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LEGGE 5 dicembre 1987, n. 507

Current text a fecha 1987-12-27

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.All'articolo 5 dell'ordinamento della professione di dottore commercialista, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, e all'articolo 4 dell'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Nei loro confronti si applicano gli articoli 351 e 342 del codice di procedura penale e 249 del codice di procedura civile, salvo per quanto concerne le attività di revisione e certificazione obbligatorie di contabilità e di bilanci e quelle relative alle funzioni di sindaco o revisore di società od enti". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 dicembre 1987 COSSIGA GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo Fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. NOTE Nota all'art. 1: Si trascrivono i testi dell'art. 5 del D.P.R. n. 1067/1953 e dell'art. 4 del D.P.R. n. 1068/1953 così come integrati dalla presente legge: "Art. 5 (Obbligo del segreto professionale). - I dottori commercialisti hanno l'obbligo del segreto professionale. Nei loro confronti si applicano gli articoli 351 e 342 del codice di procedura penale e 249 del codice di procedura civile, salvo per quanto concerne le attività di revisione e certificazione obbligatorie di contabilità e di bilanci e quelle relative alle funzioni di sindaco o revisore di società od enti" "Art. 4 (Obbligo del segreto professionale). - I ragionieri e periti commerciali iscritti nell'albo hanno l'obbligo del segreto professionale. Nei loro confronti si applicano gli articoli 351 e 342 del codice di procedura penale e 249 del codice di procedura civile, salvo per quanto concerne le attività di revisione e certificazione obbligatorie di contabilità e di bilanci e quelle relative alle funzioni di sindaco o revisore di società od enti".