DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1987, n. 270
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 aprile 1987 (registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1987, atti di Governo, registro n. 64, foglio n. 27) con il quale al prof. Livio Paladin, Ministro senza portafoglio, e' stato conferito l'incarico per la funzione pubblica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, concernente la determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, contenente norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-1987;
Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987);
Visto il decreto-legge 29 aprile 1987, n. 163;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1987, con la quale, respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che abbiano dichiarato di non partecipare alla trattativa, e' stata autorizzata, previa verifica delle compatibilita' finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per il triennio 1985-1987 riguardante il comparto del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, comprensiva dell'ipotesi di accordo relativa all'area negoziale per la professionalita' medica di cui ai commi 5 e 8 del citato art. 6, raggiunta in data 8 aprile 1987 fra la delegazione di parte pubblica composta come previsto dal citato art. 6 e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CISNAL, CIDA, CISAL, CISAS, CONFEDIR, CONFSAL, USPPI e le organizzazioni sindacali di categoria ad esse aderenti e le organizzazioni sindacali AUPI, SNABI, SINAFO, CONFILL-SANITA', CONFAIL-FAILEL, CONSAL-SNAO, CASIL/SANITA' nonche' le organizzazioni sindacali CUMI/ANFUP, ANAAO/SIMP, ANPO, FIMED, CIMO, AAROI, ANMDO, AIPAC, SUMI, SNVDEL, SNAMI, SNR; accordo cui ha aderito, in data 14 aprile 1987, la organizzazione sindacale CILDI (Confederazione italiana lavoratori democratici indipendenti) non partecipante alle trattative;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 maggio 1987, ai sensi dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, concernente l'approvazione della nuova ipotesi di accordo sottoscritto in data 5 maggio 1987 dalle stesse confederazioni ed organizzazioni sindacali trattanti in precedenza indicate, nonche' il recepimento e l'emanazione delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il triennio 1985-1987 riguardante il comparto del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, comprensivo dell'accordo relativo all'area negoziale per la professionalita' medica di cui ai commi 5 e 8 del citato art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, della sanita', del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale:
EMANA
il seguente decreto:
PARTE PRIMA TITOLO PRIMO DISPOSIZIONE GENERALE ACCORDI DECENTRATI Capo I
Art. 1
Campo di applicazione e durata
1.Le disposizioni contenute nel presente decreto, si applicano a tutto il personale di ruolo e non di ruolo, dipendente dagli enti individuati nell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, e si riferiscono al periodo 1 gennaio 1985-31 dicembre 1987.
2.Gli effetti giuridici decorrono dal 1 gennaio 1985 e quelli economici dal 1 gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988.
Note agli artt. 1, 66, 74, 76, 77, 83, 101, 111: Il testo dell'art. 6 del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 - serie generale - del 20 marzo 1986, recante: "Determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva, di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93", e' il seguente: "Art. 6 (Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale). - 1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale del Servizio sanitario nazionale comprende il personale dipendente da: presidi, servizi ed uffici delle unita' sanitarie locali; istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico di cui all'art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; istituti zooprofilattici sperimentali; ospedale Galliera di Genova; ordine mauriziano di Torino. 2. La delegazione di parte pubblica e' composta: dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede; dal Ministro del tesoro; dal Ministro del bilancio e della programmazione economica; dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale; dal Ministro della sanita'; da cinque rappresentanti delle regioni designati dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; da sei rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI); da due rappresentanti dell'Unione nazionale comuni comunita' enti montani (UNCEM). 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, puo' delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti. 4. La delegazione sindacale e' composta dai rappresentanti: delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo; delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. 5. Nell'ambito del comparto di cui al presente articolo e' istituita una apposita area negoziale per la professionalita' medica, concernente i medici chirurghi e veterinari che prestano la loro, attivita' alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale e che assumono, nell'esercizio dell'attivita' stessa, una personale responsabilita' professionale a norma di legge. 6. Nell'area di contrattazione di cui al comma precedente saranno negoziati tutti gli istituti, nessuno, escluso, relativi all'assetto normativo e retributivo della categoria medica, quali l'organizzazione del lavoro medico, l'articolazione degli orari, l'emergenza medica (la guardia e la pronta disponibilita), i regimi del rapporto (tempo pieno e tempo definito), l'aggiornamento professionale, la ricerca, la didattica, la carriera, il regime retributivo tabellare ed extra-tabellare, i meccanismi di incentivazione e l'attivita' libero-professionale intramurale. Nella predetta area verranno altresi' definite, in rapporto alle particolarita' professionali dei medici, anche le modalita' interpretative e integrative della disciplina contenuta negli accordi intercompartimentali formati ai sensi dell'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93. 7. L'ipotesi di accordo dell'area di cui ai precedenti commi 5 e 6 sara' negoziata dalla delegazione pubblica con le organizzazioni nazionali rappresentative dei medici secondo le modalita' e le forme che risulteranno appropriate. Per la conclusione di tale negoziato sara' comunque sufficiente il consenso delle organizzazioni sindacali piu' rappresentative della categoria medica. 8. L'ipotesi di accordo dell'area medica raggiunta con le modalita' indicate nel precedente comma sara' integralmente inserita nell'ipotesi di accordo del comparto di cui al presente articolo e come tale sara' formalmente sottoscritta dalle delegazioni di parte pubblica e sindacale di cui ai precedenti commi 2 e 4. Eventuali osservazioni di ciascuna delegazione sindacale relative alla coerenza e alla compatibilita' fra le clausole dell'ipotesi di accordo del comparto di cui al presente articolo saranno esaminati dal Consiglio dei Ministri ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione prevista dall'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93. 9. I criteri e le modalita' di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 verranno anche per l'applicazione dell'accordo a livello periferico in sede di accordi decentrati di cui all'art. 1 della legge 29 marzo 1983, n. 93".
Art. 2
Materie di contrattazione decentrata
1.Nell'ambito della disciplina di cui all'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, e di quella del presente decreto, formano oggetto di contrattazione decentrata i criteri, le modalita' generali ed i tempi di attuazione concernenti le seguenti materie: l'organizzazione del lavoro e le proposte per la sua programmazione ai fini del miglioramento dei servizi assistenziali; l'individuazione dei posti di pianta organica necessari sulla base degli standards stabiliti a livello nazionale e regionale nonche' i piani di assunzione di personale; l'individuazione dei contingenti di posti di pianta organica per i quali si renda possibile l'utilizzazione di rapporti di lavoro part-time; le proposte in ordine ai processi di innovazioni tecnologiche; le condizioni ambientali, la qualita' del lavoro e i carichi di lavoro in funzione degli obiettivi e dei piani di lavoro; i processi di mobilita' compresi quelli derivanti da situazioni di sovradimensionamento e sottodimensionamento degli organici, nonche' la verifica degli esuberi di personale anche in dipendenza di processi di riorganizzazione, ristrutturazione ed innovazione tecnologica dei servizi e degli uffici; la struttura degli orari di lavoro (turni, articolazione, reperibilita', permessi), nonche' le modalita' di accertamento del loro rispetto; l'individuazione dei criteri per stabilire i casi in cui le esigenze di servizio richiedono di derogare al limite massimo previsto per l'effettuazione di lavoro straordinario; i piani ed i programmi volti ad incrementare la produttivita', loro verifica e le incentivazioni connesse; l'aggiornamento professionale, la qualificazione e la riqualificazione del personale; le "pari opportunita'"; i programmi di informatizzazione delle procedure e della destinazione delle risorse nonche' del loro utilizzo; la predisposizione di norme atte a regolamentare le attivita' culturali e ricreative; le altre materie appositamente demandate alla contrattazione decentrata dal presente decreto.
2.Ad essi si da' esecuzione ai sensi dell'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, mediante atti previsti dai singoli ordinamenti degli enti di cui all'art. 1.
NOTE Note agli artt. 2, 36 e 74: Il testo dell'art. 1 del D.P.R. 1 febbraio 1986, n. 13, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 27 - serie generale - del 3 febbraio 1986, recante "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo quadro intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-1987", e' il seguente: "Art. 1 (Campo di applicazione e durata). - 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto, che recepisce l'accordo intercompartimentale 18 dicembre 1985 di cui in premessa, si applicano a tutti i comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93. 2. L'accordo si riferisce al periodo 11 gennaio 1985-31 dicembre 1987. 3. Gli effetti economici che conseguiranno in conseguenza del presente decreto, che recepisce l'accordo intercompartimentale di cui al precedente primo comma, decorrono dal 10 gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988, salvo le diverse specifiche decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali. 4. Le altre materie previste dall'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, e non espressamente disciplinate nel presente decreto, saranno definite, insieme con altri istituti di particolare rilievo, quali le aspettative ed i permessi sindacali, con successivo decreto a seguito di accordi da definire secondo le norme previste dalla legge-quadro citata". Note agli artt. 2, 38, 74: Il testo dell'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 6 aprile 1983, recante: "Legge quadro sul pubblico impiego", e' il seguente: "Art. 14 (Accordi decentrati). - Nell'ambito e nei limiti fissati dalla disciplina emanata a seguito degli accordi sindacali di cui ai precedenti articoli, e segnatamente per quanto concerne i criteri per l'organizzazione del lavoro di cui all'art. 3, n. 2, la disciplina dei carichi di lavoro, la formulazione di proposte per l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale e l'addestramento, nonche' tutte le altre misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici, sono consentiti accordi decentrati per singole branche della pubblica amministrazione e per singoli enti, anche per aree territorialmente delimitate negli accordi di comparto. Tali accordi non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dagli accordi sindacali di cui al precedente art. 11. Gli accordi riguardanti l'amministrazione dello Stato sono stipulati tra una delegazione composta dal Ministro competente o da un suo delegato, che la presiede, nonche' da una rappresentanza dei titolari degli uffici ai quali si riferiscono gli accordi stessi, e una delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore interessato e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale. Qualora l'accordo riguardi una pluralita' di uffici locali dello Stato, aventi sede nella medesima regione, la delegazione e' presieduta dal Commissario del Governo o dal corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale; per la Sicilia, dal prefetto di Palermo. Per gli accordi riguardanti le regioni, gli enti territoriali minori e gli altri enti pubblici, la delegazione della pubblica amministrazione e' composta dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato, che la presiede, e da una rappresentanza dei titolari degli uffici ai quali si riferiscono gli accordi stessi. Agli accordi decentrati, ove necessario, si da' esecuzione mediante decreto del Ministro competente, per le amministrazioni dello Stato, e, per le altre amministrazioni, mediante atto previsto dai relativi ordinamenti".
Art. 3
Livelli di contrattazione
((
2.Gli enti provvedono a costituire le delegazioni di parte pubblica abilitate alla trattativa ai vari livelli di contrattazione decentrata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento dell'accordo nazionale di comparto ed a convocare le Confederazioni ed Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentantive ai sensi delle vigenti disposizioni, per l'avvio del negoziato entro e non oltre 15 giorni.
3.La negoziazione decentrata regionale e locale deve riferirsi a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale contrattazione e deve concludersi entro e non oltre il termine di 30 giorni dal suo inizio.
4.All'accordo sottoscritto in sede di contrattazione decentrata e' data esecuzione con provvedimento adottato dall'organo competente entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione o dalla data di scadenza del termine di 15 giorni stabilito per la presentazione di eventuali osservazioni da parte di organizzazioni sindacali dissenzienti.
5.Gli accordi sottoscritti a livello di contrattazione regionale sono pubblicati entro 15 giorni dalla sottoscrizione sul Bollettino Ufficiale della Regione per essere recepiti dai singoli enti entro i successivi 30 giorni dalla pubblicazione e comunque entro e non oltre i 45 giorni dalla sottoscrizione.
6.Tutte le materie demandate alla disciplina degli accordi decentrati devono essere definite in una unica sessione negoziale, fatti salvi eventuali diversi periodi individuati fra le parti negli accordi predetti.
7.Ove nell'interpretazione delle norme degli accordi decentrati in sede regionale e locale dovessero insorgere contrasti, gli stessi sono risolti tra le parti mediante riconvocazione delle stesse. Sulla base degli orientamenti emersi, rispettivamente, la Regione e l'Ente provvedono ad emanare i conseguenti indirizzi.
8.Gli accordi decentrati devono contenere apposite clausole circa tempi, modalita' e procedure di verifica della loro esecuzione.
9.Gli accordi decentrati non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dal presente regolamento e conservano la loro efficacia sino all'entrata in vigore dei nuovi accordi.
))
Art. 4
Composizione delle delegazioni
2.La delegazione di parte pubblica e' presieduta dal presidente della regione o da un suo delegato.
3.A livello di contrattazione decentrata per singolo ente, la delegazione trattante e' costituita: dal titolare del potere di rappresentanza dell'ente o da un suo delegato; da una rappresentanza dei titolari dei servizi o uffici destinatari e/o tenuti all'applicazione dell'accordo decentrato; da una delegazione composta da rappresentanti territoriali e/o aziendali di ciascuna organizzazione sindacale, come sopra indicata.
TITOLO SECONDO RAPPORTO DI LAVORO Capo I
Art. 5
Assunzione per chiamata diretta
1.L'assunzione in ruolo per chiamata diretta deve essere effettuata con le modalita' e procedure previste dall'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, per le figure del comparto sanitario per le quali non e' richiesto il titolo professionale in base alle vigenti disposizioni.
((
2.L'assunzione in ruolo per le seguenti figure professionali, per le quali e' invece richiesto il titolo, e' effettuata per chiamata diretta con le modalita' della pubblica selezione, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761: RUOLO SANITARIO Profilo professionale: operatori professionali di 2ª categoria. RUOLO TECNICO Profilo professionale: operatori tecnici coordinatori; operatori tecnici, per i quali siano previste scuole per il conseguimento del titolo professionale. Profilo professionale: agenti tecnici, per i quali l'esercizio delle funzioni sia subordinato al possesso di certificazioni abilitative obbligatorie.
3.I relativi provvedimenti sono adottati dal comitato di gestione delle unita' sanitarie locali, o di organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, ai sensi delle vigenti disposizioni.
4.Le assunzioni di cui al comma 1 sino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante le modalita' e procedure per avviamento dei lavoratori e, comunque, per non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1987, n. 56, continuano ad essere effettuate con la normativa di cui agli articoli 159 e seguenti del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982.
))
Art. 6
((Requisiti generali di ammissione. ))
((
1.Per quanto riguarda i requisiti generali per l'ammissione alla pubblica selezione, le domande di ammissione, l'esclusione, nonche' le modalita' di espletamento delle procedure concorsuali e la validita' della graduatoria si fa riferimento a quanto disposto dai titoli I e II del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, dall'art. 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207, salvo quanto previsto nei commi successivi.
2.Il bando di selezione deve essere pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione e deve, comunque, avere la massima diffusione.
3.Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione scade il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione.
))
Art. 7
((Requisiti specifici di ammissione. ))
((
1.I requisiti specifici di ammissione alle selezioni di cui ai precedenti articoli sono i seguenti: Ruolo sanitario: Operatore professionale di 2ª categoria: eta' non superiore ad anni 35, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, lettera b), del decreto ministeriale 30 gennaio 1982 e successive modificazioni; diploma di scuola dell'obbligo e titolo specifico richiesto per l'assunzione nel posto da ricoprire, rilasciato da scuola autorizzata. Ruolo tecnico: Operatore tecnico coordinatore: anzianita' di cinque anni nella posizione funzionale di operatore tecnico nello stesso settore di attivita' alla data di scadenza del bando ed, ove previsto, il possesso del titolo professionale specifico relativo all'attivita' oggetto della selezione. Operatore tecnico: eta' non superiore ad anni 35, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, lettera b), del decreto ministeriale 30 gennaio 1982 e successive modificazioni; diploma di scuola dell'obbligo; titolo professionale specifico rilasciato da scuola autorizzata. Agente tecnico: eta' non superiore ad anni 35, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, lettera b), del decreto ministeriale 30 gennaio 1982 e successive modificazioni; diploma di scuola dell'obbligo; certificazione abilitativa obbligatoria.
))
Art. 8
((Composizione della commissione giudicatrice. ))
((
1.La commissione giudicatrice dei candidati alla selezione e' cosi' costituita: presidente del comitato di gestione o suo delegato: presidente; un esperto nella materia dell'attivita' prevista per la posizione funzionale oggetto della selezione o in materia attinente, designato dal comitato di gestione su proposta dell'ufficio di direzione: componente; un dipendente di ruolo di posizione funzionale superiore od uguale a quella oggetto della selezione con riguardo alla materia della selezione medesima, designato dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto: componente; un dipendente amministrativo dell'ente con posizione non inferiore ad assistente amministrativo: segretario.
2.Per ogni componente viene, altresi', nominato un supplente.
3.In tema di designazione del rappresentante sindacale si applica la procedura prevista dall'art. 6 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, come modificata dall'art. 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207.
))
Art. 9
((Prove d'esame e punteggi. ))
((
2.La commissione dispone complessivamente di 100 punti cosi' ripartiti: 30 punti per i titoli; 70 punti per le prove d'esame.
3.I punti per le prove di esame sono cosi' ripartiti: 40 punti per la prova pratica; 30 punti per la prova orale.
))
Art. 10
((Lavoro a tempo parziale. ))
((
1.Gli enti destinatari del presente decreto possono istituire, nel quadro della programmazione regionale ed in relazione a particolari esigenze di servizio, previa consultazione con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto, posti di ruolo con rapporto a tempo parziale nel limite massimo del 15% dei posti di organico a orario pieno previsti per ciascuna posizione funzionale, con esclusione dei profili professionali per cui sia richiesto il diploma di laurea e delle posizioni funzionali di coordinamento e/o di responsabilita' operative.
2.L'istituzione di posti con rapporto a tempo parziale non puo' comportare modifiche quantitative delle piante organiche, considerando a tal fine due posti a meta' tempo pari a un posto a orario pieno e viceversa.
3.L'assunzione in un posto con rapporto a tempo parziale comporta la prestazione del 50% dell'orario di lavoro; tale orario e' di norma articolato su cinque giorni settimanali.
4.Salvo quanto previsto dal comma 5, al rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano tutte le disposizioni in tema di diritti, doveri e incompatibilita' previste per il normale rapporto di lavoro, ivi compresa l'incompatibilita' assoluta con ogni altro rapporto di lavoro pubblico o privato e qualsiasi attivita' libero-professionale.
5.Il trattamento economico per il rapporto di lavoro a tempo parziale e' pari al 50% di tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale con orario pieno, ivi compresa l'indennita' integrativa speciale. La progressione economica sullo stipendio e' quella prevista per il restante personale calcolata sul 50% dello stipendio spettante al personale di pari posizione funzionale ad orario intero. Il personale con rapporto a tempo parziale non puo' eseguire prestazioni oltre il suo normale orario di lavoro, ne' puo' fruire di benefici che comportino riduzioni di orario di lavoro (ad esempio, diritto allo studio).
6.La copertura dei posti con rapporto a tempo parziale avviene nel rispetto della normativa concorsuale vigente.
7.In ogni caso, prima della attivazione della suddetta procedura, l'ente deve consentire al proprio personale di ruolo gia' in servizio la possibilita' di optare per i posti con il rapporto a tempo parziale.
9.La richiesta di passaggio a posti ad orario intero in caso di piu' domande viene disposta in base all'anzianita' complessiva nella posizione funzionale rivestita.
10.Le richieste di passaggio a rapporto a tempo parziale o viceversa sono possibili dopo che siano trascorsi due anni dal precedente passaggio o dall'assunzione.
11.Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto a ventisei giornate di congedo ordinario se il suo orario di lavoro settimanale e' articolato su cinque giornate lavorative, ovvero ad un numero proporzionale all'articolazione delle giornate lavorative stesse.
))
Art. 11
Progetti finalizzati
1.In attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, gli enti di cui all'art. 1, per esigenze di carattere specifico finalizzate alla realizzazione di nuovi servizi od al miglioramento di quelli esistenti, non fronteggiabili con solo personale di ruolo, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, potranno predisporre appositi progetti finalizzati di durata non superiore ad un anno, che conterranno la precisa indicazione del personale occorrente distinto per qualifica funzionale e profilo professionale e degli obiettivi da perseguire.
2.I settori di intervento sono individuati a titolo di riferimento, nelle seguenti attivita': prevenzione e cura delle tossico-dipendenze; prevenzione, cura e riabilitazione di handicaps fisici o di portatori di disturbi psichici; prevenzione e cura di anziani non autosufficienti; prevenzione nei luoghi di lavoro.
3.I predetti progetti saranno finanziati ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge 23 ottobre 1985, n. 595.
4.I progetti finalizzati saranno attuati, in parte con personale gia' in servizio, ed in parte con personale reclutato con rapporto a tempo determinato, nei limiti di durata e con le modalita' ed alle condizioni che saranno stabilite dalla emananda legge richiamata al comma 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13.
Note all'art. 11: - Il testo dell'art. 3 del D.P.R. 1 febbraio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 1986, recante "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo quadro intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-1987" e' il seguente: "Art. 3 (Progetti finalizzati). - 1. Le amministrazioni pubbliche, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, definiranno entro il 30 aprile 1986 a livello nazionale e territoriale, nel quadro di apposito programma predisposto dal Governo, progetti speciali occupazionali, finalizzati alla realizzazione di nuovi servizi o al miglioramento di quelli esistenti, rispondenti alla necessita' di soddisfare bisogni a carattere produttivo e sociale. Il programma predisposto dal Governo, ferme restando le intese intervenute negli accordi di comparto, costituisce linea di indirizzo per le regioni a statuto ordinario e per le autonomie locali in relazione alle specifiche esigenze operative connesse con il loro particolare ordinamento. 2. 1 progetti finalizzati di cui al comma precedente avranno durata non superiore ad un anno, dandosi preferenza, a titolo esemplificativo, ai settori della lotta all'evasione fiscale e contributiva, del catasto, della tutela dei beni culturali e ambientali, dell'ecologia e della protezione civile, della difesa del suolo, del patrimonio idrico, boschivo e floro-faunistico, della difesa del litorale e della sua utilizzazione sociale, dei servizi di assistenza agli anziani e ai portatori di handicap ed ai progetti di formazione-lavoro. 3. Sulla base anche di specifiche proposte dell'Osservatorio del pubblico impiego, nei progetti di cui al precedente comma saranno definiti tutti gli aspetti di programmazione, attuazione e gestione dei progetti - assicurando il necessario raccordo con l'attivita' ordinaria - con riferimento al numero, alla qualita', ai regimi di orario del personale necessario, il quale va individuato in parte tra quello gia' in servizio e in parte espressamente reclutato con rapporto a tempo determinato limitato alla durata del progetto con le modalita' che saranno previste dalla emananda legge sul rapporto di lavoro a tempo parziale nel pubblico impiego, che dovra' anche disciplinare il rapporto a tempo determinato. 4. Per il periodo di vigenza dell'accordo indicato nel precedente art. 1 per il personale utilizzato nei progetti finalizzati indicati in precedenza, tenuto anche conto degli aspetti formativi degli stessi, i valori tabellari minimi di ciascun comparto rimangono quelli vigenti al 31 dicembre 1985". - Il testo dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 5 novembre 1985, serie recante "Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-1988", e' il seguente: "Art. 2 (Obiettivi generali del piano sanitario nazionale). 1. Sono obiettivi generali del piano sanitario nazionale la razionalizzazione, l'equilibrata distribuzione e l'incremento dell'efficienza dei servizi sanitari sul territorio nazionale. 2. Sulla base delle risorse finanziarie all'uopo destinate in sede di ripartizione del fondo sanitario nazionale, gli obiettivi di cui al comma 1 sono perseguiti attraverso interventi diretti in via prioritaria: a) all'attivazione o al potenziamento dei servizi di prevenzione di utilita' collettiva riguardanti il controllo sanitario dell'ambiente di vita e di lavoro, la vigilanza igienica sugli alimenti, la lotta alle sofisticazioni alimentari; b) al potenziamento dei servizi territoriali di medicina di base, di igiene e sanita' pubblica nonche' dei servizi specialistici ambulatoriali intra ed extraospedalieri, anche per contenere i ricoveri nei limiti propri delle esigenze diagnostiche e curative; c) al potenziamento ed al coordinamento dei servizi di emergenza, con riguardo anche alle esigenze del servizio nazionale di protezione civile; d) alla tutela delle attivita' sportive, relativamente agli aspetti preventivi e terapeutici per la salvaguardia della salute dei giovani nell'eta' formativa; e) all'attivazione e al potenziamento dei servizi sanitari finalizzati alla realizzazione di azioni programmate e di progetti-obiettivo di cui ai commi successivi. 3. Si definisce azione programmata un impegno operativo in uno specifico settore sanitario in cui debba confluire l'attivita' di piu' servizi sanitari le cui competenze sono da considerarsi interdipendenti rispetto al fine proposto. 4. Alle azioni programmate sono riservate risorse a destinazione vincolata nell'ambito del fondo sanitario nazionale. 5. Si definisce progetto-obiettivo un impegno operativo idoneo a fungere da polo di aggregazione di attivita' molteplici delle strutture sanitarie, integrate da servizi socio-assistenziali, al fine di perseguire la tutela socio-sanitaria dei soggetti destinatari del progetto. 6. I progetti-obiettivo sono finanziati in parte con risorse vincolate del fondo sanitario nazionale, in parte con risorse aggiuntive di provenienza diversa da quelle del fondo anzidetto, incluse quelle di competenza delle regioni e degli enti locali".
Art. 12
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 NOVEMBRE 1990, N.384))
Art. 13
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 NOVEMBRE 1990, N.384))
Art. 14
Normativa concorsuale
1.Saranno adottati i necessari provvedimenti tendenti ad introdurre la riserva dei posti nei concorsi pubblici banditi dagli enti a favore dei dipendenti stessi.
TITOLO TERZO ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO Capo I
Art. 15
Turni di servizio ed organizzazione del lavoro
1.L'organizzazione del lavoro deve rispondere alle esigenze dell'utenza del Servizio sanitario nazionale. Deve tendere, pertanto, ad accrescere la qualita' e la produttivita' dei servizi ed all'utilizzazione completa delle strutture.
3.La programmazione e l'articolazione dell'orario di lavoro dovranno comunque garantire l'erogazione dei servizi nelle ore pomeridiane e sino alle ore 18, fatta salva la possibilita' di anticipare o posticipare il suddetto orario per alcuni servizi, presidi, uffici etc. da individuare in sede di contrattazione decentrata, sulla base di riscontri obiettivi delle effettive esigenze degli utenti.
4.Il personale e' tenuto a svolgere la propria attivita' nell'ambito del complesso dei presidi, servizi, uffici dell'ente, nel rispetto dei diritti e dei doveri propri di ciascuna posizione funzionale e profilo professionale.
5.Il lavoro deve essere organizzato in modo da valorizzare il ruolo interdisciplinare delle equipes e la responsabilita' di ogni operatore nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali.
6.L'articolazione degli orari ed i turni di servizio saranno definiti dall'ufficio di direzione della unita' sanitaria locale o dall'organo corrispondente negli altri enti di cui all'art. 1, d'intesa con le organizzazioni sindacali interessate, su proposta del responsabile del servizio o del presidio multizonale.
Art. 16
Orario di lavoro
1.In esecuzione dell'accordo intercompartimentale recepito con decreto del presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, la riduzione dell'orario di lavoro avverra' con le seguenti cadenze temporali: da ore 38 ad ore 37 settimanali con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto; da ore 37 ad ore 36 settimanali con decorrenza 31 dicembre 1987.
2.La riduzione delle ore comporta la revisione dell'organizzazione del lavoro e delle piante organiche sulla base dei parametri stabiliti a livello nazionale e regionale.
3.L'orario di lavoro settimanale e' articolato su sei o cinque giornate.
4.I procedimenti di rispetto dell'orario di lavoro, omogenei per tutti i dipendenti, devono essere costituiti da mezzi obiettivi di controllo.
5.Nei casi in cui il dipendente debba prestare servizio in piu' sedi appartenenti allo stesso o ad altro ente, il tempo normale di percorrenza tra l'una e l'altra sede si computa nell'orario di servizio con le coperture assicurative previste dalla legge.
Nota all'art. 16: - Il testo dell'art. 7 del D.P.R. 1 febbraio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 1986, recante "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo quadro intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-1987" e' il seguente: "Art. 7 (Orario di lavoro). - 1. In tutti i settori, si provvedera' a una graduale riduzione dell'orario settimanale di lavoro, fino al raggiungimento delle 36 ore settimanali effettivamente prestate, eliminando ogni forma di tolleranza tale riduzione non potra' essere comunque superiore a 2 ore settimanali. 2. Gli accordi di comparto definiranno tempi e modalita' per l'attuazione di tale obiettivo, che dovra' essere raggiunto gradualmente il 31 dicembre 1987. 3. Nell'ambito delle modalita' organizzative di svolgimento e di durata dell'orario di servizio del settore di appartenenza, gli accordi di comparto definiranno l'articolazione dell'orario di lavoro e la sua distribuzione, nel rispetto dell'orario massimo giornaliero stabilito per legge e tenendo conto delle esigenze dell'utenza. 4. L'orario di lavoro va accertato mediante controlli di tipo automatico e obiettivo anche saltuari. Gli accordi di comparto prevederanno tempi e modalita' per il recupero di ritardi e permessi per motivi personali, entro un breve termine rispetto al periodo al quale si riferiscono. 5. La programmazione dell'orario di servizio e l'articolazione dell'orario di lavoro saranno regolamentate in sede di contrattazione di comparto e decentrata, secondo criteri che tengano conto: della migliore efficienza e produttivita' delle pubbliche amministrazioni; della piu' efficace erogazione dei servizi a favore dei cittadini; del rispetto dei carichi di lavoro e dei riflessi sugli organici; dell'ampliamento dell'arco temporale della fruibilita' dei servizi con il ricorso preferenziale ad articolazioni degli orari connessi con la natura delle prestazioni e con le caratteristiche funzionali dei servizi che possono richiedere orari diversi e anche piu' prolungati. 6. Gli accordi di comparto e decentrati, sempre in relazione alla natura delle prestazioni e agli altri criteri precedentemente indicati, determineranno per ciascun ufficio l'arco della fruibilita' giornaliera dei servizi da parte dei cittadini: individuando in forma articolata l'orario pomeridiano di apertura, che si estendera', a titolo di riferimento, fino alle ore 18, fatta salva la possibilita' di anticipare o posticipare il suddetto orario per alcuni settori da individuare nella contrattazione di comparto e decentrata, sulla base di riscontri obiettivi dell'effettiva esigenza della utenza; definendo le attivita' a ciclo continuo e quelle che si protraggono oltre le ore 18. Le prestazioni per turni saranno opportunamente programmate. 7. A livello di contrattazione di comparto e decentrata verranno posti in essere tutti gli strumenti negoziali necessari: all'attuazione della programmazione dell'orario di servizio; all'articolazione dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale; alle modalita' di riscontro della congruita' tra scelte operate e miglioramento della qualita' del servizio.
Art. 17
Lavoro straordinario
1.Il lavoro straordinario non puo' essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro.
2.Le prestazioni di lavoro straordinario hanno, pertanto, carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e debbono essere preventivamente autorizzate.
3.Dette prestazioni non possono superare il limite massimo individuale di 80 ore annue.
4.Gli enti, per comprovate ed improcrastinabili esigenze di servizio, d'intesa con le organizzazioni sindacali, possono autorizzare prestazioni di lavoro straordinario per particolari e definite funzioni, posizioni di lavoro o settori di attivita' in deroga al limite di cui al precedente comma fino ad un massimo di 150 ore annue.
5.Il lavoro straordinario puo', a richiesta del dipendente e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con riposi sostitutivi.
6.Non sono compresi nel tetto di cui al comma 3 le ore di straordinario prestate nei seguenti casi: richiamo in servizio per pronta disponibilita', comando per esigenze di servizio, partecipazione e riunioni di organi collegiali e commissioni di concorso.
7.La partecipazione a commissioni di concorso del servizio sanitario nazionale deve essere retribuita, se effettuata al di fuori del normale orario di lavoro, quale lavoro straordinario, con le modalita' di cui al comma precedente, nella sola ipotesi in cui leggi regionali non prevedano specifici compensi.
8.Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario e' determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente, dividendo per 175 i seguenti elementi retributivi: stipendio tabellare base iniziale di livello in godimento; indennita' integrativa speciale (I.I.S.) in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente; rateo di tredicesima mensilita' delle due precedenti voci.
9.La maggiorazione di cui al comma 8 e' pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo.
10.Dal 31 dicembre 1987 il divisore 175 indicato nel sesto comma e' ridotto a 156.
Art. 18
Servizio di pronta disponibilita'
1.Il servizio di pronta disponibilita' e' caratterizzato dalla immediata reperibilita' del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel piu' breve tempo possibile dalla chiamata, secondo intese da definirsi in sede locale.
2.Il comitato di gestione della unita' sanitaria locale e l'organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti sono tenuti a definire all'inizio di ogni anno, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, un piano per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed ai profili professionali necessari per l'organizzazione dei servizi e dei presidi.
3.Sono tenuti al servizio di pronta disponibilita' esclusivamente i dipendenti in servizio presso unita' operative con attivita' continua e, solo sulla base del piano di cui al comma precedente il personale strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali.
4.Il servizio di pronta disponibilita' e' organizzato utilizzando di norma personale della stessa unita' operativa.
5.Nel caso in cui la pronta disponibilita' cada in giorno festivo spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.
6.Il servizio di pronta disponibilita' va di norma limitato ai periodi notturni e festivi, ha durata di 12 ore e da' diritto ad una indennita' nella misura di L. 33.600 per ogni 12 ore.
7.Due turni di pronta disponibilita' sono prevedibili solo per le giornate festive.
8.Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata, la predetta indennita' viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%.
9.L'articolazione del turno di pronta disponibilita' non puo' avere comunque durata inferiore alle quattro ore.
10.In caso di chiamata l'attivita' prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata con recupero orario.
11.Di regola non potranno essere previste per ciascun dipendente piu' di 6 pronte disponibilita' nel mese.
13.Alle seguenti figure professionali e' consentita la pronta disponibilita' per eccezionali esigenze di funzionalita' della struttura: ((...)); operatori tecnici; operatori tecnici coordinatori; infermieri generici; dirigenti di servizi infermieristici.
14.Alle altre figure professionali e' consentita la pronta disponibilita' in relazione alle esigenze ordinarie di servizio ed alla connessa organizzazione del lavoro.
15.Dal 31 dicembre 1987, in relazione a quanto sopra, i turni di pronta disponibilita' debbono diminuire complessivamente del 15% in ragione d'anno rispetto a quelli effettuati nell'anno 1986.
16.Gli aumenti rispetto alle precedenti misure decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 19
Mobilita'
1.La mobilita' del personale, quale fattore indispensabile dell'organizzazione del lavoro e presupposto della funzionalita' di gestione dei servizi, favorisce l'esplicazione della professionalita' nell'ambito delle diverse strutture, concorrendo alla formazione permanente e polivalente degli operatori.
3.La mobilita' del personale e' disposta esclusivamente nell'ambito delle funzioni proprie della posizione funzionale, profilo professionale e, ove previsto della disciplina di appartenenza dell'interessato.
Note all'art. 19: - Il testo dell'art. 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 6 aprile 1983, recante: "Legge quadro sul pubblico impiego", e' il seguente: "Art. 3 (Disciplina in base ad accordi). - Nell'osservanza dei principi di cui all'articolo 97 della Costituzione e di quanto previsto dal precedente articolo 2, sono disciplinati con i procedimenti e gli accordi contemplati dalla presente legge, in ogni caso, i seguenti aspetti dell'organizzazione del lavoro e del rapporto di impiego: 1) il regime retributivo di attivita', ad eccezione del trattamento accessorio per servizi che si prestano all'estero, presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche; 2) i criteri per l'organizzazione del lavoro nell'ambito della disciplina fissata ai sensi dell'articolo 2, n. 1; 3) l'identificazione delle qualifiche funzionali, in rapporto ai profili professionali ed alle mansioni; 4) i criteri per la disciplina dei carichi di lavoro e le altre misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici; 5) l'orario di lavoro, la sua durata e distribuzione, i procedimenti di rispetto: 6) il lavoro straordinario; 7) i criteri per l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale e l'addestramento: 8) le procedure relative all'attuazione delle garanzie del personale; 9) criteri per l'attuazione della mobilita' del personale, nel rispetto delle inamovibilita' previste dalla legge". Note agli art. 19 e 23: - Il testo dell'art. 6 del D.P.R. 1 febbraio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 1986, recante "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo quadro intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-1987" e' il seguente: "Art. 6 (Mobilita). 1. I carichi funzionali di lavoro - condizione essenziale per avviare processi di mobilita' del personale - saranno individuati e definiti a livelli territoriali per unita' organica complessa, territoriale al fine di consentire la determinazione della dotazione organica di personale a tale livello. 2. Definire le dotazioni organiche a livello territoriale con atto previsto dai rispettivi ordinamenti, le amministrazioni pubbliche porteranno a conoscenza dei dipendenti mediante avviso pubblico da emanare nel mese di gennaio di ciascun anno, le vacanze verificatesi, al fine di consentire le domande di trasferimento da una sede all'altra nell'ambito di tali vacanze secondo graduatorie formulate sulla base di limiti e criteri adottati negli accordi di comparto. A tale processo di mobilita' - al quale si potra' ricorrere in relazione alle esigenze delle singole amministrazioni e che sara' regolato, secondo modalita' specifiche, definite, anche in ordine agli ambiti territoriali, negli accordi di comparto - possono partecipare dipendenti di altre amministrazioni dello stesso comparto, purche' appartenenti allo stesso profilo professionale. Le operazioni dei trasferimenti debbono essere concluse, sotto il profilo amministrativo, entro il mese di giugno. I posti che risulteranno ancora vacanti dopo l'effettuazione dei trasferimenti, potranno essere messi a concorso, anche a livello provinciale, per la stessa qualifica o profilo professionale. 3. La definizione dei carichi di lavoro a livello territoriale come sopra determinati e la conseguente fissazione degli organici con atto dell'amministrazione mettera' in evidenza casi di sovradimensionamento e di sottodimensionamento, presupposto oggettivo per avviare processi - di mobilita' anche intersettoriali. 4. Per i posti che risulteranno scoperti in strutture sottodimensionate, a seguito dei processi di mobilita' settoriali ed intersettoriali di cui sopra, saranno banditi appositi concorsi a livello territoriale, utilizzando tutte le vacanze comunque determinatesi per cessazione dal servizio nelle dotazioni organiche complessive dell'ente interessato. 5. Le pubbliche amministrazioni e le confederazioni sindacali individueranno ai diversi livelli di contrattazione procedure negoziali per la verifica degli esuberi di personale anche in dipendenza di processi di riorganizzazione, ristrutturazione e innovazione tecnologica e conseguente sviluppo di riqualificazione dei servizi, al fine di attuare mobilita' di contingenti di personale all'interno dei comparti ed all'occorrenza anche da un comparto all'altro. 6. Le stesse procedure negoziali - ferme restando le normative vigenti sui trasferimenti d'ufficio di singoli dipendenti per motivate ed inderogabili esigenze e servizio da un ufficio territoriale all'altro nell'ambito delle dotazioni organiche stabilite - potranno prevedere forme di garanzia ed incentivi alla mobilita', oltre che processi di riconversione e, di riqualificazione del personale trasferito. 7. L'utilizzazione della mobilita' come sopra descritta rimane nella facolta' delle regioni e delle autonomie locali per quanto concerne le qualifiche dirigenziali, i dipendenti di ottavo livello apicale e quelli di ottava qualifica avente responsabilita' di unita' organica".
Art. 20
Mobilita' nell'ambito dell'ente
1.L'istituto della mobilita', all'interno dell'ente, concerne l'utilizzazione sia temporanea che definitiva del personale in presidio o servizio ubicato in localita' diversa da quella della sede di assegnazione.
2.Rientra nel potere organizzatorio dell'ente e non e', pertanto, soggetta alle procedure di cui alle successive lettere A) e B) l'utilizzazione del personale nell'ambito di presidi, servizi, uffici etc., situati a non oltre 10 km dalla localita' sede di assegnazione.
3.La mobilita' interna si distingue in mobilita' di urgenza e ordinaria e viene attuata secondo le procedure di cui alle successive lettere A) e B). A) Mobilita' d'urgenza: 1) nei casi in cui, nell'ambito dell'ente sia necessario soddisfare le esigenze funzionali dei servizi, a seguito di eventi contingenti e non prevedibili, l'utilizzazione provvisoria dei dipendenti in servizio, presidio e ufficio diverso da quello di assegnazione e' effettuata limitatamente al perdurare delle situazioni predette; 2) tale utilizzazione e' disposta, con atto motivato, dall'ufficio di direzione della unita' sanitaria locale o dall'organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, e non puo' superare il limite massimo di un mese nell'anno solare; 3) la mobilita' di urgenza presuppone l'utilizzo di tutto il personale di uguale ruolo, posizione funzionale, profilo professionale e disciplina ove prevista, ferma restando la necessita' di assicurare, in via prioritaria, la funzionalita' dell'unita' operativa di provenienza; 4) al personale interessato spetta l'indennita' di missione prevista dalla normativa vigente, se e in quanto dovuta. B) Mobilita' ordinaria nell'ambito dell'ente: 1) gli enti, prima di procedere alla copertura dei posti vacanti secondo le vigenti disposizioni, a domanda degli interessati, possono disporre misure di mobilita' ordinaria interna e nel rispetto dei seguenti criteri: adeguata e tempestiva informazione sulla disponibilita' dei posti da ricoprire mediante mobilita' del personale; compilazione di graduatorie per le richieste di trasferimento sulla base dei titoli posseduti, dell'anzianita' di servizio, della situazione familiare e della residenza anagrafica; 2) le graduatorie sono formate da apposite commissioni paritetiche nominate dal comitato di gestione della unita' sanitaria locale, o dall'organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, previa intesa a livello regionale o locale con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto; 3) i titoli posseduti sono valutati in conformita' dei criteri stabiliti per i rispettivi concorsi di assunzione; 4) la determinazione dei punteggi per la formazione delle graduatorie va effettuata tenendo presente che si possono attribuire: per l'anzianita' di servizio massimo punti 15; per la situazione personale e familiare, anche in relazione a documentate situazioni di particolare rilevanza sociale, massimo punti 15; per la residenza anagrafica massimo punti 15; per i titoli posseduti massimo punti 15; per un totale complessivo di massimo 60 punti.
4.Gli enti, per motivate esigenze di servizio, possono disporre misure di mobilita' interna del personale, d'ufficio, sulla base di criteri da definirsi negli accordi decentrati a livello locale.
5.Nei confronti del personale laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali la mobilita' ordinaria puo' essere effettuata esclusivamente a domanda degli interessati.
6.La mobilita' di cui al comma precedente, ferma restando la necessita' di una adeguata e tempestiva informazione sulla disponibilita' dei posti vacanti delle predette posizioni funzionali apicali, si attua, in caso di pluralita' di domande, mediante la formazione di graduatorie compilate a cura dell'ufficio di direzione della unita' sanitaria locale, o di organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, in base ai criteri di cui al punto 4) della lettera B) del presente articolo.
7.I provvedimenti di mobilita' ordinaria interna, a domanda o d'ufficio, sono disposti dal comitato di gestione della unita' sanitaria locale od organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti.
Nota all'art. 20: -Il testo dell'art. 11 della legge 20 maggio 1970, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 27 maggio 1970, recante "Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei laureati, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento", e' il seguente: "Art. 11 (Attivita' culturali, ricreative e assistenziali). - Le attivita' culturali, ricreative ed assistenziali, promosse nell'azienda, sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori".
Art. 21
Mobilita' tra enti in ambito regionale
1.La mobilita' del personale tra enti in ambito regionale comprende le seguenti fattispecie: 1) mobilita' tra unita' sanitarie locali a domanda o a seguito di soppressione del posto; 2) mobilita' tra enti del comparto. I) Trasferimento ad altra unita' sanitaria locale: A) A domanda: la mobilita' del personale a domanda tra unita' sanitarie locali della stessa regione e' disposta per la copertura dei posti vacanti nelle unita' sanitarie locali, individuati in sede regionale, su indicazione delle unita' sanitarie locali medesime. Alla data di scadenza della disciplina transitoria di cui all'art. 10 della legge 20 maggio 1985, n. 207, la mobilita' citata avviene sulla base dei seguenti criteri: pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione dei posti vacanti nella unita' sanitaria locale, da coprirsi mediante trasferimento, con l'indicazione delle procedure da seguire per la presentazione delle relative domande; provvedimento di nulla osta al trasferimento da parte del comitato di gestione della unita' sanitaria locale di appartenenza del dipendente; l'accoglimento del trasferimento e disposto dal comitato di gestione della unita' sanitaria locale di destinazione, sentito l'ufficio di direzione; in caso di pluralita' di domande, il trasferimento e' disposto dalla unita' sanitaria locale di destinazione: nei confronti del personale laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali e sub apicali, secondo apposita graduatoria formata dall'ufficio di direzione sulla base dei titoli posseduti dai candidati, da valutarsi in conformita' dei criteri previsti dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982, e successive modificazioni, tenendo conto, per quanto attiene al punteggio relativo al curriculum, di documentate situazioni familiari (ricongiunzione al nucleo familiare, numero dei familiari, distanza tra le sedi) e sociali; nei confronti del restante personale, secondo l'anzianita' di servizio di ruolo nella posizione funzionale di appartenenza, da valutarsi in conformita' dei criteri previsti dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982, e successive modificazioni, maggiorata fino ad un massimo di 10 punti, per documentate situazioni familiari (ricongiunzione al nucleo familiare, numero dei familiari, distanza tra le sedi etc.) e sociali; il provvedimento di trasferimento deve essere notificato alla regione per le conseguenti variazioni nei ruoli nominativi regionali. B) Assegnazione di personale a seguito di soppressione del posto: in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, il dipendente ha diritto, in caso di soppressione del posto - conseguente a vincoli legislativi ed indirizzi programmatici di piano in materia di organizzazione dei servizi delle unita' sanitarie locali - al conferimento di altro posto, di corrispondente profilo, posizione funzionale e disciplina ove prevista, vacante presso l'unita' sanitaria locale di appartenenza; l'unita' sanitaria locale di appartenenza provvede alla nuova assegnazione con priorita' sulla mobilita' ordinaria interna di cui all'art. 20 e di quella disciplinata sub A) del presente articolo; qualora il dipendente non trovi idonea collocazione nella unita' sanitaria locale di appartenenza, la regione provvedera' all'individuazione del posto vacante di altra unita' sanitaria locale; non potranno essere considerati disponibili a tal fine posti per i quali siano in atto procedure concorsuali con le prove di esame gia' iniziate. Qualora per i posti individuati siano, invece, in corso i processi di mobilita' di cui alla precedente lettera A), il dipendente il cui posto e' stato soppresso, sara' ammesso a concorrere al trasferimento con gli altri candidati; in assenza di posti di corrispondente profilo e posizione funzionale nell'ambito della regione ovvero di mancata assegnazione ai sensi dei commi precedenti, il dipendente rimane in soprannumero nella unita' sanitaria locale di appartenenza fino al verificarsi della vacanza; all'assegnazione ad altra unita' sanitaria locale della stessa regione provvede la giunta regionale; al personale assegnato con le procedure di cui alla lettera B) del presente articolo competono oltre i benefici previsti in materia per gli impiegati civili dello Stato anche una indennita' di incentivazione alla mobilita' pari a due mensilita' dello stipendio in godimento alla data di assegnazione. II) Mobilita' tra enti del comparto: E' consentito il trasferimento di personale tra tutti gli enti destinatari del presente decreto, a domanda motivata e documentata del dipendente interessato, previa intesa tra gli enti stessi e contrattazione con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, a condizione dell'esistenza nell'ente di destinazione di posto vacante di corrispondente qualifica e livello professionale. Qualora il trasferimento ad uno degli enti del comparto riguardi il personale delle unita' sanitarie locali, e', altresi', necessario il nulla osta della regione interessata.
Nota all'art. 21: - Il testo dell'art. 29 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 15 febbraio 1980, recante "Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali, e' il seguente: "Art. 29 (Esercizio alle mansioni inerenti al profilo e alla posizione funzionale). - Il dipendente ha diritto all'esercizio delle mansioni inerenti al suo profilo e posizione funzionale e non puo' essere assegnato, neppure di fatto, a mansioni superiori o inferiori. In caso di esigenze di servizio il dipendente puo' eccezionalmente essere adibito a mansioni superiori. L'assegnazione temporanea, che non puo' comunque eccedere i sessanta giorni nell'anno solare, non da' diritto a variazioni del trattamento economico. Non costituisce esercizio di mansioni superiori la sostituzione di personale di posizione funzionale piu' elevata, qualora la sostituzione rientri tra gli ordinari compiti della propria posizione funzionale. Qualora un posto cui corrisponda una pluralita' di funzioni venga scisso in piu' posti, il titolare del preesistente posto ha diritto di opzione fra i due o piu' posti di nuova istituzione. All'assegnazione provvede l'unita' sanitaria locale di appartenenza. In caso di soppressione del posto colui che lo ricopre ha diritto al conferimento di altro posto, di corrispondente profilo e posizione funzionale, vacante presso l'unita' sanitaria locale di appartenenza o presso altra unita' sanitaria locale della regione. All'assegnazione del posto vacante presso l'unita' sanitaria locale provvede la stessa. All'assegnazione di un posto vacante presso altra unita' sanitaria locale si provvede con l'osservanza delle procedure previste per i trasferimenti; in attesa della definizione delle predette procedure la regione puo' disporre, con l'assenso dell'interessato, la sua assegnazione provvisoria in uno dei posti vacanti da conferire". Nota agli artt. 21 e 22: - Il testo dell'art. 10 della legge 20 maggio 1985, n. 207, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 1985, recante "Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unita' sanitarie locali", e' il seguente: "Art. 10 (Procedure per i trasferimenti). - Per un periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, e solo successivamente all'esaurimento della sua applicazione relativamente ai posti vacanti per i quali sussistano le condizioni di attuazione della stessa, in deroga alla normativa vigente di cui agli articoli 40 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, il personale puo' essere trasferito, a domanda e compatibilmente con le esigenze di servizio, a presidio, servizio o ufficio di altra unita' sanitaria locale della regione, con l'osservanza della procedura di cui ai commi successivi. Il trasferimento e' disposto mediante deliberazione di assenso dei comitati di gestione delle unita' sanitarie locali interessate a condizione che esista la relativa vacanza di organico nella unita' sanitaria locale di destinazione e sentito il parere dell'ufficio di direzione della stessa. Il personale puo' essere trasferito a presidio, servizio o ufficio appartenente ad unita' sanitaria locale di diversa regione, con le procedure e alle condizioni di cui ai commi precedenti, alle quali e' aggiunto l'obbligo di approvazione delle regioni interessate. L'atto di trasferimento e' comunicato entro sessanta giorni alla regione per le conseguenti modifiche nei ruoli nominativi regionali".
Art. 22
Mobilita' tra enti in ambito interregionale
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