio del personale, fermo restando quanto previsto dall'art. 22 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

12.L'orario di lavoro ordinario puo' essere articolato su 6 o 5 giorni alla settimana con inizio non anteriore alle ore 7,30, salvo anticipazioni giustificate dalla particolare natura del servizio prestato.

13.Rispetto all'orario ordinario di lavoro, escluso quello prestato in turni, puo' essere introdotta una flessibilita' preventivamente programmata ed autorizzata per fasce nell'ambito della prima e dell'ultima ora di lavoro, fruibile anche contemporaneamente.

14.In relazione ad esigenze di servizio degli enti o di particolari settori operativi specificamente individuati che determinano un aggravio dei carichi di lavoro in particolari periodi dell'anno, potranno operarsi temporanee concentrazioni dell'orario di lavoro con corrispondente riduzione programmata in altri periodi dell'anno.

15.Con la contrattazione decentrata a livello nazionale saranno stabiliti i limiti massimi di concentrazione dell'orario settimanale, della durata continuativa e complessiva della concentrazione, nonche' il limite minimo dell'orario di lavoro settimanale da distribuire su almeno 5 giorni nel periodo di riassorbimento del maggior orario di lavoro prestato.

16.Le relative modalita' di concentrazione dell'orario di lavoro saranno definite con la contrattazione a livello locale.

17.Modalita' particolari di concentrazione dell'orario, nei limiti imposti dalle esigenze di servizio, potranno essere previste per scuole e convitti con riguardo alle attivita' che si svolgono solo in una parte dell'anno.

18.I permessi, da concedersi per non rinviabili motivi personali, sono integralmente disciplinati secondo quanto previsto dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13.

19.Le modalita' di fruizione dei permessi ed il loro recupero entro breve termine saranno stabiliti in modo uniforme in sede di contrattazione decentrata.

20.I ritardi sono assoggettati a recupero con le stesse modalita' indicate per i permessi. Nei casi in cui, per eccezionali motivi, non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate, ferme restando le eventuali iniziative sul piano disciplinare. Sono in ogni caso soggetti alla conseguente riduzione della retribuzione i ritardi che eccedono complessivamente nel mese le tre ore.

21.Ogni forma di recupero di orario di lavoro prevista dal presente articolo deve essere innanzi tutto finalizzata a consentire la regolare copertura dell'orario di servizio mediante idonea, preventiva programmazione.

Nota all'art. 7, primo comma: Il testo dell'art. 7, comma 5, del D.P.R. n. 13/1986 e' il seguente: "5. La programmazione dell'orario di servizio e la articolazione dell'orario di lavoro saranno regolamentate in sede di contrattazione di comparto e decentrata, secondo criteri che tengano conto: della migliore efficienza e produttivita' delle pubbliche amministrazioni; della piu' efficace erogazione dei servizi a favore dei cittadini; del rispetto dei carichi di lavoro e dei riflessi sugli organici; dell'ampliamento dell'arco temporale della fruibilita' dei servizi con il ricorso preferenziale ad articolazioni degli orari connessi con la natura delle prestazioni e con le caratteristiche funzionali dei servizi che possono richiedere orari diversi e anche piu' prolungati". Nota all'art. 7, comma 11: Il testo dell'art. 22, della legge n. 93/1983 e' il seguente: "Art. 22 (Principi in tenia di responsabilita', procedure e sanzioni disciplinari). - Il dipendente che contravviene ai doveri del proprio ufficio e' soggetto alle sanzioni disciplinari previste dalla legge solo per fatti che rientrano in categorie determinate. Ferme restando le responsabilita' dei singoli dipendenti, i capi di ufficio sono perseguibili, oltre che sul piano disciplinare, anche su quello amministrativo-contabile per i danni derivanti all'amministrazione di appartenenza dal mancato esercizio del potere di controllo, loro demandato dalla legge, in ordine all'osservanza da parte del personale addetto dei doveri di ufficio e, in particolare, dell'orario di lavoro e degli adempimenti connessi al carico di lavoro a ciascuno assegnato. Al dipendente deve essere garantito l'esercizio del diritto di difesa, con l'assistenza, eventualmente, di un'associazione sindacale. Le sanzioni di stato sono irrogate previo parere di un organo costituito in modo da assicurarne l'imparzialita'". Nota all'art. 7, comma 18: Il testo dell'art. 2 del D.P.R. n. 13/1986 e' il seguente: "Art. 11 (Permessi). - 1. Al dipendente possono essere concessi, per particolari e non rinviabili esigenze personali, a domanda e su valutazione del dirigente dell'ufficio, brevi permessi di durata non superiore alla meta' dell'orario giornaliero; eventuali impreviste protrazioni della durata del permesso concesso seguono la disciplina dei commi successivi e vanno calcolati nel monte ore complessivo di cui al penultimo comma del presente articolo. 2. Entro breve termine rispetto al periodo al quale si riferiscono il dipendente e' tenuto a recuperare integralmente e in base alle esigenze di servizio in un'unica o piu' soluzione le ore non lavorate corrispondenti a quelle dei permessi di cui al precedente comma. 3. Nei casi in cui, per eccezionali motivi, non sia stato possibile effettuare recuperi, l'amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate. 4. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno. 5. Le modalita' di fruizione dei permessi saranno definite in sede di contrattazione di comparto e decentrata".

Art. 8

Turni di lavoro

1.Per le esigenze di funzionalita' degli enti riconducibili alla copertura dell'orario di servizio possono essere istituiti turni giornalieri di lavoro.

2.I turni, eccettuati quelli festivi per le attivita' necessitate non a ciclo continuo - che comportino in ogni caso il riposo compensativo - sono caratterizzati dalla rotazione ciclica ed uniforme degli addetti in prestabilite articolazioni di orario non sovrapponibili per oltre trenta minuti tra loro o con il complessivo orario ordinario di lavoro, fissato per la generalita' del personale in base al comma 12, dell'articolo precedente.

3.L'istituzione dei turni puo' essere consentita ai soli fini di realizzare l'estensione della fruibilita' dei servizi aperti al pubblico o un migliore sfruttamento di impianti, di garantire servizi di guardiania, trasporto, manutenzione, custodia e centralino o per far fronte ad esigenze degli organi di amministrazione, alla necessita' oggettiva e non rinviabile di espletare determinate attivita' di servizio in giorni festivi o in giorni prossimi o corrispondenti a cadenze fisse previste da norme di legge o regolamentari.

4.I turni devono essere programmati di norma con cadenza mensile. Il numero dei turni pomeridiani non potra' superare nel mese la meta' delle giornate lavorative dedotti gli eventuali turni notturni e/o festivi. I turni notturni, effettuabili solo per attivita' a ciclo continuo, non potranno essere superiori a dieci nel mese.

5.Nell'individuazione del personale da inserire nei turni sara' privilegiata, compatibilmente con le esigenze di servizio, la adesione volontaria, fermo restando che tale adesione comporta l'obbligatoria partecipazione ai turni medesimi.

6.Gli enti provvederanno a disciplinare il controllo sulla regolarita' dello svolgimento delle turnazioni.

Art. 9

Prestazioni di lavoro straordinario

1.Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e quindi non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di servizio.

2.I settori di lavoro per i quali si renda temporaneamente indispensabile il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario e le relative quantita' sono individuati con la contrattazione decentrata secondo i criteri di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, fatte salve le attivita' di diretta ed immediata collaborazione con gli organi istituzionali, comprese le funzioni dirigenziali di vertice.

3.In caso di eventi improvvisi, urgenti ed imprevedibili per cui necessitano prestazioni di lavoro straordinario, il dirigente o, in mancanza, il responsabile preposto alla struttura interessata puo' disporre le prestazioni medesime per non oltre tre giorni, nei limiti di tempo e di unita' strettamente necessari, con tempestiva convocazione delle organizzazioni sindacali.

4.La prestazione di lavoro straordinario e' in ogni caso disposta sulla base delle esigenze di servizio individuate dall'Amministrazione, previa contrattazione sui carichi di lavoro da fronteggiare e sui contingenti che assicurino il piu' efficace e rapido soddisfacimento delle esigenze, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione e ferma restando l'acquisizione di elementi di obiettivo riscontro in ordine ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati.

5.In tali ambiti, lo stanziamento per prestazioni di lavoro straordinario non puo' eccedere complessivamente in ciascun ente, un monte-ore riferito all'anno pari a 120 ore annue per il numero dei dipendenti.

6.Tale limite, in occasione di manifestazioni sportive, di iniziative a carattere culturale ed artistico nonche' di iniziative connesse ad attivita' espletate all'estero, puo' essere superato, previa contrattazione per ente a livello nazionale, fino ad un massimo di 180 ore annue ove siano valutate insufficienti tutte le forme di flessibilita' degli orari previste dal presente decreto.

7.Il limite massimo individuale di ore di lavoro straordinario e' fissato in 250 ore annue. Prestazioni eccedenti il predetto limite danno luogo a riposo compensativo o ad eccezionali deroghe per attivita' connesse agli organi collegiali e dei vertici dirigenziali da definire in sede di contrattazione decentrata.

8.La contrattazione decentrata a livello nazionale stabilira' i criteri per l'assegnazione alle singole unita' territoriali delle ore di straordinario necessarie per far fronte alle situazioni di lavoro di cui ai precedenti commi. Tali criteri dovranno fare riferimento alle carenze di personale, ai carichi di lavoro, alle peculiarita' delle situazioni locali e funzionali.

Nota all'art. 9, comma 2: Il testo dell'art. 9 del D.P.R. n. 13/1986 e' il seguente: "Art. 9 (Lavoro straordinario). - 1. Nel contesto delle nuove regole di flessibilita': lo straordinario non puo' essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro, anche per evitare che la riduzione di orario si risolva in un puro effetto di monetizzazione; nelle situazioni nelle quali l'offerta di lavoro ordinario e' insufficiente per una fase prolungata, si ricorre a processi di mobilita', al lavoro a tempo parziale e/o a termine; nei casi in cui lo straordinario e' comunque elemento indispensabile, si effettuera' tendenzialmente una compensazione in termini di ore libere cumulabili entro un certo arco di tempo. 2. I predetti criteri non escludono l'effettuazione di straordinario entro i limiti massimi definiti negli accordi di comparto. Ad ogni modo la sua effettuazione deve essere oggetto di verifica periodica, per costatarne la congruenza con i criteri generali che debbono regolarlo, e con una programmazione del lavoro per obiettivi che utilizzi tutti gli strumenti ordinari previsti dai nuovi accordi (flessibilizzazione, turni, mobilita', tempo parziale, restituzione in tempo libero). 3. Sono fatte salve le attivita' di diretta ed immediata collaborazione con gli organi istituzionali".

Art. 10

Formazione e aggiornamento professionale

1.La formazione e l'aggiornamento professionale del personale costituiscono il basilare supporto per correlare lo sviluppo delle risorse e capacita' lavorative a quello organizzativo e tecnologico.

2.In questa prospettiva ogni forma di evoluzione del sistema di organizzazione del lavoro dovra' procedere in piena sintonia con la previsione di adeguate iniziative in materia di formazione ed aggiornamento professionale.

3.La formazione e l'aggiornamento professionale devono essere rivolti: ad estendere l'aggiornamento professionale a tutto il personale ed in particolare a quello coinvolto nei processi di sviluppo dell'organizzazione del lavoro; a consentire il piu' rapido ed efficace inserimento del personale di nuova assunzione o sottoposto a processi di mobilita' nello svolgimento delle attivita' di servizio; a favorire, mediante adeguati processi di riconversione professionale, la realizzazione di opportuni interventi per fronteggiare aree di criticita' nell'esecuzione dei servizi istituzionali e sviluppare la piu' ampia mobilita' del personale.

4.In quest'ambito i progetti di tipo strumentale predisposti per l'introduzione di nuove tecnologie o tecniche organizzative conterranno opportune previsioni in materia di formazione ed aggiornamento professionale, dando priorita' agli interventi formativi di quelle professionalita' che assumono valore portante per la realizzabilita' dei progetti medesimi.

5.Un ruolo specifico assumera' infine l'attivita' di formazione nei confronti del personale appartenente alle qualifiche dell'area del funzionariato alle quali, oltre la conoscenza specialistica propria dei settori di applicazione, sono richieste comuni basi di professionalita' in materia di organizzazione del lavoro, di tecnologie di sviluppo organizzativo e direzionale e di tecnologia informatica.

6.Per le azioni formative e di aggiornamento sopraindicate, gli enti secondo le loro dimensioni e possibilita' organizzative, e secondo il tipo di intervento, potranno promuovere iniziative autonome, anche mediante la costituzione di apposite strutture, ovvero valorizzare forme di collaborazione con altri enti, con le scuole superiori dello Stato e con le scuole di formazione di tipo industriale o universitario.

7.L'attivita' di docenza, secondo i contenuti dell'intervento, puo' essere affidata a personale dell'ente e a esperti esterni sulla base di specifici rapporti professionali.

8.L'attivita' formativa puo' svolgersi durante l'orario di lavoro o al di fuori di esso. Possono essere previste forme di incentivazione per la docenza e la partecipazione fuori orario ai corsi di aggiornamento e specializzazione.

9.Per il personale delle qualifiche funzionali piu' elevate sara' prevista altresi' la partecipazione a convegni di studio, a corsi di specializzazione e ad attivita' scientifiche anche presso universita' italiane e straniere, centri o imprese opportunamente prescelti in relazione all'attivita' dell'ente di appartenenza.

Art. 11

Produttivita'

1.Gli enti, per la realizzazione di reali e significativi miglioramenti dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi, predisporranno, in quanto funzionali rispetto alla tipologia dei servizi stessi e le dimensioni delle strutture cui sono affidati, appositi piani articolati in: progetti di tipo strumentale, volti ad acquisire metodologie, tecniche e strutture per un corretto governo delle problematiche gestionali dell'ente; progetti di risultato, direttamente rivolti al miglioramento quantitativo e qualitativo dei singoli servizi resi dall'ente.

2.I progetti di tipo strumentale, ricorrendo le condizioni di cui al comma 1, riguardano, a titolo esemplificativo, le seguenti materie: studio e sperimentazione delle metodologie di pianificazione e programmazione degli obiettivi e controllo dei risultati, determinazione dei carichi di lavoro, aggregazione delle attivita' per "ciclo di prodotto", individuazione degli standards di produttivita' e di altri parametri quantitativi del livello di efficienza. Le specifiche tecniche di realizzazione dei progetti di tipo strumentale conterranno, in ogni caso, la quantificazione del personale coinvolto nella loro attuazione e l'indicazione del tempo occorrente per la medesima.

3.I progetti di risultato riguardano esclusivamente servizi per i quali sia intervenuta la preventiva individuazione di standards di produttivita' o di altri indicatori dei livelli di servizio a norma del comma 2. Restano confermati, per la durata stabilita, i progetti di risultato gia' deliberati alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche se definiti sulla base dei dati quantitativi relativi ai livelli di rendimento conseguiti negli anni precedenti, opportunamente incrementati nella misura stabilita in sede di contrattazione a livello nazionale ed uniformati tra le diverse sedi territoriali dell'ente tenendo conto delle loro peculiarita'.

4.I progetti di risultato sono articolati sul territorio al livello strutturale ed organizzativo dell'ente corrispondente all'effettivo centro di responsabilita' di servizio, anche interno alla unita' organica ove questa assicuri piu' servizi.

5.La verifica dello stato di attuazione ed elaborazione dei progetti di cui ai commi precedenti e' effettuata sulla base di procedure oggettive con la periodicita' necessaria per garantire la tempestiva adozione di misure atte a recuperare eventuali scostamenti dagli obiettivi, alla scadenza degli eventuali traguardi intermedi e comunque al termine fissato per il completamento dei progetti stessi.

6.Per i dirigenti, responsabili della gestione globale del progetto ad essi affidato, i risultati quali-quantitativi saranno valutati in sede di redazione dei rapporti informativi o di segnalazione di fatti particolarmente rilevanti sotto il profilo del merito o del demerito, ai sensi e per gli effetti delle norme in materia di responsabilita' nell'esercizio delle funzioni dirigenziali.

7.Dopo tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, in seguito, periodicamente, sara' compiuta dalle organizzazioni sindacali di comparto e dalle confederazioni maggiormente rappresentative, unitamente a rappresentanti delle associazioni degli utenti individuate di intesa con la parte pubblica, un bilancio dell'attivita' di programmazione svolta, dei risultati ottenuti, degli eventuali ostacoli incontrati, allo scopo di rimuoverli e di dare piena attuazione allo spirito e alla lettera delle intese intercompartimentali e di comparto tendenti ad accrescere la produttivita', l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Art. 12

Fondo di incentivazione

1.Allo scopo di promuovere una piu' razionale ed efficace utilizzazione del lavoro anche sul piano territoriale e di favorire la realizzazione dei progetti di cui all'art. 11, a decorrere dal 1 gennaio 1987, e' costituito presso ciascun ente un fondo annuo di incentivazione alimentato: con un importo pari alla differenza tra il corrispettivo del monte-ore annuo di lavoro straordinario di cui all'art. 14, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346 (250 ore per ciascun dipendente esclusi dirigenti ed il personale medico di cui all'art. 13 della legge 12 giugno 1984, n. 222), calcolato in base ai compensi vigenti alla data del 31 dicembre 1985 per il primo anno, e con riferimento a quelli dell'anno immediatamente precedente per quelli successivi, ed il corrispettivo della somma utilizzata per lavoro straordinario ai sensi dell'art. 9 del presente decreto; con l'importo di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, pari allo 0,80% del monte salari annuo dell'ente, per le finalita' indicate nello stesso decreto; con un importo pari alle somme destinate nell'anno 1986 alla corresponsione delle maggiorazioni di stipendio per turni di servizio pomeridiani, notturni e festivi e della indennita' meccanografica che in quanto tale e' soppressa.

2.Il fondo di incentivazione e' destinato alla copertura delle seguenti spese: concorso agli oneri per le prestazioni di lavoro in turni pomeridiani, notturni o festivi fino a concorrenza della spesa sostenuta nell'anno 1986 per le prestazioni medesime; compensi incentivanti la realizzazione dei progetti strumentali e di risultato; eventuale concorso al finanziamento di progetti-pilota individuati a norma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, ed assegnati ai singoli enti secondo quanto disposto dal successivo art. 15.

Art. 13

Compensi incentivanti la produttivita'

1.Le somme destinate a norma dell'articolo precedente ad incentivare la realizzazione dei progetti strumentali o di risultato sono corrisposte a seguito di verifica, anche qualitativa, del conseguimento dell'obiettivo programmato nel tempo previsto o a cadenze, comunque, non inferiori a 6 mesi, per le quali siano fissati precisi traguardi intermedi.

2.Per i progetti di risultato il conseguimento dell'obiettivo programmato consiste, ai fini della corresponsione del compenso, nel raggiungimento da parte del centro di responsabilita' di risultato degli standards di produttivita' o degli altri indicatori del livello di efficienza del servizio, presi a base per la formulazione dei piani. Relativamente a tali progetti potra' essere prevista la corresponsione di compensi ridotti in relazione al grado di avvicinamento ai valori dello standard o dell'indicatore prefissati, nei limiti in cui siano comunque assicurati significativi miglioramenti nella produttivita' del servizio, da definire con la contrattazione nazionale.

3.L'ammontare dei compensi spettanti per la realizzazione dei progetti sara' fissato in misura oraria per ciascuna qualifica funzionale, assicurando un rapporto proporzionale fra tali compensi e quello espresso dai valori parametrali degli stipendi previsti dal presente decreto. L'ammontare dei compensi spettanti a ciascun dipendente a seguito della verifica dei risultati sara' determinato in relazione, oltre che alla qualifica rivestita ai seguenti fattori: grado di realizzazione dell'obiettivo; numero delle ore di lavoro ordinario effettivamente prestate nel periodo di riferimento del piano; valutazione del dirigente responsabile del progetto in ordine alla capacita' di iniziativa ed all'impegno partecipativo dei singoli dipendenti alla realizzazione del progetto. I criteri di tale valutazione, che potra' comportare una variazione in piu' o in meno rispetto al valore base del compenso, o, nei casi piu' gravi, l'esclusione dal compenso stesso, saranno definiti sulla base di elementi oggettivi, prefissati e verificabili, con la contrattazione nazionale. Avverso i provvedimenti di esclusione dal compenso e' ammesso ricorso al direttore generale dell'ente, che decide sentita la commissione del personale. Ferma restando la determinazione dei compensi a seguito della verifica dei risultati, una quota di detti compensi, stabilita secondo i rapporti parametrali dei corrispondenti livelli retributivi, verra' corrisposta mensilmente a titolo di anticipazione finalizzata all'attuazione dell'insieme delle norme afferenti all'organizzazione del lavoro. Tale quota sara' corrisposta in rapporto alla partecipazione dei lavoratori ai processi di crescita dell'efficienza mediante l'assunzione di criteri di flessibilita' dell'orario, di mobilita', di coinvolgimento negli obiettivi di produttivita' e di innalzamento degli standards dei servizi. La somma annua destinata all'erogazione della quota di cui al precedente comma e' commisurata al 40% dell'importo di cui al 1° comma, primo alinea, dell'art. 12 del presente decreto.

((4. La disciplina di cui al presente articolo si applica dal 1 gennaio 1987 anche per i progetti in corso di realizzazione a tale data. Per l'anno 1983 e seguenti restano confermate le deliberazioni assunte al riguardo dagli organi di amministrazione degli enti))

Art. 14

Progetti finalizzati

1.In attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente dalla Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, gli enti, per esigenze di carattere specifico finalizzate alla realizzazione di nuovi servizi od al miglioramento di quelli esistenti, non fronteggiabili col solo personale di ruolo, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, potranno predisporre appositi progetti finalizzati di durata non superiore ad un anno che conterranno la precisa indicazione del personale occorrente distinto per qualifica funzionale e profilo professionale e degli obiettivi da perseguire.

2.I settori di intervento sono individuati, a titolo di riferimento, nelle attivita' connesse al recupero dei crediti contributivi ed alla evasione contributiva, alla realizzazione di piani promozionali in campo culturale, turistico e sportivo, all'approntamento di servizi di pronto soccorso, di soccorso stradale, di aggiornamento o automazione di archivi o di pubblici registri e alle esigenze di recupero di arretrato non eliminabile con gli attuali organici.

3.I progetti finalizzati saranno fronteggiati in parte con personale gia' in servizio e in parte con personale reclutato con rapporto a tempo determinato nei limiti di durata e con le modalita' che saranno stabilite dall'emananda legge, richiamata al punto 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13.

Art. 15

Progetti-pilota

1.Nell'ambito di una prima fase di sperimentazione, programmata in funzione della perfettibilita' dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi degli enti, saranno predisposti, nei limiti e con le modalita' previste dal 1° comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, progetti-pilota finalizzati al recupero della produttivita'.

2.Sulla base del programma operativo appositamente predisposto ai sensi della disposizione richiamata nel precedente comma, il Dipartimento per la funzione pubblica, sentite le confederazioni sindacali ed i sindacati di comparto, tenuto conto delle necessita' manifestate dai singoli enti, provvedera' a classificare e selezionare per settori omogenei le esigenze piu' urgenti e generalizzate di recupero della produttivita', individuando gli specifici progetti-pilota e le relative fasi di attuazione e verifica.

3.Il Dipartimento per la funzione pubblica, sentiti i sindacati di comparto e gli enti tra cui sono emerse le surrichiamate esigenze di recupero della produttivita' e che abbiano dichiarato la loro disponibilita' alla realizzazione dei progetti, provvedera' ad assegnare la realizzazione dei singoli progetti-pilota.

4.Le risultanze delle sperimentazioni effettuate saranno portate a conoscenza di tutti gli enti del comparto attraverso il Dipartimento per la funzione pubblica, al fine della loro utilizzazione per la definizione di nuovi standards di efficienza e di produttivita' e per l'eventuale realizzazione di piani di riordino dell'organizzazione del lavoro e delle strutture interessate.

Art. 16

Diritto di informazione

1.Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, gli enti assicurano la preventiva, costante e tempestiva informazione alle organizzazioni sindacali. Essa e' fornita con particolare riferimento: alle caratteristiche generali e agli aspetti tecnici del processo di pianificazione, programmazione e controllo dei risultati dell'azione amministrativa; alle modifiche dell'assetto organizzativo e strutturale; alla definizione dei piani di lavoro e dei progetti di tipo strumentale e delle misure piu' idonee per la loro attuazione; al confronto periodico tra i risultati e gli obiettivi programmati per l'applicazione di interventi gestionali idonei a correggere eventuali scostamenti; alle modifiche dei regolamenti organici, dell'ordinamento dei servizi e delle dotazioni organiche; alla programmazione nel breve e medio periodo della mobilita' territoriale per aree geografiche; alle misure per la diffusione delle informazioni all'utenza.

2.Informazione costante e tempestiva sara' altresi' fornita per gli investimenti tecnologici dell'ente per i riflessi che ne possono derivare sull'organizzazione del lavoro.

3.L'informazione sulle materie e con le finalita' previste dovra' essere fornita con completezza di dati e documentazione comprensiva di eventuali atti preparatori, in tempi adeguati rispetto alla complessita' degli argomenti o delle materie soggette a contrattazione e delle eventuali vertenze oggetto della contrattazione stessa.

4.Specifiche informazioni dovranno essere periodicamente fornite dagli enti alle organizzazioni sindacali di comparto al fine di verificare lo stato di attuazione degli accordi come previsto dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13.

Nota all'art. 16, comma 4: Il testo dell'art. 19 del D.P.R. n. 13/1986 e' il seguente: "Art. 19 (Verifiche). - 1. Con scadenza annuale, di regola entro il mese di settembre, le delegazioni stipulanti gli accordi intercompartimentali e di comparto promuovono una verifica sullo stato di attuazione degli accordi stessi. Sulla base dei risultati di queste verifiche le parti formulano ossErvazioni e proposte da allegare alla relazione indicata dall'art. 16 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93".

Art. 17

Stipendio

1.I valori stipendiali di cui all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, sono cosi' stabiliti, a regime: Livello I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.800.000 Livello II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.400.000 Livello III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.900.000 Livello IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.500.000 Livello V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.300.000 Livello VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.150.000 Livello VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.500.000 Livello VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.400.000 Livello IX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.300.000 Livello X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.000.000

2.

3.Il trattamento stipendiale complessivo del personale di cui alla tabella precedente e' pari a quello in godimento al 31 dicembre 1986, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, aumentato del 42%.

4.Per il 1986, va corrisposto il 30% del beneficio derivante dall'applicazione agli stipendi mensili fruiti nell'anno medesimo delle maggiorazioni di cui al comma 3.

5.Al personale della X qualifica funzionale con incarico di coordinamento compete l'indennita' pari al 5% dello stipendio. Per il personale che ricopre l'incarico di coordinatore generale detta indennita' e' del 10%. Detti emolumenti non rivestono carattere stipendiale.

6.

7.Gli aumenti relativi alla X qualifica funzionale vengono ripartiti applicando le percentuali 30%, 35% e 35% rispettivamente per il 1986, 1987 e 1988.

Art. 18

Retribuzione individuale di anzianita'

1.Il valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatto maturati al 31 dicembre 1986, costituisce la retribuzione individuale di anzianita'. Tale ultima valutazione si effettuata con riferimento al trattamento stipendiale di cui all'art. 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, ed ai valori percentuali delle classi e scatti previsti nel secondo comma dello stesso articolo.

((

2.In assenza di rinnovo contrattuale entro il 30 giugno 1989, che dovra' provvedere in materia di salario di anzianita', ovvero di una regolamentazione in sede intercompartimentale della stessa materia entro la medesima data, la retribuzione individuale di anzianita' di cui al comma 1, verra' incrementata, con decorrenza 1 gennaio 1989, di una somma corrispondente al valore delle classi o degli scatti secondo il sistema previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, e sulla base dei valori tabellari di cui al decreto del Presidente della Repubblica medesimo.

3.Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986, i predetti importi competono in ragione del numero dei mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988.

4.

Nel caso di transito da una qualifica funzionale inferiore a quella superiore, l'importo predetto compete sui rispettivi livelli stipendiali in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza e in quella di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988))

5.Le classi o scatti maturati nel 1987 ed eventualmente corrisposti prima della pubblicazione del presente decreto costituiscono retribuzione di anzianita' per la parte di biennio fino al 31 dicembre 1986, la restante parte viene posta in detrazione degli aumenti contrattuali.

Art. 19

Compensi per lavoro straordinario

1.La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario e' pari ad 1/175 dello stipendio tabellare mensile di cui all'art. 17, dell'indennita' integrativa speciale spettante nel mese di dicembre dell'anno precedente e del rateo di tredicesima mensilita' delle anzidette voci retributive maggiorate: del 15% per lavoro straordinario diurno; del 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo); del 50% per il lavoro straordinario prestato in giorni festivi e ore notturne.

2.La frazione di cui al comma 1 e' fissata in 1/156 dal 31 dicembre 1987.

3.Ai sensi del comma 3 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, le tariffe orarie vigenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso, eventualmente superiori, saranno mantenute ad personam fino alla concorrenza delle tariffe orarie di pari importo derivanti dal nuovo sistema.

Art. 20

Passaggi di qualifica

1.A decorrere dal 1 gennaio 1987, in caso di passaggio di qualifica, e' attribuito il livello retributivo della qualifica conseguita, con riconoscimento del trattamento economico acquisito a titolo di valutazione economica dell'anzianita'.

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