DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 settembre 1987, n. 504
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che prevede una uniforme disciplina del trattamento economico e normativo del personale a rapporto convenzionale con le unita' sanitarie locali mediante la stipula di accordi collettivi nazionali tra le delegazioni del Governo, delle regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in campo nazionale delle categorie interessate; Visto l'art. 9 della legge 23 marzo 1981, n. 93, concernente disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna, che ha integrato la suddetta delegazione con i rappresentanti designati dall'Unione nazionale comuni comunita' enti montani (UNCEM), in rappresentanza delle comunita' montane che hanno assunto funzione di unita' sanitarie locali; Visto l'art. 24, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730; Preso atto che e' stato stipulato un accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici addetti alle attivita' della medicina dei servizi, sottoscritto ai sensi dell'art. 48 della citata legge n. 833 del 1978, con scadenza al 30 giugno 1988; Visto il secondo comma dell'art. 48 della citata legge n. 833 del 1978 sulle procedure di attuazione degli accordi collettivi nazionali; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; EMANA il seguente decreto: E' reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici addetti alle attivita' della medicina dei servizi, sottoscritto ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, riportato nel testo allegato.
COSSIGA
GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 dicembre 1987
Atti di Governo, registro n. 70, foglio n. 9
Accordo collettivo nazionale medici addetti alle attività della medicina dei servizi - art. 1
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI ADDETTI ALLE ATTIVITA' DELLA MEDICINA DEI SERVIZI. Art. 1. Campo di applicazione Il presente accordo disciplina i rapporti di lavoro autonomo che si instaurano tra il Servizio sanitario nazionale ed i medici per l'espletamento, in conformita' con le indicazioni della programmazione regionale e territoriale, di attivita' sanitarie a rapporto orario, per le quali non sia richiesto il titolo di specializzazione e che non risultino regolate da altri accordi collettivi stipulati ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833 del 1978.
Accordo collettivo nazionale medici addetti alle attività della medicina dei servizi - art. 2
Art. 2. Graduatorie Il personale medico necessario per le attivita' sanitarie di cui all'art. 1 e' tratto dalla graduatoria regionale di cui all'art. 2 dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'[art. 48 della legge n. 833 del 1978](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art48).
Accordo collettivo nazionale medici addetti alle attività della medicina dei servizi - art. 3
Art. 3. Incompatibilita' Gli incarichi di cui all'art. 4 del presente accordo non sono conferibili al medico che si trovi in una delle posizioni di cui al punto 6 dell'[art. 48 della legge n. 833 del 1978](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art48) od in una qualsiasi altra posizione non compatibile per specifiche norme di legge o di contratto di lavoro, ovvero che: a) sia iscritto nell'elenco dei medici di medicina generale o dei pediatri di libera scelta riferito ad un ambito territoriale non compreso nel territorio della U.S.L. in cui aspira a ricoprire un incarico ai sensi del presente accordo; b) sia iscritto nell'elenco dei medici di medicina generale o dei pediatri di libera scelta riferito ad un ambito territoriale compreso nel territorio della stessa U.S.L., presso la quale aspira a ricoprire un incarico ai sensi del presente accordo ed abbia acquisito un numero di scelte superiore rispettivamente a 500 e 266 unita'; c) svolga attivita' come medico specialista ambulatoriale convenzionato; d) svolga attivita' come medico specialista convenzionato esterno; e) abbia piu' di un altro rapporto di collaborazione, anche se compatibile con le norme del presente accordo, presso UU.SS.LL. e/o enti pubblici o privati; f) abbia cointeressenze dirette o indirette o rapporti di interesse in case di cura private o in strutture sanitarie di cui all'[art. 43 della legge n. 833 del 1978](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art43); g) operi come dipendente od in virtu' di un rapporto di collaborazione professionale, anche precario, presso case di cura private o strutture sanitarie di cui all'[art. 43 della legge n. 833 del 1978](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art43); tale incompatibilita' non opera nei confronti dei medici che presso le istituzioni ivi indicate, svolgono unicamente attivita' libero-professionali con carattere di consulenza occasionale riferite a settori per i quali le istituzioni stesse non sono convenzionate oppure attivita' iniettorie e/o di prelievo o di guardia medica; h) fruisca del trattamento ordinario o per invalidita' permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto ministeriale 15 ottobre 1976 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. L'insorgere di un motivo di incompatibilita' comporta l'immediata decadenza dall'incarico; i) abbia superato il cinquantesimo anno alla data di pubblicazione dell'avviso di cui al primo comma dell'art. 4. Ai fini dell'applicazione delle lettere a) e b) del primo comma l'ambito territoriale di riferimento e' quello comunale quando il comune comprende una pluralita' di UU.SS.LL.
Accordo collettivo nazionale medici addetti alle attività della medicina dei servizi - art. 4
Art. 4. Conferimento degli incarichi Qualora l'U.S.L. intenda conferire un incarico ai sensi delle presenti norme, ne da' notizia mediante avviso da pubblicare sul Bollettino ufficiale della regione, contenente le seguenti specificazioni: a) soggetti abilitati a presentare la domanda e termine di scadenza per la presentazione della stessa; b) tipologia dell'attivita' da svolgere e localita' in cui deve essere espletata; c) ore settimanali di attivita' e durata dell'incarico. I medici che hanno presentato domanda, fatto salvo il disposto dell'art. 13, terzo comma, sono graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri: a) attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria di cui all'art. 2; b) attribuzione di punti 10 a coloro che al momento della presentazione della domanda per il conferimento dell'incarico non siano titolari di alcun rapporto di lavoro dipendente o convenzionato o trattamento di pensione e non si trovino in posizione di incompatibilita' e che tali requisiti abbiano conservato fino al conferimento dell'incarico; c) attribuzione di punti 5 a coloro che al momento della presentazione della domanda per il conferimento dell'incarico non siano: 1) titolari di oltre 250 scelte se iscritti negli elenchi dei medici di medicina generale; 2) titolari di oltre 150 scelte se iscritti negli elenchi dei medici pediatri di libera scelta; 3) titolare di un incarico di guardia medica in forma attiva per 25 o piu' ore settimanali. Non e' di ostacolo all'attribuzione del punteggio aggiuntivo di cui alla lettera b) del comma secondo l'essere titolare, al momento della presentazione della domanda per il conferimento dell'incarico, di un rapporto di lavoro dipendente o convenzionale a titolo precario, purche' esso cessi prima del conferimento dell'incarico stesso. Il medico avente titolo e' invitato, mediante lettera raccomandata A.R., a presentarsi presso la sede della U.S.L. interessata non oltre il decimo giorno dalla data di ricevimento dell'invito. La mancata presentazione, entro il termine prestabilito, senza giustificato motivo, e' considerata, a tutti gli effetti, come rinuncia all'incarico. Il medico che sia impossibilitato a presentarsi deve, a pena di decadenza, far pervenire, entro il termine indicato, adeguata giustificazione dichiarando contestualmente la propria disponibilita' ad accettare l'incarico. Il medico disposto ad accettare l'incarico deve rilasciare ha dichiarazione riprodotta sub allegato A, annessa al [decreto del Presidente della Repubblica n. 292 del 1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987;292), resa ai sensi dell'[art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-01-04;15~art4). L'U.S.L. verificata l'inesistenza di incompatibilita' e l'eventuale sussistenza di altre attivita' svolte dal medico interpellato che possano comportare limitazioni di orario, provvede al conferimento dell'incarico a tempo determinato con lettera raccomandata A.R. in duplice esemplare. Il medico incaricato, entro i cinque giorni successivi al ricevimento della raccomandata di cui all'ottavo comma, deve, a pena di decadenza, formalizzare la propria accettazione restituendo una copia della lettera, debitamente firmata. I medici incaricati sono tenuti a comunicare tempestivamente all'U.S.L. in cui operano ogni variazione del loro "status" che possa costituire motivo di incompatibilita' o possa avere influenza per eventuali limitazioni di orario. In sede regionale si determineranno le modalita' piu' opportune per evitare che il medico assuma incarichi non compatibili con piu' UU.SS.LL. Gli incarichi di cui al presente accordo sono conferiti per la durata di nove mesi e per un orario settimanale minimo di sei ore e massimo di 24 ore e sono anche rinnovabili con atto formale adottato dal competente organo dell'U.S.L., con divieto di proroghe di fatto. L'incarico puo' essere conferito per un orario settimanale massimo di 12 ore al medico di medicina generale con un numero di scelte compreso tra 350 e 500 unita' e al pediatra di libera scelta con un numero di scelte compreso tra 150 e 266 unita'. La somma delle attivita' per incarico disciplinato dalle presenti norme e di altra attivita' compatibile svolta in base a un rapporto di dipendenza o convenzionale, non puo' superare l'impegno orario settimanale previsto per il personale a tempo pieno in base al contratto collettivo [ex art. 47 della legge n. 833 del 1978](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art47).
Accordo collettivo nazionale medici addetti alle attività della medicina dei servizi - art. 5
Art. 5. Doveri e compiti del medico Il medico incaricato deve: a) attenersi alle disposizioni che l'U.S.L. emana per il buon funzionamento del servizio e il perseguimento dei fini istituzionali; b) attenersi alle disposizioni contenute nel presente accordo; c) svolgere tutti i compiti che, nell'ambito delle attivita' sanitarie regolate dal presente accordo, l'U.S.L. decide di affidargli, ivi comprese le eventuali variazioni in ordine alle sedi, agli orari ed alla tipologia dell'attivita'; d) osservare l'orario di attivita'. A tal fine, l'U.S.L. provvede al controllo dell'osservanza dell'orario mediante procedure identiche a quelle adottate per il personale medico dipendente. A seguito dell'inosservanza dell'orario sono in ogni caso effettuate trattenute mensili sulle competenze del medico inadempiente. Ripetute e non occasionali infrazioni in materia saranno motivo di deferimento alla commissione di cui all'art. 10, previa contestazione scritta al medico. I medici addetti al servizio di prelievo e terapia iniettiva devono, a richiesta della U.S.L., su espressa indicazione del medico curante in cui sia precisata la diagnosi o il sospetto diagnostico ed inoltre che si tratti di paziente non deambulabile, esplicare la loro attivita' anche a domicilio dell'utente. L'U.S.L. concorda, di volta in volta, con il sanitario incaricato il tempo occorrente per tale attivita', ed il relativo compenso.
Accordo collettivo nazionale medici addetti alle attività della medicina dei servizi - art. 6
Art. 6. Cessazione dall'incarico L'incarico conferito ai sensi del presente accordo cessa per: a) scadenza del termine indicato nella lettera di incarico; b) insorgenza di un motivo di incompatibilita'; c) provvedimento adottato ai sensi dell'art. 10; d) emissione di ordine o mandato di cattura; e) condanna passata in giudicato per delitto non colposo punito con la reclusione; f) sospensione, cancellazione o radiazione dall'albo professionale; g) incapacita' psico-fisica sopravvenuta, accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dall'U.S.L., da un medico designato dell'interessato e presieduta dal titolare della cattedra di medicina legale della facolta' di medicina della citta' capoluogo della provincia o di provincia limitrofa; h) recesso del medico, da comunicare all'U.S.L. interessata con preavviso di almeno trenta giorni.
Accordo collettivo nazionale medici addetti alle attività della medicina dei servizi - art. 7
Art. 7. Assenze giustificate, senza diritto a compenso Ferma la durata dell'incarica conferito, l'assenza del medico, senza diritto a compenso, e' giustificata se dovuta a: a) documentata malattia o infortunio; b) gravidanza o puerperio; c) servizio militare o sostitutivo servizio civile; d) gravi e documentati motivi di natura familiare; e) documentata partecipazione ad esami e concorsi.
Accordo collettivo nazionale medici addetti alle attività della medicina dei servizi - art. 8
Art. 8. Trattamento economico Ai medici incaricati ai sensi del presente capo I spetta il seguente compenso professionale per ogni ora di attivita' effettivamente svolta: a) L. 13.600 a decorrere dal 1 gennaio 1986; b) L. 14.400 a decorrere dal 1 gennaio 1987; c) L. 15.200 a decorrere dal 1 gennaio 1988. Agli stessi spettano inoltre le quote di caro-vita di cui all'art. 22, lettera B). Sui compensi anzidetti e sulle quote di caro-vita le U.S.L. versano il contributo ENPAM nella misura e con le modalita' di cui all'art. 22, lettera C). Ai medici di cui al presente capo I si applicano gli articoli 23 (rimborso spese di accesso) e 26 (assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi).
Accordo collettivo nazionale medici addetti alle attività della medicina dei servizi - art. 9
Art. 9. Quote sindacali La U.S.L., su delega dei singoli medici, provvede alla riscossione delle quote sindacali per i sindacati firmatari del presente accordo e al loro versamento su c/c intestato ai tesorieri dei sindacati stessi per mezzo della banca incaricata delle operazioni di liquidazione dei compensi. I costi del servizio di esazione sono a carico dei sindacati firmatari.
Accordo collettivo nazionale medici addetti alle attività della medicina dei servizi - art. 10
Art. 10. Commissione di disciplina I procedimenti disciplinari a carico dei medici, ai quali siano contestati addebiti in ordine alla mancata osservanza delle norme di cui al presente accordo, sono di competenza della commissione di disciplina di cui all'art. 38 dell'accordo per i medici di medicina generale. Si intende qui richiamata tutta la normativa concernente il funzionamento della commissione di cui al primo comma.
Accordo collettivo nazionale medici addetti alle attività della medicina dei servizi - art. 11
Art. 11. Attivita' specifiche di pediatria Per gli incarichi da conferire ai sensi del presente capo I, concernenti l'esplicazione di attivita' specifiche di pediatria, il personale medico occorrente e' tratto dalla graduatoria regionale di cui all'art. 3 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, si sensi dell'[art. 48 della legge n. 833 del 1978](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art48). Per accertate esigenze locali le UU.SS.LL., con provvedimento motivato, possono conferire gli incarichi a medici pediatri di libera scelta inseriti nell'elenco della localita' in cui l'incarico stesso deve essere svolto, i quali siano titolari di un numero di scelte non superiore a 266 unita'. In caso di piu' interessati l'incarico e' conferito a favore del convenzionato titolare di un minore numero di scelte. Per i procedimenti disciplinari si applicano le norme di cui all'art. 10 dell'accordo con i medici pediatri di libera scelta. Per ogni altro aspetto, gli incarichi conferiti ai sensi del presente articolo sono disciplinati dalle disposizioni del presente capo I.
Accordo collettivo nazionale medici addetti alle attività della medicina dei servizi - art. 12
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