DECRETO 22 ottobre 1987, n. 463
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Visto il regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, concernente il regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni, con particolare riferimento all'art. 55;
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, con particolare riferimento all'art. 7;
Vista la legge 31 marzo 1980, n. 139, concernente il recepimento della direttiva adottata dal Consiglio della Comunità economica europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri, concernente determinati tipi di zucchero destinati alla alimentazione umana;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, concernente l'attuazione della direttiva CEE n. 79/112 relativa ai prodotti alimentari destinati al consumatore finale ed alla relativa pubblicità;
Ritenuto che l'impiego di zuccheri in piccole quantità nella produzione di carni preparate comunque conservate contribuisce al miglioramento della tecnologia e delle caratteristiche organolettiche di tali prodotti;
Ravvisata, pertanto, l'opportunità di consentire anche in Italia, come già avviene in altri Paesi esteri e comunitari, l'impiego di zuccheri, subordinandone l'utilizzazione all'osservanza di determinate condizioni di impiego, nonchè di indicazioni da riportare sul prodotto finito;
Visto
il parere espresso al riguardo dal Consiglio superiore di sanità; Decreta:
Art. 1
È consentito nella produzione di carni preparate comunque conservate l'impiego di zuccheri alimentari limitatamente al saccarosio, al lattosio, al destrosio ed al fruttosio o a loro miscele.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. NOTE Note alle premesse: - Il testo dei commi dell'art. 55 del R.D. n. 3298/1928, direttamente interessati dal presente decreto, è il seguente: "Art. 55. - 1. Nella preparazione degli insaccati destinati al commercio non si possono mescolare carni appartenenti a specie diverse di animali, nè impiegare carni congelate senza la preventiva approvazione dell'autorità prefettizia, alla quale l'interessato deve rivolgere apposita domanda. (Omissis). 6. Per la preparazione e la conservazione delle carni (compresi gli insaccati) sono consentiti: la salatura, l'affumicamento, l'essiccamento, la cottura, la sterilizzazione, la refrigerazione, oltre l'aggiunta delle droghe che si usano normalmente a scopo di condimento. 7. Potrà essere consentita anche l'aggiunta di piccole quantità di salnitro puro, nella misura, in ogni caso, non superiore a 25 centigrammi per kg di carne. 8. È vietato l'impiego di materie coloranti e l'aggiunta di sostanze amidacee, nonchè di qualsiasi altra sostanza che possa comunque modificare la normale costituzione degli insaccati". - Il testo dell'art. 7 della legge n. 283/1962 è il seguente: "Art. 7. - Il Ministro per la sanità con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, può consentire la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti ivi compreso l'impiego di raggi ultravioletti, radiazioni ionizzanti, antibiotici, ormoni, prescrivendo, del pari, anche le indicazioni che debbono essere riportate sul prodotto finito". La legge n. 139/1980, nell'attuare il recepimento della direttiva del Consiglio delle comunità europee sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri concernenti determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana, definisce i vari tipi di zuccheri disciplinati, fissandone le caratteristiche. - Il D.P.R. n. 322/1982 concerne l'attuazione della direttiva n. 79/112/CEE relativa ai prodotti alimentari destinati al consumatore finale ed alla relativa pubblicità nonchè della direttiva n. 77/94/CEE relativa ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare e prevede negli articoli 3 e 13, fra le indicazioni prescritte per gli alimenti confezionati o sfusi venduti al consumatore finale, quella degli ingredienti.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)