DECRETO 21 luglio 1987, n. 323
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, sul credito agevolato al commercio, e successive modificazioni;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modifiche, della legge 6 febbraio 1987, n. 15, concernente misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, che prevede la concessione di finanziamenti agevolati e di contributi in conto capitale a favore degli operatori commerciali per l'acquisto di immobili condotti in locazione ed adibiti ad attività commerciale da almeno dieci anni a valere sul fondo di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e l'emanazione, entro sessanta giorni, di un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato concernente le modalità per la concessione e l'erogazione delle predette agevolazioni;
Visto il comma 8-bis dell'art. 3 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, recante interventi urgenti in materia di distribuzione commerciale e ulteriori modifiche alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, sulla disciplina del credito agevolato al commercio, che estende i citati interventi agevolativi all'acquisto di locali alberghieri non di lusso e di locali condotti da agenzie di viaggio;
Visto
l'art. 7, terzo comma, del decreto-legge 25 maggio 1987, n. 206, che pone un limite massimo di lire 6 miliardi alle spese ammissibili alle agevolazioni finanziarie sopra richiamate; Decreta:
Art. 1
Soggetti beneficiari e spese agevolabili
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