DECRETO 7 agosto 1987, n. 343

Type Decreto
Publication 1987-08-07
Ultimo aggiornamento 1987-08-22
State In force
Source Normattiva
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IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 24 marzo 1981, recante: "Norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero", e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 26 agosto 1985, recante: "Disposizioni valutarie concernenti l'importazione e l'esportazione di merci", e successive modificazioni;

Vista la decisione del 15 giugno 1987 con la quale la Commissione CEE ha respinto il ricorso dell'Italia all'art. 115 del trattato di Roma per l'esclusione dal trattamento di libera pratica di taluni prodotti di origine giapponese;

Vista la comunicazione del 3 agosto 1987 con la quale la Commissione CEE ha informato di non avere accolto la richiesta dell'Italia di riesame della citata decisione del 15 giugno 1987;

Ritenuta

l'opportunità, in mancanza di informazioni valutarie pregresse, di poter stimare con tempestività l'incidenza effettiva sulla bilancia valutaria delle importazioni relative agli autoveicoli di cui alla citata decisione, e contemporaneamente di permettere una rapida acquisizione dei dati concernenti le importazioni effettive; Decreta:

Art. 1

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è provvisoriamente sospeso il regime dell'autorizzazione automatica per l'importazione dei seguenti prodotti, originari del Giappone ed immessi in libera pratica negli altri Stati membri della CEE:

V.D. Indicazione dei prodotti

87.02 ex A e ex B stat. da 210 a 400 Autoveicoli "fuoristrada" per il trasporto di persone e/o di merci

da 810 a 880 Autocarri "non fuoristrada" per il trasporto merci

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