LEGGE 7 agosto 1987, n. 332
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.In deroga a quanto previsto dall'articolo 34, terzo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, i termini del procedimento per i referendum, indetti con i decreti del Presidente della Repubblica 5 aprile 1987, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80 del 6 aprile 1987, e sospesi per effetto dell'anticipato scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica disposto con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1987, n. 159, riprendono a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
2.Il Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, indice con decreto i referendum di cui al comma 1, fissando la nuova data di convocazione degli elettori in una delle domeniche comprese tra il 15 ottobre e il 30 novembre 1987. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della data di convocazione degli elettori.
NOTE Nota all'art. 1, comma 1: Il testo dell'art. 34, terzo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), è il seguente: "I termini del procedimento per il referendum riprendono a decorrere a datare dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla data della selezione".
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