DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1987, n. 337
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2348, con il quale viene approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di borsa spettanti alla camera di commercio di Trieste;
Visto l'avviso n. 71 del dipartimento di finanza del Governo militare alleato del 19 dicembre 1950 con il quale sono state apportate modifiche alla tariffa dei diritti di ingresso alla borsa valori di Trieste;
Vista la delibera n. 583 del 16 settembre 1986, con la quale la camera di commercio di Trieste ha richiesto la modifica della tariffa dei diritti sopracitati;
Vista la delibera n. 1 del 13 ottobre 1975, con la quale la Commissione nazionale per le societa' e la borsa ha prescritto l'uso di apposita tessera personale per l'ingresso in borsa, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;
Visti l'art. 25 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, art. 7 del regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29 e gli articoli 32, 53 e 80 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e l'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315;
Sulla
proposta del Ministro del tesoro; Decreta:
Articolo unico
A decorrere dal 1 gennaio 1987, la tariffa dei diritti spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trieste per il rilascio delle tessere di accesso nei recinti riservati della locale borsa valori e' stabilito nella seguente misura: Agenti di cambio: rappresentanti alle grida . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 15.000 impiegati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20.000 fattorini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000 Remisier: istituti di credito e banche: osservatore e sostituto osservatore alle grida . . . . . . L. 100.000 dirigenti e funzionari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 70.000 impiegati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 30.000 fattorini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20.000 commissionari: titolare o rappresentante . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 50.000 impiegati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20.000 fattorini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000 pubblico: tessera annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 12.000
COSSIGA
GORIA, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 agosto 1987
Registro n. 28 Tesoro, foglio n. 232
NOTE Note alle premesse: - Il testo dell'art. 2 del D.P.R. n. 138/1975 (Attuazione della delega di cui all'art. 2, lettere c) e d), della legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente disposizioni dirette a coordinare, con le attribuzioni della Commissione nazionale per le societa' e la borsa, le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento delle borse valori e l'ammissione dei titoli a quotazione, nonche' le forme di controllo ed ispezione previste dalla legislazione vigente nel settore dell'attivita' creditizia e delle partecipazioni statali), e' il seguente: "Art. 2 (Competenze della camera di commercio). - La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvede in materia di: 1) adempimenti di cui all'art. 2 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, d'intesa con la deputazione di borsa; 2) conservazione dei libri degli agenti defunti, interdetti o cancellati dal ruolo; 3) conservazione delle procure speciali dei rappresentanti degli agenti di cambio; 4) rilascio delle tessere personali di ingresso in borsa qualora la Commissione nazionale per le societa' e la borsa ne prescriva l'uso; 5) richiesta al competente ufficio giudiziario dei certificati di cui all'art. 8, ultimo comma, della legge 20 marzo 1913, n. 272; 6) conservazione dei listini originali dei prezzi formati e pubblicati secondo le prescrizioni della Commissione e rilascio dei relativi estratti e certificati autentici". - Il testo dell'art. 25 del R.D. n. 1068/1913 (Regolamento per l'esecuzione della legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle borse di commercio) e' il seguente: "Art. 25. - Le camere di commercio, le quali deliberino di rilasciare le tessere di ingresso, di cui all'art. 10 della legge, potranno imporre per esse un diritto, osservate le norme stabilite dall'art. 44, lettera a), e dall'art. 45 della legge 20 marzo 1910, n. 121". - Il testo dell'art. 7 del R.D. n. 29/1925 (Approvazione del regolamento generale per l'attuazione del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle camere di commercio e industria del Regno), e' il seguente: "Art. 7. - La camera di commercio e industria provvede ai locali ed a quanto altro occorre al funzionamento delle Borse di commercio alla propria dipendenza e dei relativi uffici; fornisce anche tutto il personale necessario sia per le riunioni di Borsa, sia per il funzionamento degli organi di borsa. Le spese relative alla pubblicazione del listino di borsa sono a carico della camera. Le entrate delle borse di commercio sono costituite: a) dai diritti per la quotazione dei titoli sul listino di borsa; b) dai diritti per il rilascio delle tessere d'ingresso ai recinti ed agli spazi riservati; c) dai diritti per l'uso dei telefoni, di tavoli, cabine e per ogni altro servizio a disposizione delle borse. Le tariffe dei suindicati diritti sono deliberate dalla camera di commercio; quelle per i diritti di cui alle lettere a) e b) debbono essere approvate con decreto reale. La gestione delle Borse di commercio puo' formare oggetto di concessione con facolta' di partecipazione delle camere interessate. L'atto di concessione deve essere approvato con decreto reale. Rimangono in ogni caso riservate alle camere le funzioni di tutela e di vigilanza che sono ad esse demandate dalla legge". - L'art. 53 del testo unico delle leggi sui consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con R.D. n. 2011/1934 prevede, fra l'altro, che l'istituzione dei diritti e delle imposte spettanti ai consigli dell'economia corporativa [ora camere di commercio], indicati nell'art. 52, debbano avvenire con decreto reale (ora con decreto del Presidente della Repubblica). Il testo degli articoli 32 e 80 dello stesso testo unico e' il seguente: "Art. 32. - Oltre ad avere le attribuzioni indicate negli articoli precedenti, i consigli: 1° adempiono le attribuzioni gia' demandate ai comitati forestali, alle commissioni provinciali di agricoltura, alle commissioni e ai comitati zootecnici ed alle amministrazioni provinciali in dipendenza delle leggi 5 luglio 1908, n. 392, e 21 giugno 1925, n. 1162; 2° approvano i piani di massima della destinazione e utilizzazione dei demani comunali e dei domini collettivi, in conformita' delle leggi vigenti in materia, salvo il disposto dell'art. 1 della legge 16 marzo 1931, n. 377, contenente norme per la coordinazione delle leggi sugli usi civici con quelle della bonifica integrale; 3° compilano, in base a norme regolamentari approvate dal Ministro per le corporazioni, d'intesa col Ministro per la grazia e giustizia, i ruoli degli stimatori e pesatori pubblici, i ruoli in genere dei periti e degli esperti e formano altresi', a norma di legge, il ruolo dei mediatori; tuttavia in nessun caso i consigli possono formare ruoli per attivita' professionali per le quali sussistano albi regolati da apposite disposizioni; 4° amministrano le Borse di commercio, percependone le entrate e sostenendone le spese, comprese quelle inerenti alla vigilanza governativa, e possono altresi', con l'autorizzazione del Ministro per le corporazioni, sentiti i Ministri interessati, fondare e esercire aziende, gestioni o servizi speciali nell'interesse dell'agricoltura, dell'industria o del commercio, o partecipare ad aziende, gestioni o servizi speciali sempreche' siano fondati e gestiti da altri enti pubblici, fissando in quest'ultimo caso i poteri di vigilanza che i consigli stessi si riservano; 5° esercitano il controllo sugli uffici di collocamento esistenti nella provincia, provvedono alla loro coordinazione e adempiono alle altre funzioni indicate dall'art. 6 del regio decreto 29 marzo 1928, n. 1003, e dal regolamento approvato con regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3222, ferme restando le disposizioni speciali sul collocamento della gente di mare e dei lavoratori dei porti, a norma dell'art. 1, ultimo comma, del predetto regio decreto 29 marzo 1928, n. 1003; 6° provvedono alle designazioni per la formazione e la revisione degli albi dei cittadini destinati a funzionare come consiglieri esperti della Magistratura del lavoro o come assistenti presso le Sezioni del lavoro delle preture o dei tribunali, ai termini degli articoli 61 del regio decreto 1 luglio 1926, n. 1130, e 29 e seguenti del regio decreto 21 maggio 1934, n. 1073. Ai consigli stessi spetta l'accertamento degli usi e delle consuetudini commerciali ed agrari della provincia e dei comuni, le cui raccolte sono da essi compilate e rivedute periodicamente con le norme di cui agli articoli 34 e seguenti. Ai consigli sono inoltre demandate le attribuzioni assegnate da leggi e regolamenti speciali alle cessate camere di commercio e industria e ai consigli agrari provinciali. Ai consigli sono altresi' deferite le attribuzioni delle amministrazioni provinciali e dei tesorieri della provincia nei riguardi dei servizi di contabilita' e di cassa dei consorzi di rimboschimento, con le norme stabilite dal regolamento approvato con regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, nonche' quelle demandate ai prefetti e alle tesorerie delle province per i depositi riguardanti le opere di miglioramento del patrimonio rustico dei comuni e di altri enti, ai termini dell'art. 134 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267". "Art. 80. - Sino a quando non saranno emanate le speciali disposizioni e norme di cui al precedente art. 79 o il regolamento generale, restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento generale delle camere di commercio e industria, approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29; del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 1626, sul funzionamento degli uffici provinciali dell'economia; del regio decreto 20 maggio 1928, n. 1293, sui contributi degli istituti di assicurazioni sociali dovuti ai consigli; del regio decreto 26 maggio 1928, n. 1104, contenente norme sul funzionamento dei consigli; del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1627, sull'applicazione della sovrimposta terreni e fabbricati spettante ai consigli, modificato dall'art. 254 del testo unico approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175; e del regio decreto 17 aprile 1931, n. 585, contenente disposizioni varie riguardanti il personale". - Il testo dell'art. 6 del D.L.L. n. 315/1944 (Soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonche' degli uffici provinciali del commercio e dell'industria), e' il seguente: "Art. 6. - Le camere di commercio, industria e agricoltura torneranno a percepire con le stesse forme e privilegi i diritti e i tributi gia' attribuiti ai soppressi consigli dell'economia".
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