DECRETO 9 luglio 1987, n. 295
IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
E
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Vista la legge 14 agosto 1971, n. 819, recante: "Interventi a favore del credito cinematografico";
Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 1971 con il quale sono state stabilite le modalità di utilizzazione e di gestione del fondo di intervento istituito con la predetta legge;
Considerata la necessità di un adeguamento delle disposizioni contenute nel predetto decreto 7 dicembre 1971, come successivamente modificato dai decreti ministeriali 3 ottobre 1975 e 7 giugno 1976;
Sentito
il parere del comitato previsto dall'art. 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213; Decreta:
Art. 1
Nell'art. 2 del decreto ministeriale 7 dicembre 1971 il secondo capoverso della lettera a) è sostituito dal seguente: "L'importo del finanziamento non può superare il 60 per cento dell'ammontare della spesa a carico dell'impresa produttrice, secondo la valutazione fattane dalla S.A.C.C. e la durata non può essere inferiore ai 24 mesi e superiore ai 3 anni in relazione alle particolari esigenze della produzione ed al ciclo di rientro delle somme investite. La S.A.C.C. ridurrà proporzionalmente l'ammontare del finanziamento, dandone comunicazione al Ministero del turismo e dello spettacolo, ove accerti un ammontare di spesa a carico dell'impresa produttrice inferiore a quella considerata ai fini dell'assegnazione, ai sensi dell'art. 6. Ad analoga riduzione proporzionale la S.A.C.C. provvederà nel caso in cui l'impresa produttrice notifichi al Ministero del turismo e dello spettacolo ed alla stessa sezione la diminuzione dell'ammontare di spesa a proprio carico".
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