LEGGE 24 ottobre 1987, n. 439
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la
seguente legge: (Disposizioni generali)
Art. 1
1.Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni e Aziende autonome, approvati con la legge 22 dicembre 1986, n. 911, sono introdotte, per l'anno finanziario 1987, le variazioni di cui alle annesse tabelle.
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