DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 settembre 1987, n. 457
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che prevede una uniforme disciplina del trattamento economico e normativo del personale a rapporto convenzionale con le unita' sanitarie locali mediante stipula di accordi collettivi nazionali tra le delegazioni del Governo, delle regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in campo nazionale, delle categorie interessate; Visto l'art. 9 della legge 23 marzo 1981, n. 93, concernente disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna, che ha integrato la suddetta delegazione con i rappresentanti designati dall'Unione nazionale comuni comunita' enti montani (UNCEM), in rappresentanza delle comunita' montane che hanno assunto funzione di unita' sanitarie locali; Visto l'art. 24, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730; Preso atto che e' stato stipulato un accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i biologi ambulatoriali, sottoscritto ai sensi dell'art. 48 della citata legge n. 833 del 1978, con scadenza 30 giugno 1988; Visto il secondo comma dell'art. 48 della legge n. 833 del 1978 sulle procedure di attuazione degli accordi collettivi nazionali; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; EMANA il seguente decreto: E' reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i biologi ambulatoriali, sottoscritto ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, riportato nel testo allegato.
COSSIGA
GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 ottobre 1987
Atti di Governo, registro n. 69, foglio n. 37
Accordo collettivo nazionale per la discicplina dei rappporti con i biologi ambulatoriali - art. 1
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I BIOLOGI AMBULATORIALI Art. 1. Campo di applicazione Il presente accordo regola, in conformita' all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il rapporto di lavoro libero-professionale che si instaura nell'ambito del Servizio sanitario nazionale tra le UU.SS.LL. e i biologi - di seguito denominati "professionisti" - ai quali siano conferiti incarichi per l'esecuzione a livello ambulatoriale delle prestazioni professionali proprie della categoria (art. 3 legge n. 396/67; decreto ministeriale 27 marzo 1976, e successive modificazioni e integrazioni), anche ai fini della promozione e della salvaguardia della salubrita' e dell'igiene dell'ambiente naturale di vita e di lavoro per la prevenzione delle malattie e degli infortuni, nonche' ai fini dell'igiene degli alimenti, delle bevande, dei prodotti e avanzi di origine animale che attengono alla salute dell'uomo. Il rapporto con il Servizio sanitario nazionale e' da intendersi unico a tutti gli effetti anche se il professionista svolge la propria attivita' per conto di piu' UU.SS.LL.
Accordo collettivo nazionale per la discicplina dei rappporti con i biologi ambulatoriali - art. 2
Art. 2. Graduatoria regionale - Domande e requisiti Il professionista che aspiri a svolgere la propria attivita' professionale nell'ambito delle strutture del Servizio sanitario, deve inoltrare, all'assessorato alla sanita' della regione nel cui ambito intende ottenere l'incarico, entro il 31 gennaio di ciascun anno a mezzo raccomandata A.R., apposita domanda conforme all'allegato A e corredata del foglio notizie compilato in ogni sua parte nonche' della documentazione atta a provare il possesso dei titoli professionali elencati nel foglio stesso. La domanda e la documentazione allegata devono essere in regola con le norme vigenti in materia di imposta di bollo. Alla scadenza del termine di presentazione della domanda, pena la nullita' della domanda stessa e di ogni altro provvedimento conseguente, il professionista deve possedere i seguenti requisiti: a) non aver superato il cinquantesimo anno di eta'. Tale limite di eta' non opera per coloro che siano gia' titolari di incarico ai sensi del presente accordo; b) essere iscritto all'ordine professionale di biologo; al certificato di iscrizione deve essere allegata una dichiarazione dell'ordine concernente gli eventuali provvedimenti disciplinari a carico del professionista disposti dalle Commissioni di disciplina previste dall'attuale o dal precedente accordo. La dichiarazione deve essere allegata ancorche' negativa. La domanda di inclusione in graduatoria deve essere rinnovata di anno in anno e deve essere corredata della documentazione probatoria dei titoli professionali che comportino modificazioni nel precedente punteggio a norma dell'allegato B.
Accordo collettivo nazionale per la discicplina dei rappporti con i biologi ambulatoriali - art. 3
Art. 3. Formazione delle graduatorie L'assessorato regionale alla sanita' sentito il rappresentante regionale dell'ordine professionale, provvede entro il 31 maggio alla formazione di una graduatoria regionale per titoli, con validita' annuale, da valutare secondo i criteri di cui all'allegato B. La graduatoria - che oltre a riportare il punteggio conseguito, deve indicare anche la provincia di residenza dei singoli professionisti - e' pubblicata per la durata di trenta giorni mediante affissione in apposito albo presso la sede dell'assessorato, ed e' comunicata al rappresentante dell'ordine professionale e ai responsabili regionali dei sindacati firmatari. Entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno di pubblicazione gli interessati possono inoltrare, mediante raccomandata A.R., istanza di riesame della graduatoria all'assessore regionale alla sanita' il quale vi provvede entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine predetto. La graduatoria definitiva e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione entro il 31 ottobre; la pubblicazione costituisce notificazione ufficiale agli interessati e alle UU.SS.LL. La graduatoria ha effetto dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di presentazione della domanda.
Accordo collettivo nazionale per la discicplina dei rappporti con i biologi ambulatoriali - art. 4
Art. 4. Incompatibilita' Fermo restando quanto previsto dal punto 6 dell'[art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833~art48), nonche' da altre disposizioni di legge, non e' conferibile l'incarico al professionista che: a) abbia un rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi ente pubblico o privato, con divieto di libero esercizio professionale; b) abbia impegni settimanali per un orario pari o superiore a quello stabilito dal contratto collettivo [ex art. 47 della legge n. 833/78](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art47) per il personale a tempo pieno dipendente dal Servizio sanitario nazionale; c) operi a qualsiasi titolo in case di cura o presidi privati convenzionati con le UU.SS.LL. della regione; d) sia titolare di un rapporto di convenzione esterna con UU.SS.LL.; e) abbia una qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta con case di cura private o con laboratori di analisi chimico-cliniche e biologiche; f) sia titolare di incarico disciplinato dal presente accordo nell'ambito di altra regione. Il verificarsi nel corso dell'incarico di una delle condizioni di incompatibilita' di cui al presente articolo determina la revoca dell'incarico. Il provvedimento di decadenza e' adottato dalla U.S.L., previa contestazione all'interessato.
Accordo collettivo nazionale per la discicplina dei rappporti con i biologi ambulatoriali - art. 5
Art. 5. Massimale orario - Limitazioni L'incarico ambulatoriale puo' essere conferito per un orario massimo settimanale non superiore a quello previsto per il personale a tempo pieno dal contratto [ex art. 47 della legge n. 833/78](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art47), ed e' espletabile presso piu' UU.SS.LL. I professionisti, che svolgono contemporaneamente altre attivita' non incompatibili ai sensi dell'art. 4, possono svolgere attivita' ambulatoriali per un numero di ore settimanali che, sommate agli impegni orari derivanti dalle altre diverse attivita', non superino il limite dell'orario settimanale previsto per il personale a tempo pieno dipendente dal Servizio sanitario nazionale. Anche ai fini dell'applicazione delle norme regolanti il massimale orario di attivita' settimanale, l'assessorato regionale alla sanita' tiene e aggiorna un apposito schedario nel quale verranno registrati i nominativi di tutti i professionisti incaricati ai sensi del presente accordo, l'orario di attivita', le modalita' di svolgimento presso ciascuna U.S.L. e l'anzianita' dell'incarico ambulatoriale. Di ogni mutamento del presidio sanitario cui il professionista sia stato assegnato, del numero delle ore di attivita', delle modalita' di svolgimento dell'orario e del conferimento dei nuovi incarichi, le UU.SS.LL. daranno comunicazione all'assessore regionale alla sanita', indicandone la decorrenza.
Accordo collettivo nazionale per la discicplina dei rappporti con i biologi ambulatoriali - art. 6
Art. 6. Conferimento degli incarichi Qualora l'U.S.L. intenda conferire un incarico ai sensi delle presenti norme, ne da' notizia mediante avviso da pubblicare sul Bollettino ufficiale della regione, contenente le seguenti specificazioni: a) soggetti abilitati a presentare la domanda e termine di scadenza per la presentazione della stessa; b) ore settimanali di attivita', modalita' e localita' di svolgimento. Possono concorrere al conferimento dell'incarico: a) i professionisti titolari di un altro incarico ambulatoriale presso le UU.SS.LL. della regione; b) i professionisti inseriti nella graduatoria regionale di cui all'art. 2. Tra i professionisti che hanno presentato domanda, l'U.S.L. interpella prioritariamente quelli indicati alla lettera a) del secondo comma, in base all'anzianita' di incarico; ove risulti necessario, vengono successivamente interpellati i professionisti di cui alla lettera b) dello stesso comma, secondo l'ordine del punteggio riportato nella graduatoria regionale. Il professionista avente titolo e' invitato, mediante lettera raccomandata A.R., a presentarsi presso la sede della U.S.L. interessata non oltre il decimo giorno dalla data di ricevimento dell'invito. La mancata presentazione, entro il termine prestabilito, senza giustificato motivo, e' considerata, a tutti gli effetti, come rinuncia all'incarico. Il professionista che sia impossibilitato a presentarsi deve, a pena di decadenza, far pervenire, entro il termine indicato, adeguata giustificazione dichiarando contestualmente la propria disponibilita' ad accettare l'incarico. Il professionista disposto ad accettare l'incarico deve rilasciare la dichiarazione riprodotta sub allegato C, resa ai sensi dell'[art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-01-04;15~art4). L'U.S.L., verificata l'inesistenza di incompatibilita' e l'eventuale sussistenza di altre attivita' svolte dal professionista interpellato che possano comportare limitazioni di orario, provvede al conferimento dell'incarico a tempo determinato per tre mesi, con lettera raccomandata A.R. in duplice esemplare. Il professionista incaricato, entro i cinque giorni successivi al ricevimento della raccomandata di cui al settimo comma deve, a pena di decadenza, formalizzare la propria accettazione restituendo una copia della lettera, debitamente firmata. Allo scadere del terzo mese, ove da parte della U.S.L. per mezzo di raccomandata A.R., non venga ratificata al professionista la mancata conferma, l'incarico si intende conferito a tempo indeterminato. Contro il provvedimento di mancata conferma, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di ricezione della comunicazione, l'interessato puo' proporre istanza di riesame al comitato di gestione della U.S.L. che decide in via definitiva entro i successivi venti giorni. Il professionista incaricato ai sensi del presente articolo, che risieda in provincia diversa da quella in cui l'incarico deve essere espletato, e' tenuto a trasferire la residenza nel comune nel quale e' ubicato il presidio dove deve svolgere l'incarico. In mancanza di trasferimento, al professionista non compete il rimborso delle spese di accesso di cui all'art. 18. I professionisti incaricati sono tenuti a comunicare tempestivamente all'U.S.L. in cui operano ogni variazione del loro "status" che possa costituire motivo di incompatibilita' o possa avere influenza per eventuali limitazioni di orario.
Accordo collettivo nazionale per la discicplina dei rappporti con i biologi ambulatoriali - art. 7
Art. 7. Doveri e compiti del professionista Il professionista incaricato deve: a) attenersi alle disposizioni che l'U.S.L. emana per il buon funzionamento dei presidi e il perseguimento dei fini istituzionali; b) attenersi alle disposizioni contenute nel presente accordo; c) redigere e trasmettere all'U.S.L. competente e all'assessorato regionale alla sanita', entro il 15 febbraio di ciascun anno, il foglio notizie di cui all'allegato A; d) osservare l'orario di attivita' indicato nella lettera di incarico. A tal fine l'U.S.L. provvede al controllo dell'osservanza dell'orario mediante procedure di piena obiettivita' e di facile applicabilita' che consentano di conoscere l'ora di entrata e di uscita dal servizio del professionista. A seguito dell'inosservanza dell'orario sono in ogni caso effettuate trattenute mensili sulle competenze del professionista inadempiente. Poiche' l'inosservanza dell'orario e' fonte di disservizio, ripetute e non occasionali infrazioni in materia sono contestate per iscritto e in caso di recidiva o persistenza, il professionista viene deferito alla commissione di cui all'art. 11 per i conseguenti provvedimenti disciplinari. Il mancato invio del foglio notizie ed infedeli dichiarazioni costituiscono motivo di deferimento alla commissione, di cui all'art. 11, per i provvedimenti di competenza. Il professionista nell'erogazione delle prestazioni di sua competenza ai sensi dell'art. 1 deve: a) compilare e sottoscrivere il risultato delle analisi effettuate utilizzando il modulario fornito dalla U.S.L.; b) fornire al responsabile della struttura operativa, cui e' assegnato, ogni dato utile a qualificare sul piano della affidabilita' le analisi di competenza; c) usare le attrezzature fornite dall'U.S.L., comunicando al responsabile della struttura operativa di appartenenza le eventuali avarie; d) partecipare alle attivita' di rilevazione epidemiologica per la preparazione, lo studio e la programmazione di indagini statistiche.
Accordo collettivo nazionale per la discicplina dei rappporti con i biologi ambulatoriali - art. 8
Art. 8. Mobilita' Per esigenze di carattere organizzativo e funzionale la U.S.L. puo' adottare provvedimenti di mobilita' nell'ambito dello stesso comune, sentito il professionista interessato, nel rispetto dell'orario complessivo svolto e senza variazione delle modalita' di accesso. Se il provvedimento comporta mobilita' da un comune all'altro della U.S.L., o variazioni nelle modalita' di accesso, e' ammessa opposizione al comitato di gestione della U.S.L., entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione. L'opposizione ha effetto sospensivo e su di essa la U.S.L. deve pronunciarsi entro trenta giorni. La mancata accettazione della nuova localita' di servizio, individuata con le procedure di cui ai commi precedenti, comporta la decadenza dall'incarico. Nel caso di non agibilita' temporanea della struttura l'U.S.L. assicura l'impiego temporaneo del professionista in altra struttura idonea senza danno economico per l'interessato. Al fine del migliore funzionamento del servizio puo' essere disposta, d'intesa tra le UU.SS.LL. competenti e in accordo con l'interessato, la concentrazione dell'orario di attivita' del professionista presso una sola U.S.L. o un solo posto di lavoro, prima di avviare le procedure per il conferimento degli incarichi disponibili stabilite dall'art. 5. Il trasferimento del professionista da un presidio ad un altro della stessa U.S.L. puo' avvenire anche su domanda dell'interessato.
Accordo collettivo nazionale per la discicplina dei rappporti con i biologi ambulatoriali - art. 9
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