DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 settembre 1987, n. 494
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1987, con il quale all'on. Giorgio Santuz, Ministro senza portafoglio, e' stato conferito l'incarico per la funzione pubblica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, concernente la determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva, di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, concernente norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-87;
Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987);
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri con le quali sono state autorizzate le sottoscrizioni delle ipotesi di accordo riguardanti i comparti del personale dei Ministeri, degli enti pubblici non economici, degli enti locali e delle aziende e delle amministrazioni autonome dello Stato, della sanita' e della scuola;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, 8 maggio 1987, n. 267, 13 maggio 1987, n. 268, 18 maggio 1987, n. 269, 20 maggio 1987, n. 270, 10 aprile 1987, n. 209;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata, nella riunione dell'8 settembre 1987, ai sensi dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ai fini del recepimento integrale degli accordi contrattuali definiti con le organizzazioni sindacali per il triennio 1985-87 relativi al personale dei Ministeri, degli enti pubblici non economici, degli enti locali, delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, del Servizio sanitario nazionale e della scuola;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno, della pubblica istruzione, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita', delle poste e delle telecomunicazioni, delle finanze, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste e per gli affari regionali:
EMANA
il seguente decreto:
Titolo I COMPARTO DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 MARZO 1986, N. 68 (PERSONALE DIPENDENTE DAI MINISTERI)
Art. 1
1.Il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il triennio 1985-87 relativa al comparto del personale dipendente dei Ministeri, e' integrato dai seguenti articoli del presente decreto.
AVVERTENZE: Gli articoli 9 e 57 del presente decreto, che non sono stati ammessi al "visto" ed alla conseguente registrazione da parte della Corte dei conti, prevedono le modalita' di "Primo inquadramento" nella nona qualifica funzionale del personale dipendente rispettivamente dai Ministeri e dalle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo. Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. NOTE Nota all'art. 1: Il D.P.R. n. 266/1987 e' stato pubblicato nel suppl.ord. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 160 dell'11 luglio 1987.
Art. 2
1.Nell'art. 2 sono inseriti, tra i commi 6 e 9, i seguenti: "7. I risultati dell'indagine sono riassunti, con l'apporto della commissione paritetica, a livello centrale dell'amministrazione e costituiscono la base per la determinazione, da attuare mediante accordi decentrati per unita' organica di livello provinciale o di uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o stabilimenti di notevole complessita' non riconducibili alla circoscrizione provinciale, dei tempi e dei carichi funzionali di lavoro. 8. Per la formulazione di proposte per la determinazione degli organici, da attuare al medesimo livello di negoziazione decentrata indicata nel comma 7, si terra' conto, oltre che delle risultanze delle operazioni di cui al medesimo comma 7, anche delle situazioni specifiche nei singoli uffici, nonche' delle diverse figure professionali impegnate, delle figure professionali addette a servizi indivisibili, delle eventuali necessita' di professionalita' nuove, degli eventuali processi di ristrutturazione delle attivita' degli uffici, delle eventuali iniziative volte ad offrire nuovi servizi all'utenza, degli effetti del turn-over sulle effettive presenze degli addetti, della programmazione dell'orario di servizio e di apertura al pubblico e di quant'altro ritenuto utile al fine di pervenire ad una appropriata definizione delle necessita' organiche degli stessi".
Art. 3
1.Nell'art. 6 sono inseriti, tra i commi 2 e 5, i seguenti: "3. Il Ministro per la funzione pubblica, sentite le amministrazioni interessate ed il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, dispone con decreto il trasferimento dei contingenti e le conseguenti variazioni di organico. 4. Nei confronti del personale compreso nei contingenti di cui al comma 3, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 5".
Art. 4
1.Nell'art. 9 e' inserito, tra i commi 3 e 5, il seguente: "4. Fatta salva la possibilita' di una migliore specificazione dei criteri indicati nei precedenti commi da definire con accordi decentrati di livello nazionale e nell'ambito delle direttive conseguentemente impartite dal Ministro, in sede di accordi decentrati per unita' organiche cosi' come definite nell'art. 17 saranno individuate le modalita' di attuazione in concreto di detta articolazione, tenendo conto delle realta' locali e per meglio corrispondere alle esigenze degli utenti".
Art. 5
1.Nell'art. 16 e' inserito, tra i commi 1 e 3, il seguente: "2. Per le strutture di rilievo territoriale non inferiore a quella provinciale o per gli uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o stabilimenti di notevole complessita' non riconducibili alla circoscrizione provinciale per il territorio nazionale e alla circoscrizione di rappresentanza diplomatica per il territorio extra nazionale, la delegazione di parte pubblica, salva diversa delega da parte del Ministro, e' presieduta dal titolare di uno degli uffici interessati all'accordo che rivesta qualifica dirigenziale".
Art. 6
1.Dopo l'art. 16 e' inserito il seguente articolo: "Art. 17 (Livelli di negoziazione decentrata). - 1. La negoziazione decentrata puo' articolarsi a livello nazionale per ogni singola amministrazione o branca di essa, e, per aree territorialmente delimitate, per uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o stabilimenti di notevole complessita' non riconducibili a circoscrizione territoriale, purche' diretti da funzionari con qualifica dirigenziale, in relazione alle materie di negoziazione individuate nel presente decreto".
Art. 7
1.Alla fine dell'art. 18 sono aggiunti i seguenti commi: "4. Trascorso l'ulteriore termine di quindici giorni, senza che si sia raggiunta una ipotesi di accordo, si fara' ricorso all'intervento delle delegazioni trattanti previste dall'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, limitando la composizione della delegazione di parte pubblica al Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, ed al Ministro competente. 5. All'intervento delle medesime delegazioni si fara' ricorso nel caso in cui, nei termini previsti dal comma 2, non fosse raggiunto l'accordo per le materie demandate alla contrattazione decentrata di livello nazionale e comunque per la negoziazione decentrata territoriale qualora la delegazione di parte pubblica sia presieduta dal Ministro o dal commissario del Governo".
Nota all'art. 7: Si trascrive il testo dell'art. 6 della legge n. 93/1983 concernente "Legge-quadro sul pubblico impiego": "Art. 6 (Accordi sindacali per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo). - Per gli accordi riguardanti i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, la delegazione e' composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. La delegazione e' integrata dai Ministri competenti in relazione alle amministrazioni comprese nei comparti. I Ministri, anche in ordine alle disposizioni degli articoli seguenti, possono delegare Sottosegretari in base alle norme vigenti. La delegazione sindacale e' composta dai rappresentanti delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per ogni singolo comparto e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale. Le delegazioni, che iniziano le trattative almeno otto mesi prima della scadenza dei precedenti accordi, debbono formulare una ipotesi di accordo entro quattro mesi dall'inizio delle trattative. Nel corso delle trattative la delegazione governativa riferisce al Consiglio dei Ministri. Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo o che dichiarino di non partecipare alle trattative possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri che compongono la delegazione le loro osservazioni. Il Consiglio dei Ministri, entro il termine di trenta giorni dalla formulazione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilita' finanziarie come determinate dal successivo art. 15, esaminate anche le osservazioni di cui al comma precedente, ne autorizza la sottoscrizione; in caso di determinazione negativa le parti devono formulare entro il termine di sessanta giorni una nuova ipotesi di accordo, sulla quale delibera nuovamente il Consiglio dei Ministri. Entro il termine di sessanta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri, sono recepite ed emanate le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo".
Art. 8
1.Alla fine dell'art. 19 e' aggiunto il seguente comma: "6. Agli accordi concernenti il personale in servizio presso gli uffici dei commissari di Governo si da' attuazione con provvedimenti di questi ultimi".
Art. 9
(Il presente articolo non e' stato ammesso al "visto" della Corte dei conti).
Art. 10
1.Dopo l'art. 26 sono inseriti i seguenti articoli: "Art. 27 (Ammissione ai concorsi di personale in servizio). - 1. Alla copertura dei posti disponibili nei profili professionali, a conclusione del primo inquadramento ed in deroga a quanto previsto dall'art. 14 della legge 31 luglio 1980, n. 312, si provvede mediante concorsi ai quali possono partecipare i dipendenti in possesso di un'anzianita' di almeno tre anni nel profilo immediatamente inferiore con le modalita' che saranno stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 9 della legge 11 luglio 1980, n. 312. Art. 28 (Accesso alle qualifiche IV e VI). - 1. La disposizione transitoria di cui all'art. 8 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' prorogata per il periodo di vigenza dell'accordo recepito con il presente decreto".
Note all'art. 10: - Il testo degli articoli 14 e 9 della legge n. 312/1980 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato) e' del seguente tenore: "Art. 14 (Riserva di posti). - Nei concorsi pubblici sono riservate le seguenti aliquote di posti: 50 per cento dalla 1ª alla 2ª qualifica; 40 per cento dalla 2ª alla 3ª e dalla 3ª alla 4ª qualifica; 30 per cento dalla 4ª alla 5ª qualifica; 30 per cento dalla 5ª ala 6ª qualifica; 30 per cento dalla 6ª alla 7ª qualifica; 30 per cento dalla 7ª all'8ª qualifica. Di tali riserve potranno fruire i candidati interni che abbiano un'anzianita' di cinque anni, maturata nella qualifica immediatamente inferiore a quella cui si concorre, ed il titolo di studio richiesto ai candidati esterni per l'accesso a tale qualifica inferiore, salvo altro titolo di studio. Ai fini suddetti, nel primo quinquennio del nuovo ordinamento, viene considerata equipollente all'anzianita' di qualifica quella della carriera di appartenenza che ha dato titolo all'inquadramento nella stessa qualifica. La riserva sara' totale per i profili la cui professionalita' di base puo' essere acquisita soltanto in un profilo appartenente alla qualifica immediatamente inferiore, sempreche' cio' risulti espressamente dal profilo professionale della qualifica di accesso". "Art. 9 (Riserva di posti). - L'ottanta per cento dei posti che si renderanno disponibili nelle varie qualifiche funzionali, dopo l'inquadramento definitivo del personale nelle qualifiche, e' riservato al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia tutti i requisiti all'uopo richiesti dal relativo bando. Detti posti saranno conferiti mediante concorso interno nazionale in conformita' delle norme che saranno fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. La presente norma si applica una sola volta e contemporaneamente al primo concorso pubblico". - Si trascrive il testo dell'art. 8 della citata legge 11 luglio 1980, n. 312: "Art. 8 (Accesso alle qualifiche IV e VI). - Per il primo triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge il personale che alla stessa data apparteneva alle soppresse carriere ausiliarie ed esecutive puo' partecipare ai concorsi pubblici per l'assunzione a profili appartenenti alle qualifiche IV e VI con i criteri e le modalita' di cui ai successivi articoli 12 e 14".
Art. 11
1.Dopo l'art. 36 e' inserito il seguente articolo: "Art. 37 (Patronato sindacale). - 1. I lavoratori in attivita' o in quiescenza possono farsi rappresentare dal sindacato o dall'istituto di patronato sindacale, per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'amministrazione di appartenenza. 2. Gli istituti di patronato hanno diritto di svolgere la loro attivita' nei luoghi di lavoro anche in relazione alla tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro e alla medicina preventiva, come previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804".
Nota all'art. 11: Il D.L.C.P.S. n. 804/1947 concerne: "Riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e assistenza sociale".
Art. 12
1.Nell'art. 41 e' inserito il seguente comma: "1. Nell'intento di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parita' tra uomini e donne all'interno del comparto di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, saranno definiti, con la contrattazione decentrata di livello nazionale e di area territoriale cosi' come individuata nell'art. 17, specifici interventi che si concretizzino in vere e proprie "azioni positive" a favore delle lavoratrici".
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