DECRETO 8 luglio 1987, n. 299

Type Decreto
Publication 1987-07-08
Ultimo aggiornamento 1987-08-07
State In force
Source Normattiva
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IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 10 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, secondo cui il Ministro di grazia e giustizia può prevedere la divisione della prima parte della Gazzetta Ufficiale in più serie, distinte per tipi di atti da pubblicare, e fissare per ciascuna serie la frequenza di pubblicazione;

Ritenuto

opportuno, anche al fine di rendere più omogeneo il contenuto della serie generale della parte prima, disporre che la pubblicazione dei bandi e degli avvisi relativi ai concorsi sia effettuata in una serie apposita, così come è stato già disposto per gli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale, per quelli delle Comunità europee e per le leggi e i regolamenti regionali; Decreta:

Art. 1

La Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sarà divisa, a decorrere dal 1 gennaio 1988, in una serie generale e in quattro serie speciali, destinate rispettivamente: la prima agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale; la seconda agli atti delle Comunità europee; la terza alle leggi e ai regolamenti regionali; la quarta ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni.

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