DECRETO-LEGGE 20 novembre 1987, n. 474
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 gennaio 1988, n. 12 (in G.U. 21/01/1988, n.16).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere alla proroga dei termini relativi a interventi diretti alla ricostruzione e alla rinascita delle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 1987;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro e per i beni culturali ed ambientali;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
2.L'attivita' delle sezioni staccate di Avellino e Salerno del provveditorato alle opere pubbliche della Campania, gia' autorizzata per il triennio dal 27 agosto 1981 al 26 agosto 1984 e prorogata sino al 31 dicembre 1987, e' ulteriormente prorogata sino al 31 dicembre 1990 .
3.Il termine per il collocamento in aspettativa del sindaco o del presidente della comunita' montana, dell'assessore delegato alla ricostruzione, di un rappresentante della minoranza e' prorogato al 30 giugno 1989 nei comuni disastrati, nel comune di Senise e nelle comunita' montane che ricomprendano comuni disastrati. E' prorogato, altresi', alla stessa data il termine indicato nell'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120. Nei comuni gravemente danneggiati, limitatamente al sindaco o suo delegato, il predetto termine e' prorogato alla medesima data. Resta fermo il trattamento economico spettante ai medesimi ove essi siano dipendenti da amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, o da enti pubblici, anche economici, che continua ad essere posto a carico delle amministrazioni ed enti. Resta a carico del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, l'onere per l'aspettativa dei dipendenti da aziende private . (3)
5.COMMA SOPPRESSO DALLA LEGGE 21 GENNAIO 1988, N. 12
6.COMMA SOPPRESSO DALLA LEGGE 21 GENNAIO 1988, N. 12
7.COMMA SOPPRESSO DALLA LEGGE 21 GENNAIO 1988, N. 12
8.Al fine di accelerare il recupero dei beni culturali di cui agli articoli 17, comma primo, 53 e 65 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 449.
9.La disposizione di cui all'articolo 15, quarto comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, si applica anche alle anticipazioni previste dalle disposizioni indicate nei commi 1 e 2.
10.COMMA SOPPRESSO DALLA LEGGE 21 GENNAIO 1988, N. 12 --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 10 febbraio 1989, n.48 ha disposto (con l'art. 13 comma 1) che e' prorogato al 31 dicembre 1989 il termine indicato nel presente art. 1 comma 1-bis, lettera a). Ha inoltre disposto (con l'art. 13 comma 2) che e' prorogato al 30 giugno 1989 il termine del 31 dicembre 1988 indicato nel comma 1-bis, lettera c), del presente articolo. Ha disposto (con l'art. 14 comma 1) che il termine di cui all'art. 1, comma 1, e' differito al 31 marzo 1989. --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 30 giugno 1989, n.245, convertito con modificazioni dalla L. di conversione 4 agosto 1989, n.288, (con l'art. 6-ter comma 1) ha disposto che il termine del 30 giugno 1989 previsto dall'articolo 1, comma 3, del presente decreto relativo al collocamento in aspettativa degli amministratori comunali delle zone terremotate della Basilicata e della Campania e' ulteriormente fissato al 30 giugno 1990, limitatamente, nei comuni disastrati e gravemente danneggiati, al sindaco o a suo delegato. --------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 31 maggio 1990, n.128 ha disposto (con l'art. 2 comma 3) che limitatamente al comune di Napoli e' prorogato al 31 dicembre 1990 il termine dell' articolo 1, comma 1, lettera a), gia' differito da ultimo al 31 marzo 1989 dall'articolo 14 della legge 10 febbraio 1989, n. 48; ha inoltre disposto (con l'art. 29 comma 1) che "Le disposizioni della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1990."
Art. 2
((
1.E' prorogato al centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il termine indicato nell'articolo 1, comma 4-quater, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, concernente l'adozione da parte di comuni disastrati o gravemente danneggiati del piano regolatore o dei piani esecutivi di cui all'articolo 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Decorso tale termine, ai comuni inadempienti sara' sospesa l'erogazione di fondi, ai sensi dell'articolo 3 della predetta legge n. 219 del 1981, e successive modificazioni, fino all'adozione dei menzionati piani e nei successivi trenta giorni saranno attivati i poteri sostitutivi di cui all'articolo 2, ultimo comma, della legge 18 aprile 1984, n. 80, di conversione del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19.
2.I piani regolatori generali od esecutivi, o loro varianti, sono approvati dalla regione o dall'ente delegato entro centoventi giorni dal ricevimento dei relativi atti. Decorso tale termine, gli strumenti si intendono approvati, qualora essi siano stati inoltrati per l'approvazione entro centoventi giorni dalla data della delibera di adozione. Il silenzio-approvazione e' attestato dal sindaco con apposito decreto affisso per quindici giorni all'albo comunale. In caso di inosservanza del termine di inoltro si applicano le procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia di approvazione degli strumenti urbanistici.
3.Gli strumenti urbanistici di cui al comma 1 o loro varianti gia' inoltrati entro il 31 dicembre 1987 per l'approvazione sono approvati dalla regione o dall'ente delegato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Decorso il predetto termine, gli strumenti o loro varianti si intendono approvati ed il silenzio-approvazione e' attestato dal sindaco con apposito decreto affisso per quindici giorni all'albo comunale.
4.L'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, e' abrogato.
5.I comuni dichiarati danneggiati e inclusi nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 9 maggio 1981 e n. 146 del 29 maggio 1981, e successive modificazioni, accedono ai benefici di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, per far fronte alle spese relative alla redazione degli strumenti urbanistici generali o esecutivi adottati entro il 31 dicembre 1988, nella misura del 50 per cento delle spese previste sulla base delle tariffe professionali.
6.Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 sono estese ai comuni danneggiati dall'evento sismico del 21 marzo 1982 ed inclusi nell'elenco di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 5 maggio 1982.
Per gli strumenti urbanistici o loro varianti dei comuni di cui al comma 6 resi esecutivi ai sensi del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 389, e del presente decreto, e' annullata l'approvazione verificatasi in applicazione dei predetti decreti-legge. Tali strumenti urbanistici sono riesaminati dalla regione o dall'ente delegato con le procedure e gli effetti di cui al comma 3 ))
Art. 3
1.Il contributo per l'esecuzione di interventi di riparazione indicati all'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, e' pari all'intero contributo massimo previsto allo stesso articolo 2 per la ricostruzione, maggiorato del 70 per cento. (( E' altresi' concesso sulla residua spesa un contributo pluriennale costante dell'8 per cento per la durata del mutuo a tal fine contratto per un massimo di venti anni. I contributi sono assegnati dai comuni, che determinano le priorita', sentite le soprintendenze competenti anche sulla congruita' della spesa preventivata. Il contributo verra' erogato alla ditta proprietaria, dopo che la stessa avra' dimostrato di aver gia' eseguito i lavori relativi al 30 per cento della spesa occorrente )). Il comma 8 dell'articolo 6 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e' abrogato.
(( 2. Per gli immobili di proprieta' privata di interesse storico o artistico vincolati ai sensi della legge 1› giugno 1939, n. 1089, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' per quelli di interesse storico-nazionale riconosciuti tali secondo le disposizioni di precedenti leggi, il contributo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, come quantificato dal comma 1, e' assegnato indipendentemente dal completamento dell'opera interessata. Il contributo e' utilizzato per effettuare, in ordine di priorita', gli interventi strutturali, quindi gli interventi non strutturali esterni e, per il residuo, per le opere interne e di rifinitura. Qualora il detto contributo non sia sufficiente a coprire il completamento delle riparazioni degli immobili, l'importo del contributo medesimo potra' essere aumentato sino alla copertura delle spese per i soli interventi strutturali ))
3.I comuni possono acquisire con il consenso dei proprietari e mediante le disponibilita' finanziarie previste dall'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, gli immobili vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, nonche' gli immobili per i quali sia stata avviata dalle competenti sopraintendenze la procedura di apposizione di vincolo storico-artistico, e comunque compresi nei piani di recupero, per la destinazione dei medesimi a finalita' di pubblico interesse. Il corrispettivo dell'acquisto e' stabilito dall'ufficio tecnico erariale entro trenta giorni dalla richiesta da parte dei comuni. Il proprietario, ove non condivida la valutazione del predetto ufficio e non intenda procedere ai lavori di riparazione, conserva il titolo ai contributi spettantigli ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni (( e nei limiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, e successive modificazioni,)) ma e' tenuto all'acquisto o alla realizzazione di unita' immobiliari nello stesso comune, sulla base del costo di intervento di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, e relative maggiorazioni. In tal caso l'immobile vincolato e' acquisito a titolo gratuito dal comune.
4.In sede di ripartizione del fondo previsto dall'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, il CIPE individua le quote di risorse da attribuire ai comuni per il finanziamento degli interventi sugli immobili di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, e al comma 1.
5.(( Ferme restando le competenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, )) rientrano tra gli interventi previsti nell'articolo 65 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, e nell'articolo 13 della legge 18 aprile 1984, n. 80, di conversione del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, quelli di ricostruzione, anche se fuori sito purche' nell'ambito dello stesso comune, degli immobili ivi considerati, compresi gli adeguamenti funzionali in relazione alle esigenze presenti sul territorio, nonche' la realizzazione di spazi destinati a parcheggio e al verde attrezzato.
6.All'esecuzione degli interventi di cui al comma 5, (( quando trattasi di ricostruzione parziale, )) provvedono le sezioni operative delle sovrintendenze del Ministero per i beni culturali limitatamente agli immobili di proprieta' privata destinati ad uso pubblico, vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089.
7.Per l'esecuzione di interventi relativi agli immobili considerati nell'articolo 65 della citata legge n. 219 del 1981, diversi da quelli del comma 6,(( ivi compresi la casa canonica e i locali per il ministero pastorale, anche se non contigui agli edifici di culto, )) provvede il provveditorato alle opere pubbliche direttamente o a mezzo di concessioni ai soggetti previsti nell'articolo 8 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, ovvero a pubbliche amministrazioni.
8.L'individuazione dei concessionari e' contenuta nel programma indicato nell'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 18 aprile 1984, n. 80, di conversione del decreto-legge 28, febbraio 1984, n. 19.
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