DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1987, n. 269

Type DPR
Publication 1987-05-18
Ultimo aggiornamento 2025-09-04
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 aprile 1987 (registrato alla Corte dei conti in data 22 aprile 1987, atti di Governo, registro n. 64, foglio n. 27) con il quale al prof. Livio Paladin, Ministro senza portafoglio, e' stato conferito l'incarico per la funzione pubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, concernente la determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, contenente norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-1987;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 aprile 1987, con la quale, respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che abbiano dichiarato di non partecipare alla trattativa, e' stata autorizzata, previa verifica delle compatibilita' finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per il triennio 1985-1987 riguardante il comparto del personale dipendente dalle aziende e dalle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, raggiunta in data 8 aprile 1987 tra la delegazione di parte pubblica composta come previsto dal citato art. 5 e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CISNAL, CISAL, CONFSAL, CONFEDIR, CISAS e USPPI e le organizzazioni sindacali di categoria ad esse aderenti; accordo cui hanno aderito successivamente le seguenti organizzazioni sindacali non partecipanti alle trattative: la CILDI e la CONSAL in data 14 aprile 1987 e la CASIL in data 16 aprile 1987;

Visto il decreto-legge 29 aprile 1987, n. 163;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 maggio 1987, ai sensi dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ai fini del recepimento e dell'emanazione con decreto del Presidente della Repubblica delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale riguardante il comparto del personale dipendente dalle aziende e dalle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il triennio 1985-1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, delle poste e delle telecomunicazioni, delle finanze, dei lavori pubblici, dell'interno e dell'agricoltura e delle foreste;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Campo di applicazione e durata

1.Le disposizioni contenute nel presente decreto, riferentisi al triennio 1 gennaio 1985 - 31 dicembre 1987, si applicano al personale del comparto di contrattazione collettiva delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, cosi' come determinato e composto per effetto dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

2.Gli effetti economici decorrono dal 1 gennaio 1986 e si protrarranno fino al 30 giugno 1988.

3.Il presente decreto si applica inoltre al personale in servizio nella provincia di Bolzano di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

TITOLO I ACCORDI DECENTRATI

Art. 2

Livelli di contrattazione

1.E' previsto un livello di contrattazione decentrata nazionale aziendale o di settore ed un livello di contrattazione decentrata territoriale di settore o azienda.

Art. 3

Le materie

Art. 4

Soggetti titolari

2.Qualora l'accordo riguardi una pluralita' di uffici dipendenti da diverse aziende o settori, esclusi quelli dipendenti dallo stesso ministero, aventi sede nella medesima regione, la delegazione di parte pubblica e' presieduta dal commissario del Governo o dal corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale.

3.Per le strutture di rilievo territoriale non inferiore a quello provinciale o per gli uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o stabilimenti di notevole complessita' non riconducibili alla circoscrizione provinciale, la delegazione di parte pubblica, salva diversa delega da parte del ministro, e' presieduta dal titolare di uno degli uffici interessati all'accordo che rivesta qualifica dirigenziale.

4.Allo scopo di assicurare il pieno svolgimento delle trattative per la stipula degli accordi decentrati cui e' affidata l'attuazione di istituti di rilevante interesse, la facolta' di delega potra' essere esercitata dal ministro con un provvedimento anche a carattere permanente; in tali provvedimenti, col rispetto dei principi indicati dalla legge-quadro e dei criteri stabiliti dal presente decreto dovranno essere impartite direttive intese a conseguire uniformita' di conduzione e di risultati fra gli organi periferici dell'amministrazione.

Art. 5

Procedure

1.Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i ministri, salvo i casi in cui ritengono di dover presiedere le delegazioni di parte pubblica, delegano con atto formale i funzionari da preporre alla presidenza delle delegazioni di cui al precedente art. 4.

(( 2. La negoziazione decentrata puo' articolarsi a livello nazionale per ogni singola azienda o branca di essa e per aree territorialmente delimitate per uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o stabilimenti di notevole complessita' non riconducibili a circoscrizione territoriale, purche' diretti da funzionari con qualifica dirigenziale, in relazione alle materie di negoziazione individuate nel presente decreto ))

3.Le trattative per la stipula degli accordi decentrati devono, in ogni caso, avviarsi entro tre giorni dalla richiesta di apertura ovvero dall'insorgenza di conflitto e devono comunque essere concluse entro il quindicesimo giorno dal loro inizio.

4.Qualora entro il predetto termine non fosse concluso l'accordo, su richiesta di una delle delegazioni, la rappresentanza di parte pubblica e' integrata dal presidente della delegazione del livello immediatamente superiore.

5.Qualora entro l'ulteriore termine di quindici giorni non sia stata raggiunta l'ipotesi d'accordo, si fara' ricorso alle delegazioni della contrattazione nazionale.

((

6.Se entro il medesimo termine non si sia raggiunta l'ipotesi d'accordo, si fara' ricorso all'intervento delle delegazioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, limitando la composizione della delegazione di parte pubblica al Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, ed al Ministro competente e quella sindacale alla delegazione di cui all'art. 4, comma 1.

7.

All'intervento delle medesime delegazioni del comma 6 si fara' ricorso nel caso in cui, nei termini di cui al comma 3, non fosse raggiunto l'accordo in sede di contrattazione decentrata a livello nazionale o a quello che prevede la presidenza del commissario del Governo ))

8.L'accordo va redatto per iscritto e deve essere sottoscritto dalla parte pubblica e dalla parte sindacale.

9.Le organizzazioni sindacali dissenzienti o che non abbiano partecipato alla trattativa possono esprimere le proprie osservazioni nel merito prima che l'accordo venga tradotto in provvedimento amministrativo e comunque entro il termine di quindici giorni dalla sua conclusione.

10.L'accordo e' recepito con decreto del ministro, oppure con altri atti, secondo i rispettivi ordinamenti, a firma del competente dirigente, quale delegato del ministro, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma.

12.Gli accordi decentrati, riguardanti una pluralita' di uffici dipendenti da diverse aziende, escluse quelle dipendenti dallo stesso ministero, aventi sede nella medesima regione, sono recepiti con decreto del commissario del Governo e, ove ritenuto necessario, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

TITOLO II ORARIO E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Art. 6

Riduzione dell'orario di lavoro settimanale

1.La durata dell'orario di lavoro settimanale del personale di cui all'art. 1 viene ridotta di un massimo di due ore, in modo da non essere in ogni caso inferiore alle 36 ore settimanali.

2.La riduzione della prima delle predette due ore avra' luogo dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto; la riduzione della seconda eventuale ora a partire dal 31 dicembre 1987.

3.Esclusa ogni forma di tolleranza in merito alla durata complessiva dell'orario di lavoro, si fara' ricorso a controlli anche di tipo automatico nonche' saltuari.

4.Le aziende procederanno, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto ed in relazione alle linee della organizzazione del lavoro, conseguente alla riduzione dell'orario ad armonizzare l'utilizzo delle risorse umane in modo che la riduzione sopra indicata non comporti nuovi oneri per ricorso a lavoro straordinario.

Art. 7

Programmazione dell'orario di servizio ed articolazione dell'orario di lavoro

1.La programmazione dell'orario di servizio e l'articolazione dell'orario di lavoro saranno regolamentate, in sede di accordi decentrati territoriali secondo i seguenti criteri: rispetto dell'orario massimo giornaliero stabilito per legge; migliore efficienza e produttivita' dell'azienda; piu' efficace erogazione dei servizi a favore dei cittadini; rispetto dei carichi di lavoro; ampliamento dell'arco temporale della fruibilita' dei servizi con il ricorso preferenziale ad articolazioni degli orari connesse alla natura delle prestazioni ed alle caratteristiche funzionali dei servizi che possono richiedere orari diversi e anche piu' prolungati.

2.L'orario settimanale di lavoro, distribuito a seconda delle aziende e settori su sei o cinque giornate lavorative, puo' essere articolato in termini di flessibilita' e turnazione anche ai fini di una maggiore apertura temporale che si estendera', a titolo di riferimento, fino alle ore 18.

3.Il suddetto orario potra' essere anticipato o posticipato per alcuni settori da individuare nella contrattazione decentrata, sulla base di riscontri obiettivi dell'effettiva esigenza dell'utenza.

4.Saranno definite le attivita' a ciclo continuo e quelle che si protraggono fino o oltre le 18.

5.Le prestazioni per turno saranno opportunamente programmate.

6.In sede di accordi decentrati per unita' organiche, cosi' come definite nel comma 2 del precedente articolo 5, saranno altresi' individuate le modalita' di completamento dell'orario in relazione ai periodi di presenza in servizio contemporanea di tutto il personale, eccetto quello impegnato in turnazione.

7.Gli istituti riguardanti la flessibilita' dell'orario di lavoro e la turnazione possono anche coesistere.

Art. 8

Orari di lavoro plurisettimanali

1.In relazione a necessita' esattamente prevedibili quali scadenze legislative, amministrative e produttive che comportino maggiori carichi di lavoro, e' consentita, in sede di accordi decentrati nazionali e territoriali e previa identificazione delle attivita' interessate e dei criteri, da operarsi in sede di accordi aziendali, la programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro, purche' sia assicurata la presenza quotidiana in servizio contemporaneamente per il nucleo centrale dell'orario di lavoro che e' di 4 ore, di tutte le unita' addette ad ogni singolo ufficio, servizio o struttura operativa.

2.Tale programmazione, fatti salvi i limiti fissati per legge, sara' materia di contrattazione decentrata nelle singole aziende o settori.

Art. 9

Orario flessibile

1.In sede di negoziazione decentrata saranno determinate le articolazioni dell'orario flessibile secondo i seguenti criteri e limiti.

2.L'orario flessibile consiste nell'anticipare o posticipare l'orario di inizio del lavoro ovvero nell'anticipare o posticipare l'orario di uscita o nell'avvalersi di entrambe le facolta' assicurando, pero' al nucleo centrale dell'orario la contemporanea presenza di tutto il personale addetto alla medesima unita' organica.

3.La sua adozione presuppone una analisi delle caratteristiche dell'attivita' svolta dall'unita' organica interessata a giovarsene e dei riflessi che una modifica dell'orario di lavoro provoca o puo' provocare nei confronti dell'organizzazione produttiva e 4 dell'utenza, ovvero sui rapporti con altre unita' organiche funzionalmente ad esse collegate, nonche' delle caratteristiche del territorio in cui l'ufficio e' collocato.

4.Di norma tutto il personale deve trovarsi contemporaneamente in servizio tra le ore 9 e le ore 13, salvo quello impegnato nelle turnazioni.

5.L'introduzione dell'orario flessibile e' consentita a condizione che negli uffici siano possibili obiettivi e rigorosi controlli, anche di tipo automatico, sulle presenze in servizio del personale.

6.In sede di negoziazione decentrata, al fine di escludere dai turni di flessibilita', saranno definite le aliquote di personale addetto ai servizi strumentali e di base (custodi, addetti agli archivi correnti, centralinisti, addetti alle macchine e simili) collegato funzionalmente, con carattere di indispensabilita', con l'attivita' complessiva della o delle unita' organiche interessate all'orario flessibile.

7.I periodi di completamento dell'orario dovranno essere programmati con modalita' da individuarsi nella contrattazione nazionale di azienda o settore.

8.Qualora per esigenze di servizio si debba prestare attivita', anche al di fuori della sede di ufficio, secondo orari imposti dalla tipologia lavorativa, oltre l'orario ordinario giornaliero, il lavoratore ha diritto al recupero delle ore eccedenti.

9.Tale recupero puo' avvenire anche con la concessione di giorni di riposo compensativo corrispondente al numero delle ore eccedenti.

10.L'orario flessibile, in alcuni casi specifici, puo' riguardare tutto il personale di una unita' organica. Puo' essere attuato su singoli gruppi di dipendenti nei casi in cui sia necessario intervenire soltanto su alcuni aspetti della organizzazione del lavoro.

Art. 10

Turni di lavoro

1.Qualora l'orario ordinario e l'orario flessibile non riescano ad assicurare l'effettuazione di determinate lavorazioni ovvero lo svolgimento di attivita' particolarmente articolate o diluite nel tempo o che per essere concluse devono attenersi a tempi tecnici non comprimibili o modificabili, l'organizzazione del lavoro puo' essere articolata su due o piu' turni.

Art. 11

Permessi e ritardi

1.Al dipendente possono essere concessi, per particolari esigenze personali, ed a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla meta' dell'orario giornaliero.

2.Eventuali impreviste protrazioni della durata del permesso concesso vanno calcolate nel monte ore complessivo.

3.Entro il mese successivo a quello della fruizione del permesso, il dipendente e' tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o piu' soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.

4.Nei casi in cui, per eccezionali motivi, non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate.

5.Gli stessi criteri dovranno essere applicati per i ritardi sull'orario di inizio del servizio.

6.I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno.

7.Le ipotesi di recupero devono essere programmate in maniera da essere perfettamente individuabili rispetto ad altri tipi di ritorni per completamento di servizio ovvero per turni.

TITOLO III PROFILI PROFESSIONALI, DOTAZIONI ORGANICHE, MOBILITA' E RECLUTAMENTO

Art. 12

Profili professionali

1.Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dovranno essere avviate per ciascuna azienda ed amministrazione autonoma le procedure per definire, ove non ancora provveduto, i profili professionali secondo le previsioni e le modalita' di cui all'articolo 18 della legge 29 marzo 1983, n. 93. Dette procedure dovranno essere concluse entro il 31 dicembre 1987.

2.In relazione alle esigenze derivanti da variazioni all'organizzazione del lavoro o alle competenze dell'amministrazione, da innovazioni tecnologiche, ovvero da ampliamento di servizi, i profili professionali ed i relativi contenuti possono essere modificati nell'ambito delle declaratorie di legge delle rispettive qualifiche funzionali o categorie o equipollenti.

3.Nell'ambito degli accordi decentrati di cui al precedente titolo I potranno essere evidenziate proposte di modifica, istituzione o soppressione di profili professionali.

4.Le singole aziende individuano, d'intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto, anche sulla scorta delle proposte di cui al precedente comma, i profili professionali da istituire, modificare o sopprimere, formulando le relative proposte al Dipartimento della funzione pubblica per l'attivazione della procedura prevista dall'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

5.Nella stessa sede si fara' luogo, ove necessario, alla revisione delle modalita' di accesso ai singoli profili e dei requisiti necessari.

6.E' fatto salvo comunque quanto previsto dalla normativa speciale vigente, nelle materie del presente articolo, per le singole aziende ed amministrazioni autonome.

Note all'art. 12: - Il testo dell'art. 18 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e' il seguente: "Art. 18. (Profili professionali). - I profili professionali, amministrativi e tecnici, sono determinati sulla base del contenuto peculiare del tipo di prestazione, dei titoli professionali richiesti e delle abilitazioni stabilite dalla legge per l'esercizio delle professioni". - Per il testo dell'art. 6 della legge n. 93/1983 si veda nelle note alle premesse.

Art. 13

Dotazioni organiche

1.Le aziende forniscono alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto entro il 30 aprile di ciascun anno, informazioni attinenti in particolare alle dotazioni organiche ed al personale in servizio con le piu' opportune disaggregazioni caratteristiche quali: personale di ruolo e non, livello retributivo, profili e qualifiche funzionali, sesso, eta' ed anzianita' di servizio, tasso di assenteismo annuo, quantita' di ore straordinarie prestate nell'anno precedente.

2.Le aziende forniscono informazioni in loro possesso sui servizi erogati e sulle caratteristiche dei fruitori degli stessi.

3.Le informazioni di cui sopra costituiscono supporto per la verifica e definizione dei flussi di attivita' e degli organici, o per le modifiche dei misuratori delle prestazioni lavorative previsti a tal fine nelle diverse aziende.

4.Al fine di pervenire ad una razionale organizzazione del lavoro in ciascuna azienda, si provvede alla verifica e determinazione delle dotazioni organiche degli uffici delle stesse sulla base del fabbisogno funzionale.

5.Al riguardo, le singole aziende d'intesa con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 4 procedono a definire i criteri necessari alla realizzazione di indagini campionarie, per rilevare i tempi operativi delle diverse attivita' degli uffici compresi nel campione, standards di attivita' e parametri volti a misurarne i carichi di lavoro.

6.Le indagini prendono a riferimento un numero limitato di uffici di similari valenze, ubicati nelle diverse aree geografiche del Paese e svolgenti funzioni omogenee costituenti un campione sufficientemente rappresentativo, in relazione anche alla dimensione dell'ufficio e ai flussi di lavoro.

7.I risultati dell'indagine sono riassunti a livello centrale dell'azienda e costituiscono la base per la determinazione - da attuare mediante accordi decentrati per unita' organica di livello provinciale o di uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o stabilimenti di notevole complessita' non riconducibili alla circoscrizione provinciale purche' diretti da personale con qualifica dirigenziale - dei tempi e dei carichi funzionali di lavoro.

8.Per la formulazione di proposte per la determinazione degli organici, da portare al medesimo livello di negoziazione decentrata nazionale di azienda o settore e decentrata territoriale indicata nel comma 7, si terra' conto anche delle situazioni specifiche dei singoli uffici, strutture operative o stabilimenti, nonche' delle diverse figure professionali impegnate, delle figure professionali addette a servizi indivisibili, delle eventuali necessita' di professionalita' nuove, degli eventuali processi di ristrutturazione delle attivita' degli uffici, delle eventuali iniziative volte ad offrire nuovi servizi all'utenza, degli effetti del turn-over sulle effettive presenze degli addetti, della programmazione dell'orario di servizio e di apertura al pubblico e di quant'altro ritenuto utile al fine di pervenire ad una appropriata definizione delle necessita' organiche degli stessi.

10.I commi 5 e seguenti non si applicano alle aziende e settori che hanno istituito strumenti e procedure per la determinazione e verifica delle dotazioni organiche.

Art. 14

Mobilita'

1.Alla copertura dei posti che a seguito della rideterminazione delle dotazioni organiche in applicazione dei precedenti articoli, risultino disponibili in ogni singolo ufficio e di quelli resisi vacanti nell'anno di effettuazione della verifica, si provvede con processi di mobilita' del personale con l'osservanza delle modalita' previste dai successivi articoli 15, 16 e 17, concernenti rispettivamente la mobilita' all'interno della singola azienda, quella di comparto e quella derivante dal piano di riequilibrio territoriale.

Art. 15

Mobilita' all'interno della singola azienda o settore

1.Le aziende o settori dopo averla verificata in sede di accordo decentrato per azienda a livello centrale e territoriale, porteranno a conoscenza del personale la situazione delle vacanze dei posti di ogni singolo ufficio, distinti per profilo professionale e relativa qualifica funzionale, al fine di mettere in grado il personale interessato di produrre domanda di trasferimento.

2.Gli avvisi di disponibilita' dei posti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale o altri atti amministrativi, almeno una volta all'anno.

4.Le aziende o settori provvedono a concordare con le organizzazioni sindacali tempi e modi per l'attuazione dei trasferimenti.

5.In sede di contrattazione decentrata per azienda a livello centrale sono definiti i criteri ed i punteggi da attribuire a ciascuno dei suddetti requisiti, che saranno recepiti con decreto del Ministro competente da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale, o con altri atti amministrativi.

Art. 16

Mobilita' di comparto

1.Le aziende o i settori del comparto, dopo l'attuazione di tutte le norme previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86, forniranno, ad un'apposita commissione centrale che si costituira' presso il Dipartimento della funzione pubblica con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 4, i dati relativi alle vacanze ed esuberi esistenti suddivisi per profilo professionale e per territorio. La commissione, sulla base dei dati forniti, accertera' la possibilita' di attuare la mobilita' di comparto.

2.Le aziende, mediante bandi di disponibilita', da pubblicizzare mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed attraverso mezzi di informazione di massa indicono concorsi per la copertura dei posti vacanti da attuarsi mediante trasferimenti di personale in servizio in uffici di altre aziende, le cui dotazioni organiche siano risultate sovradimensionate rispetto ai fabbisogni funzionali, e che non abbia trovato collocazione negli uffici dell'azienda di appartenenza con i procedimenti di mobilita' interna e sempre che gli interessati appartengano al profilo professionale dei posti da conferire.

3.Per la formazione della graduatoria si applicano i criteri previsti dalle aziende riceventi per la mobilita' interna.

4.Il dipendente, trasferito ad altra azienda, e' inserito nell'organico nel posto che gli compete, secondo la data di nomina alla qualifica gia' ricoperta e con la relativa anzianita' di qualifica rivestita.

Nota all'art. 16: Il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, reca: "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-87". Il testo dell'art. 6 e' il seguente: "Art. 6. (Mobilita). - 1. I carichi funzionali di lavoro - condizione essenziale per avviare processi di mobilita' del personale - saranno individuati e definiti a livelli territoriale per unita' organica complessa territoriale al fine di consentire la determinazione della dotazione organica di personale a tale livello. 2. Definite le dotazioni organiche a livello territoriale con atto previsto dai rispettivi ordinamenti, le amministrazioni pubbliche porteranno a conoscenza dei dipendenti, mediante avviso pubblico da emanare nel mese di gennaio di ciascun anno, le vacanze verificatesi, al fine di consentire le domande di trasferimento da una sede all'altra nell'ambito di tali vacanze secondo graduatorie formulate sulla base di limiti e criteri adottati negli accordi di comparto. A tale processo di mobilita' - al quale si potra' ricorrere in relazione alle esigenze delle singole amministrazioni e che sara' regolato, secondo modalita' specifiche, definite, anche in ordine agli ambiti territoriali, negli accordi di comparto - possono partecipare dipendenti di altre amministrazioni dello stesso comparto, purche' appartenenti allo stesso profilo professionale. Le operazioni dei trasferimenti debbono essere concluse, sotto il profilo amministrativo, entro il mese di giugno. I posti che risulteranno ancora vacanti, dopo l'effettuazione dei trasferimenti, potranno essere messi a concorso, anche a livello provinciale, per la stessa qualifica o profilo professionale. 3. La definizione dei carichi di lavoro a livello territoriale come sopra determinati e la conseguente fissazione degli organici con atto dell'amministrazione mettera' in evidenza casi di sovradimensionamento e di sottodimensionamento, presupposto oggettivo per avviare processi di mobilita' anche intersettoriali. 4. Per i posti che risulteranno scoperti in strutture sottodimensionate, a seguito dei processi di mobilita' settoriali ed intersettoriali di cui sopra, saranno banditi appositi concorsi a livello territoriale, utilizzando tutte le vacanze comunque determinatesi per cessazione dal servizio nelle dotazioni organiche complessive dell'ente interessato. 5. Le pubbliche amministrazioni e le confederazioni sindacali individueranno ai diversi livelli di contrattazione procedure negoziali per la verifica degli esuberi di personale anche in dipendenza di processi di riorganizzazione, ristrutturazione e innovazione tecnologica e conseguente sviluppo di riqualificazione dei servizi, al fine di attuare mobilita' di contingenti di personale all'interno dei comparti ed all'occorrenza anche da un comparto all'altro. 6. Le stesse procedure negoziali - ferme restando le normative vigenti sui trasferimenti d'ufficio di singoli dipendenti per motivate ed inderogabili esigenze di servizio da un ufficio territoriale all'altro nell'ambito delle dotazioni organiche stabilite - potranno prevedere forme di garanzia ed incentivi alla mobilita', oltre che processi di riconversione e di riqualificazione del personale trasferito. 7. L'utilizzazione della mobilita' come sopra descritta rimane nella facolta' delle regioni e delle autonomie locali per quanto concerne le qualifiche dirigenziali, i dipendenti di ottavo livello apicale e quelli di ottava qualifica aventi responsabilita' di unita' organica".

Art. 17

Riequilibrio territoriale

1.Al fine di accelerare e sostenere le scelte del riequilibrio territoriale delle piante organiche, a livello di contrattazione nazionale aziendale, e' definito un apposito piano con l'obiettivo di: attivare flussi incentivati e Volontari di lavoratori occupati in unita' operative delle regioni con esuberi, verso unita' operative con carenze organiche; incentivare l'insediamento duraturo per il personale in servizio e per i nuovi assunti quando vi siano evidenti carenze di personale.

Art. 18

Reclutamento

1.I posti che si rendano disponibili in seguito a cessazioni dal servizio, a seguito di aumenti di organici, a ristrutturazioni delle attivita' degli uffici ed a nuovi servizi offerti ai cittadini, sono messi a concorso secondo i rispettivi ordinamenti.

2.I concorsi articolati per compartimento, regione, zona e/o provincia sono banditi per profilo professionale o per qualifica e, ove e' possibile, per gruppi di aziende.

3.Per la copertura dei posti disponibili si provvedera' anche utilizzando le graduatorie di idonei dei concorsi conclusi nel triennio precedente.

4.I titoli acquisiti durante il servizio prestato in posizione di fuori ruolo o comando presso altre amministrazioni pubbliche sono valutabili nei concorsi interni per passaggi di livello retributivo o categoria.

TITOLO IV OCCUPAZIONE

Art. 19

Piano occupazionale

1.Al fine di favorire l'occupazione si procede ad un ridimensionamento delle prestazioni del lavoro straordinario ed alla riconsiderazione di particolari istituti incentivanti le attivita' per una loro graduale programmazione in sede aziendale.

2.I piani occupazionali, oggetto della politica programmatica del lavoro, coordinati dal Dipartimento della funzione pubblica, devono realizzare la totale copertura dei posti in organico.

3.Tali piani, nel rispetto del presente decreto, saranno formulati in sede aziendale previo confronto con le organizzazioni sindacali di cui al precedente art. 4 e sulla base delle informazioni preventivamente fornite. Essi terranno conto del "turn-over", della revisione degli assegni, della introduzione e diffusione del "part-time", della estensione dei servizi all'utenza e delle modificazioni dell'organizzazione del lavoro e saranno inviati al Dipartimento della funzione pubblica entro il 30 settembre di ogni anno.

4.Entro il 30 aprile di ciascun anno le parti verificheranno lo stato di attuazione del piano occupazionale triennale predisposto dal Governo per la parte relativa allo specifico aziendale e concorderanno i tempi e le modalita' per avviare le procedure in precedenza indicate al fine di consentire al Dipartimento della funzione pubblica la formulazione, entro il termine previsto al comma precedente, delle variazioni annuali al suddetto piano.

Art. 20

Progetti finalizzati occupazionali

1.Le aziende, di intesa con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 4, predispongono progetti speciali occupazionali finalizzati agli obiettivi previsti dal primo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/1986.

2.I progetti occupazionali prevedono gli obiettivi da conseguire, le professionalita' occorrenti distinte per profilo professionale, la quantita' di ore necessarie per la realizzazione del progetto occupazionale nonche' il tipo di contratto utilizzato per l'assunzione.

3.Tali progetti sono trasmessi al Dipartimento della funzione pubblica entro il 30 settembre di ciascun anno e costituiranno unitamente ai piani previsti al precedente art. 19, le indicazioni richieste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/1986 per la predisposizione del piano occupazionale da parte del Governo.

4.Per il trattamento economico del personale utilizzato si fa riferimento al disposto di cui al quarto comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13.

Note all'art. 20: - Il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, e' il seguente: "Le amministrazioni pubbliche, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, definiranno entro il 30 aprile 1986 a livello nazionale e territoriale, nel quadro di apposito programma predisposto dal Governo, progetti speciali occupazionali, finalizzati alla realizzazione di nuovi servizi o al miglioramento di quelli esistenti, rispondenti alla necessita' di soddisfare bisogni a carattere produttivo e sociale. Il programma predisposto dal Governo, ferme restando le intese intervenute negli accordi di comparto, costituisce linea di indirizzo per le regioni a statuto ordinario e per le autonomie locali in relazione alle specifiche esigenze operative connesse con il loro particolare ordinamento". - Il testo dell'art. 2 del D.P.R. n. 13/1986 e' il seguente: "Art. 2. (Programmazione della politica del lavoro nel settore pubblico). - 1. In applicazione dell'art. 27 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, costituisce la sede di coordinamento generale e di indirizzo della politica del lavoro nella pubblica amministrazione. 2. Allo scopo di pervenire a una razionale e programmata politica del personale, l'osservatore nazionale sul pubblico impiego di cui alla legge 22 agosto 1985, n. 444, garantisce la raccolta e la diffusione dei dati relativi al personale sia per la gestione della mobilita' e delle politiche nazionali dell'occupazione, sia per favorire informazioni utilizzabili come supporto delle relazioni sindacali. 3. Ferme restando le competenze del Dipartimento della funzione pubblica e delle amministrazioni di cui al comma terzo dell'art. 27 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, la contrattazione di comparto, in coerenza con gli assetti organizzativi e le modalita' di lavoro previsti dagli accordi, puo' individuare procedure e tempi per garantire alle organizzazioni sindacali l'acquisizione dei dati sul personale e conseguentemente l'autonoma valutazione e segnalazione delle correlative informazioni da parte delle organizzazioni sindacali all'Osservatorio nazionale sul pubblico impiego per le competenze a esso attribuite. 4. Alle sedi di contrattazione decentrata, individuate a norma dell'art. 14 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, e' anche affidata l'acquisizione dei dati riguardanti la situazione del personale occupato e di quello occorrente in relazione ai programmi di efficienza efficacia e a fenomeni fisiologici di turn-over, conseguenti alla rilevazione dei carichi di lavoro e secondo criteri che saranno stabiliti negli accordi di comparto. 5. Il Governo predisporra', secondo le indicazioni emerse dagli accordi di comparto, un piano triennale di occupazione distinto per anno in rapporto alla definizione degli organici, al turn-over, alla qualita' e ampliamento di attivita' e servizi con riferimento alle attuali dotazioni organiche di diritto. Il programma predisposto dal Governo, ferme restando le intese intervenute negli accordi di comparto, costituisce linea di indirizzo per le regioni a statuto ordinario e per le autonomie locali in relazione alle specifiche esigenze operative connesse con il loro particolare ordinamento. 6. In sede di accordo di comparto saranno elaborati i progetti di sviluppo dell'occupazione e gli adeguamenti che si renderanno necessari per il corretto svolgimento dell'attivita' istituzionale, tenendo conto degli indirizzi di modifica dell'organizzazione del lavoro e dei servizi, delle conseguenze della riduzione degli orari e del perseguimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia, anche in relazione ai nuovi regimi di orario. 7. Nel quadro delle indicazioni contenute nella legge finanziaria per il 1986 sara' predisposto un apposito progetto occupazionale per l'anno 1986. 8. Le delegazioni di cui all'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, verificheranno lo stato di attuazione del piano occupazionale entro il 30 aprile di ogni anno". - Il testo dell'art. 3, comma 4, del D.P.R. n. 13/1986 e' il seguente. "Per il periodo di vigenza dell'accordo indicato nel precedente art. 1 per il personale utilizzato nei progetti finalizzati indicati in precedenza, tenuto anche conto degli aspetti formativi degli stessi, i valori tabellari minimi di ciascun comparto rimangono quelli vigenti al 31 dicembre 1985".

TITOLO V TUTELA DEI LAVORATORI

Art. 21

Pari opportunita'

1.Le informazioni previste dal presente decreto e quelle richieste dall'osservatorio del lavoro sono elaborate e formulate in modo da consentire una corretta valutazione delle condizioni e della dinamica quantitativa e qualitativa del lavoro femminile.

2.Le modalita' di applicazione degli istituti regolamentati dal presente decreto e dagli accordi decentrati devono essere tali da eliminare oggettive disparita' di opportunita' fra uomo e donna; particolare attenzione va posta agli effetti che l'introduzione di nuove tecnologie e le modifiche dell'organizzazione del lavoro possono produrre nella collocazione professionale e sulla salute della donna, specie per particolari periodi (gestazione, puerperio, etc.).

3.Pertanto per attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parita' tra uomini e donne all'interno del comparto delle aziende sono definiti, con la contrattazione decentrata a livello nazionale specifici interventi che si concretizzino in vere e proprie "azioni positive" a favore delle lavoratrici.

4.In sede di contrattazione decentrata nazionale potra' essere prevista la costituzione presso ogni azienda o settore di apposito comitato garante di parita' che ha il compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di reale opportunita' e relazionare almeno una volta all'anno sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento, ai nuovi ingressi, al rispetto dell'applicazione della normativa per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, alla promozione di misure idonee a tutelarne la salute in relazione alle peculiarita' psicofisiche ed alla prevedibilita' di rischi specifici per le donne, con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che rappresentino rischi che possano compromettere una eventuale maternita' e la salute delle gestanti.

Art. 22

Tutela della salute

1.Le rappresentanze sindacali, con modalita' da determinarsi a livello decentrato, possono controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonche' promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrita' fisica del personale.

Art. 23

Visite mediche di controllo

1.Fermo restando quanto previsto dall'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del personale sono espletate dalle unita' sanitarie locali alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento.

2.Al fine di garantire la riservatezza della diagnosi, la certificazione e' portata a conoscenza dell'amministrazione di appartenenza nella parte in cui e' contenuta la sola prognosi.

3.Il dipendente che fa domanda di riconoscimento della infermita' come dipendente da causa di servizio, deve dichiarare che la malattia che ha determinato la infermita' e' insorta nei sei mesi precedenti la data della domanda. A tal fine correda la stessa di idonea documentazione.

Nota all'art. 23: La legge 23 dicembre 1978, n. 833, concerne: "Istituzione del servizio sanitario nazionale". L'art. 6 stabilisce le funzioni amministrative di competenza dello Stato.

Art. 24

Accertamenti in materia di sicurezza, di igiene e salubrita' del lavoro

1.Le unita' sanitarie locali hanno competenza in materia di visite preventive e di controlli periodici connessi con attivita' esposte a rischio ed in particolare in presenza di rischi derivanti dall'uso continuativo di video terminali, come dispone la vigente normativa CEE.

2.Le unita' sanitarie locali e gli altri organismi pubblici a cio' preposti dalle vigenti disposizioni di legge hanno competenza in materia di collaudi e di verifiche periodiche di macchinari, impianti e strutture delle aziende.

Art. 25

Libretto sanitario

1.E' istituito il libretto personale sanitario per garantire ai lavoratori, che operano in ambienti insalubri, visite mediche periodiche a scopo preventivo, secondo le modalita' previste in materia per il personale dei vigili del fuoco dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210.

Nota all'art. 25: Il D.P.R. 10 aprile 1984, n. 210, reca: "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 14 dicembre 1983 concernente il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco". Il testo dell'art. 13 e' il seguente: "Art. 13. (Libretto sanitario). - A decorrere dal 1 gennaio 1984, per ciascun dipendente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' istituito il libretto nominativo sanitario di cui agli allegati A e B del presente decreto nel quale saranno riportati i dati risultanti da controlli periodici disposti dall'amministrazione ed effettuati tramite le strutture sanitarie pubbliche, finalizzati all'accertamento delle condizioni di salute del soggetto, in relazione al servizio ed alle mansioni di applicazione, nonche' a riconoscimenti previsti dalla vigente legislazione per le malattie contratte per causa di servizio".

Art. 26

Mutamento di mansioni per inidoneita' fisica

1.Fatte salve le eventuali normative piu' favorevoli esistenti nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l'azienda non potra' procedere alla dispensa dal servizio per inidoneita' fisica prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e con le disponibilita' organiche delle amministrazioni del comparto, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse ma affini a quelle proprie del profilo rivestito, appartenente alla stessa qualifica funzionale o, ove in essa non esistano posti disponibili a qualifica funzionale inferiore.

2.Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente seguira' la dinamica retributiva della nuova qualifica funzionale senza alcun riassorbimento del trattamento gia' in godimento.

TITOLO VI RELAZIONI SINDACALI

Art. 27

Informazione

1.Nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali ed al fine di ricercare ogni utile contributo di partecipazione al miglioramento dell'organizzazione del lavoro ed alla efficienza dei servizi, il Dipartimento della funzione pubblica e le singole aziende assicurano rispettivamente alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto e alle organizzazioni sindacali titolari della contrattazione decentrata, una preventiva costante e tempestiva informazione, anche a livello di strutture periferiche, fatti salvi i casi di riservatezza previsti dalla legge, sugli atti e provvedimenti di carattere generale che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro e il funzionamento dei servizi.

2.L'informazione sulle innovazioni tecnologiche che si intendono introdurre e sui programmi degli investimenti avviene solo a livello aziendale.

3.Sulle materie che precedono gli organi competenti delle singole aziende informano le organizzazioni sindacali nazionali di settore attraverso riunioni a carattere semestrale sugli indirizzi di fondo e sui principi ispiratori della loro attivita'.

4.Con pari periodicita' sono fornite le informazioni alle organizzazioni sindacali titolari della contrattazione decentrata a livello territoriale.

Art. 28

Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali

1.Il trasferimento di sede od ufficio dei dirigenti sindacali, componenti di organi statutari delle organizzazioni sindacali, puo' essere disposto solo previo nulla osta delle organizzazioni sindacali di appartenenza, salvo i casi di incompatibilita' e di passaggio di categoria o qualifica.

2.Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano fino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione dell'incarico sindacale.

Art. 29

Garanzia di libero accesso sul posto di lavoro

1.E' garantito alle rappresentanze sindacali il libero accesso nei singoli posti di lavoro.

2.Le forme di attuazione di detta garanzia sono stabilite in sede di accordo decentrato aziendale.

Art. 30

Locali per le rappresentanze sindacali

1.Fermo restando quanto disposto dall'art. 49, secondo comma della legge 18 marzo 1968, n. 249, e le situazioni piu' favorevoli esistenti, in ciascuna unita' amministrativa con almeno cento dipendenti e' consentito, alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per l'esercizio delle loro funzioni, l'uso di un idoneo locale, se disponibile, all'interno della struttura.

2.Nelle unita' amministrative con un numero inferiore di dipendenti le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative hanno diritto ad usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni nell'ambito della struttura.

Nota all'art. 30: Il testo dell'art. 49, secondo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 249, e' il seguente: "A ciascuna delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative e', altresi', concesso nella sede centrale dei singoli Ministeri e delle aziende autonome, l'uso gratuito di un locale da adibire ad ufficio sindacale, tenuto conto delle disponibilita' obiettive e secondo le modalita' che saranno determinate dalle amministrazioni interessate, sentite le organizzazioni sindacali".

Art. 31

Attivita' culturali ricreative ed assistenziali

1.Le attivita' culturali, ricreative ed assistenziali, promosse nelle aziende o settori od unita' amministrative, sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori in conformita' di quanto disposto dall'articolo 11 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

2.Per l'attuazione delle predette attivita' le aziende o settori possono iscrivere in bilancio appositi stanziamenti.

Nota all'art. 31: La legge 20 maggio 1970, n. 300, reca: "Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento". Il testo dell'art. 11 e' il seguente: "Art. 11. (Attivita' culturale, ricreative e assistenziali). - Le attivita' culturali, ricreative ed assistenziali promosse nell'azienda sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori".

Art. 32

Diritto di affissione

1.Le organizzazioni sindacali dei dipendenti hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unita' amministrativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 33

Garanzie nelle procedure disciplinari

1.Nei procedimenti dinanzi alle commissioni di disciplina deve essere garantito ai dipendenti l'esercizio del diritto di difesa con l'assistenza, se richiesta dall'interessato, di un legale o di un rappresentante sindacale.

Art. 34

(( Patronato sindacale ))

((

1.I lavoratori in attivita' o in quiescenza possono farsi rappresentare dal sindacato o dall'istituto di patronato sindacale per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'azienda di appartenenza.

2.

Gli addetti agli stessi istituti hanno diritto d'accesso nei luoghi di lavoro, anche in relazione alla tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro ed alla medicina preventiva, come previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804 ))

Art. 35

Referendum

1.L'amministrazione deve consentire lo svolgimento, fuori dell'orario di lavoro, di "referendum", sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attivita' sindacale, indetti dalle organizzazioni sindacali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i dipendenti appartenenti all'unita' produttiva ed alla categoria particolarmente interessata.

Art. 36

Assemblea

1.Il personale ha diritto di partecipare alle assemblee sindacali per dieci ore annue pro-capite senza decurtazione della retribuzione.

Art. 37

Formazione

1.La formazione, l'addestramento e l'aggiornamento del personale, in relazione alle esigenze di riqualificazione e specializzazione del medesimo connesse ad innovazioni, riforme e strutturazioni ovvero alle esigenze intese ad assicurare un costante adeguamento delle capacita' e delle attitudini del personale per il perseguimento degli obiettivi di efficienza ed economicita' della pubblica amministrazione possono essere attuati, oltre che dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione per le piu' elevate professionalita', anche mediante corsi di formazione organizzati direttamente dalle singole aziende in base alla normativa vigente.

2.In tale ambito saranno definiti appositi piani di aggiornamento permanente con particolare riferimento al personale inquadrato in profili di altra specializzazione tecnico-scientifica.

3.Interventi specifici sono diretti ad accrescere la professionalita' delle lavoratrici in modo da realizzare una effettiva parita' fra tutti i dipendenti.

4.Le aziende, di intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, formulano al Dipartimento della funzione pubblica le relative proposte indicando la natura dei corsi che intendono organizzare, i destinatari degli stessi, la durata e la sede di svolgimento, al fine di acquisire il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione previsto dall'art. 21 della legge n. 93/83.

5.I corsi di cui sopra sono espletati durante il normale orario di servizio e concentrati, ove possibile, in sedi delle aziende capoluoghi di provincia. .((3))

TITOLO VIII TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 38

Aumento del trattamento economico e nuovi stipendi

1.Gli aumenti annui di stipendio derivanti dal presente decreto, rispetto allo stipendio base spettante al 31 dicembre 1985 sono riportati azienda per azienda nei prospetti di cui agli articoli che seguono.

Art. 39

Aumenti annui al personale poste A.S.S.T.

1.

2.La differenza fra l'aumento di L. 1.140.000 attribuito ai dipendenti della terza categoria e quanto sarebbe spettato loro dal confronto fra nuovo e vecchio stipendio base, costituisce retribuzione individuale di anzianita'.

Art. 40

Aumenti annui al personale monopoli di Stato

1.

Art. 41

Aumenti annui al personale A.N.A.S.

1.

Art. 42

Aumenti annui al personale vigili del fuoco

1.

Art. 43

Aumenti annui al personale Cassa depositi e prestiti

1.

2.La differenza fra l'aumento di L. 1.140.000 attribuito ai dipendenti del terzo livello e quanto sarebbe spettato loro dal confronto fra nuovo e vecchio stipendio base, costituisce retribuzione individuale di anzianita'.

Art. 44

Aumenti annui al personale A.I.M.A.

1.

Art. 45

Stipendio

1.

2.Per gli appartenenti al IV, V e VI livello delle aziende: Poste, A.S.S.T. e Cassa depositi e prestiti lo stipendio annuo e' rispettivamente di L. 5.870.000, 6.650.000 e 7.470.000.

Art. 46

Effetti dei nuovi stipendi

1.I nuovi stipendi, negli importi effettivamente corrisposti in relazione alla attribuzione degli aumenti determinati nel precedente art. 38, hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto, nonche' sulla determinazione degli importi dovuti per indennita' integrativa speciale.

2.Non hanno effetto invece su altri istituti comportanti compensi ed erogazioni di natura economica, con esclusione quindi di quelli di cui al comma precedente.

Nota all'art. 46: Il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, reca: "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato". Il testo dell'art. 82 e' il seguente: "Art. 82. (Assegno alimentare). - All'impiegato sospeso e' concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla meta' dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia".

Art. 47

Retribuzione individuale di anzianita'

1.Il valore di classi e scatti o di altro elemento economico riferito all'anzianita' di servizio in godimento al 31 dicembre 1986, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatto o di altro elemento economico maturati al 31 dicembre 1986, costituisce la retribuzione individuale di anzianita'. Tale ultima valutazione si effettua con riferimento al trattamento stipendiale, di cui agli specifici articoli dei rispettivi decreti del Presidente della Repubblica, citati per ogni azienda o amministrazione autonoma dello Stato al precedente art. 45, comma 1, nonche' al capo V del titolo XI, del presente decreto.

((

2.In assenza di rinnovo contrattuale, entro il 30 giugno 1989, che dovra' provvedere in materia di retribuzione di anzianita', ovvero di una regolamentazione in sede intercompartimentale della stessa materia entro la medesima data, la retribuzione individuale di anzianita' di cui al comma 1, verra' incrementata, con decorrenza dal 1 gennaio 1989, della somma corrispondente a ciascun livello retributivo, prevista nell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 53, relativo al personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, senza limite al numero degli aumenti periodici biennali.

3.Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986 le predette somme competono in ragione del numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988.

4.

Nel caso di passaggio da una qualifica funzionale inferiore a quella superiore, l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza e in quella di un nuovo inquadramento, con riferimento al 31 dicembre 1988 ))

5.Le classi o scatti o altro elemento economico maturati nel 1987 ed eventualmente corrisposti prima della pubblicazione del presente decreto costituiscono retribuzione di anzianita' per la parte di biennio fino al 31 dicembre 1986, la restante parte viene posta in detrazione degli aumenti contrattuali relativi al 1986.

Art. 48

Lavoro straordinario

1.Il lavoro straordinario non puo' essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro ed e' consentito solo per esigenze eccezionali, imprevedibili e non programmabili.

2.Le ore di lavoro straordinario, a richiesta del dipendente, possono essere compensate con ore libere o riposi giornalieri compensativi da fruire nel mese successivo con modalita' che tengano conto dell'organizzazione ed esigenze delle aziende.

3.Dal 31 dicembre 1987 la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario e' determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi: stipendio tabellare base iniziale di livello mensile in vigore; indennita' integrativa speciale (I.I.S.) in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente; rateo di tredicesima mensilita' delle due precedenti voci.

4.La maggiorazione di cui sopra e' pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo.

5.In concomitanza con l'incremento della tariffa e' proporzionalmente ridotto il numero delle ore di prestazioni straordinarie al fine di contenerne la spesa complessiva ai livelli dell'anno precedente.

6.Compensi unitari in vigore piu' elevati rispetto a quelli derivanti dal meccanismo di cui sopra sono mantenuti sino al riassorbimento delle differenze.

Art. 49

Passaggi di qualifica

1.Nei passaggi a qualifica di livello superiore conseguiti con decorrenza successivamente al 31 dicembre 1986, oltre al valore del livello di nuovo inquadramento, compete la retribuzione individuale di anzianita' in godimento alla predetta data.

2.Per i passaggi conseguenti all'applicazione dell'art. 4 della legge n. 312/1980, nonche' per quelli di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 283/1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 432/1981, continua ad applicarsi l'art. 25 della citata legge n. 312/1980.

3.Il meccanismo di cui al comma 1 non si applica ai passaggi di categoria o qualifica che avvengano ai sensi di disposizioni particolari relative all'introduzione, verificatasi prima del 31 dicembre 1986, di nuovi ordinamenti.

Note all'art. 49: - La legge 11 luglio 1980, n. 312, concerne: "Nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato". L'art. 4 disciplina il passaggio dall'ordinamento per carriere a quello per qualifiche funzionali. L'art. 25 disciplina l'attribuzione degli stipendi. - Il testo dell'art. 2 del D.L. n. 283/1981 (Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonche' concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione) e' il seguente: "Art. 2. - Il personale appartenente, alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, alla qualifica iniziale di ciascuna carriera, articolata su una o piu' qualifiche, o alle categorie degli operai, puo' partecipare, a domanda, ad appositi corsi di riqualificazione, con esame finale, per profili professionali di qualifica immediatamente superiore, con preferenza per quelli nei quali vi sia disponibilita' di posti. Sono esclusi dalla partecipazione ai corsi i dipendenti che saranno inquadrati, per effetto dell'art. 4 della richiamata legge n. 312, in un profilo professionale di qualifica funzionale superiore a quella nella quale risultino collocati in via provvisoria ai sensi della predetta legge ed il personale che perverra' alla qualifica funzionale superiore attraverso il concorso interno nazionale di cui all'art. 9 della legge medesima. L'ordinamento dei corsi di cui al precedente comma, le modalita' di partecipazione, la composizione della commissione esaminatrice e quanto altro attiene ai corsi stessi saranno stabiliti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed il Consiglio superiore della pubblica amministrazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il personale idoneo dei corsi di cui al precedente primo comma sara' inquadrato, secondo l'ordine di graduatoria, nel profilo professionale del livello superiore, anche in soprannumero, nel limite del 50% degli idonei stessi con decorrenza dal 1 gennaio 1983 e per l'altro 50% con decorrenza dal 1 gennaio 1984. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, ai corsi di riqualificazione puo' partecipare anche il personale destinatario della richiamata disposizione. Coloro che risulteranno idonei saranno inquadrati con precedenza rispetto agli idonei di cui ai precedenti commi. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale proveniente dalle soppresse imposte di consumo, al personale del lotto, al personale del ruolo ad esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, al personale di cui all'art. 34 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nonche' agli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori giudiziari del Ministero di grazia e giustizia. Fino a quando permarranno le posizioni soprannumerarie, il personale inquadrato in profili professionali della qualifica superiore potra' essere utilizzato anche per l'esercizio delle mansioni della qualifica di provenienza. Gli operai comuni e gli operai qualificati delle amministrazioni dello Stato, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, che abbiano maturato oppure abbiano in corso di maturazione la anzianita' che nel precedente ordinamento avrebbe dato titolo all'attribuzione del parametro terminale dello stipendio sono considerati, ai soli effetti economici, rispettivamente, della terza e della quarta qualifica funzionale previste dall'art. 4 della legge stessa, con effetto dal compimento della predetta anzianita' e comunque da data non anteriore a quella di entrata in vigore della legge medesima".

Art. 50

(( Conglobamento di una quota dell'indennita' integrativa speciale ))

((

1.Con decorrenza dal 30 giugno 1988 verra' conglobata nello stipendio iniziale del livello in godimento alla stessa data una quota di indennita' integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde.

2.Con la medesima decorrenza la misura dell'indennita' integrativa speciale spettante al personale in servizio e' ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.

3.Nei confronti del personale cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988, la misura dell'indennita' integrativa speciale, spettante ai sensi dell'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, ai titolari di pensione diretta e' ridotta a cura dei competenti enti dell'importo lordo mensile di L. 72.067. Detto importo, nel caso in cui l'indennita' integrativa speciale e' sospesa o non spetta e' portato in detrazione della pensione dovuta all'interessato.

4.

Ai titolari di pensione di reversibilita' aventi causa del personale collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988 o deceduto in attivita' di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.067 va operata in proporzione dell'aliquota di reversibilita' della pensione spettante, osservando le stesse modalita' di cui al comma 3. Se la pensione di reversibilita' e' attribuita a piu' compartecipi la predetta riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe ))

Art. 51

Trattamento di quiescenza

1.Al personale destinatario del presente decreto che cessa dal servizio per raggiunti limiti di anzianita' o di servizio ovvero per decesso o per inabilita' permanente assoluta i nuovi stipendi hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio e nelle misure in vigore alla data del 1 gennaio 1987 e 1 gennaio 1988, con decorrenza dalle date medesime.

Art. 52

Trattenute per scioperi brevi

1.Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate all'effettiva durata della astensione dal lavoro, salvo che l'interruzione non comporti blocco dell'intero ciclo produttivo giornaliero, e comunque in misura non inferiore ad un'ora. In tal caso la trattenuta per ogni ora e' pari alla misura oraria del lavoro straordinario - senza le maggiorazioni - aumentata della quota corrispondente agli emolumenti a qualsiasi titolo dovuti e non validati per la determinazione della tariffa predetta, con esclusione in ogni caso della quota di aggiunta di famiglia.

Art. 53

Bilinguismo

1.Al personale in servizio nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta e' attribuita una indennita' di bilinguismo, collegata alla professionalita', nella stessa misura e con le stesse modalita' previste per il personale in servizio nella regione autonoma a statuto speciale Trentino-Alto Adige.

TITOLO IX NONA QUALIFICA FUNZIONALE

Art. 54

Nona qualifica funzionale

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