DECRETO 8 luglio 1987, n. 299
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Visto l'art. 10 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, secondo cui il Ministro di grazia e giustizia può prevedere la divisione della prima parte della Gazzetta Ufficiale in più serie, distinte per tipi di atti da pubblicare, e fissare per ciascuna serie la frequenza di pubblicazione;
Ritenuto
opportuno, anche al fine di rendere più omogeneo il contenuto della serie generale della parte prima, disporre che la pubblicazione dei bandi e degli avvisi relativi ai concorsi sia effettuata in una serie apposita, così come è stato già disposto per gli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale, per quelli delle Comunità europee e per le leggi e i regolamenti regionali; Decreta:
Art. 1
La Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sarà divisa, a decorrere dal 1 gennaio 1988, in una serie generale e in quattro serie speciali, destinate rispettivamente: la prima agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale; la seconda agli atti delle Comunità europee; la terza alle leggi e ai regolamenti regionali; la quarta ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)