DECRETO 22 luglio 1987, n. 421

Type Decreto
Publication 1987-07-22
Ultimo aggiornamento 1988-07-28
State In force
Source Normattiva
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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto l'art. 1 della legge 8 luglio 1986, n. 349, che affida al Ministero dell'ambiente il compito di assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale;

Visto l'art. 5 della succitata legge n. 349/86 che trasferisce a detto Ministero le competenze in materia di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale per promuovere, nelle medesime, riserve naturali dello Stato;

Considerato che la Foresta di Monte Arcosu è stata acquistata dall'Associazione italiana per il World Wildlife Fund con un contributo della commissione delle Comunità europee, in applicazione della direttiva comunitaria n. 79/409/CEE, concesso a condizione, tra l'altro, che il tipo di protezione cui sottoporre l'area sia quello di riserva naturale;

Considerato che detto ambiente è di interesse prioritario per la conservazione di nibbio reale, aquila reale, aquila del Bonelli, pastore sardo, falco pellegrino, tutte specie di uccelli rapaci incluse nell'allegato I della direttiva n. 79/409/CEE che comprende le specie di uccelli per le quali, ai sensi dell'art. 4 della direttiva sopra citata, gli Stati membri adottano misure speciali di conservazione degli habitats, al fine di garantirne la sopravvivenza e la riproduzione;

Constatato che la Foresta di Monte Arcosu è habitat fondamentale per la conservazione del cervo sardo, gravemente minacciato di estinzione;

Accertato l'interesse non solo nazionale ma internazionale, sul piano naturalistico e scientifico, della Foresta di Monte Arcosu, tipico esempio di foresta mediterranea;

Considerato che l'art. 4 della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (convenzione di Berna), ratificata con la legge n. 503/81, dispone che le parti contraenti adottino necessarie ed appropriate leggi e regolamenti al fine di proteggere gli habitat di specie di flora e fauna selvatiche, in particolare di quelle enumerate negli allegati I e II;

Constatato che la Foresta di Monte Arcosu è habitat importante per le specie di rapaci sopra elencate, tutte comprese nell'allegato II della convenzione di Berna;

Vista la richiesta del 2 luglio 1987 dell'Associazione italiana per il World Wildlife Fund di costituzione di una riserva naturale dello Stato nella Foresta di Monte Arcosu, in adempimento, tra l'altro, di richiesta in tal senso della commissione delle Comunità europee;

Visto l'assenso espresso dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Gestione ex A.S.F.D., con nota n. 7806 del 15 luglio 1987;

Vista

l'intesa sottoscritta dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste in data 24 aprile 1987, specie per quanto concerne l'aspetto della gestione delle riserve naturali statali: Decreta:

Art. 1

È istituita, ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, la riserva naturale dello Stato, denominata "Foresta di Monte Arcosu", ubicata in provincia di Cagliari ed estesa Ha 3205 circa, sui terreni di proprietà dell'Associazione italiana per il World Wildlife Fund.

NOTE Note alle premesse: - Il testo vigente degli articoli 1 e 5 della legge n. 349/86 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) è il seguente: "Art. 1. - 1. È istituito il Ministero dell'ambiente. 2. È compito del Ministero assicurare, in un quadro organico, la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività ed alla qualità della vita, nonchè la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento. 3. Il Ministero compie e promuove studi, indagini e rilevamenti interessanti l'ambiente; adotta, con i mezzi dell'informazione, le iniziative idonee a sensibilizzare l'opinione pubblica alle esigenze ed ai problemi dell'ambiente, anche attraverso la scuola, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione. 4. Il Ministero instaura e sviluppa, previo coordinamento con il Ministero degli affari esteri e con gli altri Ministeri interessati, rapporti di cooperazione con gli organismi internazionali e delle Comunità europee. 5. Il Ministero promuove e cura l'adempimento di convenzioni internazionali, delle direttive e dei regolamenti comunitari concernenti l'ambiente e il patrimonio naturale. 6. Il Ministro presenta al Parlamento ogni due anni una relazione sullo stato dell'ambiente". "Art. 5. - 1. I territori nei quali istituire riserve naturali e parchi di carattere interregionale sono individuati, a norma dell'art. 83, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, su proposta del Ministro dell'ambiente. 2. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le competenze esercitate, ai sensi delle leggi vigenti, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di parchi nazionali e di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale e internazionale promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali. 3. Il Ministro dell'ambiente impartisce agli enti autonomi e agli altri organismi di gestione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali le direttive necessarie al raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, verificandone l'osservanza. Propone altresì al Consiglio dei Ministri norme generali di indirizzo e coordinamento per la gestione delle aree protette di carattere regionale e locale". - Il testo dell'art. 4 della direttiva del Consiglio del 2 aprile 1979 (79/409 CEE), concernente la conservazione degli uccelli selvatici, è il seguente: "Art. 4. - 1. Per le specie elencate nell'allegato sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione. A tal fine si tiene conto: a) delle specie minacciate di sparizione; b) delle specie che possono essere danneggiate da talune modifiche del loro habitat; c) delle specie considerate rare in quanto la loro popolazione è scarsa o la loro ripartizione locale è limitata; d) di altre specie che richiedono una particolare attenzione per la specificità del loro habitat. Per effettuare le valutazioni si terrà conto delle tendenze e delle variazioni dei livelli di popolazione. Gli Stati membri classificano in particolare come zone di protezione speciale i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie, tenuto conto delle necessità di protezione di queste ultime nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva. 2. Analoghe misure vengono adottate dagli Stati membri per le specie migratrici non menzionate nell'allegato I che ritornano regolarmente, tenuto conto delle esigenze di protezione nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva per quanto riguarda le aree di riproduzione, di muta e di svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione. A tale scopo, gli Stati membri attribuiscono una importanza particolare alla protezione delle zone umide e specialmente delle zone d'importanza internazionale. 3. Gli Stati membri inviano alla commissione tutte le informazioni opportune affinchè essa possa prendere le iniziative idonee per il necessario coordinamento affinchè le zone di cui al paragrafo I, da un lato, e 2, dall'altro, costituiscano una rete coerente e tale da soddisfare le esigenze di protezione delle specie nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva. 4. Gli Stati membri adottano misure idonee a prevenire, nelle zone di protezione di cui ai paragrafi 1 e 2, l'inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonchè le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative tenuto conto degli obiettivi del presente articolo. Gli Stati membri cercheranno inoltre di prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitats al di fuori di tali zone di protezione". - Il testo dell'art. 4 della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979 e ratificata con legge 5 agosto 1981, n. 503, è il seguente: "Art. 4. - 1. Ogni parte contraente adotterà necessarie e appropriate leggi e regolamenti al fine di proteggere gli habitats di specie di flora e fauna selvatiche, in particolare quelle enumerate agli allegati I e II, ed al fine di salvaguardare gli habitats naturali che minacciano di scomparire. 2. Le parti contraenti, nell'ambito della loro politica di pianificazione e di sviluppo, terranno conto delle esigenze connesse con la conservazione di zone protette di cui al paragrafo precedente, al fine di evitare o ridurre al minimo il deterioramento di tali zone. 3. Le parti contraenti si impegnano a prestare particolare attenzione alla protezione delle zone che rivestono importanza per le specie migratrici enumerate agli allegati II e III e che sono adeguatamente situate lungo le rotte di migrazione, quali aree di svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione o muta. 4. Le parti contraenti si impegnano a coordinare per quanto necessario i loro sforzi onde proteggere gli habitats naturali contemplati dal presente articolo quando situati in zone di frontiera". Nota all'art. 1: Per il titolo della legge n. 349/86 vedi nelle note alle premesse.

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