DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1987, n. 501

Type DPR
Publication 1987-03-09
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, e, in particolare, l'art. 21; Veduto lo statuto deliberato dal consiglio direttivo dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi del Lazio; Udito il parere n. 2066/86 reso dal Consiglio di Stato - sezione II, in data 5 novembre 1986; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica; Decreta: E' approvato e reso esecutivo il testo dello statuto dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi del Lazio annesso al presente decreto e firmato d'ordine nostro dal Ministro della pubblica istruzione.

COSSIGA

FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione

GORIA, Ministro del tesoro

GASPARI, Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 dicembre 1987

Atti di Governo, registro n. 70, foglio n. 8

Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento del Lazio - art. 1

STATUTO PER IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELL'ISTITUTO REGIONALE DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E AGGIORNAMENTO EDUCATIVI PER IL LAZIO Art. 1. Istituzione L'istituto di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi del Lazio, istituito a norma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. L'istituto ha sede legale in Roma. Il funzionamento e la gestione amministrativo-contabile sono regolate dal presente statuto, deliberato dal consiglio direttivo a norma dell'art. 21 del citato decreto.

Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento del Lazio - art. 2

Art. 2. Finalita' L'Istituto opera per la ricerca, la sperimentazione e l'aggiornamento in campo educativo. A tal fine assume iniziative proprie ed incrementa quelle di istituzioni periferiche; promuove il coordinamento delle esperienze ed assicura la qualificazione delle stesse attraverso un'azione di orientamento, consulenza e verifica; favorisce la partecipazione ed il coinvolgimento dei singoli, delle istituzioni e degli organismi scolastici territoriali nel rispetto della loro autonomia.

Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento del Lazio - art. 3

Art. 3. Attivita' L'istituto per attuare le finalita' di cui all'articolo secondo del presente statuto, in una visione coordinata delle attivita' di documentazione, ricerca, sperimentazione e aggiornamento, in conformita' dei compiti previsti dagli [articoli 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art3), [8](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art8) e [9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art9): a) raccoglie materiale di documentazione, seleziona ed elabora il materiale raccolto, cura la diffusione delle informazioni mantenendo costanti collegamenti con le altre istituzioni interessate alla documentazione in campo educativo; b) conduce e promuove la ricerca sul piano conoscitivo ed applicativo anche ai fini della sperimentazione, nel quadro di una visione programmata delle innovazioni educative; c) promuove la sperimentazione con attivita' di consulenza, assistenza e analisi dei risultati, sia sul piano metodologico-didattico, sia in riferimento agli ordinamenti e alle strutture; d) promuove iniziative di aggiornamento sia come processo permanente di qualificazione della professionalita' del personale direttivo e docente, sia come stimolo all'innovazione educativa sia come concorso alla ricerca pedagogica interdisciplinare; assume altresi' iniziative e fornisce strumenti per coordinare le attivita' di aggiornamento; sviluppa tali iniziative nel quadro della programmazione dei progetti di sperimentazione in collaborazione con le istituzioni scolastiche, i distretti e gli altri organismi territoriali, favorisce a tal fine lo sviluppo di attivita' decentrate per l'aggiornamento. Ferme restando l'unicita' della struttura dell'Istituto e la collocazione presso la sede di esso delle sezioni e dei servizi, le attivita' dell'Istituto medesimo possono articolarsi nell'ambito del territorio regionale; in tal caso esse si appoggiano ove possibile, a uffici o istituzioni scolastiche gia' esistenti.

Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento del Lazio - art. 4

Art. 4. Rapporti Per il perseguimento delle finalita' di cui all'art. 2 del presente statuto e in relazione alle attivita' di cui all'art. 3, l'Istituto, nelle forme previste dalla legge, stabilisce rapporti: a) con la scuola nelle sue articolazioni amministrative e con gli organismi scolastici territoriali; b) con universita' e istituti di ricerca; c) con la regione e gli enti locali; d) con le componenti sociali, professionali, del mondo della produzione e del lavoro interessate. L'Istituto inoltre per l'attuazione dei propri progetti si avvale, nelle forme previste dalla legge, della collaborazione di persone, gruppi ed enti a livello nazionale e internazionale, con particolare riferimento a quelli operanti nella Comunita' europea.

Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento del Lazio - art. 5

Art. 5. Attrezzature L'Istituto per l'assolvimento delle proprie finalita' e per lo sviluppo adeguato delle attivita' promosse dalle sezioni e dai servizi, di cui al successivo titolo secondo, si dotera' di proprie attrezzature. Potra' inoltre avvalersi, su richiesta e tramite convenzioni, di servizi, di locali, di attrezzature e di dotazioni che enti ed istituti di cui ai punti a), b) e c) dell'art. 4 del presente statuto mettano a disposizione. L'istituto, in accordo con gli organismi competenti, favorira' un utilizzo programmato di tutte le attrezzature ed i servizi esistenti nel territorio regionale.

Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento del Lazio - art. 6

Art. 6. Organi dell'istituto Sono organi dell'Istituto: a) il consiglio direttivo; b) il presidente; c) il collegio dei revisori dei conti.

Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento del Lazio - art. 7

Art. 7. Consiglio direttivo Il consiglio direttivo: a) e' composto da quindici membri scelti e nominati ai sensi dell'[art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art11); i componenti il consiglio direttivo durano in carica cinque anni e possono farne parte per un altro quinquennio; b) sovraintende collegialmente alla direzione tecnica e amministrativa dell'istituto; c) elegge il presidente tra i membri di nomina del Ministro della pubblica istruzione, nonche' il delegato per la conferenza dei presidenti di cui all'[art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art15); d) designa, tra i propri membri, i responsabili dei servizi e, anche al di fuori dei propri membri, ma comunque tra il personale ispettivo, direttivo e docente comandato presso l'Ente, i responsabili delle sezioni; designa altresi' tra i propri membri il consigliere delegato a firmare congiuntamente con il presidente e il segretario le reversali e i mandati; e) delibera annualmente il programma delle attivita' con l'indicazione delle relative spese; f) opera per il perseguimento e la promozione delle finalita' ed attivita' indicate negli articoli 2 e 3 del presente statuto; g) assicura il necessario coordinamento tra sezioni e servizi e ne programma complessivamente le attivita'; h) elegge tra i suoi membri un vice-presidente che in caso di assenza o di impedimento del presidente lo sostituisce; i) delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo; l) autorizza il presidente a stare in giudizio e a stipulare contratti e convenzioni per l'attuazione dei fini istituzionali; m) autorizza il presidente a ricevere legati, ad accettare eredita' o donazioni e ad acquistare immobili; n) delibera le modifiche al presente statuto nonche' l'ordinamento interno dell'Istituto con apposito regolamento in cui sono previsti anche gli organi ausiliari e di supporto e la disciplina delle specifiche competenze; o) propone al Ministero della pubblica istruzione i nominativi degli ispettori tecnici della cui opera intende avvalersi e chiede a tal fine l'autorizzazione; p) delibera in ordine al fabbisogno di personale ispettivo, direttivo, docente, amministrativo e di ragioneria da richiedere in assegnazione al Ministero della pubblica istruzione, al rinnovo del relativo provvedimento di comando, nonche' sulle proposte da formulare al Ministero circa le procedure concorsuali per l'assegnazione di detto personale; q) delibera la radiazione dei crediti riconosciuti assolutamente inesigibili; r) delibera l'eliminazione dagli inventari e la eventuale vendita degli oggetti mobili divenuti inservibili e che non occorre ulteriormente conservare; s) stabilisce la somma che annualmente il presidente e' autorizzato a spendere direttamente per l'acquisto del materiale di consumo, per modesti rinnovi e completamenti del materiale didattico e tecnico scientifico, comprese le dotazioni librarie e i periodici; t) determina la misura del fondo di anticipazione al responsabile dell'ufficio di ragioneria per le minute spese; u) designa l'istituto di credito che dovra' disimpegnare il servizio di cassa sulla base di apposita convenzione; v) delibera circa l'alienazione dei beni immobili e l'assunzione di mutui e obbligazioni; z) adotta ogni altra deliberazione, anche di natura finanziaria occorrente per il funzionamento dell'Istituto. Le delibere del consiglio direttivo sono immediatamente esecutive, eccetto quelle previste ai punti i), m), q), r) e v) le quali sono soggette all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione; quella di cui alla lettera n), per quanto riguarda le modifiche al presente statuto, e' approvata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro per la funzione pubblica, udito il Consiglio di Stato. Il presidente ed il vice-presidente nella prima votazione sono eletti a maggioranza assoluta dei membri in carica. Qualora occorressero successive votazioni sono eletti a maggioranza assoluta dei membri presenti. Analogamente si procede per l'elezione del delegato a partecipare alla conferenza dei presidenti di cui alla lettera c).

Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento del Lazio - art. 8

Art. 8. Convocazione del consiglio direttivo Il consiglio direttivo si riunisce in via ordinaria, mediante preavviso di almeno cinque giorni, per non meno di dieci volte in un anno e ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno, e in via straordinaria, mediante preavviso di almeno tre giorni, quando lo richieda un terzo dei suoi componenti quando e' chiamato, su iniziativa del presidente, a ratificare i provvedimenti adottati d'urgenza dal presidente stesso a norma del successivo art. 14. Ogni componente del consiglio direttivo puo' chiedere di inserire punti all'ordine del giorno per la successiva seduta del consiglio stesso. La comunicazione della convocazione deve avvenire per atto scritto. Tale comunicazione puo' essere fatta oralmente ai presenti alla seduta precedente, purche' verbalizzata.

Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento del Lazio - art. 9

Art. 9. Sezioni L'istituto per la realizzazione delle finalita' e delle attivita' di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto si articola nelle seguenti sezioni: a) per la scuola materna; b) per la scuola elementare; c) per la scuola secondaria di primo grado; d) per la scuola superiore e l'istruzione artistica: e) per le attivita' di educazione permanente. Per le attivita' e le materie di interesse comune indicate dal regolamento o dal consiglio direttivo, le sezioni operano unitariamente. Ogni sezione e' costituita da un nucleo operativo del quale fanno parte unita' del personale assunto in base al concorso di cui all'[art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art16).

Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento del Lazio - art. 10

Art. 10. Biblioteca L'istituto per la conservazione, l'utilizzazione e l'accrescimento del patrimonio bibliografico costituisce la biblioteca, la cui responsabilita' e' demandata ad un membro del consiglio designato dal consiglio stesso. Per il suo funzionamento e' costituito un nucleo operativo del quale fanno parte unita' del personale assunto in base al concorso di cui all'[art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art16).

Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento del Lazio - art. 11

Art. 11. Servizi Per le sue attivita', l'Istituto si avvale dei seguenti servizi comuni: a) documentazione e informazione; b) metodi e tecniche della ricerca e della sperimentazione; c) organizzazione delle attivita' di aggiornamento. Ogni servizio e' costituito da un nucleo operativo di personale assunto in base al concorso di cui all'[art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art16).

Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento del Lazio - art. 12

Art. 12. I responsabili delle sezioni e dei servizi riferiscono periodicamente al consiglio direttivo sull'andamento delle attivita' di rispettiva competenza e predispongono annualmente una relazione scritta. La relazione viene sottoposta all'approvazione del consiglio direttivo in seduta ordinaria; se la relazione non viene approvata con le procedure previste dall'art. 17, il responsabile del relativo servizio o sezione decade dall'incarico. Per l'esame dei problemi che interessino singoli servizi o sezioni o piu' servizi o sezioni, possono essere costituiti temporaneamente comitati e gruppi di lavoro composti prioritariamente, oltre che dai membri del consiglio direttivo, da docenti comandati presso l'Istituto, ai sensi dell'[art. 16, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art16-com2), con compiti di studio e di consulenza tecnica sui progetti di sperimentazione, sui programmi, sui metodi e sui servizi di aggiornamento culturale e professionale dei docenti.

Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento del Lazio - art. 13

Art. 13. Designazione e nomina dei responsabili delle sezioni e dei servizi I responsabili delle sezioni sono designati a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica fra i membri del consiglio direttivo e in caso di necessita' al di fuori di esso, ma comunque tra il personale ispettivo, direttivo e docente comandato presso l'Ente. I responsabili dei servizi sono designati a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica fra i membri del consiglio direttivo ai sensi dell'[art. 11, comma nono, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art11-com9). La nomina viene fatta dal presidente su designazione espressa del consiglio direttivo, in base a criteri di competenza. Salvo revoca dell'incarico, da disporre con provvedimento del presidente dell'Istituto, su conforme parere del consiglio direttivo, i responsabili suddetti cessano dall'incarico alla scadenza del mandato del consiglio direttivo che li ha designati.

Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento del Lazio - art. 14

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