DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1987, n. 362

Type DPR
Publication 1987-03-16
Ultimo aggiornamento 1987-09-02
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419 e, in particolare, l'art. 21; Veduto lo statuto deliberato dal consiglio direttivo del Centro europeo dell'educazione; Udito il parere n. 2119/86 reso dal Consiglio di Stato - sezione II, in data 12 novembre 1986; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica; Decreta: E' approvato a reso esecutivo il testo dello statuto del Centro europeo dell'educazione annesso al presente decreto e firmato d'ordine nostro dal Ministro della pubblica istruzione.

COSSIGA

FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione

GORIA, Ministro del tesoro

GASPARI, Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 agosto 1987

Atti di Governo, registro n. 68, foglio n. 40

Statuto del centro europeo dell'educazione - art. 1

STATUTO DEL CENTRO EUROPEO DELL'EDUCAZIONE Art. 1. Il Centro europeo dell'educazione, con sede a Frascati, villa Falconieri, ha personalita' giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa, ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Statuto del centro europeo dell'educazione - art. 2

Art. 2. I compiti del Centro sono quelli previsti dall'[art. 12, comma terzo](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974;419~art12-com3) e [quarto, del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974;419~art12-com4). Il Centro organizza ed articola le sue attivita' e sviluppa le proprie attrezzature al fine di realizzare tali compiti di documentazione, studio e ricerca in campo educativo, in collegamento sia con istituzioni internazionali e particolarmente europee, sia con istituzioni nazionali, in primo luogo gli istituti regionali per la ricerca, la sperimentazione e l'aggiornamento educativi e la biblioteca di documentazione pedagogica di Firenze. Il Centro promuove e svolge ricerche, anche sperimentali, che abbiano carattere di particolare rilevanza nei settori di competenza. Esso e' sede di incontri e seminari nazionali e internazionali, utili al perseguimento delle sue finalita'.

Statuto del centro europeo dell'educazione - art. 3

Art. 3. Sono organi del Centro: il consiglio direttivo; il presidente; il collegio dei revisori dei conti.

Statuto del centro europeo dell'educazione - art. 4

Art. 4. Il consiglio direttivo e' composto da undici membri scelti e nominati ai sensi dell'[art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974;419~art13). I componenti del consiglio direttivo durano in carica cinque anni e possono farne parte nel quinquennio successivo. Alle sedute del consiglio direttivo partecipano, senza diritto di voto, il segretario del Centro e i revisori dei conti. In caso di cessazione per dimissioni o altra causa di uno o piu' membri il consiglio viene reintegrato con le stesse procedure di cui al primo comma.

Statuto del centro europeo dell'educazione - art. 5

Art. 5. Il consiglio direttivo: a) elegge il presidente tra i membri di nomina del Ministro della pubblica istruzione nonche' il delegato per la conferenza dei presidenti di cui all'[art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974;419~art15); b) elegge tra i propri membri i delegati alla supervisione dei dipartimenti di cui al successivo art. 15 e ne designa i responsabili tra il personale comandato presso l'ente; c) delibera annualmente il programma delle attivita' con l'indicazione delle relative spese; d) delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo; e) autorizza il presidente a stare in giudizio e a stipulare contratti e convenzioni per l'attuazione dei fini istituzionali; f) autorizza il presidente a conseguire legati, ad accettare eredita' e donazioni e ad acquistare immobili; g) delibera le modifiche al presente statuto nonche' l'ordinamento interno; h) designa gli ispettori tecnici della cui collaborazione intende avvalersi; i) delibera il fabbisogno di personale ispettivo, direttivo, docente, amministrativo e di ragioneria da richiedere in assegnazione al Ministero della pubblica istruzione, il rinnovo del relativo provvedimento di comando nonche' sulle proposte da formulare al Ministero circa le procedure concorsuali per l'assegnazione di detto personale; l) delibera la radiazione dei crediti riconosciuti assolutamente inesigibili; m) delibera l'eliminazione dagli inventari e la eventuale vendita degli oggetti mobili divenuti inservibili e che non occorre ulteriormente conservare; n) stabilisce la somma che annualmente il presidente e' autorizzato a spendere direttamente per l'acquisto del materiale di consumo, per modesti rinnovi o completamenti del materiale didattico e tecnico-scientifico, comprese le dotazioni librarie e i periodici; o) determina la misura del fondo di anticipazione al responsabile dell'ufficio di ragioneria per le spese minute; p) designa l'istituto di credito che dovra' disimpegnare il servizio di cassa; q) delibera circa l'alienazione dei beni immobili e l'assunzione di mutui ed obbligazioni; r) adotta ogni altra deliberazione occorrente per il funzionamento dell'ente. Le delibere del consiglio direttivo sono immediatamente esecutive accetto quelle previste ai punti d) f), l), m) e q) le quali sono soggette all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione; quella di cui alla lettera g), per quanto riguarda le modifiche al presente statuto, e' approvata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica, udito il Consiglio di Stato.

Statuto del centro europeo dell'educazione - art. 6

Art. 6. Il consiglio direttivo si riunisce, in via ordinaria, ogni mese su convocazione del presidente, mediante preavviso di almeno cinque giorni ed in via straordinaria, quando lo richieda un terzo dei suoi componenti ovvero quando e' chiamato, su iniziativa del presidente, a ratificare i provvedimenti adottati d'urgenza dal presidente stesso a norma del successivo art. 8. Ogni componente del consiglio direttivo puo' proporre l'inserimento di punti all'ordine del giorno per la successiva seduta del consiglio stesso. La riunione del consiglio direttivo e' valida quando e' presente la maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni si considerano valide se adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quando specifiche norme non prevedano maggioranze diverse. A parita' di voti prevale quello del presidente o del vicepresidente che lo sostituisce, salvo i casi in cui l'ordinamento preveda lo scrutinio segreto. Per modificare il presente statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti del numero dei consiglieri in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Statuto del centro europeo dell'educazione - art. 7

Art. 7. Il presidente e' eletto dal consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica ed e' scelto tra i consiglieri di nomina del Ministro della pubblica istruzione. Il presidente rimane in carica per la durata del consiglio direttivo ed e' rieleggibile per un altro quinquennio.

Statuto del centro europeo dell'educazione - art. 8

Art. 8. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente, sovrintende alle sue attivita', convoca e presiede le sedute del consiglio direttivo e provvede, con la collaborazione del segretario, all'attuazione delle relative delibere; propone gli argomenti da trattare nelle sedute. Adotta i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo nei casi di particolare urgenza e li sottopone all'approvazione del consiglio medesimo nella prima seduta successiva al provvedimento e, comunque, in seduta straordinaria, non oltre trenta giorni dall'adozione del provvedimento stesso. Coordina, sulla base dei programmi deliberati dal consiglio direttivo e con la collaborazione del segretario, l'attivita' dei dipartimenti e dei servizi. Stipula in nome dell'istituto, previa autorizzazione del consiglio direttivo, contratti e convenzioni. Dispone le spese per le attivita' previste alla lettera n) del precedente art. 5. Predispone le relazioni annuali da allegare al conto consuntivo e al bilancio di previsione nonche' quelle relative alle variazioni di bilancio. Firma gli ordini di incasso e i titoli di spesa secondo le norme di cui al successivo art. 18.

Statuto del centro europeo dell'educazione - art. 9

Art. 9. Il consiglio direttivo elegge tra i propri membri uno o due vicepresidenti. Il vicepresidente, o il piu' anziano fra essi, sostituisce il presidente, in caso di sua assenza o impedimento, nella trattazione di affari di ordinaria amministrazione e in funzioni di rappresentanza e firma gli ordini di incasso nonche' i mandati di pagamento, previa espressa delega del presidente. Nel caso di elezione di due vicepresidenti e nell'indisponibilita' di quello piu' anziano, subentra l'altro nella supplenza.

Statuto del centro europeo dell'educazione - art. 10

Art. 10. Come organo interno di supporto al consiglio direttivo e' istituito il comitato di presidenza composto dal presidente, dal vicepresidente o dai due vicepresidenti, dai delegati alla supervisione dei quattro dipartimenti, di cui al successivo art. 15, e dal segretario, incaricato di redigere i verbali delle riunioni. I delegati sono eletti dal consiglio direttivo fra i propri membri. Il comitato di presidenza predispone i programmi di attivita' da sottoporre alla approvazione del consiglio direttivo, ne esamina e valuta sistematicamente gli sviluppi e ne riferisce periodicamente al consiglio stesso.

Statuto del centro europeo dell'educazione - art. 11

Art. 11. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da un rappresentante del Ministero del tesoro - che lo presiede - da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, e da un rappresentante del Ministero della funzione pubblica. I membri del collegio sono nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione per la durata di cinque anni ed il loro mandato puo' essere rinnovato. I revisori dei conti possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio direttivo, alle quali devono essere invitati. Il collegio dei revisori controlla la gestione amministrativo-contabile dell'istituto; vigila sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dello statuto; accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili effettuando periodiche verifiche amministrativo-contabili di cui redige regolare verbale; esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo compilando apposita relazione da allegarsi ai predetti documenti contabili.

Statuto del centro europeo dell'educazione - art. 12

Art. 12. Il segretario e' nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione che lo sceglie tra gli ispettori tecnici, il personale direttivo e docente, i docenti universitari e il personale dell'amministrazione scolastica; dura in carica cinque anni e puo' essere confermato per un altro quinquennio. Il segretario: assicura, nell'ambito dei programmi deliberati dal consiglio direttivo e sulla base delle indicazioni del presidente, il coordinamento operativo delle attivita' dell'ente; sovrintende, sulla base delle deliberazioni adottate dal consiglio e delle direttive impartite dal presidente, all'amministrazione del personale e all'attivita' amministrativo-contabile dell'ente, per quanto riguarda l'attuazione dei compiti istituzionali; predispone, d'intesa con il presidente, gli atti per le deliberazioni del consiglio direttivo; firma, secondo le norme di cui al successivo art. 18, gli ordini di incasso e i titoli di spesa; partecipa alle sedute del consiglio direttivo e del comitato di presidenza senza diritto di voto e cura la stesura dei relativi verbali. Il segretario, in caso di assenza o impedimento, e' sostituito per gli atti contabili dal responsabile dell'ufficio ragioneria dell'ente.

Statuto del centro europeo dell'educazione - art. 13

Art. 13. Il personale del Centro si compone altresi' di personale comandato appartenente al ruolo amministrativo e a quello della scuola, anche universitario. Il personale comandato e' assegnato con decreto ministeriale sulla base di concorsi per titoli indetti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio direttivo dell'ente. Il comando del personale ha la durata di cinque anni e puo' essere rinnovato per un altro quinquennio, a richiesta del consiglio direttivo. Il servizio prestato in posizione di comando e' valido a tutti gli effetti. Il conferimento degli incarichi a tempo determinato a persone estranee all'Amministrazione della pubblica istruzione per lo svolgimento di particolari mansioni tecniche e scientifiche sara' disciplinato sulla base di quanto stabilisce l'art. 16, penultimo e ultimo comma, del [decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419). Il fabbisogno di personale, ivi compreso quello amministrativo, tecnico e ausiliario, e le relative variazioni vengono stabilite dal consiglio direttivo contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione.

Statuto del centro europeo dell'educazione - art. 14

Art. 14. Il patrimonio mobiliare e immobiliare attribuito in dotazione ad ogni titolo al CEDE e' inizialmente stabilito con decreto ministeriale ai sensi dell'[art. 18, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art18-com2). Le modifiche in aumento o in diminuzione avvengono secondo la normativa in vigore per gli enti di diritto pubblico. Il Centro provvede al finanziamento delle proprie attivita' con i contributi dello Stato e con i proventi di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica istitutivo.

Statuto del centro europeo dell'educazione - art. 15

Art. 15. Ai fini dell'espletamento dei compiti istituzionali, le attivita' del CEDE afferiscono per materie ai seguenti dipartimenti e servizi: 1) dipartimento di studi e ricerche sulla programmazione e sui costi dei sistemi formativi; 2) dipartimento di studi e ricerche sulla educazione permanente e ricorrente, anche con riferimento ai rapporti di trasformazione e occupazione; 3) dipartimento di studi e ricerche sui problemi dell'apprendimento e della sua valutazione, sulle metodologie didattiche e sull'impiego delle tecnologie educative; 4) dipartimento di studi e ricerche sull'innovazione educativa e sull'aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente; 5) servizio di documentazione e informazione. I dipartimenti collaborano strettamente tra loro, e si avvalgono del servizio documentazione e informazione. Il servizio documentazione e informazione e' posto sotto la vigilanza diretta della presidenza, e coordinato da un esperto documentalista con particolare competenza nel campo della ricerca educativa. I responsabili dei dipartimenti e del servizio sono designati di regola dal consiglio direttivo al di fuori dei propri membri dell'ambito del personale comandato. Ove cio' non risulti possibile, o per i periodi in cui cio' non possa utilmente realizzarsi, funge da responsabile del dipartimento il membro del comitato di presidenza delegato alla supervisione del dipartimento stesso.

Statuto del centro europeo dell'educazione - art. 16

Art. 16. Il bilancio di previsione e' di competenza. Esso prevede le entrate che l'ente acquistera' il diritto di percepire e le spese che l'ente assumera' l'obbligo di pagare nel corso dell'esercizio. L'unita' elementare del bilancio e' rappresentata dal capitolo. E' vietata qualsiasi gestione fuori bilancio. Sulla base del programma di attivita' e del piano di gestione approvati dal consiglio direttivo, entro il 15 novembre di ogni anno l'ufficio ragioneria dell'ente predispone il bilancio di previsione relativo all'anno successivo e, corredato da una relazione illustrativa, lo presenta al consiglio stesso. Entro il 30 novembre successivo il consiglio delibera il bilancio di previsione che deve essere inviato, unitamente alla relazione del presidente, a quella del collegio dei revisori dei conti e ad una copia della deliberazione del consiglio stesso, al Ministero della pubblica istruzione, per l'approvazione non oltre il 15 dicembre. Qualora il bilancio non sia approvato dal Ministero prima dell'inizio dell'anno finanziario, l'ente e' autorizzato ad eseguire le spese improrogabili entro i limiti di 1/12 per ciascun mese degli stanziamenti definitivi del bilancio dell'esercizio precedente. Tali limiti, non si applicano per il pagamento di spese obbligatorie. Le entrate e le spese inserite in bilancio vengono classificate in: a) entrate e spese correnti (o di funzionamento); b) entrate e spese in conto capitale (o di investimento); c) entrate e spese per partite di giro. Le entrate e le spese debbono essere iscritte in bilancio per il loro importo integrale. Le entrate correnti comprendono: a) le rendite patrimoniali; b) i finanziamenti dello Stato; c) i contributi di altri enti pubblici e privati, e di singole persone; d) i proventi di prestazioni rese ad amministrazioni anche statali, ad enti istituzionali; e) i proventi delle vendite di pubblicazioni curate dall'ente; f) altre entrate eventuali. Le spese correnti comprendono: A) gli oneri e le spese per il mantenimento del patrimonio; B) le spese di funzionamento amministrativo e istituzionale. Le entrate in conto capitale comprendono i contributi che lo Stato, gli enti o i privati assegnano per spese di investimento. Le spese in conto capitale comprendono le spese destinate all'aumento del patrimonio per il raggiungimento delle finalita' istituzionali (acquisto o rinnovo di attrezzature didattiche, scientifiche e tecniche, impianto di biblioteca, uffici, ecc.). Le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto terzi e che percio' costituiscono, nello stesso tempo, un debito ed un credito per l'ente. Nel bilancio di previsione e' iscritto come prima posta dell'entrata o della spesa, rispettivamente, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello il cui preventivo si riferisce. Al bilancio e' allegata una tabella dimostrativa del predetto avanzo o disavanzo di amministrazione nella quale sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'eventuale utilizzazione del presunto avanzo di amministrazione. Di detti stanziamenti l'ente non potra' disporre se non quando sia dimostrata l'effettiva disponibilita' dell'avanzo di amministrazione ed a misura che l'avanzo stesso venga realizzato. Del presunto disavanzo di amministrazione risultante dalla suddetta tabella deve tenersi obbligatoriamente conto all'atto della formulazione delle previsioni di esercizio, al fine del relativo assorbimento, ed il consiglio direttivo dell'ente deve, nella deliberazione del bilancio preventivo, illustrare i criteri adottati per pervenire a tale assorbimento. Nel caso di accertamento, in sede consuntiva, di un disavanzo maggiore di quello presunto, il consiglio deve deliberare i necessari provvedimenti atti ad eliminare gli effetti di detto scostamento. Nel bilancio di previsione deve essere iscritto, tra le spese, un fondo di riserva, il cui ammontare non potra' superare il tre per cento del totale delle spese correnti previste, per provvedere alle maggiori necessita' che possono manifestarsi durante il corso dell'esercizio. Su detto fondo non possono essere emessi mandati di pagamento, ma esso deve servire ad integrare, mediante storni, gli stanziamenti degli altri capitoli di bilancio. Alle variazioni di bilancio si provvede, oltre che con prelevamento dal fondo di riserva o dall'avanzo di amministrazione, anche con storni di fondi dai capitoli di spesa che presentino disponibilita', nonche' in conseguenza di nuove o maggiori entrate accertate. Le delibere riguardanti le variazioni di bilancio possono essere adottate soltanto dopo che sia stato approvato il bilancio, ma non oltre il 31 ottobre, e vanno trasmesse per l'approvazione al Ministero della pubblica istruzione entro quindici giorni dalla data delle delibere stesse. Nessuna spesa puo' essere effettuata se non sia contemplata in bilancio e non rientri nei limiti del relativo stanziamento. I componenti del consiglio direttivo rispondono personalmente per le delibere di impegno di spese eccedenti gli stanziamenti. Le entrate accertate ma non riscosse durante l'esercizio e le spese legalmente impegnate e non pagate costituiscono, rispettivamente, i residui attivi e passivi. La gestione dei residui deve essere tenuta distinta da quella della competenza. Non e' consentito iscrivere tra i residui degli anni precedenti somme che non siano state comprese nella competenza dei relativi esercizi finanziari.

Statuto del centro europeo dell'educazione - art. 17

Art. 17. Gli acquisti debbono formare oggetto di specifica deliberazione del consiglio direttivo, dalla quale debbono risultare i mezzi di finanziamento, le attrezzature da acquistare con la loro destinazione, i prezzi unitari, il prezzo complessivo (compresa l'imposta sul valore aggiunto) e i capitoli di imputazione della spesa. Alla deliberazione debbono essere allegati i seguenti documenti: a) il prospetto comparativo e le offerte di almeno tre ditte interpellate; b) la relazione del presidente dell'ente con l'indicazione dei motivi degli acquisti e delle scelte. Nella stessa relazione, per le attrezzature richiedenti la disponibilita' di appositi locali e di personale particolarmente qualificato, debbono essere fornite, analiticamente, le indicazioni relative. E' escluso l'obbligo dell'acquisizione dei preventivi di almeno tre ditte per le forniture di oggetti o impianti prodotti esclusivamente da una ditta. Non sono soggette alle predette procedure le spese che il presidente effettua nell'ambito del limite di somma di cui al punto n) del precedente art. 5.

Statuto del centro europeo dell'educazione - art. 18

Art. 18. Il servizio di cassa deve essere espletato, su di un unico conto corrente, da un istituto di credito, che assume anche la custodia dei valori, in base ad un'apposita convenzione. Essa deve prevedere il riconoscimento, nei confronti dell'ente, delle condizioni piu' favorevoli. Per l'espletamento di particolari servizi, l'ente si puo' avvalere dei conti correnti postali nonche' di istituzioni all'uopo convenzionate. Le somme versate su detti conti, sui quali non possono essere ordinati pagamenti, sono trasferite alla fine di ogni trimestre sul conto corrente presso l'istituto cassiere. Tutte le entrate sono versate direttamente all'istituto di credito mediante ordini di incasso (reversali) numerati progressivamente. L'istituto cassiere, per ogni somma riscossa, rilascera' quietanza staccandola da apposito bollettario a "madre e figlia" che gli sara' consegnato dall'ente. Tutti i pagamenti sono effettuati mediante ordini di pagamento (mandati) numerati progressivamente. Le reversali ed i mandati debbono indicare: a) l'esercizio al quale si riferiscono; b) il numero d'ordine progressivo; c) il titolo, il capitolo del bilancio sul quale sono emessi e se si riferiscano alla competenza od ai residui; d) il nome e il cognome del debitore o del creditore; e) la causale dell'incasso o del pagamento; f) la somma da incassare o da pagare; g) la data di emissione; h) gli estremi degli atti di autorizzazione e delle documentazioni della spesa. Le reversali ed i mandati sono compilati in originale e copie. L'emissione delle reversali e dei mandati deve essere fatta in ordine cronologico; essi devono essere sottoscritti dal presidente, dal segretario e dal responsabile dell'ufficio ragioneria. Nelle reversali e nei mandati sono vietate le cancellature, le raschiature e le correzioni. In caso di errore i predetti titoli debbono essere annullati, annotando su di essi il motivo dell'annullamento. Le firme apposte nell'originale e nella copia della reversale o del mandato debbono corrispondere a quelle apposte sui modelli depositati presso l'istituto cassiere. Le reversali e i mandati sono trasmessi all'istituto cassiere con distinte numerate progressivamente. L'istituto cassiere rimettera' mensilmente all'ente i mandati estinti e le reversali incassate, e, almeno trimestralmente, un estratto del conto corrente. Tale obbligo sara' inserito nella convenzione del servizio di cassa. Le reversali rimaste da esigere e i mandati da pagare alla fine dell'esercizio sono restituiti all'ente che ha emessi. Esso li annulla e riemette nuovi titoli con imputazione alla gestione dei residui dell'esercizio finanziario successivo. Con lo stesso mandato e con la stessa reversale non possono essere disposti, rispettivamente, pagamenti o riscossioni interessanti piu' capitoli di bilancio oppure la competenza ed i residui. Alle minute spese si provvede col fondo che a tal fine viene concesso in anticipazione al responsabile dell'ufficio ragioneria dell'ente dal consiglio direttivo. L'anticipazione del suddetto fondo e' disposta con mandato emesso sull'apposito capitolo iscritto nel bilancio tra le spese per partite di giro. Quando la somma anticipata sia prossima ad esaurirsi il predetto responsabile presentera' le note documentate delle spese fatte, le quali, raggruppate con riferimento ai corrispondenti capitoli di bilancio, saranno a lui rimborsate con mandati emessi a suo favore. Analogamente sara' fatto per le spese sostenute fino all'ultimo giorno dell'esercizio, nel quale giorno il predetto responsabile dovra' versare all'istituto cassiere l'intero ammontare dell'anticipazione ricevuta, imputando il versamento nell'apposito capitolo iscritto nel bilancio fra le entrate per partite di giro. Gli originali delle reversali o dei mandati, corredati dei documenti giustificativi, saranno conservati e ordinati per capitolo di bilancio, presso l'ufficio di ragioneria. Le responsabilita' della gestione dei fondi amministrati e' imputabile in solido alle persone che sono autorizzate a firmare gli atti contabili inerenti l'amministrazione. I registri contabili obbligatori sono: a) il giornale di cassa; b) il registro partitario delle entrate; c) il registro partitario delle spese; d) il libro degli inventari. Nel giornale di cassa si trascrivono tutti i mandati e le reversali - distintamente per competenze e residui - nel giorno in cui sono emessi. Nei registri partitari delle entrate e delle spese si apriranno tanti conti quanti sono i capitoli del bilancio e vi si annoteranno le operazioni di accertamento o di impegno e quelle di incasso o di pagamento. Nei registri contabili sono vietate le cancellature e le raschiature. Le correzioni debbono essere fatte con inchiostro rosso e le parole o le cifre errate debbono rimanere visibili sotto sbarratura in rosso e convalidate con la firma del responsabile dell'ufficio di ragioneria.

Statuto del centro europeo dell'educazione - art. 19

Art. 19. Il conto consuntivo si compone del rendiconto finanziario, della situazione patrimoniale e del conto economico. Entro il mese di febbraio di ogni anno l'ufficio di ragioneria predispone il conto consuntivo dell'esercizio precedente e lo presenta, corredato da una relazione illustrativa, al consiglio direttivo. Entro il 15 marzo successivo il consiglio delibera il conto consuntivo, che deve essere inviato per l'approvazione, non oltre il 31 marzo, unitamente alla relazione del presidente, a quella del collegio dei revisori dei conti ed a copia della deliberazione del consiglio stesso, al Ministero della pubblica istruzione. Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa, distintamente per titoli, per categorie e per capitoli, ripartitamente per competenza e per residui. La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio. Essa pone altresi' in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale per effetto della gestione del bilancio o per altre cause. Sono vietate compensazioni fra partite dell'attivo e del passivo. Il conto economico deve dare la dimostrazione dei risultati economici conseguiti durante l'esercizio finanziario. Sono vietate compensazioni tra componenti positivi e negativi del conto economico. Al conto consuntivo e' annessa la situazione amministrativa la quale deve evidenziare: 1) la consistenza del conto di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivamente fatti nell'anno in conto competenza ed in conto residui ed il saldo alla chiusura dell'esercizio; 2) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e da pagare (residui passivi) alla fine dell'esercizio; 3) l'avanzo o il disavanzo d'amministrazione.

Statuto del centro europeo dell'educazione - art. 20

Art. 20. Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto relativamente alle norme concernenti la gestione amministrativo-contabile si rinvia alle disposizioni previste dalla legge e dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato.

Statuto del centro europeo dell'educazione - art. 21

Art. 21. Ogni altra norma e disposizione di carattere generale necessaria al buon funzionamento del Centro, all'organizzazione delle sue attivita', alle modalita' d'impiego del personale e all'utilizzazione delle prestazioni fornite da esperti ed enti esterni, e' stabilita con apposito ordinamento deliberato dal consiglio direttivo, ai sensi del quartultimo comma dell'[art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419/1974](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974;419~art13). Tale ordinamento e' emanabile dallo stesso consiglio direttivo su proposta del presidente o di quattro membri non prima che siano trascorsi dodici mesi dalla approvazione o dall'ultima modifica. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro della pubblica istruzione FALCUCCI

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