DECRETO 22 ottobre 1987, n. 455

Type Decreto
Publication 1987-10-22
Ultimo aggiornamento 1987-11-20
State In force
Source Normattiva
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IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 53 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo modificato dall'art. 7 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, che ha previsto l'omologazione delle unità tecniche indipendenti destinate ad essere montate su veicoli per costituirne parti integranti;

Visti i propri decreti 3 maggio 1983 e 4 maggio 1983, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 20 maggio 1983, che hanno dettato le norme per le procedure omologative delle macchine agricole;

Visto il proprio decreto 14 giugno 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'8 luglio 1985, che ha dettato norme tecnico-funzionali per l'immissione in circolazione delle macchine operatrici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 133 del 16 maggio 1981, nonchè il proprio decreto 5 agosto 1974, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 settembre 1974, che hanno recepito rispettivamente le direttive comunitarie n. 77/537/CEE e n. 72/306/CEE relative alla determinazione delle emissioni inquinanti prodotte da motori ad accensione spontanea destinati ad equipaggiare rispettivamente trattrici agricole ed autoveicoli;

Visto

il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1961, n. 1841, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 19 giugno 1962, con il quale viene reso esecutivo l'accordo internazionale relativo all'adozione di condizioni uniformi di approvazione ed al riconoscimento reciproco delle approvazioni degli accessori e parti di veicoli a motore, firmato a Ginevra il 20 marzo 1958; Decreta:

Art. 1

1.Le fabbriche costruttrici di motori ad accensione spontanea destinati ad equipaggiare macchine agricole o macchine operatrici semoventi possono richiedere direttamente o tramite il proprio mandatario l'omologazione del tipo di motore quale unità tecnica indipendente, ai sensi dell'art. 7 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, per il conseguimento dell'omologazione nazionale di macchine agricole o di macchine operatrici.

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