DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1987, n. 362

Type DPR
Publication 1987-03-16
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API
Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419 e, in particolare, l'art. 21; Veduto lo statuto deliberato dal consiglio direttivo del Centro europeo dell'educazione; Udito il parere n. 2119/86 reso dal Consiglio di Stato - sezione II, in data 12 novembre 1986; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica; Decreta: E' approvato a reso esecutivo il testo dello statuto del Centro europeo dell'educazione annesso al presente decreto e firmato d'ordine nostro dal Ministro della pubblica istruzione.

COSSIGA

FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione

GORIA, Ministro del tesoro

GASPARI, Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 agosto 1987

Atti di Governo, registro n. 68, foglio n. 40

Statuto del centro europeo dell'educazione - art. 1

STATUTO DEL CENTRO EUROPEO DELL'EDUCAZIONE Art. 1. Il Centro europeo dell'educazione, con sede a Frascati, villa Falconieri, ha personalita' giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa, ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Statuto del centro europeo dell'educazione - art. 2

Art. 2. I compiti del Centro sono quelli previsti dall'[art. 12, comma terzo](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974;419~art12-com3) e [quarto, del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974;419~art12-com4). Il Centro organizza ed articola le sue attivita' e sviluppa le proprie attrezzature al fine di realizzare tali compiti di documentazione, studio e ricerca in campo educativo, in collegamento sia con istituzioni internazionali e particolarmente europee, sia con istituzioni nazionali, in primo luogo gli istituti regionali per la ricerca, la sperimentazione e l'aggiornamento educativi e la biblioteca di documentazione pedagogica di Firenze. Il Centro promuove e svolge ricerche, anche sperimentali, che abbiano carattere di particolare rilevanza nei settori di competenza. Esso e' sede di incontri e seminari nazionali e internazionali, utili al perseguimento delle sue finalita'.

Statuto del centro europeo dell'educazione - art. 3

Art. 3. Sono organi del Centro: il consiglio direttivo; il presidente; il collegio dei revisori dei conti.

Statuto del centro europeo dell'educazione - art. 4

Art. 4. Il consiglio direttivo e' composto da undici membri scelti e nominati ai sensi dell'[art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974;419~art13). I componenti del consiglio direttivo durano in carica cinque anni e possono farne parte nel quinquennio successivo. Alle sedute del consiglio direttivo partecipano, senza diritto di voto, il segretario del Centro e i revisori dei conti. In caso di cessazione per dimissioni o altra causa di uno o piu' membri il consiglio viene reintegrato con le stesse procedure di cui al primo comma.

Statuto del centro europeo dell'educazione - art. 5

Art. 5. Il consiglio direttivo: a) elegge il presidente tra i membri di nomina del Ministro della pubblica istruzione nonche' il delegato per la conferenza dei presidenti di cui all'[art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974;419~art15); b) elegge tra i propri membri i delegati alla supervisione dei dipartimenti di cui al successivo art. 15 e ne designa i responsabili tra il personale comandato presso l'ente; c) delibera annualmente il programma delle attivita' con l'indicazione delle relative spese; d) delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo; e) autorizza il presidente a stare in giudizio e a stipulare contratti e convenzioni per l'attuazione dei fini istituzionali; f) autorizza il presidente a conseguire legati, ad accettare eredita' e donazioni e ad acquistare immobili; g) delibera le modifiche al presente statuto nonche' l'ordinamento interno; h) designa gli ispettori tecnici della cui collaborazione intende avvalersi; i) delibera il fabbisogno di personale ispettivo, direttivo, docente, amministrativo e di ragioneria da richiedere in assegnazione al Ministero della pubblica istruzione, il rinnovo del relativo provvedimento di comando nonche' sulle proposte da formulare al Ministero circa le procedure concorsuali per l'assegnazione di detto personale; l) delibera la radiazione dei crediti riconosciuti assolutamente inesigibili; m) delibera l'eliminazione dagli inventari e la eventuale vendita degli oggetti mobili divenuti inservibili e che non occorre ulteriormente conservare; n) stabilisce la somma che annualmente il presidente e' autorizzato a spendere direttamente per l'acquisto del materiale di consumo, per modesti rinnovi o completamenti del materiale didattico e tecnico-scientifico, comprese le dotazioni librarie e i periodici; o) determina la misura del fondo di anticipazione al responsabile dell'ufficio di ragioneria per le spese minute; p) designa l'istituto di credito che dovra' disimpegnare il servizio di cassa; q) delibera circa l'alienazione dei beni immobili e l'assunzione di mutui ed obbligazioni; r) adotta ogni altra deliberazione occorrente per il funzionamento dell'ente. Le delibere del consiglio direttivo sono immediatamente esecutive accetto quelle previste ai punti d) f), l), m) e q) le quali sono soggette all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione; quella di cui alla lettera g), per quanto riguarda le modifiche al presente statuto, e' approvata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica, udito il Consiglio di Stato.

Statuto del centro europeo dell'educazione - art. 6

Art. 6. Il consiglio direttivo si riunisce, in via ordinaria, ogni mese su convocazione del presidente, mediante preavviso di almeno cinque giorni ed in via straordinaria, quando lo richieda un terzo dei suoi componenti ovvero quando e' chiamato, su iniziativa del presidente, a ratificare i provvedimenti adottati d'urgenza dal presidente stesso a norma del successivo art. 8. Ogni componente del consiglio direttivo puo' proporre l'inserimento di punti all'ordine del giorno per la successiva seduta del consiglio stesso. La riunione del consiglio direttivo e' valida quando e' presente la maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni si considerano valide se adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quando specifiche norme non prevedano maggioranze diverse. A parita' di voti prevale quello del presidente o del vicepresidente che lo sostituisce, salvo i casi in cui l'ordinamento preveda lo scrutinio segreto. Per modificare il presente statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti del numero dei consiglieri in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Statuto del centro europeo dell'educazione - art. 7

Art. 7. Il presidente e' eletto dal consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica ed e' scelto tra i consiglieri di nomina del Ministro della pubblica istruzione. Il presidente rimane in carica per la durata del consiglio direttivo ed e' rieleggibile per un altro quinquennio.

Statuto del centro europeo dell'educazione - art. 8

Art. 8. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente, sovrintende alle sue attivita', convoca e presiede le sedute del consiglio direttivo e provvede, con la collaborazione del segretario, all'attuazione delle relative delibere; propone gli argomenti da trattare nelle sedute. Adotta i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo nei casi di particolare urgenza e li sottopone all'approvazione del consiglio medesimo nella prima seduta successiva al provvedimento e, comunque, in seduta straordinaria, non oltre trenta giorni dall'adozione del provvedimento stesso. Coordina, sulla base dei programmi deliberati dal consiglio direttivo e con la collaborazione del segretario, l'attivita' dei dipartimenti e dei servizi. Stipula in nome dell'istituto, previa autorizzazione del consiglio direttivo, contratti e convenzioni. Dispone le spese per le attivita' previste alla lettera n) del precedente art. 5. Predispone le relazioni annuali da allegare al conto consuntivo e al bilancio di previsione nonche' quelle relative alle variazioni di bilancio. Firma gli ordini di incasso e i titoli di spesa secondo le norme di cui al successivo art. 18.

Statuto del centro europeo dell'educazione - art. 9

Art. 9. Il consiglio direttivo elegge tra i propri membri uno o due vicepresidenti. Il vicepresidente, o il piu' anziano fra essi, sostituisce il presidente, in caso di sua assenza o impedimento, nella trattazione di affari di ordinaria amministrazione e in funzioni di rappresentanza e firma gli ordini di incasso nonche' i mandati di pagamento, previa espressa delega del presidente. Nel caso di elezione di due vicepresidenti e nell'indisponibilita' di quello piu' anziano, subentra l'altro nella supplenza.

Statuto del centro europeo dell'educazione - art. 10

Art. 10. Come organo interno di supporto al consiglio direttivo e' istituito il comitato di presidenza composto dal presidente, dal vicepresidente o dai due vicepresidenti, dai delegati alla supervisione dei quattro dipartimenti, di cui al successivo art. 15, e dal segretario, incaricato di redigere i verbali delle riunioni. I delegati sono eletti dal consiglio direttivo fra i propri membri. Il comitato di presidenza predispone i programmi di attivita' da sottoporre alla approvazione del consiglio direttivo, ne esamina e valuta sistematicamente gli sviluppi e ne riferisce periodicamente al consiglio stesso.

Statuto del centro europeo dell'educazione - art. 11

Art. 11. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da un rappresentante del Ministero del tesoro - che lo presiede - da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, e da un rappresentante del Ministero della funzione pubblica. I membri del collegio sono nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione per la durata di cinque anni ed il loro mandato puo' essere rinnovato. I revisori dei conti possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio direttivo, alle quali devono essere invitati. Il collegio dei revisori controlla la gestione amministrativo-contabile dell'istituto; vigila sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dello statuto; accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili effettuando periodiche verifiche amministrativo-contabili di cui redige regolare verbale; esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo compilando apposita relazione da allegarsi ai predetti documenti contabili.

Statuto del centro europeo dell'educazione - art. 12

Art. 12. Il segretario e' nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione che lo sceglie tra gli ispettori tecnici, il personale direttivo e docente, i docenti universitari e il personale dell'amministrazione scolastica; dura in carica cinque anni e puo' essere confermato per un altro quinquennio. Il segretario: assicura, nell'ambito dei programmi deliberati dal consiglio direttivo e sulla base delle indicazioni del presidente, il coordinamento operativo delle attivita' dell'ente; sovrintende, sulla base delle deliberazioni adottate dal consiglio e delle direttive impartite dal presidente, all'amministrazione del personale e all'attivita' amministrativo-contabile dell'ente, per quanto riguarda l'attuazione dei compiti istituzionali; predispone, d'intesa con il presidente, gli atti per le deliberazioni del consiglio direttivo; firma, secondo le norme di cui al successivo art. 18, gli ordini di incasso e i titoli di spesa; partecipa alle sedute del consiglio direttivo e del comitato di presidenza senza diritto di voto e cura la stesura dei relativi verbali. Il segretario, in caso di assenza o impedimento, e' sostituito per gli atti contabili dal responsabile dell'ufficio ragioneria dell'ente.

Statuto del centro europeo dell'educazione - art. 13

Art. 13. Il personale del Centro si compone altresi' di personale comandato appartenente al ruolo amministrativo e a quello della scuola, anche universitario. Il personale comandato e' assegnato con decreto ministeriale sulla base di concorsi per titoli indetti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio direttivo dell'ente. Il comando del personale ha la durata di cinque anni e puo' essere rinnovato per un altro quinquennio, a richiesta del consiglio direttivo. Il servizio prestato in posizione di comando e' valido a tutti gli effetti. Il conferimento degli incarichi a tempo determinato a persone estranee all'Amministrazione della pubblica istruzione per lo svolgimento di particolari mansioni tecniche e scientifiche sara' disciplinato sulla base di quanto stabilisce l'art. 16, penultimo e ultimo comma, del [decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419). Il fabbisogno di personale, ivi compreso quello amministrativo, tecnico e ausiliario, e le relative variazioni vengono stabilite dal consiglio direttivo contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione.

Statuto del centro europeo dell'educazione - art. 14

Art. 14. Il patrimonio mobiliare e immobiliare attribuito in dotazione ad ogni titolo al CEDE e' inizialmente stabilito con decreto ministeriale ai sensi dell'[art. 18, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art18-com2). Le modifiche in aumento o in diminuzione avvengono secondo la normativa in vigore per gli enti di diritto pubblico. Il Centro provvede al finanziamento delle proprie attivita' con i contributi dello Stato e con i proventi di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica istitutivo.

Statuto del centro europeo dell'educazione - art. 15

Art. 15. Ai fini dell'espletamento dei compiti istituzionali, le attivita' del CEDE afferiscono per materie ai seguenti dipartimenti e servizi: 1) dipartimento di studi e ricerche sulla programmazione e sui costi dei sistemi formativi; 2) dipartimento di studi e ricerche sulla educazione permanente e ricorrente, anche con riferimento ai rapporti di trasformazione e occupazione; 3) dipartimento di studi e ricerche sui problemi dell'apprendimento e della sua valutazione, sulle metodologie didattiche e sull'impiego delle tecnologie educative; 4) dipartimento di studi e ricerche sull'innovazione educativa e sull'aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente; 5) servizio di documentazione e informazione. I dipartimenti collaborano strettamente tra loro, e si avvalgono del servizio documentazione e informazione. Il servizio documentazione e informazione e' posto sotto la vigilanza diretta della presidenza, e coordinato da un esperto documentalista con particolare competenza nel campo della ricerca educativa. I responsabili dei dipartimenti e del servizio sono designati di regola dal consiglio direttivo al di fuori dei propri membri dell'ambito del personale comandato. Ove cio' non risulti possibile, o per i periodi in cui cio' non possa utilmente realizzarsi, funge da responsabile del dipartimento il membro del comitato di presidenza delegato alla supervisione del dipartimento stesso.

Statuto del centro europeo dell'educazione - art. 16

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.