DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1987, n. 269
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 aprile 1987 (registrato alla Corte dei conti in data 22 aprile 1987, atti di Governo, registro n. 64, foglio n. 27) con il quale al prof. Livio Paladin, Ministro senza portafoglio, e' stato conferito l'incarico per la funzione pubblica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, concernente la determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, contenente norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-1987;
Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987);
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 aprile 1987, con la quale, respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che abbiano dichiarato di non partecipare alla trattativa, e' stata autorizzata, previa verifica delle compatibilita' finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per il triennio 1985-1987 riguardante il comparto del personale dipendente dalle aziende e dalle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, raggiunta in data 8 aprile 1987 tra la delegazione di parte pubblica composta come previsto dal citato art. 5 e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CISNAL, CISAL, CONFSAL, CONFEDIR, CISAS e USPPI e le organizzazioni sindacali di categoria ad esse aderenti; accordo cui hanno aderito successivamente le seguenti organizzazioni sindacali non partecipanti alle trattative: la CILDI e la CONSAL in data 14 aprile 1987 e la CASIL in data 16 aprile 1987;
Visto il decreto-legge 29 aprile 1987, n. 163;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 maggio 1987, ai sensi dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ai fini del recepimento e dell'emanazione con decreto del Presidente della Repubblica delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale riguardante il comparto del personale dipendente dalle aziende e dalle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il triennio 1985-1987;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, delle poste e delle telecomunicazioni, delle finanze, dei lavori pubblici, dell'interno e dell'agricoltura e delle foreste;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
Campo di applicazione e durata
1.Le disposizioni contenute nel presente decreto, riferentisi al triennio 1 gennaio 1985 - 31 dicembre 1987, si applicano al personale del comparto di contrattazione collettiva delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, cosi' come determinato e composto per effetto dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.
2.Gli effetti economici decorrono dal 1 gennaio 1986 e si protrarranno fino al 30 giugno 1988.
3.Il presente decreto si applica inoltre al personale in servizio nella provincia di Bolzano di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
TITOLO I ACCORDI DECENTRATI
Art. 2
Livelli di contrattazione
1.E' previsto un livello di contrattazione decentrata nazionale aziendale o di settore ed un livello di contrattazione decentrata territoriale di settore o azienda.
Art. 3
Le materie
Art. 4
Soggetti titolari
2.Qualora l'accordo riguardi una pluralita' di uffici dipendenti da diverse aziende o settori, esclusi quelli dipendenti dallo stesso ministero, aventi sede nella medesima regione, la delegazione di parte pubblica e' presieduta dal commissario del Governo o dal corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale.
3.Per le strutture di rilievo territoriale non inferiore a quello provinciale o per gli uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o stabilimenti di notevole complessita' non riconducibili alla circoscrizione provinciale, la delegazione di parte pubblica, salva diversa delega da parte del ministro, e' presieduta dal titolare di uno degli uffici interessati all'accordo che rivesta qualifica dirigenziale.
4.Allo scopo di assicurare il pieno svolgimento delle trattative per la stipula degli accordi decentrati cui e' affidata l'attuazione di istituti di rilevante interesse, la facolta' di delega potra' essere esercitata dal ministro con un provvedimento anche a carattere permanente; in tali provvedimenti, col rispetto dei principi indicati dalla legge-quadro e dei criteri stabiliti dal presente decreto dovranno essere impartite direttive intese a conseguire uniformita' di conduzione e di risultati fra gli organi periferici dell'amministrazione.
Art. 5
Procedure
1.Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i ministri, salvo i casi in cui ritengono di dover presiedere le delegazioni di parte pubblica, delegano con atto formale i funzionari da preporre alla presidenza delle delegazioni di cui al precedente art. 4.
(( 2. La negoziazione decentrata puo' articolarsi a livello nazionale per ogni singola azienda o branca di essa e per aree territorialmente delimitate per uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o stabilimenti di notevole complessita' non riconducibili a circoscrizione territoriale, purche' diretti da funzionari con qualifica dirigenziale, in relazione alle materie di negoziazione individuate nel presente decreto ))
3.Le trattative per la stipula degli accordi decentrati devono, in ogni caso, avviarsi entro tre giorni dalla richiesta di apertura ovvero dall'insorgenza di conflitto e devono comunque essere concluse entro il quindicesimo giorno dal loro inizio.
4.Qualora entro il predetto termine non fosse concluso l'accordo, su richiesta di una delle delegazioni, la rappresentanza di parte pubblica e' integrata dal presidente della delegazione del livello immediatamente superiore.
5.Qualora entro l'ulteriore termine di quindici giorni non sia stata raggiunta l'ipotesi d'accordo, si fara' ricorso alle delegazioni della contrattazione nazionale.
((
6.Se entro il medesimo termine non si sia raggiunta l'ipotesi d'accordo, si fara' ricorso all'intervento delle delegazioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, limitando la composizione della delegazione di parte pubblica al Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, ed al Ministro competente e quella sindacale alla delegazione di cui all'art. 4, comma 1.
All'intervento delle medesime delegazioni del comma 6 si fara' ricorso nel caso in cui, nei termini di cui al comma 3, non fosse raggiunto l'accordo in sede di contrattazione decentrata a livello nazionale o a quello che prevede la presidenza del commissario del Governo ))
8.L'accordo va redatto per iscritto e deve essere sottoscritto dalla parte pubblica e dalla parte sindacale.
9.Le organizzazioni sindacali dissenzienti o che non abbiano partecipato alla trattativa possono esprimere le proprie osservazioni nel merito prima che l'accordo venga tradotto in provvedimento amministrativo e comunque entro il termine di quindici giorni dalla sua conclusione.
10.L'accordo e' recepito con decreto del ministro, oppure con altri atti, secondo i rispettivi ordinamenti, a firma del competente dirigente, quale delegato del ministro, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma.
12.Gli accordi decentrati, riguardanti una pluralita' di uffici dipendenti da diverse aziende, escluse quelle dipendenti dallo stesso ministero, aventi sede nella medesima regione, sono recepiti con decreto del commissario del Governo e, ove ritenuto necessario, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
TITOLO II ORARIO E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Art. 6
Riduzione dell'orario di lavoro settimanale
1.La durata dell'orario di lavoro settimanale del personale di cui all'art. 1 viene ridotta di un massimo di due ore, in modo da non essere in ogni caso inferiore alle 36 ore settimanali.
2.La riduzione della prima delle predette due ore avra' luogo dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto; la riduzione della seconda eventuale ora a partire dal 31 dicembre 1987.
3.Esclusa ogni forma di tolleranza in merito alla durata complessiva dell'orario di lavoro, si fara' ricorso a controlli anche di tipo automatico nonche' saltuari.
4.Le aziende procederanno, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto ed in relazione alle linee della organizzazione del lavoro, conseguente alla riduzione dell'orario ad armonizzare l'utilizzo delle risorse umane in modo che la riduzione sopra indicata non comporti nuovi oneri per ricorso a lavoro straordinario.
Art. 7
Programmazione dell'orario di servizio ed articolazione dell'orario di lavoro
1.La programmazione dell'orario di servizio e l'articolazione dell'orario di lavoro saranno regolamentate, in sede di accordi decentrati territoriali secondo i seguenti criteri: rispetto dell'orario massimo giornaliero stabilito per legge; migliore efficienza e produttivita' dell'azienda; piu' efficace erogazione dei servizi a favore dei cittadini; rispetto dei carichi di lavoro; ampliamento dell'arco temporale della fruibilita' dei servizi con il ricorso preferenziale ad articolazioni degli orari connesse alla natura delle prestazioni ed alle caratteristiche funzionali dei servizi che possono richiedere orari diversi e anche piu' prolungati.
2.L'orario settimanale di lavoro, distribuito a seconda delle aziende e settori su sei o cinque giornate lavorative, puo' essere articolato in termini di flessibilita' e turnazione anche ai fini di una maggiore apertura temporale che si estendera', a titolo di riferimento, fino alle ore 18.
3.Il suddetto orario potra' essere anticipato o posticipato per alcuni settori da individuare nella contrattazione decentrata, sulla base di riscontri obiettivi dell'effettiva esigenza dell'utenza.
4.Saranno definite le attivita' a ciclo continuo e quelle che si protraggono fino o oltre le 18.
5.Le prestazioni per turno saranno opportunamente programmate.
6.In sede di accordi decentrati per unita' organiche, cosi' come definite nel comma 2 del precedente articolo 5, saranno altresi' individuate le modalita' di completamento dell'orario in relazione ai periodi di presenza in servizio contemporanea di tutto il personale, eccetto quello impegnato in turnazione.
7.Gli istituti riguardanti la flessibilita' dell'orario di lavoro e la turnazione possono anche coesistere.
Art. 8
Orari di lavoro plurisettimanali
1.In relazione a necessita' esattamente prevedibili quali scadenze legislative, amministrative e produttive che comportino maggiori carichi di lavoro, e' consentita, in sede di accordi decentrati nazionali e territoriali e previa identificazione delle attivita' interessate e dei criteri, da operarsi in sede di accordi aziendali, la programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro, purche' sia assicurata la presenza quotidiana in servizio contemporaneamente per il nucleo centrale dell'orario di lavoro che e' di 4 ore, di tutte le unita' addette ad ogni singolo ufficio, servizio o struttura operativa.
2.Tale programmazione, fatti salvi i limiti fissati per legge, sara' materia di contrattazione decentrata nelle singole aziende o settori.
Art. 9
Orario flessibile
1.In sede di negoziazione decentrata saranno determinate le articolazioni dell'orario flessibile secondo i seguenti criteri e limiti.
2.L'orario flessibile consiste nell'anticipare o posticipare l'orario di inizio del lavoro ovvero nell'anticipare o posticipare l'orario di uscita o nell'avvalersi di entrambe le facolta' assicurando, pero' al nucleo centrale dell'orario la contemporanea presenza di tutto il personale addetto alla medesima unita' organica.
3.La sua adozione presuppone una analisi delle caratteristiche dell'attivita' svolta dall'unita' organica interessata a giovarsene e dei riflessi che una modifica dell'orario di lavoro provoca o puo' provocare nei confronti dell'organizzazione produttiva e 4 dell'utenza, ovvero sui rapporti con altre unita' organiche funzionalmente ad esse collegate, nonche' delle caratteristiche del territorio in cui l'ufficio e' collocato.
4.Di norma tutto il personale deve trovarsi contemporaneamente in servizio tra le ore 9 e le ore 13, salvo quello impegnato nelle turnazioni.
5.L'introduzione dell'orario flessibile e' consentita a condizione che negli uffici siano possibili obiettivi e rigorosi controlli, anche di tipo automatico, sulle presenze in servizio del personale.
6.In sede di negoziazione decentrata, al fine di escludere dai turni di flessibilita', saranno definite le aliquote di personale addetto ai servizi strumentali e di base (custodi, addetti agli archivi correnti, centralinisti, addetti alle macchine e simili) collegato funzionalmente, con carattere di indispensabilita', con l'attivita' complessiva della o delle unita' organiche interessate all'orario flessibile.
7.I periodi di completamento dell'orario dovranno essere programmati con modalita' da individuarsi nella contrattazione nazionale di azienda o settore.
8.Qualora per esigenze di servizio si debba prestare attivita', anche al di fuori della sede di ufficio, secondo orari imposti dalla tipologia lavorativa, oltre l'orario ordinario giornaliero, il lavoratore ha diritto al recupero delle ore eccedenti.
9.Tale recupero puo' avvenire anche con la concessione di giorni di riposo compensativo corrispondente al numero delle ore eccedenti.
10.L'orario flessibile, in alcuni casi specifici, puo' riguardare tutto il personale di una unita' organica. Puo' essere attuato su singoli gruppi di dipendenti nei casi in cui sia necessario intervenire soltanto su alcuni aspetti della organizzazione del lavoro.
Art. 10
Turni di lavoro
1.Qualora l'orario ordinario e l'orario flessibile non riescano ad assicurare l'effettuazione di determinate lavorazioni ovvero lo svolgimento di attivita' particolarmente articolate o diluite nel tempo o che per essere concluse devono attenersi a tempi tecnici non comprimibili o modificabili, l'organizzazione del lavoro puo' essere articolata su due o piu' turni.
Art. 11
Permessi e ritardi
1.Al dipendente possono essere concessi, per particolari esigenze personali, ed a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla meta' dell'orario giornaliero.
2.Eventuali impreviste protrazioni della durata del permesso concesso vanno calcolate nel monte ore complessivo.
3.Entro il mese successivo a quello della fruizione del permesso, il dipendente e' tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o piu' soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.
4.Nei casi in cui, per eccezionali motivi, non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate.
5.Gli stessi criteri dovranno essere applicati per i ritardi sull'orario di inizio del servizio.
6.I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno.
7.Le ipotesi di recupero devono essere programmate in maniera da essere perfettamente individuabili rispetto ad altri tipi di ritorni per completamento di servizio ovvero per turni.
TITOLO III PROFILI PROFESSIONALI, DOTAZIONI ORGANICHE, MOBILITA' E RECLUTAMENTO
Art. 12
Profili professionali
1.Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dovranno essere avviate per ciascuna azienda ed amministrazione autonoma le procedure per definire, ove non ancora provveduto, i profili professionali secondo le previsioni e le modalita' di cui all'articolo 18 della legge 29 marzo 1983, n. 93. Dette procedure dovranno essere concluse entro il 31 dicembre 1987.
2.In relazione alle esigenze derivanti da variazioni all'organizzazione del lavoro o alle competenze dell'amministrazione, da innovazioni tecnologiche, ovvero da ampliamento di servizi, i profili professionali ed i relativi contenuti possono essere modificati nell'ambito delle declaratorie di legge delle rispettive qualifiche funzionali o categorie o equipollenti.
3.Nell'ambito degli accordi decentrati di cui al precedente titolo I potranno essere evidenziate proposte di modifica, istituzione o soppressione di profili professionali.
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