DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1987, n. 270
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 aprile 1987 (registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1987, atti di Governo, registro n. 64, foglio n. 27) con il quale al prof. Livio Paladin, Ministro senza portafoglio, e' stato conferito l'incarico per la funzione pubblica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, concernente la determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, contenente norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-1987;
Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987);
Visto il decreto-legge 29 aprile 1987, n. 163;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1987, con la quale, respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che abbiano dichiarato di non partecipare alla trattativa, e' stata autorizzata, previa verifica delle compatibilita' finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per il triennio 1985-1987 riguardante il comparto del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, comprensiva dell'ipotesi di accordo relativa all'area negoziale per la professionalita' medica di cui ai commi 5 e 8 del citato art. 6, raggiunta in data 8 aprile 1987 fra la delegazione di parte pubblica composta come previsto dal citato art. 6 e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CISNAL, CIDA, CISAL, CISAS, CONFEDIR, CONFSAL, USPPI e le organizzazioni sindacali di categoria ad esse aderenti e le organizzazioni sindacali AUPI, SNABI, SINAFO, CONFILL-SANITA', CONFAIL-FAILEL, CONSAL-SNAO, CASIL/SANITA' nonche' le organizzazioni sindacali CUMI/ANFUP, ANAAO/SIMP, ANPO, FIMED, CIMO, AAROI, ANMDO, AIPAC, SUMI, SNVDEL, SNAMI, SNR; accordo cui ha aderito, in data 14 aprile 1987, la organizzazione sindacale CILDI (Confederazione italiana lavoratori democratici indipendenti) non partecipante alle trattative;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 maggio 1987, ai sensi dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, concernente l'approvazione della nuova ipotesi di accordo sottoscritto in data 5 maggio 1987 dalle stesse confederazioni ed organizzazioni sindacali trattanti in precedenza indicate, nonche' il recepimento e l'emanazione delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il triennio 1985-1987 riguardante il comparto del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, comprensivo dell'accordo relativo all'area negoziale per la professionalita' medica di cui ai commi 5 e 8 del citato art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, della sanita', del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale:
EMANA
il seguente decreto:
PARTE PRIMA TITOLO PRIMO DISPOSIZIONE GENERALE ACCORDI DECENTRATI Capo I
Art. 1
Campo di applicazione e durata
1.Le disposizioni contenute nel presente decreto, si applicano a tutto il personale di ruolo e non di ruolo, dipendente dagli enti individuati nell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, e si riferiscono al periodo 1 gennaio 1985-31 dicembre 1987.
2.Gli effetti giuridici decorrono dal 1 gennaio 1985 e quelli economici dal 1 gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988.
Note agli artt. 1, 66, 74, 76, 77, 83, 101, 111: Il testo dell'art. 6 del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 - serie generale - del 20 marzo 1986, recante: "Determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva, di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93", e' il seguente: "Art. 6 (Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale). - 1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale del Servizio sanitario nazionale comprende il personale dipendente da: presidi, servizi ed uffici delle unita' sanitarie locali; istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico di cui all'art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; istituti zooprofilattici sperimentali; ospedale Galliera di Genova; ordine mauriziano di Torino. 2. La delegazione di parte pubblica e' composta: dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede; dal Ministro del tesoro; dal Ministro del bilancio e della programmazione economica; dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale; dal Ministro della sanita'; da cinque rappresentanti delle regioni designati dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; da sei rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI); da due rappresentanti dell'Unione nazionale comuni comunita' enti montani (UNCEM). 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, puo' delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti. 4. La delegazione sindacale e' composta dai rappresentanti: delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo; delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. 5. Nell'ambito del comparto di cui al presente articolo e' istituita una apposita area negoziale per la professionalita' medica, concernente i medici chirurghi e veterinari che prestano la loro, attivita' alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale e che assumono, nell'esercizio dell'attivita' stessa, una personale responsabilita' professionale a norma di legge. 6. Nell'area di contrattazione di cui al comma precedente saranno negoziati tutti gli istituti, nessuno, escluso, relativi all'assetto normativo e retributivo della categoria medica, quali l'organizzazione del lavoro medico, l'articolazione degli orari, l'emergenza medica (la guardia e la pronta disponibilita), i regimi del rapporto (tempo pieno e tempo definito), l'aggiornamento professionale, la ricerca, la didattica, la carriera, il regime retributivo tabellare ed extra-tabellare, i meccanismi di incentivazione e l'attivita' libero-professionale intramurale. Nella predetta area verranno altresi' definite, in rapporto alle particolarita' professionali dei medici, anche le modalita' interpretative e integrative della disciplina contenuta negli accordi intercompartimentali formati ai sensi dell'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93. 7. L'ipotesi di accordo dell'area di cui ai precedenti commi 5 e 6 sara' negoziata dalla delegazione pubblica con le organizzazioni nazionali rappresentative dei medici secondo le modalita' e le forme che risulteranno appropriate. Per la conclusione di tale negoziato sara' comunque sufficiente il consenso delle organizzazioni sindacali piu' rappresentative della categoria medica. 8. L'ipotesi di accordo dell'area medica raggiunta con le modalita' indicate nel precedente comma sara' integralmente inserita nell'ipotesi di accordo del comparto di cui al presente articolo e come tale sara' formalmente sottoscritta dalle delegazioni di parte pubblica e sindacale di cui ai precedenti commi 2 e 4. Eventuali osservazioni di ciascuna delegazione sindacale relative alla coerenza e alla compatibilita' fra le clausole dell'ipotesi di accordo del comparto di cui al presente articolo saranno esaminati dal Consiglio dei Ministri ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione prevista dall'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93. 9. I criteri e le modalita' di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 verranno anche per l'applicazione dell'accordo a livello periferico in sede di accordi decentrati di cui all'art. 1 della legge 29 marzo 1983, n. 93".
Art. 2
Materie di contrattazione decentrata
1.Nell'ambito della disciplina di cui all'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, e di quella del presente decreto, formano oggetto di contrattazione decentrata i criteri, le modalita' generali ed i tempi di attuazione concernenti le seguenti materie: l'organizzazione del lavoro e le proposte per la sua programmazione ai fini del miglioramento dei servizi assistenziali; l'individuazione dei posti di pianta organica necessari sulla base degli standards stabiliti a livello nazionale e regionale nonche' i piani di assunzione di personale; l'individuazione dei contingenti di posti di pianta organica per i quali si renda possibile l'utilizzazione di rapporti di lavoro part-time; le proposte in ordine ai processi di innovazioni tecnologiche; le condizioni ambientali, la qualita' del lavoro e i carichi di lavoro in funzione degli obiettivi e dei piani di lavoro; i processi di mobilita' compresi quelli derivanti da situazioni di sovradimensionamento e sottodimensionamento degli organici, nonche' la verifica degli esuberi di personale anche in dipendenza di processi di riorganizzazione, ristrutturazione ed innovazione tecnologica dei servizi e degli uffici; la struttura degli orari di lavoro (turni, articolazione, reperibilita', permessi), nonche' le modalita' di accertamento del loro rispetto; l'individuazione dei criteri per stabilire i casi in cui le esigenze di servizio richiedono di derogare al limite massimo previsto per l'effettuazione di lavoro straordinario; i piani ed i programmi volti ad incrementare la produttivita', loro verifica e le incentivazioni connesse; l'aggiornamento professionale, la qualificazione e la riqualificazione del personale; le "pari opportunita'"; i programmi di informatizzazione delle procedure e della destinazione delle risorse nonche' del loro utilizzo; la predisposizione di norme atte a regolamentare le attivita' culturali e ricreative; le altre materie appositamente demandate alla contrattazione decentrata dal presente decreto.
2.Ad essi si da' esecuzione ai sensi dell'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, mediante atti previsti dai singoli ordinamenti degli enti di cui all'art. 1.
NOTE Note agli artt. 2, 36 e 74: Il testo dell'art. 1 del D.P.R. 1 febbraio 1986, n. 13, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 27 - serie generale - del 3 febbraio 1986, recante "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo quadro intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-1987", e' il seguente: "Art. 1 (Campo di applicazione e durata). - 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto, che recepisce l'accordo intercompartimentale 18 dicembre 1985 di cui in premessa, si applicano a tutti i comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93. 2. L'accordo si riferisce al periodo 11 gennaio 1985-31 dicembre 1987. 3. Gli effetti economici che conseguiranno in conseguenza del presente decreto, che recepisce l'accordo intercompartimentale di cui al precedente primo comma, decorrono dal 10 gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988, salvo le diverse specifiche decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali. 4. Le altre materie previste dall'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, e non espressamente disciplinate nel presente decreto, saranno definite, insieme con altri istituti di particolare rilievo, quali le aspettative ed i permessi sindacali, con successivo decreto a seguito di accordi da definire secondo le norme previste dalla legge-quadro citata". Note agli artt. 2, 38, 74: Il testo dell'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 6 aprile 1983, recante: "Legge quadro sul pubblico impiego", e' il seguente: "Art. 14 (Accordi decentrati). - Nell'ambito e nei limiti fissati dalla disciplina emanata a seguito degli accordi sindacali di cui ai precedenti articoli, e segnatamente per quanto concerne i criteri per l'organizzazione del lavoro di cui all'art. 3, n. 2, la disciplina dei carichi di lavoro, la formulazione di proposte per l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale e l'addestramento, nonche' tutte le altre misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici, sono consentiti accordi decentrati per singole branche della pubblica amministrazione e per singoli enti, anche per aree territorialmente delimitate negli accordi di comparto. Tali accordi non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dagli accordi sindacali di cui al precedente art. 11. Gli accordi riguardanti l'amministrazione dello Stato sono stipulati tra una delegazione composta dal Ministro competente o da un suo delegato, che la presiede, nonche' da una rappresentanza dei titolari degli uffici ai quali si riferiscono gli accordi stessi, e una delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore interessato e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale. Qualora l'accordo riguardi una pluralita' di uffici locali dello Stato, aventi sede nella medesima regione, la delegazione e' presieduta dal Commissario del Governo o dal corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale; per la Sicilia, dal prefetto di Palermo. Per gli accordi riguardanti le regioni, gli enti territoriali minori e gli altri enti pubblici, la delegazione della pubblica amministrazione e' composta dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato, che la presiede, e da una rappresentanza dei titolari degli uffici ai quali si riferiscono gli accordi stessi. Agli accordi decentrati, ove necessario, si da' esecuzione mediante decreto del Ministro competente, per le amministrazioni dello Stato, e, per le altre amministrazioni, mediante atto previsto dai relativi ordinamenti".
Art. 3
Livelli di contrattazione
((
2.Gli enti provvedono a costituire le delegazioni di parte pubblica abilitate alla trattativa ai vari livelli di contrattazione decentrata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento dell'accordo nazionale di comparto ed a convocare le Confederazioni ed Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentantive ai sensi delle vigenti disposizioni, per l'avvio del negoziato entro e non oltre 15 giorni.
3.La negoziazione decentrata regionale e locale deve riferirsi a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale contrattazione e deve concludersi entro e non oltre il termine di 30 giorni dal suo inizio.
4.All'accordo sottoscritto in sede di contrattazione decentrata e' data esecuzione con provvedimento adottato dall'organo competente entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione o dalla data di scadenza del termine di 15 giorni stabilito per la presentazione di eventuali osservazioni da parte di organizzazioni sindacali dissenzienti.
5.Gli accordi sottoscritti a livello di contrattazione regionale sono pubblicati entro 15 giorni dalla sottoscrizione sul Bollettino Ufficiale della Regione per essere recepiti dai singoli enti entro i successivi 30 giorni dalla pubblicazione e comunque entro e non oltre i 45 giorni dalla sottoscrizione.
6.Tutte le materie demandate alla disciplina degli accordi decentrati devono essere definite in una unica sessione negoziale, fatti salvi eventuali diversi periodi individuati fra le parti negli accordi predetti.
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