DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1987, n. 306

Type DPR
Publication 1987-06-19
Ultimo aggiornamento 1987-07-29
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Vista la legge 3 marzo 1987, n. 59, recante modificazioni ed integrazioni alla legge suddetta;

Considerato che l'art. 10 della predetta legge 8 luglio 1986, n. 349, prevede l'emanazione di un regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'ambiente;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 1987;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto:

TITOLO PRIMO ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO Capo I NORME GENERALI

Art. 1

Strutture organizzative

1.L'organizzazione del Ministero dell'ambiente consta dei seguenti servizi: Servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale; Servizio conservazione della natura; Servizio valutazione dell'impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente; Servizio geologico; Servizio di collaborazione al funzionamento degli organi di alta consulenza del Ministero e per l'organizzazione e il coordinamento dei loro uffici ausiliari; Servizio affari generali e del personale.

2.Presso il Ministero sono costituiti il Consiglio nazionale dell'ambiente e il Comitato Scientifico, come organi permanenti di alta consulenza. Il Ministro puo' costituire comitati tecnico-scientifici come organi di alta consulenza per determinati settori.

3.Il Ministro e i Sottosegretari dispongono, rispettivamente, di un gabinetto e di segreterie particolari.

NOTE Nota alle premesse: La legge n. 59/1987 reca disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente.

Art. 2

Utilizzazione di strutture esterne al Ministero

Art. 3

Strutture operative per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni in danno dell'ambiente

Nota all'art. 3, comma 1, lettera c): La legge n. 121/1981 concerne il nuovo ordinamento dell'amministrazione di pubblica sicurezza.

Capo II GABINETTO DEL MINISTRO

Art. 4

Gabinetto del Ministro

1.Il gabinetto del Ministro dell'ambiente ha la composizione ed attende alle funzioni indicate dal decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni e integrazioni.

2.Il gabinetto, con decreto del Ministro, puo' essere articolato in altri uffici, oltre quelli previsti nei successivi articoli 5, 6 e 7, ugualmente coordinati, secondo esigenze di funzionalita'.

Nota all'art. 4, comma 1: Il R.D.L. 10 luglio 1924, n. 1100, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597 reca norme sulla costituzione dei Gabinetti e delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato.

Art. 5

Ufficio legislativo

1.L'ufficio legislativo: coordina e definisce gli schemi dei provvedimenti normativi promossi dal Ministro; segue l'attivita' legislativa delle Camere informandone gli uffici competenti e vagliandone le osservazioni, che sottopone al Ministro; studia gli schemi di disegni di legge diramati dagli altri Ministri e, sentiti gli uffici competenti, sottopone al Ministro le eventuali osservazioni; esprime parere sui problemi giuridici, sull'attivita' amministrativa di particolare rilevanza per il Ministero e su ogni altro affare che il Ministro ritenga di affidargli; prende immediata conoscenza delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni parlamentari, richiede ed acquisisce gli elementi necessari e, sentiti gli uffici competenti, predispone le risposte da sottoporre al Ministro per l'approvazione; cura i rapporti con il Parlamento e con le regioni secondo le direttive impartite dal Ministro.

2.Responsabile dell'ufficio e' il capo dell'ufficio legislativo.

Art. 6

Ufficio studi

1.L'ufficio studi svolge attivita' di indagine, di studio e di documentazione che il Ministro ritenga di affidargli e che comunque non siano di competenza dei singoli servizi.

2.L'ufficio studi individua, d'intesa con i servizi, i problemi da analizzare, studiare e risolvere con la propria assistenza organizzativa e tecnica, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione dei funzionari appartenenti all'amministrazione ed esperti nelle particolari questioni da trattare.

3.Responsabile dell'ufficio e' il capo dell'ufficio studi.

Art. 7

Ufficio stampa

1.L'ufficio stampa: informa il Ministro di ogni notizia che comunque interessi l'attivita' del Ministero; cura i rapporti con la stampa e con la radiotelevisione, divulgando le informazioni di interesse pubblico relative alla vita e all'attivita' del Ministero; attende alla diffusione di dichiarazioni del Ministro e di comunicati ufficiali; attende alla diramazione delle informazioni agli uffici del Ministero; attende ad ogni altra attivita' concernente la stampa e la radiotelevisione di competenza del Ministero.

2.Responsabile dell'ufficio e' il capo dell'ufficio stampa.

Capo III SEGRETERIE PARTICOLARI

Art. 8

Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato

1.Le segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato hanno la composizione ed attendono alle funzioni indicate dal decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni ed integrazioni.

Nota all'art. 8, comma 1: Per il titolo del R.D.L. n. 1100/1924 vedi nota precedente all'art. 4, comma 1.

Capo IV SERVIZI

Art. 9

Servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale

1.Il Servizio esercita le funzioni generali di competenza del Ministero concernenti tutte le forme di inquinamento e il risanamento dell'ambiente, e quindi la prevenzione, la rilevazione e lo studio dei fenomeni inquinanti, la promozione ed il coordinamento dell'attivita' di ricerca e sperimentazione tecnico-scientifica in materia di prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale, l'individuazione e il risanamento delle aree inquinate. Promuove e cura i relativi adempimenti tecnici ed amministrativi, anche in riferimento a convenzioni internazionali, direttive, decisioni e regolamenti comunitari, nonche' i rapporti con le regioni per le materie di competenza. Predispone gli atti e le attivita' di competenza del Ministro riguardanti le stesse materie, anche ai fini dell'adozione degli atti per i quali e' previsto il suo concerto.

3.Il Servizio partecipa inoltre, per la parte di sua competenza e in collaborazione con il Servizio per la conservazione della natura, all'esercizio delle funzioni attribuite al Ministro dell'ambiente, a norma dell'art. 2, comma 8, della legge 8 luglio 1986, n. 349, per la concertazione dei provvedimenti relativi al piano generale di difesa del mare e delle coste marine di cui all'art. 1 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

4.Il Servizio si articola nelle seguenti divisioni: divisione 1ª - Inquinamento del suolo; divisione 2ª - Inquinamento atmosferico, acustico e radioattivo; divisione 3ª - Inquinamento delle acque; divisione 4ª - Affari generali - Aree ad elevato rischio di crisi ambientale.

5.I piani settoriali di prevenzione degli inquinamenti e di risanamento sono elaborati dalle singole divisioni secondo le rispettive competenze.

6.Al Servizio e' preposto un dirigente generale del ruolo tecnico, con funzioni di direttore, coadiuvato da un dirigente superiore del ruolo amministrativo, con funzioni di vicedirettore addetto al coordinamento degli affari amministrativi, e da un dirigente superiore del ruolo tecnico, con funzioni di vicedirettore addetto al coordinamento degli affari di carattere tecnico. A ciascuna delle prime tre divisioni e' preposto un primo dirigente del ruolo tecnico; alla quarta divisione e' preposto un primo dirigente del ruolo amministrativo.

7.Nell'ambito del Servizio e' costituito un ufficio del direttore, con compiti di diretta collaborazione con il direttore del Servizio. All'ufficio e' preposto un impiegato di livello funzionale non inferiore al settimo.

Note all'art. 9, comma 2, lettera a): - Il testo vigente dell'art. 3 della legge n. 319/1976 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e' il seguente: "Art. 3. - Le funzioni di cui all'art. 2 vengono esercitate da un Comitato interministeriale, costituito dai Ministri per i lavori pubblici, per la marina mercantile e per la sanita'. Il Comitato e' presieduto dal Ministro per i lavori pubblici, integrato, volta per volta, dai Ministri competenti per le singole materie oggetto della deliberazione (3). Dopo otto anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato suddetto puo' provvedere, di intesa con le regioni, con decreto del Presidente della Repubblica, a modificare i valori contenuti nella tabella A allegata alla presente legge, per adeguarli alle nuove acquisizioni scientifiche e tecnologiche. Ulteriori eventuali modifiche ai valori tabellari suddetti potranno essere apportate ad intervalli di tempo non inferiori a quattro anni. Lo stesso Comitato interministeriale puo' in ogni momento provvedere con decreto del Presidente della Repubblica ad adeguare i valori dei limiti di accettabilita' degli scarichi di cui alle tabelle A e C della presente legge ai corrispondenti valori definiti dalle apposite direttive della Comunita' economica europea, qualora questi ultimi valori risultino piu' restrittivi. Ferme restando le competenze dei Consigli superiori di sanita' e della marina mercantile, organo tecnico scientifico del Comitato dei Ministri e' il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il Comitato interministeriale si avvale della collaborazione scientifica e tecnica dell'Istituto superiore di sanita' per quanto concerne le questioni relative agli usi potabili dell'acqua, alla mitilicoltura, alla balneazione, alla protezione della salute pubblica, e dei laboratori dell'istituto di ricerca sulle acque del Consiglio nazionale delle ricerche per le altre questioni di cui alla presente legge". - Il testo vigente dell'intero art. 2 della legge n. 349/1986 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) citato alle lettere successive del medesimo comma 2, e' il seguente: "Art. 2. - 1. Il Ministro esercita: a) le funzioni gia' attribuite al Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e quelle attribuite dalla stessa legge e dalle successive modifiche ed integrazioni al Ministero dei lavori pubblici; b) le funzioni gia' attribuite al Comitato interministeriale previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; c) le funzioni gia' attribuite allo Stato, in materia di inquinamento atmosferico ed acustico, salvo quelle previste dall'articolo 102, numeri 1), 3), 4), 5), 7) e 10) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che vengono esercitate di concerto con il Ministro della sanita'; d) le funzioni di competenza dello Stato nelle materie di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di cave e torbiere, da esercitarsi di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita' e sentito il Ministro dell'industria, dei commerci e dell'Artigianato, sono stabilite per l'intero territorio nazionale e per zone particolari dello stesso le caratteristiche merceologiche, aventi rilievo ai fini dell'inquinamento atmosferico, dei combustibili e dei carburanti, nonche' le caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione. 3. Le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge 13 luglio 1966, n. 615, e successive modificazioni ed integrazioni, restano in vigore fino alle date che saranno indicate nei decreti di cui al precedente comma 2. 4. Il Ministro dell'ambiente e' membro del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), del Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI) e del Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare (CIPAA). 5. Il Ministro dell'ambiente interviene, per il concerto, nella predisposizione dei piani di settore a carattere nazionale che abbiano rilevanza di impatto ambientale. 6. Il Ministro dell'ambiente adotta, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, le iniziative necessarie per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di tutela dell'ambiente di cui alla presente legge con gli interventi per la difesa del suolo e per la tutela e utilizzazione delle acque. 7. In particolare, fino alla riforma dell'Amministrazione dei lavori pubblici, sono esercitate di concerto con il Ministro dell'ambiente le funzioni di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, relativamente alle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale ed alla difesa del suolo, nonche' le funzioni di cui agli articoli 90 e 91 dello stesso decreto relativamente alla programmazione nazionale della destinazione delle risorse idriche. 8. Sono adottati di concerto con il Ministro dell'ambiente i provvedimenti di competenza ministeriale relativi al piano generale di difesa del mare e delle coste marine di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 1982, n. 979. 9. I provvedimenti istitutivi, comprensivi dei piani di vincolo, delle riserve marine, di cui agli articoli 26, primo comma, e 27 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, sono adottati con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile. 10. Nell'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, al comma terzo, dopo la lettera h), e' aggiunta la seguente: "i) un rappresentante del Ministero dell'ambiente". 11. Nell'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, il comma quarto e' sostituito dal seguente: "Con apposita convenzione da stipularsi da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, la gestione della riserva puo' essere concessa ad enti pubblici istituzioni scientifiche, associazioni riconosciute". 12. Nell'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, l'ultimo comma e' sostituito dal seguente: "Il regolamento e' approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti". 13. L'articolo 29 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e' soppresso. 14. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', propone al Presidente del consiglio dei ministri la fissazione dei limiti massimi di accettabilita' delle concentrazioni e i limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti di natura chimica, fisica e biologica e delle emissioni sonore relativamente all'ambiente esterno e abitativo di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. La fissazione di tali limiti, ove gli stessi siano relativi agli ambienti di lavoro, e' proposta al Presidente del Consiglio dei ministri dal Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. 15. Gli atti di indirizzo e coordinamento previsti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativi a funzioni trasferite alle regioni, e gli atti di esercizio di poteri relativi a funzioni delegate alle regioni stesse sono adottati di concerto con il Ministro dell'ambiente ove riferiti ad inquinamenti di natura chimica, fisica, biologica o da emissioni sonore. 16. Sono adottati dal Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'ambiente, i provvedimenti di competenza ministeriale relativi all'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470. 17. Il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'ambiente, adotta i provvedimenti di competenza ministeriale relativi all'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515. 18. Il Ministro dell'ambiente, apprezzate le circostanze, promuove le iniziative necessarie per l'adozione degli atti per i quali e' previsto il suo concerto. 19. Il Ministro dell'ambiente partecipa al concerto per la predisposizione del piano nazionale per la protezione civile. 20. Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e con i Ministri interessati, predispone i piani nazionali di ricerca in materia ambientale e coordina la partecipazione italiana ai programmi di ricerca ambientale definiti dalla Comunita' europea". Note all'art. 9, comma 2, lettera b): - Il D.P.R. n. 470/1982 concerne l'attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 concernente la qualita' delle acque di balneazione. Il D.P.R. n. 515/1982 contiene norme di attuazione della direttiva (CEE) n. 75/440 concernente la qualita' delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile. Nota all'art. 9, comma 2, lettera e): Il testo vigente dell'art. 5 del D.P.R. n. 915/1982 (Attuazione delle direttive n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi) e' il seguente: "Art. 5 (Comitato interministeriale). - Le funzioni di cui al precedente art. 4 vengono esercitate dal Comitato interministeriale di cui all'art. 3, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni, integrato dai Ministri dell'interno, dell'industria del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste e per gli affari regionali. Per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico il Comitato provvede, con decreto del Presidente della Repubblica, a precisare la denominazione e la composizione delle sostanze o materie tossiche e nocive elencate nell'allegato nonche' ad aggiungere, nel medesimo allegato, sostanze o materie tossiche e nocive, allo stato sconosciute, in conseguenza delle modifiche introdotte con le procedure di cui all'art. 19 della direttiva (CEE) n. 78/319. Il Comitato si avvale della collaborazione scientifica e tecnica dell'istituto superiore di sanita' e dell'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, oltre che delle strutture amministrative esistenti che hanno competenza nella materia". Nota all'art. 9, comma 2, lettera f): Il testo vigente degli articoli 90 e 91 del D.P.R. n. 616/1977 (Attuazione della legge di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) e' il seguente: "Art. 90 (Acque). - Tutte le funzioni relative alla tutela, disciplina e utilizzazione delle risorse idriche, con esclusione delle funzioni riservate allo Stato dal successivo articolo, sono delegate alle regioni che le eserciteranno nell'ambito della programmazione nazionale della destinazione delle risorse idriche e in conformita' delle direttive statali sia generali sia di settore per la disciplina dell'economia idrica. In particolare sono delegate le funzioni concernenti: a) gli aggiornamenti e le modifiche del piano regolatore generale degli acquedotti concernenti le risorse idriche destinate dal piano a soddisfare esigenze e bisogni dei rispettivi territori regionali, nonche' l'utilizzazione delle risorse stesse; b) gli interventi per la costruzione e la gestione degli impianti e dei servizi di acquedotto non compresi tra quelli trasferiti ai sensi dell'art. 2, lettera b), D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8; c) l'imposizione e la determinazione delle tariffe di vendita delle acque derivate o estratte, nell'ambito delle direttive statali sulla determinazione dei prezzi alla produzione o al consumo; d) la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee, ivi comprese le funzioni concernenti la tutela del sistema idrico del sottosuolo; e) la pulizia delle acque. Nelle materie precedenti le regioni possono emanare, a far tempo dal 1 gennaio 1979, ai sensi dell'art. 117, ultimo comma, della Costituzione, norme per stabilire particolari condizioni e modifiche nell'esercizio delle concessioni di derivazioni di acque pubbliche, che consentano la realizzazione di usi multipli delle acque per l'attuazione dei programmi o per il raggiungimento di speciali obiettivi fissati nell'esercizio di funzioni trasferite o delegate, che siano compatibili con la destinazione della concessione della produzione di energia elettrica". -"Art. 91 (Competenze dello Stato) - Sono riservate allo Stato, oltre alle funzioni concernenti la programmazione nazionale generale o di settore della destinazione delle risorse idriche, le funzioni concernenti: 1) la dichiarazione di pubblicita' delle acque, la formazione e la conservazione degli elenchi o catasti di acque pubbliche, la formazione e la conservazione degli elenchi o catasti di utenze di acque pubbliche; nel procedimento istruttorio relativo alla dichiarazione di pubblicita' delle acque, sono sentite le regioni interessate; 2) la determinazione e la disciplina degli usi delle acque pubbliche anche sotterranee ivi comprese le funzioni relative all'istruttoria e al rilascio delle concessioni di grandi derivazioni: le dighe di ritenuta per le quali si provvedera' in sede di riforma della disciplina delle acque; 3) il censimento nazionale dei corpi idrici; 4) l'imposizione dei vincoli, gli aggiornamenti e le modifiche del piano generale degli acquedotti, che comportino una diversa distribuzione delle riserve idriche tra le regioni. Nell'esercizio di tali funzioni lo Stato dovra' sentire le regioni interessate a tener conto delle esigenze da queste espresse per l'attuazione di programmi o per il raggiungimento di speciali obiettivi stabiliti nell'esercizio di funzioni trasferite o delegate; dovra' comunque pronunciarsi sulle proposte avanzate da una o piu' regioni ed indicare in qual modo dovranno realizzarsi le esigenze prospettate; 5) la individuazione di bacini idrografici a carattere interregionale, sentite le regioni interessate; 6) l'utilizzazione di risorse idriche per la produzione di energia. Nota dell'art. 9, comma 2, lettera g): Il testo vigente dell'art. 4 della legge n. 833/1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e' il seguente: "Art. 4 (Uniformita' delle condizioni di salute sul territorio nazionale). - Con legge dello Stato sono dettate norme dirette ad assicurare condizioni e garanzie di salute uniformi per tutto il territorio nazionale e stabilite le relative sanzioni penali, particolarmente in materia di: 1) inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo; 2) igiene e sicurezza in ambienti di vita e di lavoro; 3) omologazione, per fini prevenzionali, di macchine, di impianti, di attrezzature e di mezzi personali di protezione; 4) tutela igienica degli alimenti e delle bevande; 5) ricerca e sperimentazione clinica e sperimentazione sugli animali; 6) raccolta, frazionamento, conservazione e distribuzione del sangue umano. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono fissati e periodicamente sottoposti a revisione i limiti massimi di accettabilita' delle concentrazioni e i limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti di natura chimica, fisica e biologica e delle emissioni sonore negli ambienti di lavoro, abitativi e nell'ambiente esterno". Nota all'art. 9, comma 2, lettera h): Per il titolo della legge n. 833/1978 vedi nota alla lettera precedente. Nota all'art. 9, comma 2, lettere i) e l): Il testo vigente degli articoli 4 e 7 della legge n. 349/1986 gia' citata e' il seguente: "Art. 4. - 1. Nell'art. 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificato dall'articolo 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e successivamente dall'articolo 18 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, il comma quarto e' sostituito dal seguente: "L'autorizzazione agli scarichi di cui al precedente comma e' rilasciata dal Ministro dell'ambiente su proposta del capo del compartimento marittimo nella cui zona di competenza si trova il porto da cui parte la nave con il carico dei materiali da scaricare, ovvero il porto piu' vicino al luogo di discarica, se ad opera di aeromobili". 2. Nell'art. 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificato dall'articolo 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e successivamente dall'articolo 18 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, il comma sesto e' sostituito dal seguente: "Il Ministro dell'ambiente provvede ad effettuare le prescritte notifiche ai competenti organismi internazionali". "Art. 7 - 1. Gli ambiti territoriali e gli eventuali tratti marittimi prospicienti, caratterizzati da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera o nel suolo, sono dichiarati "aree ad elevato rischio di crisi ambientale". 2. La dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale e' deliberata dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni interessate. 3. Con la deliberazione di cui al precedente comma 2 sono individuati gli obiettivi per gli interventi di risanamento e le direttive per la formazione di un piano di disinquinamento. Il piano, predisposto d'intesa con le regioni interessate dal Ministro dell'ambiente, e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su deliberazione del Consiglio dei Ministri. 4. Il piano, sulla base della ricognizione delle fonti inquinanti, dispone un programma, anche pluriennale, di misure dirette: a) alla realizzazione e all'impiego, anche agevolati, di impianti ed apparati per eliminare o ridurre l'inquinamento; b) alla vigilanza sui tipi e modi di produzione e sulla utilizzazione dei dispositivi di eliminazione o riduzione dell'inquinamento. 5. Il piano definisce, per l'attuazione degli interventi previsti, il fabbisogno finanziario annuale cui si fara' fronte con appositi stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, determinati con le modalita' di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887. 6. L'adozione del piano ha effetto di dichiarazione di pubblica utilita' e di urgenza ed indifferibilita' delle opere in esso previste. 7. Ai fini dell'attuazione del piano, il Ministro dell'ambiente, nei casi di accertata inadempienza da parte delle regioni di obblighi espressamente previsti, sentita la regione interessata, assegna un congruo termine per provvedere, scaduto il quale provvede in via sostitutiva su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri". Note all'art. 9, comma 3: - Per il testo dell'art. 2, comma 8, della legge n. 349/1986 gia' citata vedi nelle note all'art. 9, comma 2, lettera a). - Il testo vigente dell'art. 1 della legge n. 979/1982 (Disposizioni per la difesa del mare) e' il seguente: "Art. 1. Il Ministro della marina mercantile attua la politica intesa alla protezione dell'ambiente marino ed alla prevenzione di effetti dannosi alle risorse del mare, provvedendo alla formazione, di intesa con le regioni, del piano generale di difesa del mare e delle coste marine dall'inquinamento e di tutela dell'ambiente marino, valido per tutto il territorio nazionale tenuto conto dei programmi statali e regionali anche in materie connesse, degli indirizzi comunitari e degli impegni internazionali. Tale piano, di durata non inferiore al quinquennio, e' approvato dal CIPE. Con la stessa procedura sono adottate le eventuali modifiche e varianti che si rendessero necessarie in relazione alla evoluzione orografica, urbanistica, economica ed ecologica delle coste. Il piano delle coste indirizza, promuove e coordina gli interventi e le attivita' in materia di difesa del mare e delle coste dagli inquinamenti e di tutela dell'ambiente marino, secondo criteri di programmazione e con particolare rilievo alla previsione degli eventi potenzialmente pericolosi e degli interventi necessari per delimitarne gli effetti e per contrastarli una volta che si siano determinati. Ai fini della formazione del piano, il Ministro della marina mercantile comunica alle singole regioni le proposte di piano relative al rispettivo territorio. Entro sessanta giorni da tale comunicazione il Ministro della marina mercantile sente la Commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, al fine di definire e coordinare le osservazioni e le proposte delle regioni stesse che concorreranno alla formazione del piano. Entro i successivi trenta giorni le regioni debbono comunque esprimere il loro motivato avviso sulle proposte formulate dal Ministro della marina mercantile. Ove le regioni non provvedano entro il termine predetto, il Ministro della marina mercantile procede autonomamente. Il Ministro della marina mercantile provvede altresi' a regolare l'esercizio delle attivita' marittime ed economiche nel mare territoriale e nelle aree marine esterne sottoposte alla giurisdizione nazionale, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti istituita con decreto del mare dagli inquinamenti istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 ottobre 1979".

Art. 10

Servizio conservazione della natura

1.Il Servizio esercita le funzioni generali di competenza del Ministero per la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente naturale e del patrimonio faunistico e vegetazionale, e quindi la promozione e il coordinamento dell'attivita' di ricerca e sperimentazione tecnico-scientifica interessante gli aspetti conservativi dell'ambiente e delle specie naturali, le iniziative di educazione ambientale nel settore delle aree protette ed ogni altra funzione di competenza del Ministero in materia di parchi naturali, riserve marine, zone umide ed altre zone protette e di tutela della flora e della fauna. Promuove e cura i relativi adempimenti tecnici ed amministrativi, anche in riferimento a convenzioni internazionali, direttive, decisioni e regolamenti comunitari, nonche' i rapporti con le regioni per le materie di competenza. Predispone gli atti e le attivita' di competenza del Ministro riguardanti le stesse materie, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti per i quali e' previsto il suo concerto.

3.Il Servizio partecipa inoltre, per la parte di sua competenza e in collaborazione con il Servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale, all'esercizio delle funzioni attribuite al Ministero dell'ambiente, a norma dell'art. 2, comma 8, della legge 8 luglio 1986, n. 349, per la concertazione dei provvedimenti relativi al piano generale di difesa del mare e delle coste marine di cui all'art. 1 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

4.Nel rispetto delle competenze e delle procedure di cui all'art. 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, il Servizio puo' anche avvalersi, per l'espletamento delle sue funzioni, della collaborazione del Corpo forestale dello Stato e delle Capitanerie di porto.

5.Il Servizio si articola nelle seguenti divisioni: divisione 1ª - aree protette terrestri e marine; divisione 2ª - tutela del patrimonio faunistico e vegetazionale; divisione 3ª - affari amministrativi.

6.Al Servizio e' preposto un dirigente generale del ruolo tecnico, con funzioni di direttore, coadiuvato da un dirigente superiore del ruolo tecnico, con funzioni di vicedirettore. A ciascuna delle prime due divisioni e' preposto un primo dirigente del ruolo tecnico, alla divisione 3ª e' preposto un primo dirigente del ruolo amministrativo.

7.Nell'ambito del Servizio e' costituito un ufficio del direttore, con compiti di diretta collaborazione con il direttore del Servizio. All'ufficio e' preposto un impiegato di livello funzionale non inferiore al settimo.

Nota all'art. 10, comma 2, lettere a) e b): Il testo vigente dell'intero art. 5 della legge n. 349/1986, gia' citato, e' il seguente: "Art. 5. - 1. I territori nei quali istituire riserve naturali e parchi di carattere interregionale sono individuati, a norma dell'articolo 83, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, su proposta del Ministro dell'ambiente. 2. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le competenze esercitate, ai sensi delle leggi vigenti, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di parchi nazionali e di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale e internazionale promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali. 3. Il Ministro dell'ambiente impartisce agli enti autonomi e agli altri organismi di gestione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali le direttive necessarie al raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, verificandone l'osservanza. Propone altresi' al Consiglio dei Ministri norme generali di indirizzo e coordinamento per la gestione delle aree protette di carattere regionale e locale". Nota all'art. 10, comma 2, lettere c): Per il testo dell'art. 2, commi 9, 10, 11, 12, della legge n. 349/1986, gia' citata, vedi nelle note all'art. 9, comma 2, lettera a). Note all'art. 10, comma 2, lettera d): - Il testo vigente dell'art. 6, comma 8, della legge n. 349/1986, gia' citata, e' il seguente: "Il Ministro per i beni culturali e ambientali, nel caso previsto dall'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, esercita i poteri di cui agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di concerto con il Ministro dell'ambiente.". - Il testo vigente degli articoli 4 e 82 del D.P.R. n. 616/1977, gia' citato, e' il seguente: "Art. 4 (Competenze dello Stato). - Lo Stato, nelle materie definite dal presente decreto, esercita soltanto le funzioni amministrative indicate negli articoli seguenti, nonche' la funzione di indirizzo e di coordinamento nei limiti, nelle forme e con le modalita' previste dall'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e le funzioni, anche nelle materie trasferite o delegate, attinenti ai rapporti internazionali e con la Comunita' economica europea, alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza. Le regioni non possono svolgere all'estero attivita' promozionali relative alle materie di loro competenza se non previa intesa con il Governo e nell'ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento di cui al comma precedente. Il Governo della Repubblica, tramite il commissario del Governo, impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono tenute ad osservarle, ed esercita il potere di sostituzione previsto dall'art. 2 della legge n. 382 del 22 luglio 1975.". "Art. 82 (Beni ambientali). - Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali per quanto attiene alla loro individuazione, alla loro tutela e alle relative sanzioni. La delega riguarda tra l'altro le funzioni amministrative concernenti: a) l'individuazione delle bellezze naturali, salvo il potere del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, di integrare gli elenchi delle bellezze naturali approvate dalle regioni; b) la concessione delle autorizzazioni o nullaosta per le loro modificazioni; c) l'apertura di strade e cave; d) la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicita'; e) l'adozione di provvedimenti cautelati anche indipendentemente dalla inclusione dei beni nei relativi elenchi; f) l'adozione dei provvedimenti di demolizione e la irrogazione delle sanzioni amministrative; g) le attribuzioni degli organi centrali e periferici inerenti alle commissioni provinciali previste dall'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805; h) l'autorizzazione prevista dalla legge 29 novembre 1971, n. 1097, per la tutela dei Colli Euganei. Le notifiche di notevole interesse pubblico delle bellezze naturali e panoramiche eseguite in base alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, non possono essere revocate o modificate se non previo parere del Consiglio nazionale per i beni culturali. Il Ministro per i beni culturali e ambientali puo' inibire lavori o dispone la sospensione, quando essi rechino pregiudizio a beni qualificabili come bellezze naturali anche indipendentemente dalla loro inclusione negli elenchi. Sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497: a) i territori costieri compresi in una fascia della profondita' di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare; b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondita' di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole; e) i ghiacciai e i circhi glaciali; f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonche' i territori di protezione esterna dei parchi; g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorche' percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo al rimboschimento; h) le aree assegnate alle universita' agrarie e le zone gravate da usi civici; i) le zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448; l) i vulcani; m) le zone di interesse archeologico. Il vincolo di cui al precedente comma non si applica alle zone A, B e - limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione - alle altre zone, come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e, nei commi provvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Sono peraltro sottoposti a vincolo paesaggistico anche nelle zone di cui al comma precedente, i beni di cui al n. 2) dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497. Nei boschi e nelle foreste di cui alla lettera g) del quinto comma del presente articolo sono consentiti il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione - previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia. L'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, deve essere rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni. Le regioni danno immediata comunicazione al Ministro per i beni culturali e ambientali delle autorizzazioni rilasciate e trasmettono contestualmente la relativa documentazione. Decorso inutilmente il predetto termine, gli interessati, entro trenta giorni, possono richiedere l'autorizzazione al Ministro per i beni culturali e ambientali, che si pronuncia entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il Ministro per i beni culturali e ambientali puo' in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione regionale entro i sessanta giorni successivi alla relativa comunicazione. Qualora la richiesta di autorizzazione riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, il Ministro per i beni culturali e ambientali puo' in ogni caso rilasciare o negare entro sessanta giorni l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, anche in difformita' dalla decisione regionale. Per le attivita' di ricerca ed estrazione di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, l'autorizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali, prevista dal precedente nono comma, e' rilasciata sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Non e' richiesta l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, nonche' per l'esercizio dell'attivita' agro-silvo-pastorale che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi per costruzioni edilizie od altre opere civili, e sempre che si tratti di attivita' ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio.". - Il testo vigente dell'art. 1-bis del D.L. n. 312/1985 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale) aggiunto dalla legge di conversione n. 431/1985, e' il seguente: "Art. 1-bis. - 1. Con riferimento ai beni e alle aree elencati dal quinto comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dal precedente articolo 1, le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il relativo territorio mediante la redazione di piani paesistici o di piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, da approvarsi entro il 31 dicembre 1986. 2. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma, il Ministro per i beni culturali e ambientali esercita i poteri di cui agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.". Nota all'art. 10, comma 2, lettera c): Il testo vigente dell'art. 1, comma 2, della legge n. 349/1986, gia' citata, e' il seguente: "E' compito del Ministero assicurare, in un quadro organico, la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettivita' ed alla qualita' della vita, nonche' la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento.". Note all'art. 10, comma 3: - Per il testo dell'art. 2, comma 8, della legge n. 349/1986, gia' citata, vedi nelle note all'art. 9, comma 2, lettera a). - Per il testo dell'art. 1 della legge n. 979/1982 gia' citata, vedi nelle note all'art. 9, comma 3. Nota all'art. 10, comma 4: Il testo vigente dell'art. 8, comma 4, della legge n. 349/1986, gia' citata, e' il seguente: "Per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente si avvale del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, che viene posto alla dipendenza funzionale del Ministro dell'ambiente, nonche' del Corpo forestale dello Stato, con particolare riguardo alla tutela del patrimonio naturalistico nazionale, degli appositi reparti della Guardia di finanza e delle forze di polizia, previa intesa con i Ministri competenti, e delle capitanerie di porto, previa intesa con il Ministro della marina mercantile.".

Art. 11

Servizio valutazione dell'impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente

1.Il Servizio esercita le funzioni generali di competenza del Ministero concernenti tutte le opere, gli interventi e i piani che abbiano rilevanza d'impatto ambientale, l'informazione e i rapporti con i cittadini in materia ambientale, la raccolta e la gestione dei dati e la redazione della relazione al Parlamento sullo stato dell'ambiente, nonche' l'attivita' di studio, ricerca e sperimentazione tecnico-scientifica in materia di impatto ambientale, di trasformazione dell'ambiente e di uso delle risorse. Promuove e cura i relativi adempimenti tecnici e amministrativi, anche in riferimento a convenzioni internazionali, direttive, decisioni e regolamenti comunitari, nonche' i rapporti con le regioni per le materie di competenza, predispone gli atti e le attivita' di competenza del Ministro riguardanti le stesse materie, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti per i quali e' previsto il suo concerto.

3.Il Servizio cura, per l'attivita' tutta del Ministero e d'intesa con gli altri Servizi ed uffici, la costituzione e la gestione della banca dati del Ministero, nonche' i relativi collegamenti con centri di elaborazione dati di altre amministrazioni od enti, ai fini della razionale utilizzazione dei dati disponibili presso il Ministero, dell'informazione ai cittadini e per la predisposizione della relazione sullo stato dell'ambiente.

4.Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera a), e di quelle di cui al comma 3 il Servizio si avvale di strutture specializzate; puo' anche avvalersi della collaborazione delle strutture di cui al precedente art. 2, comma 1. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettere g) e h), il Servizio si avvale di una apposita struttura, sulla base di un regolamento approvato con decreto del Ministro, anche al fine di assicurare le risposte e gli interventi derivanti dai rapporti con l'opinione pubblica.

5.Il Servizio si articola nelle seguenti divisioni: divisione 1ª - valutazione dell'impatto ambientale e piani di settore; divisione 2ª - affari generali - informazione ai cittadini - educazione ambientale; divisione 3ª - banca dati e relazione sullo stato dell'ambiente.

6.Al Servizio e' preposto un dirigente generale del ruolo tecnico, con funzioni di direttore, coadiuvato da un dirigente superiore del ruolo amministrativo, con funzioni di vicedirettore addetto al coordinamento degli affari amministrativi, e da un dirigente superiore del ruolo tecnico, con funzioni di vicedirettore addetto al coordinamento degli affari di carattere tecnico. Alle divisioni 1ª e 3ª e' preposto un primo dirigente del ruolo tecnico; alla divisione 2ª e' preposto un primo dirigente del ruolo amministrativo.

7.Nell'ambito del Servizio e' costituito un ufficio del direttore, con compiti di diretta collaborazione con il direttore del Servizio. All'ufficio e' preposto un impiegato di livello funzionale non inferiore al settimo.

Note all'art. 11 comma 2, lettera a): - Il testo vigente dell'art. 6, della legge n. 349/1986, gia' citata, e' il seguente: "Art. 6. - 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo presenta al Parlamento il disegno di legge relativo all'attuazione delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale. 2. In attesa dell'attuazione legislativa delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale, le norme tecniche e le categorie di opere in grado di produrre rilevanti modificazioni dell'ambiente ed alle quali si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e 5, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro dell'ambiente, sentito il Comitato scientifico di cui al successivo articolo 11, conformemente alla direttiva del consiglio delle Comunita' europee n. 85/337 del 27 giugno 1985. 3. I progetti delle opere di cui al precedente comma 2 sono comunicati prima della loro approvazione, al Ministro dell'ambiente, al Ministro per i beni culturali e ambientali e alla regione territorialmente interessata, ai fini della valutazione dell'impatto sull'ambiente. La comunicazione contiene l'indicazione della localizzazione dell'intervento, la specificazione dei rifiuti liquidi e solidi, delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore prodotte dall'opera, la descrizione dei dispositivi di eliminazione o recupero dei danni all'ambiente ed i piani di prevenzione dei danni all'ambiente e di monitoraggio ambientale. L'annuncio dell'avvenuta comunicazione deve essere pubblicato, a cura del committente, sul quotidiano piu' diffuso nella regione territorialmente interessata nonche' su un quotidiano a diffusione nazionale. 4. Il Ministro dell'ambiente, sentita la regione interessata, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, si pronuncia sulla compatibilita' ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi i quali la procedura di approvazione del progetto riprende il suo corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei ministri in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica, il Ministro dell'ambiente provvede di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali. 5. Ove il Ministro competente alla realizzazione dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministro dell'ambiente, la questione e' rimessa al Consiglio dei ministri. 6. Qualora, nell'esecuzione delle opere di cui al comma 3, il Ministro dell'ambiente ravvisi comportamenti contrastanti con il parere sulla compatibilita' ambientale espresso ai sensi del comma 4, o comunque tali da compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la questione al Consiglio dei Ministri. 7. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i beni culturali e ambientali nelle materie di sua competenza. 8. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, nel caso previsto dall'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, esercita i poteri di cui agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977" n. 616, di concerto con il Ministro dell'ambiente. 9. Qualsiasi cittadino, in conformita' delle leggi vigenti, puo' presentare, in forma scritta, al Ministero dell'ambiente, al Ministero per i beni culturali e ambientali e alla regione interessata istanze, osservazioni o pareri sull'opera soggetta a valutazione di impatto ambientale, nel termine di trenta giorni dall'annuncio della comunicazione del progetto.". - La direttiva del Consiglio delle Comunita' europee del 27 giugno 1985, n. 337 concerne la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Nota all'art. 11, comma 2, lettere b) e c): Per il testo dell'art. 2, commi 5 e 6, della legge n. 349/1986, gia' citata, vedi nelle note all'art. 9, comma 2, lettera a). Note all'art. 11, comma 2, lettera d): - Per il testo dell'art. 2, comma 7, della legge n. 349/1986, gia' citata, vedi nelle note all'art. 9, comma 2, lettera a). - Il testo vigente dell'art. 81, comma 1, lettera a) del D.P.R. 616/1977 gia' citato, e' il seguente: "Art. 81 (Competenze dello Stato). - Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti: a) l'identificazione, nell'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 3 della legge n. 382 del 1975, delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con particolare riferimento alla articolazione territoriale degli interventi di interesse statale ed alla tutela ambientale ed ecologica del territorio nonche' alla difesa del suolo". Nota all'art. 11, comma 2, lettera e): - Per il testo dell'art. 2, comma 19, della legge n. 349/1986, gia' citata, vedi nelle note all'art. 9, comma 2, lettera a). Nota all'art. 11, comma 2, lettera f): - Per il testo dell'art. 2, comma 1, lettera d), della legge n. 349/1986, gia' citata, vedi nelle note all'art. 9, comma 2, lettera a). - Il testo vigente dell'art. 62 del D.P.R. n. 616/1977, gia' citato, e' il seguente: "Art. 62 (Cave e torbiere). - Le funzioni amministrative relative alla materia "cave e torbiere" concernono tutte le attivita' attinenti alle cave, di cui all'art. 2, terzo comma, ed al titolo terzo del regio decreto 29 luglio 1927 n. 1443. Le suddette funzioni amministrative, oltre a quelle di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2, comprendono: a) l'autorizzazione all'escavazione di sabbie e ghiaie nell'alveo dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale propria o delegata e la vigilanza sulle attivita' di escavazione; b) l'autorizzazione all'apertura e alla coltivazione e cave e torbiere in zone sottoposte a vincolo alberghiero o forestale; c) l'approvazione dei regolamenti per la disciplina delle concessioni degli agri marmiferi di cui all'art. 64, ultimo capoverso, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443; d) la dichiarazione di appartenenza alla categoria delle cave della coltivazione di sostanze non contemplate dall'art. 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni, ne' dai decreti emanati ai sensi dell'art. 3 del regio decreto predetto. Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative statali in materia di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia delle cave e torbiere di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modificazioni, nonche' le funzioni di igiene e sicurezza del lavoro in materia di cave di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e quelle gia' devolute al Corpo delle miniere in materia di cave ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 e 19 marzo 1956 n. 302. Le regioni, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, possono avvalersi del Corpo nazionale delle miniere". Nota all'art. 11, comma 2, lettera g): Il testo vigente dell'art. 14, commi 1 e 3, della legge n. 349/1986, gia' citata, e' il seguente: "Art. 14. - 1. Il Ministro dell'ambiente assicura la piu' ampia divulgazione delle informazioni sullo stato dell'ambiente. 2. Gli atti adottati del Consiglio nazionale per l'ambiente debbono essere motivati e, quando la loro conoscenza interessi la generalita' dei cittadini e risponda ad esigenze informative di carattere diffuso, vengono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, con la menzione del numero del Bollettino Ufficiale del Ministero dell'ambiente, che riporta il testo integrale degli atti stessi nonche' il processo verbale delle sedute. 3. Qualsiasi cittadino ha diritto di accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente disponibili, in conformita' delle leggi vigenti, presso gli uffici della pubblica amministrazione, e puo' ottenere copia previo rimborso delle spese di riproduzione e delle spese effettive di ufficio il cui importo e' stabilito con atto dell'amministrazione interessata.". Nota all'art. 11, comma 2, lettera b): Il testo vigente dell'art. 8, comma 3, della legge n. 349/1986, gia' citata, e' il seguente: "In caso di mancata attuazione o di inosservanza da parte delle regioni, delle province o dei comuni, delle disposizioni di legge relative alla tutela dell'ambiente, e qualora possa derivarne un grave danno ecologico, il Ministro dell'ambiente, previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere, di lavori o di attivita' antropiche, dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti. Se la mancata attuazione o l'inosservanza di cui al presente comma e' imputabile ad un ufficio periferico dello Stato, il Ministro dell'ambiente informa senza indugio il Ministro competente da cui l'ufficio dipende, il quale assume le misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane la necessita' di un intervento cautelare per evitare un grave danno ecologico, l'ordinanza di cui al presente comma e' adottata dal Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'ambiente.". Nota all'art. 11, comma 2, lettera i): Il testo vigente dell'art. 1, comma 3, della legge n. 349/1986, gia' citata e' il seguente: "Il Ministero compie e promuove studi, indagini e rilevamenti interessanti l'ambiente; adotta, con i mezzi dell'informazione, le iniziative idonee a sensibilizzare l'opinione pubblica alle esigenze ed ai problemi dell'ambiente, anche attraverso la scuola, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.".

Art. 12

Servizio geologico

1.Il Servizio e' organo operativo e di consulenza nel settore delle scienze della terra.

2.Il Servizio opera nell'ambito del Ministero dell'ambiente, con autonomia funzionale e scientifica. Di esso possono avvalersi direttamente le amministrazioni dello Stato con competenza sul territorio nonche', sulla base di una convenzione-tipo, le regioni. A sua volta il Servizio puo' avvalersi dell'attivita', della consulenza e di prestazioni di organismi tecnico-scientifici anche privati.

4.Al Servizio e' preposto un dirigente generale del ruolo tecnico, che fa parte di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con funzioni di direttore. E' coadiuvato da due dirigenti superiori del ruolo tecnico, con funzioni di vicedirettori.

5.Nell'ambito del Servizio e' costituito un ufficio del direttore, con compiti di diretta collaborazione con il direttore del Servizio. All'ufficio e' preposto un impiegato di livello funzionale non inferiore al settimo.

Art. 13

Servizio di collaborazione al funzionamento degli organi di alta consulenza del Ministero e per l'organizzazione e il coordinamento dei loro uffici ausiliari

1.Il Servizio provvede a quanto necessario per assicurare la costituzione e il funzionamento del Consiglio nazionale dell'ambiente di cui all'art. 12 della legge 8 luglio 1986, n. 349, del comitato scientifico di cui all'art. 11 della stessa legge e dei comitati tecnico-scientifici di settore di cui al comma 7 dell'articolo teste' richiamato. In particolare, il Servizio organizza e coordina gli uffici di segreteria ed altri eventuali uffici ausiliari dei predetti organi.

2.Il servizio provvede altresi', avvalendosi di una apposita struttura, alle funzioni di competenza del Ministero per la predisposizione e la gestione dei piani di ricerca in materia ambientale e per il coordinamento della partecipazione italiana ai programmi di ricerca ambientale definiti dalla Comunita' europea, ai sensi dell'art. 2, comma 20, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

3.Al Servizio e' preposto un dirigente generale del ruolo amministrativo, con funzioni di direttore, coadiuvato da un dirigente superiore, con funzioni di vicedirettore, e da un primo dirigente, entrambi del ruolo amministrativo.

Note all'art. 13, comma 1: - Il testo vigente dell'art. 12 della legge n. 349/1986, gia' citata, e' il seguente: "Art. 12. - 1. E' istituito il Consiglio nazionale per l'ambiente con la seguente composizione: a) un rappresentante designato da ogni regione: per il Trentino-Alto Adige, uno designato dalla provincia autonoma di Trento e uno dalla provincia autonoma di Bolzano; b) sei rappresentanti designati dall'Associazione nazionale comuni italiani e tre dalla Unione delle province d'Italia; c) quindici rappresentanti nominati dal Ministro dell'ambiente su teme presentate dalle associazioni a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni, di cui al successivo articolo 13; d) un rappresentante del CNR, uno dell'ENEA e uno dell'ENEL. 2. Il Ministro dell'ambiente, quando ne ravvisi l'opportunita' in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio, puo' invitare rappresentanti dell'impresa e del lavoro e degli ordini professionali. 3. Il Consiglio nazionale per l'ambiente e' presieduto dal Ministro dell'ambiente ed e' rinnovato ogni tre anni. Elegge nel suo seno il vicepresidente e stabilisce le regole per il proprio funzionamento. Si avvale di un apposito ufficio di segreteria istituito presso il Ministero dell'ambiente. 4. Il Consiglio da' pareri ed avanza proposte nelle materie indicate dalla presente legge nei casi e con le modalita' stabilite con apposito regolamento approvato con decreto ministeriale. 5. Il Consiglio puo' proporre iniziative al Ministro dell'ambiente per il raggiungimento delle finalita' indicate nell'articolo 1, comma 3. 6. Il Consiglio esprime il proprio parere sulla relazione di cui all'articolo 1, comma 6, che e' allegato alla relazione stessa ai fini della sua trasmissione al Parlamento. 7. Il Consiglio nazionale per l'ambiente e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.". - Il testo vigente dell'art. 11 della legge n. 349/1986, gia' citata, e' il seguente: "Art. 11. - 1. Organo tecnico-scientifico del Ministero dell'ambiente e' il Comitato scientifico. 2. Il Comitato scientifico e' presieduto dal Ministro ed e' composto: a) da dieci esperti designati rispettivamente dai Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile, della sanita', per i beni culturali e ambientali, della pubblica istruzione, per gli affari regionali e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica; b) da un componente, rispettivamente, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Consiglio superiore di sanita', dell'istituto superiore di sanita', del Consiglio superiore della marina mercantile, della Consulta per la difesa del mare degli inquinamenti, del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, del Consiglio nazionale delle ricerche e del Consiglio superiore della pubblica istruzione; c) da otto professori universitari di ruolo, di discipline attinenti alle tematiche ambientali; d) da cinque esperti di problemi di ecologia, scelti tra persone di riconosciuta esperienza scientifica, sentita l'Accademia nazionale dei Lincei. 3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e durano in carica quattro anni. 4. Le norme per l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato scientifico sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente. 5. Il Comitato scientifico esprime pareri nelle materie indicate nella presente legge, su richiesta del Ministro dell'ambiente. 6. Il Comitato si pronuncia in seduta plenaria o in sezioni costituite dal Ministro in relazione ai settori di competenza del Ministero. 7. Il Ministro dell'ambiente puo' costituire, con proprio decreto, sentito il parere del Consiglio nazionale di cui al successivo articolo 12, comitati tecnico-scientifici aventi competenza su superfici settori di intervento del Ministero dell'ambiente e sul settore delle aree protette.". Nota all'art. 13, comma 2: Per il testo dell'art. 2, comma 20, della legge n. 349/1986, gia' citata, vedi nelle note all'art. 9, comma 2, lettera a).

Art. 14

Servizio affari generali e del personale

1.Il Servizio cura gli affari generali e riservati del Ministero e in particolare la formazione e la gestione dei bilanci, i procedimenti di spesa, l'economato, i contratti, il cerimoniale e le onorificenze, la biblioteca, la pubblicazione del Bollettino ufficiale" del Ministero. 2. Il Servizio provvede all'amministrazione del personale in servizio presso il Ministero, ai relativi concorsi di ammissione e promozione, alle assunzioni obbligatorie, ai passaggi di carriera, al trattamento del personale in quiescenza, alle attivita' di formazione e aggiornamento professionale e ai rapporti con la Scuola superiore della pubblica amministrazione in ordine al reclutamento e alla riqualificazione del personale inquadrato. 3. Il Servizio cura la segreteria del consiglio di amministrazione e delle commissioni di disciplina del Ministero. 4. Il Servizio si articola nelle seguenti divisioni: divisione 1ª - affari generali e riservati, avente competenza anche per l'economato, per il cerimoniale e le onorificenze, per la biblioteca e per la pubblicazione del "Bollettino ufficiale" del Ministero; divisione 2ª - bilancio e gestione dei capitoli di spesa di competenza del Servizio; divisione 3ª - contratti e convenzioni, avente anche compiti di collaborazione in materia con gli altri Servizi; divisione 4ª - personale, avente competenza per la gestione del personale in servizio e in quiescenza e per la segreteria del consiglio d'amministrazione e della commissione di disciplina del Ministero. 5. Al Servizio e' preposto un dirigente generale del ruolo amministrativo, con funzioni di direttore, coadiuvato da un dirigente superiore del ruolo amministrativo con funzioni di vicedirettore. A ciascuna delle quattro divisioni e' preposto un primo dirigente del ruolo amministrativo. 6. Nell'ambito del Servizio e' costituito un ufficio del direttore, con compiti di diretta collaborazione con il direttore del Servizio. All'ufficio e' preposto un impiegato di livello funzionale non inferiore al settimo.

Art. 15

Gestione dei capitoli di spesa

1.Ciascun Servizio attende alla gestione dei capitoli di spesa attinenti alle proprie competenze e alla predisposizione dei relativi atti amministrativi.

Art. 16

Archivi dei servizi e degli uffici centrali del Ministero

1.Presso ciascun Servizio e presso ciascuno degli uffici di cui al titolo I, capo II, del presente regolamento e' costituito un archivio.

2.I dirigenti dei servizi e i capi degli uffici curano il flusso delle informazioni tra le varie strutture del Ministero ed adottano disposizioni atte a consentire la reciproca consultazione degli archivi.

Art. 17

Conferenza dei direttori dei Servizi

1.La conferenza dei direttori dei Servizi e' composta dai direttori dei Servizi del Ministero. E' convocata e presieduta dal Ministro.

2.La conferenza assicura il coordinato esercizio delle funzioni del Ministero che non siano di esclusiva competenza di un singolo Servizio. Esprime il suo parere su specifici problemi quando ne sia richiesta dal Ministro.

Art. 18

Consiglio di amministrazione e commissioni di disciplina

1.Il consiglio di amministrazione e le commissioni di disciplina del Ministero sono costituiti secondo le norme vigenti ed esercitano le funzioni da esse previste.

Capo V ORGANI DI ALTA CONSULENZA

Art. 19

Comitato scientifico

1.Il Comitato scientifico del Ministero dell'ambiente e' presieduto dal Ministro. Esso ha la composizione ed esercita le funzioni di cui all'art. 11 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

2.Le norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente.

3.Il Comitato si avvale di un apposito ufficio di segreteria, costituito nell'ambito del Servizio di cui al precedente art. 13.

Nota all'art. 19, comma 1: Per il testo dell'art. 11, della legge n. 349/1986, gia' citata, vedi nelle note all'art. 13, comma 1.

Art. 20

Consiglio nazionale dell'ambiente

1.Il Consiglio nazionale dell'ambiente e' presieduto dal Ministro. Esso ha la composizione ed esercita le funzioni di cui all'art. 12 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

2.Il Consiglio stabilisce, con apposito regolamento emanato con decreto del Ministro dell'ambiente, le norme per il proprio funzionamento.

3.Il Consiglio si avvale di un apposito ufficio di segreteria, costituito nell'ambito del Servizio di cui al precedente art. 13.

Nota all'art. 20, comma 1: Per il testo dell'art 12, della legge n. 349/1986, gia citata, vedi nelle note all'art. 13, comma 1.

Art. 21

Comitati tecnico-scientifici di settore

1.Il Ministro dell'ambiente puo' costituire, con proprio decreto, sentito il parere del Consiglio nazionale dell'ambiente, comitati tecnico-scientifici aventi competenza su specifici settori di intervento del Ministero dell'ambiente, e nel settore delle aree protette, ai sensi dell'art. 11, comma 7, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

2.Il consiglio nazionale dell'ambiente deve pronunciarsi entro trenta giorni sulla richiesta di parere avanzata dal Ministro dell'ambiente per la costituzione di un comitato tecnico-scientifico di settore. Trascorso detto termine, il Ministro puo' comunque procedere all'emanazione del decreto istitutivo. Qualora il Ministro provveda in assenza o in contrasto con il parare del Consiglio nazionale dell'ambiente, il provvedimento deve essere motivato.

3.Di ciascun comitato tecnico-scientifico di settore sono chiamati a far parte esperti qualificati nel settore considerato, indicati nel decreto istitutivo. Uno di essi, indicato nel decreto istitutivo, ha funzioni di presidente.

Nota all'art. 21, comma 1: Per il testo dell'art. 11, comma 7, della legge n. 349/1986, vedi nelle note all'art. 13, comma 1.

TITOLO SECONDO PERSONALE Capo I NORME GENERALI

Art. 22

Ruolo e dotazioni organiche del Ministero

1.E' istituito il ruolo del personale del Ministero dell'ambiente, ai sensi e per gli effetti della legislazione vigente per il personale civile dello Stato.

2.Le dotazioni organiche del Ministero dell'ambiente comprendono le unita' di personale di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni e integrazioni.

Nota all'art. 22, comma 2: Le tabelle A e B allegate alla legge n. 349/1986, gia' citata, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 1986, n. 59, sono modificate dall'art. 9 della legge 59/1987 (Disposizioni transitorie ed urgenti per il pensionamento del Ministero dell'ambiente) il testo del quale e' il seguente: "In relazione alla istituzione della ragioneria centrale presso il Ministero dell'ambiente, di cui all'articolo 15 della legge 8 luglio 1986, n. 349, le dotazioni organiche delle qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti amministrativi dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, di cui al quadro 1 della tabella VII allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come modificata dalla legge 7 agosto 1985, n. 427, si intendono incrementate, rispettivamente, di numero un posto, con funzioni di direttore di ragioneria centrale, e di numero tre posti, con funzioni di direttore di divisione.".

Art. 23

Copertura dei posti di organico

1.Alla copertura dei posti di organico il Ministro dell'ambiente puo' provvedere, in prima applicazione, mediante inquadramento a domanda del personale di cui all'art. 15, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

2.L'accoglimento delle domande di cui al precedente comma e' disposto dal Ministro dell'ambiente secondo le modalita' previste dall'art. 15, comma 7, della citata legge 8 luglio 1986, n. 349, e per il personale di cui alla lettera C della norma stessa dall'art. 1 della legge 3 marzo 1987, n. 59.

3.In sede di prima applicazione, il 30 per cento dei posti di primo dirigente e' conferito con le modalita' di cui all'art. 16 della legge sopra citata.

4.Alla normale provvista del personale per la copertura dei posti di organico si provvede mediante pubblici concorsi, in base alle norme per il personale civile dello Stato.

Nota all'art. 23, comma 1: Il testo vigente dell'art. 15, comma 6, della legge n. 349/1986, gia' citata, e' il seguente: "Nella prima applicazione della presente legge, alla copertura dei posti di organico il Ministro dell'ambiente potra' provvedere mediante inquadramento a domanda: a) del personale di ruolo gia' in posizione di comando e di quello fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ed in servizio presso l'Ufficio del Ministro per l'ecologia alla data di entrata in vigore della presente legge; b) del personale di ruolo in servizio presso altre amministrazioni dello Stato o enti pubblici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercita funzioni relative alle competenze attribuite al Ministero dell'ambiente; c) del personale di ruolo in posizione di comando presso l'Ufficio del Ministro per l'ecologia ai sensi dell'articolo 12 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e successive modificazioni ed integrazioni.". Nota all'art. 23, comma 2: - Il testo vigente dell'art. 15, comma 7, della legge n. 349/1986, gia' citata, e' il seguente: "L'inquadramento, con la conservazione della qualifica e dell'anzianita' maturata, e' disposto con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito, per il personale di cui al precedente comma 6, lettera b), il Ministro preposto all'amministrazione di provenienza e, per quello di cui allo stesso comma 6, lettera e), il capo dell'amministrazione di appartenenza.". - Per quanto concerne il personale di cui all'art. 15, comma 6, lettera c), della legge n. 349/1986, gia' citata, si applica l'art. 1 della legge n. 59/1987, gia' citata, il cui testo e' il seguente: "Le disposizioni dell'articolo 15, comma 6, lettera c), della legge 8 luglio 1986, n. 349, si applicano altresi' al personale dipendente di enti pubblici, anche economici, in posizione di comando presso l'ufficio del Ministro per l'ecologia ai sensi dell'articolo 12 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e successive modificazioni e integrazioni. 2. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, saranno individuati i criteri e le procedure per l'applicazione delle disposizioni del comma 7 dell'articolo 15 della legge 8 luglio 1986, n. 349, agli inquadramenti di cui al comma 1 del presente articolo.".

Art. 24

Utilizzazione di personale esterno

1.Il Ministero puo' avvalersi, per le sue esigenze funzionali e per attivita' di consulenza, e con l'osservanza delle norme vigenti, di personale appartenente ad altre amministrazioni, comprese quelle di enti pubblici anche economici, in posizione di comando o in analoga posizione consentita dagli ordinamenti degli enti di appartenenza. Il relativo trattamento economico resta a carico dell'amministrazione di provenienza, salvo diversa disposizione di legge o di regolamento.

2.Per sopperire alle prime esigenze organizzative e funzionali del Ministero dell'ambiente, il Ministero puo' altresi' avvalersi del personale di cui all'art. 15, comma 8, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

3.Il trattamento economico del personale di cui al comma 2 del presente articolo e' stabilito con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, con l'osservanza delle norme vigenti.

Nota all'art. 24, comma 1: Il testo vigente dell'art. 15, comma 8, della legge n. 349/1986, gia' citata, e' il seguente: "Per sopperire alle prime esigenze organizzative e funzionali del Ministero dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente puo' avvalersi, nel limite massimo di 35 unita', di personale assunto con contratti a tempo determinato di durata non superiore a due anni scelto tra elementi di adeguata qualificazione tecnico-professionale ed il cui compenso sara' determinato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.".

Art. 25

Scuola superiore della pubblica amministrazione

1.Ai fini del reclutamento, della formazione e della riqualificazione tecnica del personale il Ministero puo' inoltre avvalersi della Scuola superiore della pubblica amministrazione, nelle forme e nei modi previsti dalle norme vigenti.

Capo II DOTAZIONI ORGANICHE

Art. 26

Dotazioni organiche del Servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale

Art. 27

Dotazioni organiche del Servizio conservazione della natura

Art. 28

Dotazioni organiche del Servizio valutazione dell'impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente

Art. 29

Dotazioni organiche del Servizio geologico

Art. 30

Dotazioni organiche del Servizio di collaborazione al funzionamento degli ordini di alta consulenza del Ministero dell'ambiente e per l'organizzazione e il coordinamento dei loro uffici ausiliari

Art. 31

Dotazioni organiche del Servizio affari generali e del personale

Art. 32

Assegnazioni di personale disposte dal Ministro

1.Con decreto del Ministro dell'ambiente sono fissati i contingenti di personale da destinare agli uffici di cui al titolo I, capi II e III, del presente regolamento.

2.Con la procedura di cui al comma precedente si provvede alla revisione dei, contingenti, in relazione ad intervenuti mutamenti delle esigenze funzionali.

3.Con la stessa procedura si puo' provvedere all'assegnazione temporanea di unita' di personale a servizi diversi da quelli in cui sono organicamente incardinati, in relazione a speciali esigenze funzionali.

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