DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 1987, n. 289

Type DPR
Publication 1987-06-08
Ultimo aggiornamento 1987-09-21
State In force
Source Normattiva
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Per il periodo 1 gennaio 1986-30 giugno 1987, sulle indennita' liquidate ai medici al titolo in questione secondo i valori indicati nell'art. 34, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 882/84, e' corrisposta una maggiorazione del 12,76% (dodici e settantasei per cento). II) Ai medici di medicina generale che svolgono la propria attivita' sotto forma di medicina di gruppo ai sensi dell'art. 27, l'indennita' e' dovuta nelle seguenti misure annue: Indennita' di rischio e avviamento professionale

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|a) 1987|b) dal 1-1-1988

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per i primi 500 assistibili |10.776 | 11.562


per gli assistibili da 501 fino al massimale | |

o alla quota individuale | 8.446 | 9.062

III) Per lo svolgimento delle specifiche e piu' qualificate prestazioni indicate alla precedente lettera B), all'indennita' di rischio e di avviamento professionale di cui ai punti I) e II) che precedono sono apportate le maggiorazioni annue appresso indicate: Indennita' di rischio e avviamento professionale

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|((dal 1-7-1987))|dal 1-1-1988

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fino a 500 assistibili | 855 | 1.295


da 501 assistibili fino al massimale o alla| |

quota individuale | 670 | 1.015

IV) Nulla e' dovuto a titolo di indennita' di rischi e avviamento professionale per gli assistibili oltre il massimale o la quota individuale. E) Concorso nelle spese per la produzione del reddito. I) Ai medici iscritti negli elenchi di medicina generale e' corrisposto un concorso nelle spese sostenute in relazione alle attivita' professionali e in particolare per la disponibilita' dello studio medico, per la disponibilita' del telefono, per i mezzi di trasporto necessari e per ogni altro strumento utile allo svolgimento dell'attivita' a favore degli assistiti. Al titolo in questione per ciascun assistibile in carico e' corrisposto un concorso spese nelle misure risultanti dalla tabella che segue: Concorso nelle spese di produzione del reddito

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|a) dal 1-7-1987|b) 1-1-1988

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per i primi 500 assistibili | 10.288 | 10.822


per gli assistibili da 501 fino al | |

massimale o alla quota individuale | 8.063 | 8.482

Per il periodo 1 gennaio 1986-30 giugno 1987 sulle somme liquidate ai medici a titolo di concorso spese secondo i valori indicati nell'art. 34, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 882/84, e' corrisposta una maggiorazione del 12,76% (dodici virgola settantasei per cento). II) Ai medici di medicina generale che svolgono la propria attivita' sotto forma di medicina di gruppo ai sensi dell'art. 27, il concorso spese e' dovuto nelle seguenti misure annue: Concorso nelle spese di produzione del reddito

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|a) 1987|b) dal 1-1-1988

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per i primi 500 assistibili |10.776 | 11.562


per gli assistibili da 501 fino al massimale | |

o alla quota individuale | 8.446 | 9.062

III) Per lo svolgimento delle specifiche e piu' qualificate prestazioni indicate alla precedente lettera B), al concorso nelle spese di cui al punto I) e II) che precedono sono apportate le maggiorazioni annue appresso indicate: Concorso nelle spese di produzione del reddito

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|a) dal 1-7-1987|b) dal 1-1-1988

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fino a 500 assistibili | 611 | 925


da 501 assistibili fino al massimale _ _ o alla quota individuale _ 479 _ 725 IV) Nulla e' dovuto a titolo di concorso spese per gli assistibili oltre il massimale o la quota individuale. Il concorso nelle spese viene erogato mensilmente in acconto dall'U.S.L. in misura intera. Il medico ha l'obbligo di comprovare l'entita' delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'attivita' convenzionata in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini dell'IRPEF. A tale scopo egli e' tenuto a presentare all'U.S.L. la sola fotocopia, sottoscritta per conformita', del quadro E del modello 740, per la voce afferente agli introiti, alle spese e agli oneri deducibili (dalla voce 1 alla voce 12). I medici che ai fini della denuncia IRPEF compilano il riquadro E1, esibiscono fotocopia di tale riquadro corredata della documentazione probatoria di spesa con dichiarazione di responsabilita'. Qualora il medico abbia denunciato unicamente proventi soggetti a ritenuta di acconto ed essi siano pari ai compensi percepiti per l'attivita' svolta ai sensi del presente accordo, l'U.S.L. nel caso che il totale delle spese risulti inferiore al concorso nelle spese di produzione del reddito, provvedera' a trattenere la somma eccedente sugli emolumenti da corrispondere al medico nei mesi successivi. Laddove, invece, il medico abbia denunciato proventi di importo superiore ai compensi percepiti per l'attivita' convenzionata, dovra' essere imputata allo svolgimento di tale attivita' una percentuale del totale delle spese pari al rapporto tra i proventi derivanti dall'attivita' convenzionale e il totale degli introiti denunciati. In questo caso, qualora il medico abbia introitato proventi per prestazioni che non hanno comportato spese professionali, egli potra' dimostrare all'U.S.L. l'ammontare e l'origine per i conseguenti riflessi sul calcolo di cui al comma precedente. Il contributo non compete o compete in misura proporzionalmente ridotta, quando il medico ritenga di avvalersi, per l'espletamento degli obblighi convenzionali, di servizi e personale di collaborazione forniti dall'U.S.L. In tal caso l'U.S.L. accerta e documenta le spese sostenute per assicurare al medico convenzionato, per questa sua specifica attivita', servizi e personale di collaborazione: ove il medico non concordi, l'accertamento effettuato dall'U.S.L. viene verificato in sede di comitato ex art. 36, tenendo presente l'entita' sia dell'attivita' convenzionale svolta sia dei compiti di medicina pubblica esercitati nella medesima struttura, nonche' l'opportunita' di incentivare la piu' ampia capillarizzazione del servizio pubblico. Verificata la spesa di cui al comma precedente, essa va imputata innanzitutto alle somme da corrispondere al medico a titolo di concorso nelle spese di produzione del reddito; ove non vi sia capienza, l'eccedenza va imputata alle somme da corrispondere al medico a titolo di indennita' forfettaria a copertura del rischio e avviamento professionale di cui al precedente punto D). F) Compenso di variazione dell'indice del costo della vita. Le parti convengono che ai medici iscritti negli elenchi della medicina generale sono attribuite quote mensili di carovita determinate in linea con i criteri di cui alla legge n. 38 del 26 febbraio 1986 e all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 13 del 1 febbraio 1986, con le seguenti specificazioni: a) l'adeguamento delle quote di caro-vita avviene con cadenza semestrale, con riferimento alla variazione dell'indice sindacale registrato nel semestre precedente; b) il primo semestre di attuazione decorre dal mese di novembre 1985 e termina il mese di aprile 1986; pertanto il primo adeguamento decorre dal 1 maggio 1986; c) le quote vengono corrisposte in aggiunta a quelle dovute alla data del 1 novembre 1985 in base alle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 882/84; d) il compenso tabellare che, sommato alle quote di caro-vita spettanti nel semestre precedente, costituisce la base di calcolo per l'applicazione dei criteri di cui alla legge n. 38/86 e al decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86, e' rappresentato dal valore iniziale dell'onorario professionale di cui alla lettera A), individuato in L. 18.350 per l'anno 1986, L. 19.324 per l'anno 1987 e L. 20.329 per l'anno 1988, moltiplicato per il numero delle scelte in carico al singolo medico in ciascun mese, con il tetto massimo di 1.500 scelte; e) ai medici con un numero di scelte inferiore a 477 unita' spetta un incremento delle quote di caro-vita corrispondente a quello riferito a 477 scelte decurtato di un decimo per ogni 50 scelte - o frazione di 50 superiore a 25 - al di sotto del limite di 477. Le quote di cui al comma precedente non spettano a coloro che comunque e a qualsiasi titolo usufruiscano di meccanismi automatici di adeguamento dei compensi al costo della vita. Le quote di caro-vita spettano ai pensionati che, in quanto tali, non fruiscano dell'indennita' integrativa speciale. G) Contributo previdenziale. Per i medici iscritti negli elenchi della medicina generale viene corrisposto un contributo previdenziale a favore del competente Fondo di previdenza di cui al secondo comma del punto 6) dell'art. 9 della legge 29 giugno 1977, n. 349, pari al 20% (venti per cento) dell'ammontare degli emolumenti relativi ai punti A), B) ed F) del presente articolo, di cui il 13% a carico della U.S.L. e il 7% a carico del medico. I contributi devono essere versati all'ente gestore del fondo di previdenza trimestralmente, con l'indicazione dei medici a cui si riferiscono e della base imponibile su cui sono calcolati, entro trenta giorni successivi alla scadenza del trimestre. H) Contributo per assicurazione di malattia. Per far fronte al pregiudizio derivante dagli eventi di malattia e' posto a carico del servizio pubblico, a far data dal 1 gennaio 1987, un onere pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) dei compensi relativi ai punti A), B) ed F) del presente articolo, da utilizzare per la stipula di apposite assicurazioni. Con le stesse cadenze del contributo previdenziale di cui alla lettera G), le UU.SS.LL. versano all'E.N.P.A.M. il contributo per assicurazione di malattia affinche' provveda a riversarlo alla compagnia assicuratrice con la quale i sindacati firmatari dell'accordo avranno provveduto a stipulare apposito contratto di assicurazione. I) Compensi per eventuali visite occasionali e prestazioni di particolare impegno professionale. Ai medici spettano, infine, il compenso per le eventuali visite occasionali di cui all'art. 30 e il compenso per le prestazioni di particolare impegno professionale di cui all'allegato F. In ogni caso gli emolumenti riferiti alle prestazioni di particolare impegno professionale, da corrispondere con cadenza quadrimestrale, non possono superare nell'arco del quadrimestre il cinquanta per cento dei compensi spettanti al medico a titolo di onorario professionale di cui alla lettera A). Maggiorazioni per zone disagiatissime comprese le piccole isole. Per lo svolgimento di attivita' in zone identificate dalle regioni come disagiatissime o disagiate a popolazione sparsa, comprese le piccole isole, spetta ai medici un compenso accessorio annuo nella misura e con le modalita' concordate a livello regionale con i sindacati di categoria piu' rappresentativi. Tempi e modi di pagamento. I compensi di cui alle lettere A), B), C), D), E) ed F), sono corrisposti mensilmente in dodicesimi e sono versati, unitamente a quelli relativi alle visite occasionali, mensilmente entro la fine del mese successivo a quello di competenza. Ai soli fini della correttezza del pagamento dei compensi ai medici di medicina generale si applicano le disposizioni previste per il personale dipendente dalle UU.SS.LL. Le variazioni di retribuzioni relative ai passaggi di fascia per quanto riguarda l'anzianita' di laurea del medico saranno effettuate una sola volta all'anno: il primo gennaio dell'anno in considerazione, se la variazione cade entro il 30 giugno, o il 1 gennaio dell'anno successivo se la variazione cade tra il 1 luglio e il 31 dicembre.

Accordo - art. 42

Art. 42. Guardia medica e assistenza nelle localita' turistiche In ogni regione e' istituito un servizio di guardia medica urgente notturna e festiva che ha inizio alle ore 20 del giorno feriale e cessa alle ore 8 del giorno successivo; alle ore 14 del sabato e cessa alle ore 8 del post-festivo; infine alle ore 14 del prefestivo e cessa alle ore 8 del post-festivo. In ogni regione e' istituito, altresi', un servizio stagionale di assistenza ai villeggianti nelle localita' turistiche.

Accordo - art. 43

Art. 43. Durata dell'accordo Il presente accordo ha durata triennale e scade il 30 giugno 1988.

Accordo-Norme finali

Norma finale n. 1 I sanitari che alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo risultano iscritti negli elenchi dei medici di medicina generale convenzionati con le UU.SS.LL., sono confermati nel rapporto convenzionale, salva l'applicazione delle norme in materia di incompatibilita' e salvo il disposto della norma transitoria n. 2. Norma finale n. 2 Le parti riconoscono l'utilita' che eventuali questioni interpretative e applicative aventi rilevanza generale nonche' problemi scaturenti da provvedimenti legislativi, pronunce della magistratura, ecc., i quali incidano direttamente sulla disciplina dei rapporti convenzionali quale risulta dall'accordo, formino oggetto di esame tra le parti nel corso di apposite riunioni convocate dal Ministero della sanita', anche su richiesta di parte sindacale.

Accordo-Norme transitorie

Norma transitoria n. 1 Nelle more di una regolamentazione dei rapporti fra sanita' civile e sanita' militare, che partendo dalle indicazioni dell'art. 11 della legge n. 833/78, consenta una effettiva integrazione fra i due sistemi a tutto vantaggio dei cittadini che prestano servizio militare e con piena utilizzazione delle strutture militari, la norma ((di cui al 5°))comma dell'art. 13 viene estesa ai medici Militari titolari di convenzione alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo. Vengono fatte salve le situazioni particolari di carenza di medici civili in aree prive di collegamenti funzionali con i servizi territoriali delle UU.SS.LL. nelle quali risiedono familiari di militari. Norma transitoria n. 2 In fase di prima applicazione dell'accordo e' dichiarato immediatamente decaduto dal rapporto convenzionale il medico che essendo stato iscritto negli elenchi dei medici di medicina generale per effetto di quanto disposto dall'art. 12 dell'"Accordo nazionale tipo per le convenzioni nazionali uniche per la disciplina normativa e per il trattamento economico dei medici generici e pediatri", siglato il 7 gennaio 1978 e completato e perfezionato il successivo 31 maggio 1978, e avendo ininterrottamente mantenuto l'iscrizione nel medesimo elenco fino alla data del 31 dicembre 1986, a quest'ultima data risulti titolare di un numero di scelte non superiore a cinquanta unita'. Norma transitoria n. 3 Le parti convengono che per l'anno 1987 hanno valore le graduatorie regionali formate nell'anno 1986 sulla base dei criteri di cui all'accordo collettivo nazionale reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica n. 882 del 1984. Norma transitoria n. 4 E' fatto divieto di costituire associazioni ai fini del rientro nel massimale. Le associazioni in atto alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo cessano di diritto entro sessanta giorni. I medici che, alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma precedente abbiano in carico un numero di scelte eccedenti il proprio massimale debbono, entro trenta giorni dalla suddetta data, dichiarare alla U.S.L. la propria volonta' di rientrare nel proprio massimale o quota individuale attraverso la ricusazione delle scelte eccedenti. Entro i successivi trenta giorni, sono tenuti a presentare alla propria U.S.L., l'elenco nominativo degli assistiti ricusati. Nel caso in cui il medico non esprima la volonta' di cui al terzo comma, la U.S.L. provvede al rientro attraverso uno dei seguenti sistemi: 1) cancellazione d'ufficio delle scelte eccedenti il massimale o la quota individuale dando priorita' a quelle relative a minori di eta' inferiore a sei anni, ad assistiti aventi la propria residenza in ambito territoriale diverso da quello della scelta e infine agli iscritti nell'elenco del medico in data piu' recente; 2) cancellazione d'ufficio di tutte le scelte in carico al medico, invitando nel contempo, i cittadini interessati ad effettuare la scelta del medico di fiducia. Nel periodo intermedio al medico verra' corrisposto un compenso complessivo mensile forfettario convenzionalmente determinato in misura pari al massimale di 1.500 scelte o a quello individuale se trattasi di medico soggetto a limitazioni, secondo le modalita' di cui all'art. 2, punto 9 del regolamento dell'associazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981, fermo restando l'obbligo della prestazione dell'assistenza nei confronti degli assistiti gia' in carico che ne facciano richiesta. La cessazione della corresponsione del compenso forfettario avra' effetto con la consegna dell'elenco delle nuove scelte. La U.S.L. competente e' tenuta ad effettuare la consegna dell'elenco delle nuove scelte entro il termine massimo di sessanta giorni. Qualora la U.S.L. non abbia posto in essere gli adempimenti di cui sopra l'assessore regionale alla sanita' vi provvede direttamente. Nei casi in cui sia stata costituita, ai fini del rientro nei massimali, l'associazione con medico non inserito negli elenchi per la medicina generale, a partire dalla data prevista dal secondo comma della presente norma transitoria e' istituito fino al rinnovo del presente accordo, uno speciale elenco regionale articolato per U.S.L. di "medici ex associati". I medici inseriti in tale elenco non fanno parte dell'elenco dei medici di medicina generale di cui all'art. 5, primo comma. Possono essere inseriti in tale elenco i medici che alla data del 31 dicembre 1986 erano associati da almeno diciotto mesi e che alla data di costituzione della associazione percepivano emolumenti per almeno duecento quote capitarie. Ai suddetti medici viene attribuito un codice regionale ed un massimale individuale provvisori pari a 500 o, se piu' elevato, pari al numero delle quote per le quali venivano retribuiti alla data del 31 dicembre 1986. L'attribuzione del massimale di cui sopra consente l'acquisizione di scelte diverse da quelle provenienti dal titolare dell'associazione soltanto ai fini della reintegrazione del massimale di 500 scelte. In caso di cessazione del rapporto convenzionale del medico titolare nell'arco di validita' del presente accordo, al medico ex associato possono essere attribuite scelte gia' in carico al titolare fino ad un massimale pari a 1.000. I medici inseriti nell'elenco speciale devono essere in possesso di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal presente accordo per i medici convenzionati. A tali medici, oltre ai normali compensi riferiti alle scelte di cui diventano titolari, continuano ad essere corrisposti - fino al compimento delle operazioni di rientro interessanti il medico associante e comunque per non oltre tre mesi - i compensi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 882/84 relativi alle scelte ancora in carico in eccedenza al medico associante. Norma transitoria n. 5 Le parti concordano che il medico di medicina generale puo' comunque assumere in cura i nati dopo la data di entrata in vigore del presente accordo appartenenti a famiglie presso le quali il medico stesso abbia in cura fin dalla nascita uno o piu' minori. I minori che abbiano compiuto il sesto anno di eta' possono essere assegnati al medico di medicina generale.

Accordo-Dichiarazioni a verbale

Dichiarazione a verbale n. 1 Il Ministero della sanita' conviene che tra i titoli di servizio valutabili ai fini dei concorsi per il personale medico dipendente del Servizio sanitario nazionale sia dato rilievo all'attivita' di medico di medicina generale convenzionato. Dichiarazione a verbale n. 2 Le parti valutano positivamente che a livello locale siano adottate forme di organizzazione dell'attivita' specialistica extra-degenza tali da favorire, per particolari patologie che richiedono ripetuti interventi del medico specialista, una continuita' di rapporti tra professionista e paziente. Dichiarazione a verbale n. 3 Il medico di medicina generale convenzionato, in quanto operatore del Servizio sanitario nazionale a livello del distretto di base previsto dal terzo comma dell'art. 10 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, collabora al pieno funzionamento del distretto stesso, inteso come struttura tecnico-funzionale per l'erogazione dei servizi di primo livello e di pronto intervento. A tal fine utilizza, in particolare, la scheda sanitaria individuale e gli altri strumenti all'uopo predisposti, partecipando al processo di informatizzazione diffusa dei medici di base, secondo modalita' concordate a livello regionale. L'impegno di cui al primo comma del presente articolo e' mirato alla formazione di un giudizio collettivo sulle principali caratteristiche e bisogni sanitari della popolazione in determinati ambiti territoriali, nonche' all'avvio in concreto di atti di politica preventiva, di aggiornamento professionale e di educazione sanitaria, in un rapporto organizzato con le popolazioni interessate e le loro rappresentanze istituzionali e non puo' in conseguenza prescindere da un lavoro collegiale di tutti gli operatori del distretto, allo svolgimento del quale pertanto, il medico di medicina generale convenzionato e' tenuto. Dichiarazione a verbale n. 4 Le parti convengono che i compiti affidati dal presente accordo all'A.N.C.I. regionale saranno espletati dall'assemblea dei presidenti delle UU.SS.LL. interessate quando la sezione regionale dell'A.N.C.I. non risulti costituita. Dichiarazione a verbale n. 5 Le parti chiariscono che le dizioni regioni, amministrazione regionale, giunta regionale, assessore regionale alla sanita' usate nel testo dell'accordo valgono ad individuare anche i corrispondenti organismi delle province autonome di Trento e Bolzano. Chiariscono inoltre che le dizioni "ordine dei medici", "federazione regionale degli ordini dei medici" e "federazione nazionale degli ordini dei medici" vanno intese come "ordine dei medici e degli odontoiatri", "federazione regionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri", e "federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri". Dichiarazione a verbale n. 6 La parte pubblica s'impegna a promuovere il riesame della materia delle certificazioni obbligatorie per legge ai fini della riammissione ai vari livelli di formazione scolastica, in modo da contenerne le prescrizioni nei limiti e secondo le procedure piu' aderenti alle loro effettive necessita', anche ai fini di sburocratizzare l'atto medico. Dichiarazione a verbale n. 7 La parte pubblica, in relazione alla specifica richiesta formulata dai sindacati firmatari, si impegna a promuovere iniziative finalizzate alla revisione dell'attuale disciplina legislativa in materia di visite occasionali. Dichiarazione a verbale n. 8 Per la partecipazione alle riunioni della commissione di disciplina di cui all'art. 38 all'esperto di parte medica spettano, a carico della regione, i compensi fissati a livello regionale.

Accordo - Allegato A

ALLEGATO A DOMANDA DI INSERIMENTO NELLA GRADUATORIA REGIONALE DI CUI ALL'ART. 2 DELL'ACCORDO NAZIONALE CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo - Allegato B

ALLEGATO B REGOLAZIONE DEI RAPPORTI ECONOMICI NEI CASI DI SOSTITUZIONE VOLONTARIA I rapporti economici tra medico sostituto e quello sostituito, chiunque tra i due percepisca i compensi della U.S.L., sono regolati tenendo conto dell'uso delle attrezzature e delle altre spese oltre che della maggiore o minore morbilita' legata alla stagione. Non e' consentito al sostituto acquisire scelte del medico sostituito durante la sostituzione. L'onorario professionale e il compenso di variazione degli indici del costo della vita, se percepito dal medico sostituito, devono essere corrisposti al medico sostituto. Se il medico sostituto svolge la propria attivita' professionale usufruendo dello studio e delle attrezzature del medico sostituito, a detto medico sostituto spetta il 15% del concorso delle spese per la produzione del reddito, in quanto quest'ultimo utilizza il proprio mezzo di trasporto per l'espletamento delle visite domiciliari. L'indennita' forfettaria a copertura del rischio e di avviamento professionale rimane di esclusiva competenza del medico sostituito. La variazione relativa alla maggiore o minore morbilita' si individua nella misura del 20%, per cui nei mesi di aprile-maggio, ottobre-novembre, al medico sostituto, sara' corrisposta, secondo le modalita' anzidette, la cifra globale sopra individuata. Tale cifra sara' aumentata del 20% nei mesi di dicembre, gennaio, febbraio e marzo e sara' diminuita del 20% nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.

Accordo - Allegato C

ALLEGATO C Parte di provvedimento in formato grafico ASSISTENZA FARMACEUTICA Avvertenze 1) La ricetta e' spedibile soltanto presso le farmacie ubicate nel territorio della Regione indicata nella ricetta. 2) La ricetta, ai fini della spedizione, ha la validita' di dieci giorni escluso quello di emissione. 3) L'utente qualora non usufruisca dell'esenzione dal pagamento e' tenuto a corrispondere direttamente alla farmacia l'importo relativo al concorso spese, sul prezzo di vendita al pubblico dei prodotti medicinali, nella misura stabilita dalla legge. 4) Per la spedizione delle ricette fuori dell'orario normale di apertura delle farmacie, il diritto addizionale previsto dalla tariffa nazionale e' a carico dell'ente erogatore in caso di chiamata notturna a battenti chiusi, quando la ricetta riporti apposita annotazione del medico curante attestante il carattere di urgenza della prescrizione. 5) E' vietata qualsiasi anticipazione di prodotti farmaceutici agli utenti. 6) Sulla copia della ricetta per la prescrizione delle sostanze stupefacenti ex art. 43 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, da inviare alla U.S.L., il medico prescrivente deve apporre il numero del documento sanitario dell'utente nonche' la propria firma e il timbro attestante la propria posizione di medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. () Il presente modulo puo' essere utilizzato anche per le proposte di ricovero ospedaliero, per la richiesta di prestazioni specialistiche e cure termali, nonche' per tutte le certificazioni gratuite previste dalla legge e dalla convenzione (escluse le certificazioni di malattia per i lavoratori dipendenti). (*) All'atto del ritiro dei blocchetti di prescrizione-proposta presso gli uffici della U.S.L., il medico restituisce alla U.S.L. medesima le matrici, complete in ogni voce, dei blocchetti utilizzati.

Accordo - Allegato D

ALLEGATO D SCHEDA DI ACCESSO IN OSPEDALE Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo - Allegato E

ALLEGATO E Parte di provvedimento in formato grafico ((1)) Avvertenze per il lavoratore 1) L'attestato, a cura del lavoratore (anche se disoccupato da non oltre sessanta giorni) deve essere recapitato o trasmesso, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al datore di lavoro entro due giorni dal rilascio. Nei soli casi particolari in cui le prestazioni economiche sono corrisposte direttamente dall'I.N.P.S., i datori di lavoro devono comunicare entro tre giorni dal ricevimento degli "attestati", i dati salariali all'I.N.P.S. medesimo. 2) Il certificato, a cura del lavoratore (anche se disoccupato da non oltre sessanta giorni) deve essere recapitato o trasmesso a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro due giorni, agli uffici dell'I.N.P.S., se ente erogatore dell'indennita' di malattia, che sono ubicati di norma presso le sezioni territoriali ex INAM, nella cui circoscrizione risiede il lavoratore interessato. Il lavoratore stagionale, invece, deve recapitare o trasmettere il certificato, secondo le modalita' predette, agli uffici dell'I.N.P.S., ubicati presso le sezioni territoriali ex INAM nel cui ambito e' ubicata l'azienda ove l'interessato svolge la propria attivita'. 3) Tenuto conto che l'indennita' spetta per la durata della malattia (prognosi) indicata nell'attestato, il lavoratore, in caso di prosecuzione oltre la prognosi, deve documentare la circostanza mediante attestato medico di continuazione della malattia, secondo le modalita' e i termini indicati ai punti precedenti. 4) Il ritardo nell'invio o nella presentazione della documentazione sanitaria comporta la perdita del diritto all'indennita' giornaliera per i giorni di ritardo. 5) Il lavoratore deve accertare che nel certificato siano stati chiaramente indicati il proprio cognome e nome e numero di libretto; inoltre dovra' compilare accuratamente l'apposito riquadro in calce al certificato destinato all'I.N.P.S. 6) La visita medica a domicilio, se richiesta entro le ore dieci, sara' eseguita di norma nel corso dello stesso giorno; se richiesta, invece, dopo le ore dieci, sara' effettuata entro le ore dodici del giorno successivo. Parte di provvedimento in formato grafico ---------------- AGGIORNAMENTO (1) L'errata corrige (in G.U. 21/09/1987, n. 220) ha disposto che: "nell'allegato E), in calce al Modulo foglio "A" da consegnare - a cura del lavoratore - al datore di lavoro, dove e' scritto: "(timbro e firma del medico)", leggasi: "(firma del medico)".

Accordo - Allegato F

ALLEGATO F PRESTAZIONI DI PARTICOLARE IMPEGNO PROFESSIONALE ESEGUIBILI SENZA AUTORIZZAZIONE 1) Incisione di accesso profondo, di flemmone favo o mastite. L. 40.000 2) Sutura di ferita superficiale. . . . . . . . . . . . . . L. 30.000 3) Cateterismo uretrale nell'uomo . . . . . . . . . . . . . L. 20.000 Cateterismo uretrale nella donna. . . . . . . . . . . . . . L. 10.000 4) Tamponamento nasale anteriore. . . . . . . . . . . . . . L. 15.000 5) Fleboclisi (unica) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20.000 6) Lavanda gastrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20.000 7) Prima medicazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20.000 8) Successive medicazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000 9) Iniezioni di gammaglobuline antitetaniche. . . . . . . . L. 10.000 10) Vaccinazioni non obbligatorie . . . . . . . . . . . . . L. 10.000 11) Trattamento provvisorio di stecca Thomas di fratture di grandi segmenti ossei e di fratture multiple di piccoli segmenti (il materiale usato viene rimborsato a parte dalla U.L.S. mediante presentazione di nota spese) . . . . . . . . . . . . . . . L. 140.000 12) Toracentesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 40.000 13) Iniezione sottocutanea desensibilizzante. . . . . . . . L. 15.000 14) Rimozione di punti di sutura e medicazione. . . . . . . L. 20.000 15) Riduzione di lussazione. . . . . . . . . . . . . . . . L. 140.000 16) Tappo cerume CUE estrazione . . . . . . . . . . . . . . L. 15.000 17) Feci: ricerca sangue occulto su tre campioni. . . . . . L. 12.000 18) Glicemia con colorimetro o spettrofotometro su sangue capillare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 19) Azotemia con colorimetro o spettrofotometro su sangue capillare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 20) Ematocrito e Hb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.000 21) BHCG (test di gravidanza) . . . . . . . . . . . . . . . L. 12.000 22) Streptococco A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 15.000 23) Gonococco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 15.000 24) Prelievo vaginale per esame oncocitologico . . . . . . . L. 5.000 25) Prelievo vaginale per studio ormonale (tre prelievi). . L. 15.000 26) Tampone faringeo: prelievo per esame batteriologico. . . L. 5.000 27) Urine: esame con striscia multiparametrica (almeno 7 parametri) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 PRESTAZIONI DI PARTICOLARE IMPEGNO PROFESSIONALE ESEGUIBILI CON AUTORIZZAZIONE 1) Ciclo di fleboclisi ambulatoriale (per ogni fleboclisi). L. 15.000 2) Ciclo curativo di iniezioni endovenose (per ogni iniezione). L. 10.000 3) Ciclo aerosol o inalazioni caldo-umide (per prestazione singola). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000 ELENCO DELLE PARTI FIRMATARIE DELL'ACCORDO NAZIONALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE AI SENSI DELL'ART. 48 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, n. 833, SOTTOSCRITTO IL 4 MARZO 1987. Ministro della sanita': DONAT CATTIN Ministro del tesoro: GORIA Ministro del lavoro: BORRUSO Regioni: Veneto: BOGONI Toscana: MENCHETTI Emilia-Romagna: ZAGATTI Lazio: ZIANTONI Piemonte: OLIVIERI Umbria: GUIDI A.N.C.I.: ACOCELLA, PANELLA, MORUZZI, FREDDI, FORNI, BELCASTRO U.N.C.E.M.: GONZI, POLI FIMMG: BONI Associazione nazionale medici condotti: TRECCA S.N.A.M.I.: GRASSO F.N.OO.MM.: POGGIOLINI C.G.I.L. - Medici: CAU C.I.S.L. - Medici: BONFANTI U.I.L. - Medici: Ricci C.U.M.I.: BOSCHERINI S.U.M.I.: SABETTI

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