DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1987, n. 469
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;
Sentito il parere della commissione paritetica prevista dall'art. 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 1986;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, del tesoro, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste e per gli affari regionali;
EMANA
il seguente decreto:
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Abbreviazioni
Art. 2
Regolamenti e direttive della Comunita' economica europea
1.Le disposizioni dell'art. 6 del D.P.R. n. 616 si applicano anche nei confronti della regione Fr.-V.G., per ciascuna delle materie di sua competenza.
2.La regione Fr.-V.G. partecipa alla ripartizione dei fondi destinati dallo Stato all'attuazione delle direttive comunitarie.
NOTE Nota all'art. 2, comma 1: Il testo dell'art. 6 del D.P.R. n. 616/1977, che reca norme per il trasferimento di funzioni alle regioni a statuto ordinario, e' il seguente: "Art. 6. - Sono trasferite alle regioni in ciascuna delle materie definite dal presente decreto anche le funzioni amministrative relative all'applicazione dei regolamenti della Comunita' economica europea nonche' all'attuazione delle sue direttive fatte proprie dallo Stato con legge che indica espressamente le norme di principio. In mancanza della legge regionale, sara' osservata quella dello Stato in tutte le sue disposizioni. Il Governo della Repubblica, in caso di accertata inattivita' degli organi regionali che comporti inadempimento agli obblighi comunitari, puo' prescrivere con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su parere della commissione parlamentare per le questioni regionali e sentita la regione interessata, un congruo termine per provvedere. Qualora la inattivita' degli organi regionali perduri dopo la scadenza di tale termine, il Consiglio dei Ministri puo' adottare i provvedimenti necessari in sostituzione dell'amministrazione regionale".
Art. 3
Attivita' all'estero
1.La regione Fr.-V.G., sulla base di programmi generali, comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e da questa assentiti, puo' svolgere all'estero attivita' promozionali relative alle materie di sua competenza.
2.Delle singole iniziative, che la Regione assume in attuazione dei suddetti programmi, e' data tempestiva notizia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 4
Materie di competenza primaria - Intervento del presidente della regione alle riunioni del Consiglio dei Ministri
2.Il presidente della giunta regionale interviene, per essere sentito, anche alle sedute dei comitati o collegi che, per legge o per delega, trattino questioni di competenza del Consiglio dei Ministri, allorche' le questioni stesse interessino particolarmente la regione Fr.-V.G.
Nota all'art. 4, comma 1: Il testo dell'art. 44 dello statuto speciale e' il seguente: "Art. 44. - Il presidente della giunta regionale interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri per essere sentito, quando sono trattate questioni che riguardano particolarmente la regione".
Art. 5
Attribuzione di funzioni amministrative agli enti locali
1.Fermo quanto disposto dagli articoli 8 e 59 dello statuto, nelle materie di competenza primaria la regione Fr.-V.G., con proprie leggi, determina ed attribuisce agli enti locali le funzioni amministrative. Allo stesso modo si provvede per l'attribuzione agli enti locali di funzioni amministrative, pertinenti a materie di competenza secondaria, se tali funzioni siano comprese fra quelle gia' trasferite dallo Stato alla regione.
2.La legge regionale appresta i necessari adeguamenti normativi nell'ordinamento degli enti, cui le funzioni sono attribuite, ed ogni altra previsione rivolta a renderne possibile l'esercizio.
Nota all'art. 5, comma 1: Il testo degli articoli 8 e 59 dello statuto speciale e' il seguente: "Art. 8. - La regione esercita le funzioni amministrative nelle materie in cui ha potesta' legislativa a norma degli articoli 4 e 5, salvo quelle attribuite agli enti locali dalle leggi della Repubblica". "Art. 59. - Le province ed i comuni della regione sono enti autonomi ed hanno ordinamenti e funzioni stabilite dalle leggi dello Stato e della regione. Le province ed i comuni sono anche circoscrizioni di decentramento regionale. Con legge regionale possono essere istituiti, nell'ambito delle circoscrizioni provinciali circolari per il decentramento di funzioni amministrative".
Art. 6
Definizione delle funzioni amministrative relative alle materie di competenza della regione Fr.-V.G.
1.La definizione delle funzioni amministrative, come enunciata nel D.P.R. n. 616 per ciascuna materia in esso considerata, si intende riferita anche alle funzioni amministrative riguardanti le corrispondenti materie elencate negli articoli 4 e 5 dello statuto speciale.
2.Agli effetti del comma 1, la materia della beneficenza pubblica si considera contenuta nella materia delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di cui e' fatta menzione negli articoli 5 e 6 dello statuto speciale.
3.Fra le funzioni amministrative trasferite alla regione Fr.-V.G. con i precedenti decreti di attuazione statutaria si intendono comprese, per ciascuna materia, tutte quelle rientranti nella definizione datane per le regioni ordinarie dal D.P.R. n. 616.
Note all'art. 6, comma 1: - Il D.P.R. n. 616/1977 reca norme per completare il trasferimento di funzioni amministrative alle regioni a statuto ordinario in attuazione della delega di cui alla legge n. 382/1975. - Il testo degli articoli 4 e 5 dello statuto speciale e' il seguente: "Art. 4. - In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonche' nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre regioni, la regione ha potesta' legislativa nelle seguenti materie: 1) ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto; 2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unita' culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale; 3) caccia e pesca; 4) usi civici; 5) impianto e tenuta dei libri fondiari; 6) industria e commercio; 7) artigianato; 8) mercati e fiere; 9) viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale; 10) turismo e industria alberghiera; 11) trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale; 12) urbanistica; 13) acque minerali e termali; 14) istituzioni culturali, ricreative e sportive: musei e biblioteche di interesse locale e regionale". "Art. 5. - Con l'osservanza dei limiti generali indicati nell'art. 4 ed in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle singole materie, la regione ha potesta' legislativa nelle seguenti materie: 1) elezioni del consiglio regionale, in base ai principi contenuti nel capo secondo del titolo terzo; 2) disciplina del referendum previsto dagli articoli 7 e 33; 3) istituzione di tributi regionali prevista nell'art. 51; 4) disciplina dei controlli previsti nell'art. 60; 5) ordinamento e circoscrizione dei comuni; 6) istituzioni pubbliche fidi assistenza e beneficenza; 7) disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale ed assunzione di tali servizi; 8) ordinamento delle casse di risparmio, delle casse rurali; degli enti aventi carattere locale o regionale per i finanziamenti delle attivita' economiche nella regione; 9) istituzione e ordinamento di enti di carattere locale o regionale per lo studio di programmi di sviluppo economico; 10) miniere e cave torbiere; 11) espropriazione per pubblica utilita' non riguardanti opere a carico dello Stato; 12) linee marittime di cabotaggio tra gli scali della regione; 13) polizia locale, urbana e rurale; 14) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni; opere idrauliche di 4ª e 5ª categoria; 15) istruzione artigiana e professionale successiva alla scuola obbligatoria; assistenza scolastica; 16) igiene e sanita', assistenza sanitaria ed ospedaliera, nonche' il recupero dei minorati fisici e mentali; 17) cooperazione, compresa la vigilanza sulle cooperative; 18) edilizia popolare; 19) toponomastica; 20) servizi antincendi; 21) annona; 22) opere di prevenzione e soccorso per calamita' naturali". Note all'art. 6, comma 2: - Per il testo dell'art. 5 dello statuto speciale, si veda nelle note dell'art. 6, comma 1. - Il testo dell'art. 6 dello statuto speciale e' il seguente: "Art. 6. - La regione ha facolta' di adeguare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione e di attuazione nelle seguenti materie: 1) scuole materne: istruzione elementare; media; classica; scientifica; magistrale; tecnica ed artistica; 2) lavoro, previdenza e assistenza sociale; 3) antichita' e belle arti, tutela del paesaggio, della flora e della fauna, oltre che nelle altre materie per le quali le leggi dello Stato attribuiscano alla regione questa facolta'". Nota all'art. 6, comma 3: Per il titolo del D.P.R. n. 616/1977 si veda nelle note all'art. 6, comma 1.
Art. 7
Attribuzione alla regione Fr.-V.G. di ulteriori funzioni amministrative
1.Fermo restando quanto previsto nel comma 3 dell'art. 6, sono attribuite alla regione Fr.-V.G., in aggiunta alle funzioni amministrative che gia' le competono, ogni altra funzione amministrativa che, dismessa dallo Stato per effetto del D.P.R. n. 616 nel territorio delle regioni ordinarie, sia ancora di competenza statale nel Friuli-Venezia Giulia, nonche' ogni altra funzione amministrativa che dallo stesso D.P.R. n. 616 o da altro provvedimento legislativo sia stata comunque conferita alle regioni ordinarie e non sia stata ancora estesa alla regione Fr.-V.G.
2.Al trasferimento delle funzioni di cui all'art. 44 del D.P.R. n. 616 si provvedera' con successivo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'art. 65 dello statuto speciale.
Nota all'art. 7, comma 1: Per il titolo D.P.R. n. 616/1977 si veda nelle note dell'art. 6, comma 1. Note all'art. 7, comma 2: - Il testo dell'art. 44 del D.P.R. n. 616/1977 e' il seguente: "Art. 44. - Sono trasferite alle regioni, per il rispettivo territorio, le funzioni amministrative esercitate dallo Stato in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari. Sono trasferiti alle regioni a statuto ordinario le funzioni, i beni ed il personale delle opere universitarie di cui all'art. 189 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni. Il trasferimento e' disciplinato dalla legge di riforma dell'ordinamento universitario e, in mancanza, decorre dal 1 novembre 1979. In tale ipotesi al trasferimento dei beni e del personale delle opere universitarie provvede con decreto il Ministro per la pubblica istruzione, sentite le regioni interessate". - Il testo dell'art. 65 dello statuto speciale e' il seguente: "Art. 65. - Con decreti legislativi, sentita una commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente statuto e quelle relative al trasferimento all'amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla regione".
Art. 8
Ulteriori deleghe e conversione di deleghe in trasferimenti di funzioni
1.Salvo quanto previsto dal comma 2, le funzioni delegate alle regioni ordinarie in forza del D.P.R. n. 616, che gia' non spettino per competenza propria alla regione Fr.-V.G., vengono delegate anche a questa ultima, relativamente al suo territorio, in applicazione dell'art. 10 dello statuto speciale.
2.Le funzioni delegate alle regioni ordinarie in forza del D.P.R. n. 616, se riguardano materie comprese nell'art. 4 dello statuto speciale, sono, nel Friuli-Venezia Giulia, trasferite alla regione Fr.-V.G. per la parte che gia' non le spetti per competenza propria.
3.Le funzioni gia' delegate alla regione Fr.-V.G. in materie comprese nell'art. 4 dello statuto speciale si considerano trasferite alla regione stessa.
4.Le funzioni trasferite con il D.P.R. n. 616 alle regioni ordinarie, per la parte che esorbiti dalle competenze attribuite dallo statuto speciale alla regione Fr.-V.G., sono delegate a quest'ultima, relativamente al suo territorio.
5.Per l'esercizio delle funzioni delegate rimangono ferme le disposizioni dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902.
Note all'art. 8, comma 1: - Per il titolo del D.P.R. n. 616/1977 si veda nelle note all'art. 6, comma 1. - Il testo dell'art. 10 dello statuto speciale e' il seguente: "Art. 10. - Lo Stato puo', con legge, delegare alla regione, alle province ed ai comuni l'esercizio di proprie funzioni amministrative. Le amministrazioni statali centrali, per l'esercizio nella regione di funzioni di loro competenza, possono avvalersi degli uffici dell'amministrazione regionale, previa intesa tra i Ministri competenti ed il presidente della giunta regionale. Nei casi previsti dai precedenti commi, l'onere delle relative spese fara' carico allo Stato". Note all'art. 8, comma 2: Per il titolo del D.P.R. n. 616/1977 si veda nelle note all'art. 6, comma 1. Per il testo dell'art. 4 dello statuto speciale si veda nelle note all'art. 6, comma 1. Nota all'art. 8, comma 3: Per il testo dell'art. 4 dello statuto speciale si veda nelle note all'art. 6, comma 1. Nota all'art. 8, comma 4: Per il titolo del D.P.R. n. 616/1977 si veda nelle note all'art. 6, comma 1. Nota all'art. 8, comma 5: Il testo dell'art. 31 del D.P.R. n. 902/1975 (Norme di attuazione dello statuto del Friuli-Venezia Giulia) e' il seguente: "Art. 31. - Le funzioni delegate alle regioni mediante i decreti del Presidente della Repubblica numeri 3 e 5 dei 14 gennaio 1972, 8 del 15 gennaio 1972 e 315 del 5 giugno 1972, che gia' non spettino per competenza propria alla regione Friuli-Venezia Giulia, vengono delegate anche a questa ultima, relativamente al suo territorio, in applicazione dell'art. 10 dello statuto regionale. Sono altresi' delegate alla regione tutte le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato, concernenti espropriazioni per pubblica utilita', occupazioni temporanee e d'urgenza, dichiarazioni di pubblica utilita' e dichiarazioni d'indifferibilita' e d'urgenza, relativamente alle opere di competenza statale, delegate alla regione medesima, ed a quelle a totale carico dello Stato ma non di competenza statale. Salvo quanto stabilito nell'art. 45 dello statuto regionale, nell'art. 30 del decreto del presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116 e nell'art. 25 del presente decreto, all'esercizio delle funzioni delegate la regione provvede a mezzo degli organi ed uffici istituzionalmente competenti, secondo le proprie leggi, per la materia cui la delega inerisce. Le funzioni delegate vengono esercitate dagli organi regionali in conformita' delle direttive emanate dal competente organo statale. In caso di persistente inattivita' degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attivita' relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o termini risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, puo' disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale".
Art. 9
Estensione alla regione Fr. V.G. di ulteriori facolta' e poteri
1.Sono estesi, altresi', alla regione Fr.-V.G., in quanto non ne sia gia' investita, ogni facolta' o potere attribuiti alle regioni ordinarie con il D.P.R. n. 616 o con altri provvedimenti legislativi, alle condizioni, con le modalita' ed entro i limiti per le stesse previsti.
2.E' anche applicabile nei confronti della regione Fr.-V.G., se non comporti riduzione delle sue competenze, ogni altra disposizione o previsione del D.P.R. n. 616 diversa da quelle attributive di funzioni, facolta' o poteri.
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