DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1987, n. 309

Type DPR
Publication 1987-06-30
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti l'articolo unico della legge 28 dicembre 1952, n. 3060, e l'art. 47 dell'ordinamento della professione di dottore commercialista, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067;

Ritenuta la necessita' di apportare adeguamenti alla tariffa per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1981, n. 129;

Sentito il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale prezzi, ai sensi dell'art. 14, penultimo comma, della legge n. 887/1984;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Tra il secondo e il terzo comma dell'art. 3 della tariffa vigente e' inserito il comma seguente: "Trascorsi tre mesi dall'invio della parcella senza che gli importi esposti siano contestati nella congruita', in caso di mancato integrale pagamento si applica, oltre agli interessi di mora al tasso legale, la rivalutazione monetaria cosi' come stabilito dalla legge 11 agosto 1973, n. 533".

Art. 2

Le parole "secondo scaglione" contenute nel secondo comma dell'art. 11 della tariffa vigente sono sostituite con le parole "terzo scaglione".

Art. 3

Le indennita' di cui all'art. 15 della tariffa vigente sono triplicate.

Art. 4

Le parole "del valore massimo di L. 5.000.000" di cui al secondo comma dell'art. 17 della tariffa vigente sono sostituite dall'espressione "il cui valore e' compreso nel terzo scaglione".

Art. 5

Il secondo comma dell'art. 18 della tariffa vigente e' sostituito dal seguente: "L'onorario per ogni ora di prestazione e' di L. 18.000".

Art. 6

Gli onorari graduali di cui all'art. 19, n. 3, della tariffa vigente sono triplicati.

Art. 7

I valori degli scaglioni di cui all'art. 34 della tariffa vigente sono raddoppiati.

Art. 8

Gli scaglioni e gli onorari di cui all'art. 19, n. 1 e n. 2, e di cui agli articoli 28, 43 e 64, esclusa la lettera A), gli onorari fissi e graduali di cui agli articoli 22 e 23, nonche' gli scaglioni ((di cui agli articoli 24, 29, 30, 33, 39, 42, 44, 47, 52,53, 54, 61 e 65 della tariffa vigente)) sono aumentati del 65 per cento.

Art. 9

Gli onorari di cui alla lettera A) dell'art. 64 della tariffa vigente sono raddoppiati. Tra il secondo e il terzo comma dello stesso art. 64 e' inserito il seguente comma: "Nei casi di dichiarazioni dei redditi e dell'IVA di imprenditori, il cui giro di affari e' costituito prevalentemente da lavorazione "per conto terzi" e di dichiarazioni di redditi delle persone giuridiche, i suddetti onorari possono essere ulteriormente aumentati del 50 per cento, mentre, nel caso di dichiarazione dei redditi e dell'IVA di imprenditori con volume di affari superiore al miliardo, l'onorario e' determinato in misura discrezionale".

COSSIGA

ROGNONI, Ministro di grazia e giustizia

PIGA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

GORIA, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 luglio 1987

Atti di Governo, registro n. 68, foglio n. 17

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