DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1987, n. 406

Type DPR
Publication 1987-08-28
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visti il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato", in particolare l'art. 8 ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; Visto l'art. 7 della legge 13 giugno 1962, n. 855; Visto l'art. 20 della legge 26 luglio 1965, n. 965; Considerata la necessita' di disciplinare con regolamento i lavori, le provviste ed i servizi da eseguire in economia da parte della Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro o da questa delegati ad altre amministrazioni periferiche statali per la manutenzione e la gestione del patrimonio immobiliare delle casse pensioni amministrate; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 18 giugno 1987; Sulla proposta del Ministro del tesoro; Decreta: E' approvato l'annesso regolamento, vistato dal proponente, concernente i lavori, le provviste ed i servizi da eseguire in economia da parte della Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e da questa delegati ad altre amministrazioni periferiche statali per la manutenzione e la gestione del patrimonio immobiliare delle casse pensioni amministrate.

COSSIGA

AMATO, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 settembre 1987

Atti di Governo, registro n. 69, foglio n. 34

NOTE Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo vigente dell'art. 8 del R.D. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato) e' il seguente: "Art. 8. - I servizi che per la loro natura debbono farsi in economia sono determinati e retti da speciali regolamenti approvati con decreto reale previo parere del Consiglio di Stato. Quando ricorrano speciali circostanze potranno eseguirsi in economia, in base ad autorizzazione data con decreto motivato del Ministro, servizi non preveduti dai regolamenti. Sara' in tal caso sentito il Consiglio di Stato, ove l'importo superi le L. 7.200.000". - Il testo dell'art. 7 della legge n. 855/1962 (Norme in materia di investimenti dei fondi patrimoniali degli istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro) e' il seguente: "Art. 7. - Le casse pensioni sono autorizzate a stipulare, nei limiti numerici e di qualifica stabiliti dal consiglio di amministrazione, contratti di locazione di opere per i bisogni del minuto mantenimento degli immobili di proprieta' delle casse stesse. Il trattamento economico e normativo previsto per i rapporti di lavoro di cui al precedente comma non potra' essere inferiore a quello stabilito dai corrispondenti contratti collettivi di lavoro in vigore. La spesa complessiva derivante dalle dette locazioni di opere e' a carico delle casse pensioni in proporzione al patrimonio immobiliare risultante per ciascuna di esse alla fine dell'esercizio precedente". - Il testo dei primi tre commi dell'art. 20 della legge n. 965/1965 (Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e agli insegnanti, modifiche agli ordinamenti delle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro) e' il seguente: "Gli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, nei limiti numerici stabiliti dal consiglio di amministrazione degli istituti stessi, sono autorizzati a stipulare contratti di locazione di opere per il fabbisogno dei propri servizi relativo alla codifica dei dati ed alla perforazione di schede meccanografiche. La spesa complessiva derivante dalla applicazione del comma precedente e' ripartita tra le casse pensioni facenti parte degli istituti medesimi in base alle aliquote stabilite dall'art. 17 della legge 24 ottobre 1962, n. 1593. Per la gestione del patrimonio immobiliare delle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza, l'autorizzazione di stipulare contratti di locazioni di opere, secondo le modalita' e le procedure contemplate dall'art. 7 della legge 13 giugno 1962, n. 855, e' concessa agli istituti stessi per tutte le opere concernenti l'assistenza tecnica e la manutenzione relative ai predetti beni immobiliari".

Regolamento direzione generale istituti di previdenza ministero del Tesoro - art. 1

REGOLAMENTO PER I LAVORI, LE PROVVISTE E I SERVIZI DA ESEGUIRE IN ECONOMIA DA PARTE DELLA DIREZIONE GENERALE DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA DEL MINISTERO DEL TESORO O DA QUESTA DELEGATI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PERIFERICHE STATALI, PER LA MANUTENZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLE CASSE PENSIONI AMMINISTRATE Art. 1. 1. I lavori, le provviste e i servizi che la Direzione generale degli istituti di previdenza e le amministrazioni statali periferiche da questa delegate possono eseguire in economia sempre che gli stessi non siano attribuibili dalla legge al Provveditorato generale dello Stato o all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, sono i seguenti: a) lavori di conservazione, manutenzione, ripristino e sistemazione di immobili di proprieta' delle casse pensioni amministrate, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze; b) lavori complementari a quelli compresi nei contratti, che per la loro particolare natura non si sia ritenuto di affidare all'impresa aggiudicataria, nonche' lavori da ultimare in casi di scioglimento dei contratti di cui erano oggetto, qualora la loro esecuzione non possa differirsi senza grave danno; lavori di riparazione in dipendenza di deficienze riscontrate nel corso del periodo di garanzia dei beni acquistati, quando l'impresa aggiudicataria non vi abbia provveduto entro i termini previsti; c) lavori esplorativi indispensabili per la definitiva progettazione di lavori di restauro e di risanamento; lavori per la cui esecuzione l'autorita' competente abbia assegnato una scadenza prossima e perentoria e ogni altro lavoro indispensabile per la manutenzione e l'uso degli immobili, che, avuto riguardo alla buona conservazione degli stessi, alle necessita' di gestione e alla continuita' del reddito, alla necessita' di evitare pericoli o gravi disagi a persone e/o a cose, abbia carattere di indifferibilita'; d) installazione e spese di esercizio di impianti, anche provvisori, di riscaldamento, citofonico, condizionamento, illuminazione e forza motrice, elevazione e sollevamento di acque bianche e nere, acqua e telefono; e) acquisto o noleggio, manutenzione e riparazione di mobili e suppellettili per ufficio, apparecchiature elettroniche, macchine da calcolo e per scrivere, macchine per stampa e fotoriproduttrici e relativo materiale tecnico; f) acquisto di materiali, utensili ed altri oggetti necessari per l'esecuzione in economia di lavori e servizi; g) acquisto e rilegatura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere e abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione, acquisto di generi di cancelleria; lavori di stampa, tipografia, litografia; spese postali, telefoniche e telegrafiche; spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio; divulgazione dei bandi di concorso a mezzo stampa o ad altri mezzi di informazione; h) lavori di traduzione, nonche' eccezionalmente, di copia o altri lavori implicanti l'effettuazione di mere operazioni materiali, qualora ad essi non possa provvedersi con il personale dipendente; lavori di ricerca, indagine e studi connessi con lo svolgimento dei servizi di istituto; i) acquisto, manutenzione, riparazione e noleggio di automezzi; acquisto di materiali di ricambio ed accessori; spese per le autofficine e le autorimesse, provviste di carburanti, lubrificanti e altri materiali di consumo; l) acquisto di vestiario per il personale dipendente (operai, tecnici, portieri) o indumenti in genere prescritti o comunque occorrenti per l'espletamento del servizio.

Regolamento direzione generale istituti di previdenza ministero del Tesoro - art. 2

Art. 2. 1. I lavori, le provviste e i servizi di cui al precedente art. 1 possono essere eseguiti: a) in amministrazione diretta; b) per cottimi fiduciari; c) con sistema misto e cioe' parte in amministrazione diretta e parte per cottimi fiduciari. 2. I lavori in amministrazione diretta sono effettuati, con personale, materiali e mezzi degli istituti di previdenza quando non e' necessario il ricorso ad imprese. 3. Sono altresi' eseguite in amministrazione diretta le provviste a pronta consegna, richiedendo, se possibile, preventivi con offerte a non meno di tre persone o imprese. E' consentito il ricorso ad una sola persona o impresa nei casi di specialita' o di urgenza della provvista, ovvero quando l'importo della spesa non superi lire dieci milioni. 4. I lavori per cottimi fiduciari sono effettuati mediante affidamento d'imprese di notoria capacita' ed idoneita', inserite in elenchi opportunamente predisposti e all'occorrenza variati dall'amministrazione, in tutti i casi in cui sia ritenuto necessario ovvero opportuno l'intervento di un imprenditore. 5. Negli elenchi di cui al precedente comma 4, saranno iscritte, oltre alle imprese gia' note e di fiducia, le imprese che ne facciano domanda e che abbiano ottenuto parere favorevole da parte di una apposita commissione nominata con decreto del Ministro e composta di funzionari tecnici ed amministrativi la quale dovra' valutare le capacita' tecniche ed economiche delle imprese richiedenti secondo criteri analoghi a quelli indicati dalla [legge 8 agosto 1977, n. 584](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-08-08;584), concernente norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunita' economica europea.

Regolamento direzione generale istituti di previdenza ministero del Tesoro - art. 3

Art. 3. 1. L'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui all'articolo precedente e' autorizzata dai dirigenti della Direzione generale degli istituti di previdenza nei limiti delle attribuzioni previste dalle norme sulla dirigenza statale. 2. Per gli immobili siti fuori Roma l'esecuzione in economia dei lavori, delle provviste e dei servizi anzidetti puo' essere disposta dai dirigenti degli uffici periferici competenti, opportunamente delegati, fino alla concorrenza dell'importo di L. 4.500.000. Oltre tale importo e' necessaria la preventiva autorizzazione della Direzione generale degli istituti di previdenza ed a tal fine dovranno essere inviati i preventivi e le perizie. 3. All'acquisto del materiale, mezzi d'opera ed attrezzature, da impiegare nei lavori, sara' provveduto con l'osservanza delle norme di contrattazione prescritte dalla legge e dal regolamento sulla contabilita' generale dello Stato. 4. Le spese effettuate in economia, quando non siano superiori al limite di L. 1.440.000 debbono essere comprovate da fattura o fattura pro-forma; in calce alla stessa debbono essere apposti il visto di congruita' nonche' quello di regolare esecuzione dei lavori o della fornitura. 5. Per importi superiori al citato limite sono invece necessari i seguenti documenti giustificativi: A) Richiesta formale dell'amministrazione ad almeno tre imprese, oppure provvedimento, la cui necessita' va congruamente motivata di richiesta ad una sola impresa per la specialita' o l'urgenza della fornitura e del lavoro. B) Offerte, datate e sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa, recanti data e numero di iscrizione alla camera di commercio o all'albo degli artigiani, nei casi in cui tali iscrizioni siano prescritte, o, se necessario, accompagnate dal certificato di iscrizione all'albo nazionale dei costruttori o da quanto altro richiesto dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. Le offerte debbono contenere altresi': a) dichiarazione dell'impresa di non essere mai stata esclusa dal presentare offerte alla pubblica amministrazione; b) dichiarazione di impegno all'osservanza degli obblighi assicurativi e previdenziali di legge, nonche' all'osservanza delle norme di igiene e sicurezza del lavoro; c) elenco dettagliato dei lavori; d) prezzi unitari; e) condizioni di esecuzione; f) termine di ultimazione; g) modalita' di pagamento; h) termine di validita' dell'offerta. C) Dichiarazione o visto di congruita'. D) Lettera d'ordine dell'amministrazione, contenente penalita' ed eventuali altre clausole da accettare da parte dell'impresa oppure, se necessario, contratto in altra forma. E) Fattura o fattura pro-forma. F) Certificato di collaudo o dichiarazione di regolare esecuzione.

Regolamento direzione generale istituti di previdenza ministero del Tesoro - art. 4

Art. 4. 1. All'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta o con sistema misto per la parte in amministrazione diretta, si provvede con personale operaio assunto con contratto di locazione d'opera nei limiti numerici, di livello e di qualifica stabiliti dal consiglio di amministrazione della Direzione generale degli istituti di previdenza. 2. Agli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo previsti per i lavori indicati nel presente regolamento, si provvede con personale impiegatizio assunto con contratto di locazione di opere di cui al comma precedente. 3. Il personale impiegatizio svolge i propri compiti nell'ambito di strutture operative interne (uffici tecnici e uffici amministrativi) costituite presso la Direzione generale degli istituti di previdenza e presso le amministrazioni periferiche statali delegate alla gestione del patrimonio immobiliare degli istituti medesimi.

Regolamento direzione generale istituti di previdenza ministero del Tesoro - art. 5

Art. 5. 1. I compiti principali degli addetti agli uffici tecnici sono: a) accertamenti tecnici, sopralluoghi, verifiche; b) programmazione dei lavori ritenuti necessari con redazione di elaborati, disegni, sviluppo di calcoli statistici, metrici e simili; c) direzione dei lavori, distribuzione e controllo del lavoro agli operai, compilazione di liste settimanali della manodopera, dei materiali e dei mezzi d'opera; d) emissione e chiusura delle bolle di lavoro e consegna di quelle definite al reparto amministrativo competente; e) vigilanza sui lavori eseguiti da ditte appaltatrici o direttamente dagli inquilini; f) redazione di progetti di massima ed esecutivi, compilazione di stima dei lavori ed elenco prezzi, liquidazione fatture o fatture pro-forma, visti di congruita' e di regolare esecuzione, collaudazione. 2. I compiti principali degli addetti agli uffici amministrativi sono: a) amministrazione del personale tecnico ed operaio assunto; b) ricevimento ed esame delle segnalazioni che pervengono dagli inquilini, dai portieri o da altri, controllo ed esame di documenti, atti e simili; c) corrispondenza con uffici, locatari, fornitori, ditte appaltatrici, predisposizioni di pagamenti, contratti, decreti, tenuta dei libri contabili, esecuzione di conteggi, versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali ed ogni altro compito connesso con le attivita' disciplinate dal presente regolamento; d) accertamenti in ordine alla imputazione delle spese, esecuzione degli adempimenti amministrativi connessi con le bolle di lavoro e controllo di documenti contabili, fatture, verifica e perforazione di schede meccanografiche, scritturazione e copia, mansioni di segreteria e di archivio.

Regolamento direzione generale istituti di previdenza ministero del Tesoro - art. 6

Art. 6. 1. I competenti uffici della Direzione generale degli istituti di previdenza provvedono agli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo avvalendosi del personale di cui all'art. 4. 2. Gli stessi uffici provvedono anche ai lavori in amministrazione diretta. A tal fine, in relazione a ciascun lavoro da eseguire, sono redatti, occorrendo, i disegni di progetto e viene predisposta la relativa bolla sostitutiva della perizia di progetto, nella quale sono indicati: a) il numero delle ore di lavoro occorrenti, distintamente per ciascuna qualifica di operaio; b) le specie e le qualita' dei singoli materiali da impiegare; c) le attrezzature occorrenti (ad eccezione di quelle che costituiscono la normale dotazione di scorta degli operai) ed il tempo di impiego di ciascuna di esse.

Regolamento direzione generale istituti di previdenza ministero del Tesoro - art. 7

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