DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1987, n. 510
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1966, n. 1037;
Visto il decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 571;
Vista la legge 16 giugno 1977, n. 348;
Visto l'art. 4 del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 1979, n. 566;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, con il quale e' stato approvato il testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano;
Vista la legge provinciale 6 dicembre 1983, n. 48, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 29 febbraio 1984, con la quale sono stati approvati i programmi, gli orari di insegnamento e le prove di esame per la scuola media della provincia di Bolzano;
Udito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 ottobre 1987;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
1.Sono approvate le tabelle allegate al presente decreto nelle quali, per la scuola media della provincia di Bolzano, sono indicate le materie o gruppi di materie che costituiscono cattedre di ruolo o incarichi di insegnamento e stabilite le condizioni per l'istituzione delle cattedre, nonche' precisati gli obblighi di insegnamento.
COSSIGA
GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri
GALLONI, Ministro della pubblica istruzione
AMATO, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 dicembre 1987
Atti di Governo, registro n. 70, foglio n. 13
Tabella
TABELLA ORGANICA DELLA SCUOLA MEDIA IN LINGUA ITALIANA MATERIE O GRUPPI DI MATERIE COSTITUENTI CATTEDRE DI RUOLO O INCARICHI DI INSEGNAMENTO. CONDIZIONI PER L'ISTITUZIONE DELLE CATTEDRE. OBBLIGHI DI INSEGNAMENTO.
```
```
|Condizioni per l'istituzione della
Materie o gruppi di materie |cattedra. Obblighi di insegnamento
1) Religione
Un posto orario per 15 ore settimanali
2) italiano, storia, educazione civica, geografia Due cattedre per ogni corso. Un docente assumera' l'insegnamento dell'italiano, della storia ed educazione civica e della geografia nella prima classe e dell'italiano nella terza classe - ore 17 settimanali -; l'altro docente assumera' l'insegnamento dell'italiano, della storia ed educazione civica e della geografia nella seconda classe e della storia ed educazione civica e della geografia nella terza classe - ore 16 settimanali - Ogni anno i due docenti si avvicenderanno.
3) Seconda lingua - tedesco
Una cattedra per ogni corso - ore 18 settimanali - con l'obbligo di insegnamento nelle classi di un corso
4) Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali Una cattedra per ogni corso - ore 18 settimanali - con l'obbligo d'insegnamento nelle classi di un corso
5) Educazione tecnica
Una cattedra ogni sei gruppi di alunni costituiti ai sensi dell'
art. 4 del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434
, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 1979, n. 566 , ore 18 settimanali -, con l'obbligo d'insegnamento nei sei gruppi. Comunque, ogni classe non puo' dare origine alla formazione di piu' di due gruppi.
6) Educazione artistica
Una cattedra ogni tre corsi, oppure ogni due corsi e tre classi collaterali - ore 18 settimanali - con l'obbligo d'insegnamento nei tre corsi oppure in due corsi e tre classi collaterali
7) Educazione musicale Una cattedra ogni tre corsi oppure ogni due corsi e tre classi collaterali - ore 18 settimanali - con l'obbligo d'insegnamento nei tre corsi oppure in due corsi e tre classi collaterali
Visto, il Ministro della pubblica istruzione GALLONI TABELLA ORGANICA DELLA SCUOLA MEDIA IN LINGUA TEDESCA MATERIE O GRUPPI DI MATERIE COSTITUENTI CATTEDRE DI RUOLO O INCARICHI DI INSEGNAMENTO. CONDIZIONI PER L'ISTITUZIONE DELLE CATTEDRE. OBBLIGHI DI INSEGNAMENTO.
Materie o gruppi di materie Condizioni per l'istituzione della cattedra - Obblighi di insegnamento
1) Religione Un posto orario per 15 ore settimanali
2) Tedesco, storia, educazione civica, geografia Due cattedre per ogni corso. Un docente assumera' l'insegnamento del tedesco, della storia ed educazione civica e della geografia nella prima classe e del tedesco nella terza classe - ore 16 settimanali -; l'altro docente assumera' l'insegnamento del tedesco, della storia ed educazione civica, e della geografia nella seconda classe e della storia ed educazione civica e della geografia nella terza classe - ore 16 settimanali - Ogni anno i due docenti si avvicenderanno
3) Seconda lingua italiano Una cattedra per ogni corso - ore 18 settimanali - con l'obbligo di insegnamento nelle classi di un corso
4) Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali Una cattedra per ogni corso ore 18 settimanali - con l'obbligo d'insegnamento nelle classi di un corso
5) Educazione tecnica Una cattedra ogni sei gruppi di alunni costituiti ai sensi dell'
art. 4 del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434
, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 1979, n. 566 - ore 16 settimanali -, con l'obbligo d'insegnamento nei sei gruppi. Comunque, ogni classe non puo' dare origine alla formazione di piu' di due gruppi
6) Educazione artistica Una cattedra ogni tre corsi, oppure ogni due corsi e tre classi collaterali - ore 18 settimanali - con l'obbligo d'insegnamento nei tre corsi oppure in due corsi e tre classi collaterali
7) Educazione musicale Una cattedra ogni tre corsi oppure ogni due corsi e tre classi collaterali - ore 18 settimanali -, con l'obbligo d'insegnamento nei tre corsi oppure in due corsi e tre classi collaterali
Visto, il Ministro della pubblica istruzione GALLONI TABELLA ORGANICA DELLA SCUOLA MEDIA DELLE LOCALITA' LADINE MATERIE O GRUPPI DI MATERIE COSTITUENTI CATTEDRE DI RUOLO O INCARICHI DI INSEGNAMENTO. CONDIZIONI PER L'ISTITUZIONE DELLE CATTEDRE. OBBLIGHI DI INSEGNAMENTO.
Materie o gruppi di materie Condizioni per l'istituzione della cattedra - Obblighi di insegnamento
1) Religione Un posto orario per 15 ore settimanali
civica, geografia |anno i docenti si avvicenderanno
3) Tedesco, geografia, storia ed educazione civica Una cattedra ogni due classi - ore 16 settimanali - Tre cattedre ogni due corsi. Una cattedra per tedesco, storia ed educazione civica nella prima classe e tedesco e geografia nella seconda classe - ore 16 settimanali -; oppure tedesco, storia ed educazione civica nella prima classe e tedesco e geografia nella terza classe - ore 16 settimanali -; oppure tedesco e geografia nella seconda classe e tedesco e geografia nella terza classe - ore 16 settimanali. Ogni anno i docenti si avvicenderanno
4) Ladino Una cattedra ogni tre corsi, oppure ogni due corsi e tre classi collaterali - ore 18 settimanali -, con l'obbligo d'insegnamento nei tre corsi oppure in due corsi e tre classi collaterali
5) Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali Una cattedra ogni corso - ore 18 settimanali - con l'obbligo d'insegnamento nelle classi di un corso
6) Educazione tecnica Una cattedra ogni sei gruppi di alunni costituiti ai sensi dell'
art. 4 del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434
, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 1979, n. 566 - ore 16 settimanali - con l'obbligo d'insegnamento nei sei gruppi. Comunque, ogni classe non puo' dare origine alla formazione di piu' di due gruppi
7) Educazione artistica Una cattedra ogni tre corsi, oppure ogni due corsi e tre classi collaterali - ore 18 settimanali - con l'obbligo d'insegnamento nei tre corsi oppure in due corsi e tre classi collaterali
8) Educazione musicale Una cattedra ogni tre corsi, oppure ogni due corsi e tre classi collaterali - ore 15-16 settimanali - con l'obbligo d'insegnamento nei tre corsi oppure in due corsi e tre classi collaterali
Visto, il Ministro della pubblica istruzione GALLONI TABELLA ORGANICA DELLA SCUOLA MEDIA ANNESSA AL CONSERVATORIO DI MUSICA MATERIE O GRUPPI Di MATERIE COSTITUENTI CATTEDRE DI RUOLO O INCARICHI DI INSEGNAMENTO. CONDIZIONI PER L'ISTITUZIONE DELLE CATTEDRE. OBBLIGHI DI INSEGNAMENTO.
Materie o gruppi di materie Condizioni per l'istituzione della cattedra - Obblighi di insegnamento
1) Religione Un posto orario per 15 ore settimanali
2) Lingua materna, storia, educazione civica e geografia Due cattedre per ogni corso. Un docente assumera' l'insegnamento della lingua materna, della storia ed educazione civica e della geografia nella prima classe e della lingua materna nella terza classe - ore 16 settimanali -; l'altro docente assumera' l'insegnamento della lingua materna, della storia ed educazione civica e della geografia nella seconda classe e della storia ed educazione civica e della geografia nella terza classe - ore 14 settimanali - Ogni anno i due docenti si avvicenderanno
3) Seconda lingua: italiano o tedesco Una cattedra ogni corso - ore 18 settimanali - con l'obbligo di insegnamento nelle classi di un corso
4) Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali Una cattedra ogni corso - ore 18 settimanali - con l'obbligo d'insegnamento nelle classi di un corso
5) Educazione tecnica Una cattedra ogni nove gruppi di alunni costituiti ai sensi dell'
art. 4 del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434
, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 1979, n. 566 - ore 18 settimanali - con l'obbligo d'insegnamento nei nove gruppi. Comunque, ogni classe non puo' dare origine alla formazione di piu' di due gruppi
6) Educazione artistica Una cattedra ogni sei corsi, oppure ogni cinque corsi e tre classi collaterali - ore 18 settimanali - con l'obbligo d'insegnamento nei sei corsi oppure in cinque corsi e tre classi collaterali
7) Educazione musicale Si applica la normativa vigente per le scuole medie annesse ai conservatori di musica
Visto, il Ministro della pubblica istruzione GALLONI
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.