DECRETO 18 giugno 1987, n. 429
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
Visto l'art. 1 della legge 8 luglio 1986, n. 349, che affida al Ministero dell'ambiente il compito di assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale;
Visto l'art. 5 della succitata legge n. 349/1986 che trasferisce a detto Ministero le competenze in materia di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale per promuovere, nelle medesime, riserve naturali dello Stato;
Visto il quarto comma dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1965, n. 958, che esclude la Foresta di Tarvisio, in provincia di Udine, dal trasferimento alla regione Friuli-Venezia Giulia;
Considerato che il bene suddetto ai sensi del concordato stabilito tra lo Stato italiano e la Santa Sede ed approvato con la legge 27 maggio 1929, n. 810, e dell'art. 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, è stato trasferito al patrimonio unico dei soppressi economati generali e dei fondi di religione dei territori annessi all'Italia;
Preso atto che lo stesso bene, per effetto della legge 20 maggio 1985, n. 206, di ratifica ed esecuzione della disciplina degli enti e beni ecclesiastici, è confluito nel Fondo edifici di culto (FEC) istituito con legge 20 maggio 1985, n. 222, e che l'amministrazione del FEC, giuridicamente rappresentato dal Ministro dell'interno, è affidata al Ministero dell'interno che la esercita a mezzo della Direzione generale degli affari dei culti;
Considerato che la Foresta di Tarvisio di proprietà del Fondo per gli edifici di culto, è affidata alla gestione ex A.S.F.D., che provvede temporaneamente alla gestione, come stabilito nell'apposita convenzione interministeriale, che regola i rapporti tra le aziende interessate;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'interno in data 2 dicembre 1975, con il quale sono state istituite nella Foresta di Tarvisio le riserve naturali integrali di Rio Bianco, per Ha 378, e di Cucco per Ha 21;
Considerato che per l'incremento e il miglioramento dell'economia della natura e dei suoi equilibri è indispensabile conoscere la naturale evoluzione delle varie formazioni esistenti, di qualsiasi tipo esse siano, nelle varietà degli ambienti, e che detta evoluzione può attuarsi indisturbata in zone di riserva naturale, come concepito dalle organizzazioni ed enti internazionali che si interessano della salvaguardia della natura e secondo i concetti fondamentali propugnati dall'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse (UICN);
Considerato che a tal fine sono stati individuati territori da tempo particolarmente protetti, che conviene mantenere intatti per le loro caratteristiche e peculiarità, decretandone formalmente la loro destinazione e conservazione;
Accertato che la Foresta di Tarvisio è caratterizzata da formazioni forestali e vegetazionali di grande pregio naturalistico che, in alcuni casi, presentano condizioni assai vicine a quelle originarie, cosa assai difficile da riscontrare altrove, e di particolare valore ambientale e scientifico;
Accertato che la Foresta di Tarvisio per le sue caratteristiche presenta un rilevante interesse ambientale anche per quel che riguarda la fauna;
Considerato che l'art. 4 della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (convenzione di Berna), ratificata con la legge n. 503/81, dispone che le parti contraenti adottino necessarie ed appropriate leggi e regolamenti al fine di proteggere gli habitat di specie di flora e fauna selvatiche in particolare di quelle enumerate negli allegati I e II;
Constatato che la Foresta di Tarvisio è habitat importante per stambecco, orso, aquila reale ed astore, specie comprese nell'allegato II della convenzione di Berna;
Considerato altresì che la Foresta di Tarvisio costituisce territorio particolarmente idoneo alla conservazione di aquila reale, francolino di monte, gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca e coturnice, tutte specie incluse anche nell'allegato alla direttiva 85/411/CEE, che comprende le specie di uccelli per le quali, ai sensi dell'art. 4 della direttiva 79/409/CEE, gli Stati membri adottano misure speciali di conservazione degli habitat, al fine di garantirne la sopravvivenza e la riproduzione;
Accertato l'interesse nazionale ed internazionale sul piano naturalistico della foresta;
Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 15 maggio 1987, n. 14, concernente "Disciplina dell'esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica";
Visto il parere favorevole espresso dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Gestione ex ASFD, con nota n. 6064-1/13 del 28 maggio 1987;
Visto l'assenso accordato dal Ministero dell'interno con nota n. 5A14/732 del 17 giugno 1987;
Visto
il protocollo d'intesa, in data 24 aprile 1987, tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e il Ministero dell'ambiente; Decreta:
Art. 1
Su tutta l'area della Foresta di Tarvisio, così come risulta delimitata nella planimetria allegata al presente decreto quale parte integrante dello stesso, è costituita la riserva naturale orientata biogenetica denominata "Riserva naturale statale della Foresta di Tarvisio". Resta operante a tutti gli effetti il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'interno in data 2 dicembre 1975, con il quale sono state istituite nella Foresta di Tarvisio le riserve naturali integrali di Rio Bianco, per Ha 378, e di Cucco per Ha 21.
NOTE Note alle premesse: - Il testo vigente degli articoli 1 e 5 della legge n. 349/1986 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) è il seguente: "Art 1. - 1. È istituito il Ministero dell'ambiente. 2. È compito del Ministero assicurare, in un quadro organico, la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività ed alla qualità della vita, nonchè la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento. 3. Il Ministero compie e promuove studi, indagini e rilevamenti interessanti l'ambiente; adotta, con i mezzi dell'informazione, le iniziative idonee a sensibilizzare l'opinione pubblica alle esigenze ed ai problemi dell'ambiente, anche attraverso la scuola, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione. 4. Il Ministero instaura e sviluppa, previo coordinamento con il Ministero degli affari esteri e con gli altri Ministeri interessati, rapporti di cooperazione con gli organismi internazionali e delle Comunità europee. 5. Il Ministero promuove e cura l'adempimento di convenzioni internazionali, delle direttive e dei regolamenti comunitari concernenti l'ambiente e il patrimonio naturale. 6. Il Ministro presenta al Parlamento ogni due anni una relazione sullo stato dell'ambiente". "Art. 5. - 1. I territori nei quali istituire riserve naturali e parchi di carattere interregionale sono individuati, a norma dell'art. 83, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, su proposta del Ministro dell'ambiente. 2. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente, le competenze esercitate, ai sensi delle leggi vigenti, dal Ministero dell'agricoltura e delle, foreste in materia di parchi nazionali e di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale e internazionale promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali. 3. Il Ministro dell'ambiente impartisce agli enti autonomi e agli altri organismi di gestione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali le direttive necessarie al raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, verificandone l'osservanza. Propone altresì al Consiglio dei Ministri norme generali di indirizzo e coordinamento per la gestione delle aree protette di carattere regionale e locale". - Il testo vigente dell'art. 83, comma 4, del D.P.R. n. 616/1977 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) è il seguente: "Resta ferma, nell'ambito delle funzioni di indirizzo e di coordinamento, la potestà per il Governo di individuare i nuovi territori nei quali istituire riserve naturali e parchi di carattere interregionale". La legge n. 810/1929, concerne l'esecuzione del trattato dei quattro allegati annessi e del concordato, sottoscritti in Roma, tra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929. - Il testo vigente dell'art. 18 della legge n. 848/1929 (Disposizioni sugli enti ecclesiastici e sulle amministrazioni civili dei patrimoni destinati ai fini di culto) è il seguente: "Art. 18. - Gli Economati generali ed i Subeconomati dei benefici vacanti sono soppressi. I patrimoni degli Economati generali dei benefici vacanti e dei Fondi di religione dei territori annessi al regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e del R.D.L. 22 febbraio 1924, n. 211, sono riuniti in un patrimonio unico, che è destinato a sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso, a favorire scopi di culto, di beneficenza e di istruzione. I redditi di tali patrimoni saranno congruamente integrati con appositi stanziamenti nel bilancio del Ministero dell'interno" - La legge n. 206/1985, concerne la ratifica e l'esecuzione del protocollo firmato a Roma il 15 novembre 1984, che approva le norme per la disciplina della materia degli enti e beni ecclesiastici formulate dalla commissione paritetica istitutiva dell'art. 7, n. 6 dell'accordo, con protocollo addizionale, dei 18 febbraio 1984 che ha apportato modificazioni al Concordato lateranense del 1929 tra lo Stato italiano e la Santa Sede. - La legge 20 maggio 1985, n. 222, reca disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi. - Il D.M. 2 dicembre 1975 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 4 febbraio 1976. - Il testo dell'art. 4 della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979 e ratificata con legge 5 agosto 1981, n. 503, è il seguente: "Art. 4. - 1. Ogni parte contraente adotterà necessarie e appropriate leggi e regolamenti al fine di proteggere gli habitats di specie di flora e fauna selvatiche, in particolare quelle enumerate agli allegati 1 e 11, ed al fine di salvaguardare gli habitats naturali che minacciano di scomparire. 2. Le parti contraenti, nell'ambito della loro politica di pianificazione e di sviluppo, terranno conto delle esigenze connesse con la conservazione di zone protette di cui al paragrafo precedente, al fine di evitare o ridurre al minimo il deterioramento di tali zone. 3. Le parti contraenti si impegnano a prestare particolare attenzione alla protezione delle zone che rivestono importanza per le specie migratrici enumerate agli allegati II e III e che sono adeguatamente situate lungo le rotte di migrazione, quali aree di svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione o muta. 4. Le parti contraenti si impegnano a coordinare per quanto necessario i loro sforzi onde proteggere gli habitats naturali contemplati dal presente articolo quando situati in zone di frontiera". - Il testo dell'art. 4 della direttiva del Consiglio del 2 aprile 1979 (79/409 CEE), concernente la conservazione degli uccelli selvatici, è il seguente: "Art. 4. - 1. Per le specie elencate nell'allegato I sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione. A tal fine si tiene conto: a) delle specie minacciate di sparizione; b) delle specie che possono essere danneggiate da talune modifiche del loro habitat; c) delle specie considerate rare in quanto la loro popolazione è scarsa o la loro ripartizione locale è limitata; d) di altre specie che richiedono una particolare attenzione per la specificità del loro habitat. Per effettuare le valutazioni si terrà conto delle tendenze e delle variazioni dei livelli di popolazione. Gli Stati membri classificano in particolare come zone di protezione speciale i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie, tenuto conto delle necessità di protezione di queste ultime nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva. 2. Analoghe misure vengono adottate dagli Stati membri per le specie migratrici non menzionate nell'allegato I che ritornano regolarmente, tenuto conto delle esigenze di protezione nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva per quanto riguarda le aree di riproduzione, di muta e di svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione. A tale scopo, gli Stati membri attribuiscono una importanza particolare alla protezione delle zone umide e specialmente delle zone d'importanza internazionale. 3. Gli Stati membri inviano alla Commissione tutte le informazioni opportune affinchè essa possa prendere le iniziative idonee per il necessario coordinamento affinchè le zone di cui al paragrafo I, da un lato, e 2, dall'altro, costituiscano una rete coerente e tale da soddisfare le esigenze di protezione delle specie nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva. 4. Gli Stati membri adottano misure idonee a prevenire, nelle zone di protezione di cui ai paragrafi 1 e 2, l'inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonchè le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative tenuto conto degli obiettivi del presente articolo. Gli Stati membri cercheranno inoltre di prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat al di fuori di tali zone di protezione". Nota all'art. 1: Per il D.M. 2 dicembre 1975 si veda nelle note alle premesse.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)