DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1987, n. 464
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato e il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, di approvazione del relativo regolamento;
Visto il regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, che approva il regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 422;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 25 giugno 1978, n. 233;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, di approvazione del regolamento per gestioni affidate ai consegnatari-cassieri delle amministrazioni dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1985, n. 478, concernente l'approvazione del regolamento per i lavori, le provviste e i servizi da eseguirsi in economia da parte del Provveditorato generale dello Stato;
Considerata l'opportunita' di apportare al suddetto regolamento talune modifiche ed integrazioni in relazione alla esigenza di rispondere alla complessa e crescente attivita' di erogazione di beni e servizi cui il Provveditorato generale e' istituzionalmente preposto;
Udito il parere del Consiglio di Stato e ritenuto di doversi ad esso conformare;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 ottobre 1987;
Sulla proposta del Ministro del tesoro;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
1.L'art. 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1985, n. 478, e' sostituito dal seguente: "Art. 1 - Le forniture, i lavori, le provviste, i servizi che possono essere eseguiti in economia da parte del Provveditorato generale dello Stato, per il funzionamento dei servizi dell'amministrazione statale, sono i seguenti: a) acquisti di mobili ed arredi, macchine, apparecchiature, strumenti tecnici, automobili, acquisto di oggetti di cancelleria, di uniformi per il personale subalterno, di materiali elettrici e telefonici; b) riparazione, manutenzione, adattamento di mobili ed arredi, macchine e apparecchiature varie, spese per il funzionamento dei laboratori di falegnameria e del laboratorio chimico; c) noleggio, installazione, gestione e manutenzione di impianti di riproduzione, telefonici, radiotelefonici e radiotelegrafici, elettronici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora; d) acquisto di materiali accessori per le apparecchiature elettroniche per l'elaborazione dei dati; e) servizi di assistenza specialistica di qualsiasi genere e realizzazione di analisi e programmazione, servizi di acquisizione ed elaborazione dati; f) forniture di beni e servizi occorrenti per il funzionamento dei sistemi informatici e non previsti nei precedenti paragrafi; g) riparazione, manutenzione di automobili di servizio, acquisto di carburante e lubrificante, di materiale di ricambio ed accessori, spese per autorimesse e noleggi; h) pulizia, derattizzazione, disinfestazione e acquisto dei materiali occorrenti; i) riscaldamento di locali e provviste di combustibile; l) spese per trasporti, spedizioni e noli, spese per imballaggio, facchinaggio e attrezzature speciali per il carico e lo scarico di materiali; m) vigilanza dell'autorimessa e dei magazzini dipendenti dal Provveditorato generale dello Stato; n) affitto di locali a breve termine, con attrezzature di funzionamento per l'organizzazione di corsi di addestramento tecnico del proprio personale e per l'organizzazione di conferenze e convegni nell'interesse dei servizi; o) svolgimento di corsi di preparazione e formazione del personale, compresi corsi di lingue estere; p) effettuazione di prove psicotecniche e di corsi nel settore informatico; q) partecipazione a convegni, congressi, conferenze, nell'interesse dei servizi istituzionali; r) divulgazione dei bandi di gara, a mezzo stampa o altri mezzi d'informazione; s) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere, abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione; t) lavori di traduzione, da liquidare su presentazione di fattura, nonche', eccezionalmente, lavori di copia, da liquidare parimenti su presentazione di fattura da affidare ad imprese commerciali, qualora non possa provvedersi con il personale dipendente; u) lavori di ricerca, indagine e studi connessi con lo svolgimento dei servizi di istituto. L'esecuzione delle forniture, dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui al primo comma e' disposta dai dirigenti nel limite massimo di L. 300.000.000 e secondo le attribuzioni di cui agli articoli 7, 8 e 9, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive variazioni".
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. NOTE Note alle premesse: - Il D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, concerne: "Adeguamento degli originari limiti di somma previsti nella legge e nel regolamento di contabilita' generale dello Stato, nel testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti e nelle correlative disposizioni legislative e regolamentari". - Il D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, concerne: "Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo". - Il D.P.R. 25 giugno 1978, n. 233, concerne: "Adeguamento dei limiti di somma previsti dagli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo".
Art. 2
1.Il terzo comma dell'art. 4 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1985, n. 478, e' cosi' modificato: "Sono altresi' eseguite in amministrazione diretta le provviste a pronta consegna, richiedendo, qualora possibile, preventivi con offerte a non meno di tre persone o imprese. E' consentito, tuttavia, il ricorso ad una sola persona o impresa nei casi di specialita' o di urgenza della provvista, ovvero quando l'importo della spesa non superi L. 10.000.000, oltre IVA".
Nota all'art. 2: Tenuto conto della modifica apportata con il presente articolo, il testo dell'art. 4 del regolamento approvato con D.P.R. n. 478/1985 risulta essere ora il seguente: "Art. 4. - Le forniture, i lavori, le provviste ed i servizi di cui al precedente art. 1 possono essere eseguiti: a) in amministrazione diretta; b) a cottimo fiduciario; c) con sistema misto, e cioe' parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario. Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori ed i servizi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono effettuati con personale dipendente impiegando materiali e mezzi di proprieta' o in uso dell'amministrazione. Sono altresi' eseguite in amministrazione diretta le provviste a pronta consegna, richiedendo, qualora possibile, preventivi con offerte a non meno di tre persone o imprese. E' consentito, tuttavia, il ricorso ad una sola persona o impresa nei casi di specialita' o di urgenza della provvista, ovvero quando l'importo della spesa non superi L. 10.000.000, oltre l'IVA. Sono eseguiti a cottimo fiduciario le forniture, i lavori, i servizi, per i quali si renda necessario, ovvero opportuno, l'affidamento a persone o imprese".
Art. 3
1.Il primo comma dell'art. 6 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1985, n. 478, e' cosi' modificato: "I preventivi per l'esecuzione a cottimo fiduciario delle forniture, dei lavori e dei servizi di cui all'art. 1 debbono richiedersi ad almeno tre persone o imprese ritenute idonee, eccetto nei casi in cui la specialita' o l'urgenza della fornitura, del lavoro o del servizio, non renda necessario il ricorso ad una determinata persona o impresa, ovvero nei casi in cui la spesa non superi L. 10.000.000, oltre IVA".
Nota all'art. 3: Tenuto conto della modifica apportata con il presente articolo, il teso dell'art. 6 del regolamento approvato con D.P.R. n. 478/1985 risulta essere ora il seguente: "Art. 6. - I preventivi per l'esecuzione a cottimo fiduciario delle forniture, dei lavori e dei servizi di cui all'art. 1 debbono richiedersi ad almeno tre persone o imprese ritenute idonee, eccetto nei casi in cui la specialita' o l'urgenza della fornitura, del lavoro o del servizio, non renda necessario il ricorso ad una determinata persona o impresa, ovvero nei casi in cui la spesa non superi L. 10.000.000, oltre l'IVA". I preventivi possono essere richiesti anche sulla base di progetti esecutivi. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantita' dei beni, dei lavori o dei servizi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, possono richiedersi a non meno di tre persone od imprese preventivi di spese od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto. In tal caso puo' procedersi a singole ordinazioni via via che il fabbisogno si verifichi, alla persona od impresa che ha presentato il preventivo piu' conveniente, sempre che il limite globale della spesa, per il periodo di tempo considerato, non superi quello indicato nel precedente art. 1. I preventivi debbono rimanere conservati agli atti".
Art. 4
1.Il primo comma dell'art. 8 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1985, n. 478, e' cosi' modificato: "Le forniture, i lavori, le provviste ed i servizi di cui all'art. 1 debbono, prima che se ne disponga il pagamento, essere sottoposti a collaudo finale, con esclusione di quelli che per loro natura non sono soggetti a collaudo".
Nota agli articoli 4 e 5: Tenuto conto della modifica apportata con i presenti articoli, il testo dell'art. 8 del regolamento approvato con D.P.R. n. 478/1985 risulta essere ora il seguente: "Art. 8. - Le forniture, i lavori, le provviste ed i servizi di cui all'art. 1 debbono, prima che se ne disponga il pagamento, essere sottoposti a collaudo finale, con esclusione di quelli che per loro natura non sono soggetti a collaudo. I collaudi sono di competenza del Provveditorato generale dello Stato che li effettua direttamente o per delega. Per le forniture, i lavori, le provviste il cui importo di spesa non superi 2.000.000 di lire, o che per la loro natura non possono essere sottoposti a collaudo, e' sufficiente l'attestazione rilasciata dal consegnatario dell'amministrazione a cui sono destinati i beni o nel cui ambito sono svolti i lavori o servizi, dalla quale risulti che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti. E' ammesso il collaudo parziale delle forniture, dei lavori e dei servizi secondo le norme di cui ai precedenti commi in tal caso i pagamenti in conto sono disposti secondo le misure di cui all'art. 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. Al collaudo non puo' partecipare chi ha avuto ingerenza nell'ordinazione, direzione o sorveglianza delle forniture, dei lavori o dei servizi".
Art. 5
1.Il terzo comma dell'art. 8 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1985, n. 478, e' cosi' modificato: "Per le forniture, i lavori, le provviste il cui importo di spesa non superi 2.000.000 di lire, o che per la loro natura non possono essere sottoposti a collaudo, e' sufficiente l'attestazione rilasciata dal consegnatario dell'amministrazione a cui sono destinati i beni o nel cui ambito sono svolti i lavori o servizi, dalla quale risulti che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti".
COSSIGA
GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri
AMATO, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 novembre 1987
Atti di Governo, registro n. 69, foglio n. 43
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