DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1987, n. 306
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
Vista la legge 3 marzo 1987, n. 59, recante modificazioni ed integrazioni alla legge suddetta;
Considerato che l'art. 10 della predetta legge 8 luglio 1986, n. 349, prevede l'emanazione di un regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'ambiente;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 1987;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente;
EMANA
il seguente decreto:
TITOLO PRIMO ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO Capo I NORME GENERALI
Art. 1
Strutture organizzative
1.L'organizzazione del Ministero dell'ambiente consta dei seguenti servizi: Servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale; Servizio conservazione della natura; Servizio valutazione dell'impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente; Servizio geologico; Servizio di collaborazione al funzionamento degli organi di alta consulenza del Ministero e per l'organizzazione e il coordinamento dei loro uffici ausiliari; Servizio affari generali e del personale.
2.Presso il Ministero sono costituiti il Consiglio nazionale dell'ambiente e il Comitato Scientifico, come organi permanenti di alta consulenza. Il Ministro puo' costituire comitati tecnico-scientifici come organi di alta consulenza per determinati settori.
3.Il Ministro e i Sottosegretari dispongono, rispettivamente, di un gabinetto e di segreterie particolari.
NOTE Nota alle premesse: La legge n. 59/1987 reca disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente.
Art. 2
Utilizzazione di strutture esterne al Ministero
Art. 3
Strutture operative per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni in danno dell'ambiente
Nota all'art. 3, comma 1, lettera c): La legge n. 121/1981 concerne il nuovo ordinamento dell'amministrazione di pubblica sicurezza.
Capo II GABINETTO DEL MINISTRO
Art. 4
Gabinetto del Ministro
1.Il gabinetto del Ministro dell'ambiente ha la composizione ed attende alle funzioni indicate dal decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni e integrazioni.
2.Il gabinetto, con decreto del Ministro, puo' essere articolato in altri uffici, oltre quelli previsti nei successivi articoli 5, 6 e 7, ugualmente coordinati, secondo esigenze di funzionalita'.
Nota all'art. 4, comma 1: Il R.D.L. 10 luglio 1924, n. 1100, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597 reca norme sulla costituzione dei Gabinetti e delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato.
Art. 5
Ufficio legislativo
1.L'ufficio legislativo: coordina e definisce gli schemi dei provvedimenti normativi promossi dal Ministro; segue l'attivita' legislativa delle Camere informandone gli uffici competenti e vagliandone le osservazioni, che sottopone al Ministro; studia gli schemi di disegni di legge diramati dagli altri Ministri e, sentiti gli uffici competenti, sottopone al Ministro le eventuali osservazioni; esprime parere sui problemi giuridici, sull'attivita' amministrativa di particolare rilevanza per il Ministero e su ogni altro affare che il Ministro ritenga di affidargli; prende immediata conoscenza delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni parlamentari, richiede ed acquisisce gli elementi necessari e, sentiti gli uffici competenti, predispone le risposte da sottoporre al Ministro per l'approvazione; cura i rapporti con il Parlamento e con le regioni secondo le direttive impartite dal Ministro.
2.Responsabile dell'ufficio e' il capo dell'ufficio legislativo.
Art. 6
Ufficio studi
1.L'ufficio studi svolge attivita' di indagine, di studio e di documentazione che il Ministro ritenga di affidargli e che comunque non siano di competenza dei singoli servizi.
2.L'ufficio studi individua, d'intesa con i servizi, i problemi da analizzare, studiare e risolvere con la propria assistenza organizzativa e tecnica, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione dei funzionari appartenenti all'amministrazione ed esperti nelle particolari questioni da trattare.
3.Responsabile dell'ufficio e' il capo dell'ufficio studi.
Art. 7
Ufficio stampa
1.L'ufficio stampa: informa il Ministro di ogni notizia che comunque interessi l'attivita' del Ministero; cura i rapporti con la stampa e con la radiotelevisione, divulgando le informazioni di interesse pubblico relative alla vita e all'attivita' del Ministero; attende alla diffusione di dichiarazioni del Ministro e di comunicati ufficiali; attende alla diramazione delle informazioni agli uffici del Ministero; attende ad ogni altra attivita' concernente la stampa e la radiotelevisione di competenza del Ministero.
2.Responsabile dell'ufficio e' il capo dell'ufficio stampa.
Capo III SEGRETERIE PARTICOLARI
Art. 8
Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato
1.Le segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato hanno la composizione ed attendono alle funzioni indicate dal decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni ed integrazioni.
Nota all'art. 8, comma 1: Per il titolo del R.D.L. n. 1100/1924 vedi nota precedente all'art. 4, comma 1.
Capo IV SERVIZI
Art. 9
Servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale
1.Il Servizio esercita le funzioni generali di competenza del Ministero concernenti tutte le forme di inquinamento e il risanamento dell'ambiente, e quindi la prevenzione, la rilevazione e lo studio dei fenomeni inquinanti, la promozione ed il coordinamento dell'attivita' di ricerca e sperimentazione tecnico-scientifica in materia di prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale, l'individuazione e il risanamento delle aree inquinate. Promuove e cura i relativi adempimenti tecnici ed amministrativi, anche in riferimento a convenzioni internazionali, direttive, decisioni e regolamenti comunitari, nonche' i rapporti con le regioni per le materie di competenza. Predispone gli atti e le attivita' di competenza del Ministro riguardanti le stesse materie, anche ai fini dell'adozione degli atti per i quali e' previsto il suo concerto.
3.Il Servizio partecipa inoltre, per la parte di sua competenza e in collaborazione con il Servizio per la conservazione della natura, all'esercizio delle funzioni attribuite al Ministro dell'ambiente, a norma dell'art. 2, comma 8, della legge 8 luglio 1986, n. 349, per la concertazione dei provvedimenti relativi al piano generale di difesa del mare e delle coste marine di cui all'art. 1 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.
4.Il Servizio si articola nelle seguenti divisioni: divisione 1ª - Inquinamento del suolo; divisione 2ª - Inquinamento atmosferico, acustico e radioattivo; divisione 3ª - Inquinamento delle acque; divisione 4ª - Affari generali - Aree ad elevato rischio di crisi ambientale.
5.I piani settoriali di prevenzione degli inquinamenti e di risanamento sono elaborati dalle singole divisioni secondo le rispettive competenze.
6.Al Servizio e' preposto un dirigente generale del ruolo tecnico, con funzioni di direttore, coadiuvato da un dirigente superiore del ruolo amministrativo, con funzioni di vicedirettore addetto al coordinamento degli affari amministrativi, e da un dirigente superiore del ruolo tecnico, con funzioni di vicedirettore addetto al coordinamento degli affari di carattere tecnico. A ciascuna delle prime tre divisioni e' preposto un primo dirigente del ruolo tecnico; alla quarta divisione e' preposto un primo dirigente del ruolo amministrativo.
7.Nell'ambito del Servizio e' costituito un ufficio del direttore, con compiti di diretta collaborazione con il direttore del Servizio. All'ufficio e' preposto un impiegato di livello funzionale non inferiore al settimo.
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