DECRETO 9 luglio 1987, n. 284
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
Visto il regolamento CEE n. 2727/75 del Consiglio del 21 ottobre 1975, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 1579/86 del Consiglio del 23 maggio 1986, ed in particolare l'art. 4, che ha introdotto un prelievo di corresponsabilità sui cereali;
Visto il regolamento CEE n. 2040/86 della commissione del 30 giugno 1986, che stabilisce le modalità d'applicazione del prelievo di corresponsabilità sui cereali, nonchè le altre misure comunitarie emanate al riguardo;
Preso atto delle decisioni del Consiglio dei Ministri dell'agricoltura delle Comunità europee intervenute nella sessione del 30 giugno-1 luglio in materia di prelievo di corresponsabilità sui cereali per la campagna 1987-88;
Preso atto, altresì, che con le predette decisioni il tasso di conversione dell'ECU in lire italiane è stato fissato per il settore dei cereali in L. 1.597;
Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, concernente il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., ed in particolare l'art. 3, lettera a);
Considerato
che occorre adottare le misure necessarie per l'applicazione della regolamentazione comunitaria sopracitata nella campagna di commercializzazione 1987-88; Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione
Il prelievo di corresponsabilità, di cui all'art. 4 del regolamento CEE del Consiglio n. 2727/75, riguarda tutti i cereali prodotti nella Comunità (con esclusione del Portogallo) e commercializzati nella campagna 1987-88, esclusi: il risone; i cereali destinati ed impiegati nella semina.
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