DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1987, n. 515

Type DPR
Publication 1987-03-19
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419 e, in particolare, l'art. 21; Veduto lo statuto deliberato dal consiglio direttivo dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi della Puglia; Udito il parere n. 2120/86 reso dal Consiglio di Stato - sezione II, in data 12 novembre 1986; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica; Decreta: E' approvato e reso esecutivo il testo dello statuto dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi della Puglia annesso al presente decreto e firmato d'ordine nostro dal Ministro della pubblica istruzione.

COSSIGA

FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione

GORIA, Ministro del tesoro

GASPARI, Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 dicembre 1987

Atti di Governo, registro n. 70, foglio n. 24

Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento Puglia - art. 1

STATUTO DELL'ISTITUTO REGIONALE DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E AGGIORNAMENTO EDUCATIVI DELLA PUGLIA. Art. 1. Istituzione L'istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi per la Puglia ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. L'istituto ha sede in Bari.

Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento Puglia - art. 2

Art. 2. Finalita' L'Istituto svolge attivita' indirizzata a: 1) raccogliere, elaborare e diffondere la documentazione pedagogico-didattica; 2) condurre studi e ricerche in campo educativo; 3) promuovere ed assistere l'attuazione di progetti di sperimentazione cui collaborino piu' istituzioni scolastiche; 4) organizzare ed attuare iniziative di aggiornamento per il personale docente e direttivo della scuola e, mediante apposita convenzione, per altri operatori socio-culturali da realizzare in cogestione con altri enti i quali si assumeranno i rispettivi oneri; 5) fornire consulenza tecnica sui progetti di sperimentazione e sui programmi, metodi e sui servizi di aggiornamento culturale e professionale dei docenti e collaborare all'attuazione delle relative iniziative promosse a livello locale, anche da enti e associazioni professionali; 6) assumere iniziative e fornire strumenti ai fini del coordinamento delle attivita' di aggiornamento. Per l'attuazione dei suddetti compiti l'Istituto si avvale, in via prioritaria, della collaborazione di cattedre e istituti universitari della stessa o di altre regioni.

Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento Puglia - art. 3

Art. 3. Organi dell'Istituto Sono organi dell'Istituto: a) il consiglio direttivo; b) il presidente; c) il collegio dei revisori dei conti.

Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento Puglia - art. 4

Art. 4. Composizione del consiglio direttivo Il consiglio direttivo e' composto da 15 membri scelti e nominati ai sensi dell'[art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 31 maggio 1974](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art11). I componenti del consiglio direttivo durano in carica cinque anni e possono farne parte per un altro quinquennio. Alle sedute del consiglio direttivo partecipano, senza diritto di voto, il segretario dell'Istituto ed i revisori dei conti.

Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento Puglia - art. 5

Art. 5. Competenze del consiglio direttivo Il consiglio direttivo: a) elegge il presidente tra i membri di nomina del Ministero della pubblica istruzione, nonche' il delegato per la conferenza dei presidenti di cui all'[art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 31 maggio 1974](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art15); b) designa tra i propri membri,il vice-presidente, i responsabili dei servizi e, anche al di fuori dei propri membri, ma comunque tra il personale comandato presso l'ente, i responsabili delle sezioni; c) delibera annualmente il programma delle attivita' con l'indicazione delle relative spese; d) delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo; e) autorizza il presidente a stare in giudizio e a stipulare contratti e convenzioni per l'attuazione dei fini istituzionali; f) autorizza il presidente a conseguire legati, ad accettare eredita' e donazioni e ad acquistare immobili; g) delibera le modifiche al presente statuto nonche' l'ordinamento interno; h) richiede al Ministero della pubblica istruzione gli ispettori tecnici della cui collaborazione intende avvalersi; i) delibera in ordine al fabbisogno di personale ispettivo, direttivo, docente, amministrativo e di ragioneria da richiedere in assegnazione al Ministero della pubblica istruzione, al rinnovo del relativo provvedimento di comando, nonche' sulle proposte da formulare al Ministero circa le procedure concorsuali per l'assegnazione di detto personale; l) delibera la radiazione dei crediti riconosciuti assolutamente inesigibili; m) delibera l'eliminazione dagli inventari e la eventuale vendita degli oggetti mobili divenuti inservibili e che non occorre ulteriormente conservare; n) stabilisce la somma che annualmente il presidente e' autorizzato a spendere direttamente per l'acquisto del materiale di consumo, per modesti rinnovi e completamenti di materiale didattico e tecnico-scientifico, comprese le dotazioni librarie e i periodici; o) determina la misura del fondo di anticipazione al responsabile dell'ufficio di ragioneria per le minute spese; p) designa l'Istituto di credito che dovra' disimpegnare il servizio di cassa sulla base di apposita convenzione; q) delibera circa l'alienazione dei beni immobili e l'assunzione di mutui ed obbligazioni; r) adotta ogni altra deliberazione occorrente per il funzionamento dell'istituto. Le delibere del consiglio direttivo sono immediatamente esecutive eccetto quelle previste ai punti d), f), l), m) e q) le quali sono soggette all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione; quella di cui alla lettera g), per quanto riguarda le modifiche al presente statuto, e approvata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica, udito il Consiglio di Stato.

Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento Puglia - art. 6

Art. 6. Funzionamento del consiglio direttivo Il consiglio direttivo si riunisce, in via ordinaria, ogni mese su convocazione del presidente, mediante preavviso di almeno cinque giorni ed in via straordinaria, quando lo richiede un terzo dei suoi componenti ovvero quando e' chiamato, su iniziativa del presidente, a ratificare i provvedimenti adottati d'urgenza dal presidente stesso a norma del successivo art. 7. Ogni componente del consiglio direttivo puo' proporre l'inserimento di punti all'ordine del giorno per la successiva seduta del consiglio stesso. La riunione del consiglio direttivo e' valida quando e' presente la maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni si considerano adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quando specifiche norme non prevedono maggioranze diverse. Per modificare il presente statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti dei consiglieri in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I consiglieri che non partecipano alle riunioni del consiglio direttivo per tre sedute, ordinarie o straordinarie consecutive possono essere proposti, con deliberazione del consiglio, per la dichiarazione di decadenza da rimettere al Ministro per la pubblica istruzione.

Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento Puglia - art. 7

Art. 7. Il presidente Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto; sovrintende alle sue attivita'; convoca e presiede le sedute del consiglio direttivo e provvede, con la collaborazione del segretario, all'attuazione delle relative delibere; propone gli argomenti da trattare nelle sedute. Adotta i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo nei casi di particolare urgenza e li sottopone all'approvazione del consiglio medesimo nella prima seduta successiva al provvedimento e, comunque, in seduta straordinaria, non oltre trenta giorni dall'adozione del provvedimento stesso. Coordina, sulla base dei programmi deliberati dal consiglio direttivo e con la collaborazione del segretario, l'attivita' delle sezioni e dei servizi comuni. Stipula, in nome dell'Istituto, previa autorizzazione del consiglio direttivo, contratti e convenzioni. Dispone le spese per le attivita' previste alla lettera n) del precedente art. 5. Predispone le relazioni annuali da allegare al conto consuntivo e al bilancio di previsione nonche' quelle relative alle variazioni di bilancio. Firma gli ordini di incasso ed i titoli di spesa secondo le norme di cui al successivo art. 34. Cura i rapporti con la stampa. E' responsabile delle pubblicazioni la cui stampa risulti approvata dal consiglio direttivo. Il presidente e' eletto tra i consiglieri di nomina ministeriale a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio direttivo.

Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento Puglia - art. 8

Art. 8. Collegio dei revisori dei conti Il collegio dei revisori dei conti e' composto da un rappresentante del Ministero del tesoro, che lo presiede, da uno del Ministero della pubblica istruzione e da uno dell'ente regione. I membri del collegio sono nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione per la durata di cinque anni ed il loro mandato puo' essere rinnovato. I revisori dei conti possono partecipare senza diritto di voto alle sedute del consiglio direttivo, alle quali devono essere invitati. Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione amministrativo-contabile dell'Istituto; vigila sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dello statuto; accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili di cui redige regolare verbale; esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo compilando apposita relazione da allegarsi ai predetti documenti contabili.

Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento Puglia - art. 9

Art. 9. Il segretario Il segretario: assicura, nell'ambito dei programmi deliberati dal consiglio direttivo e sulla base delle indicazioni del presidente, il coordinamento operativo delle attivita' dell'Istituto; sovrintende, sulla base delle deliberazioni adottate dal consiglio direttivo e delle direttive impartite dal presidente, alla amministrazione del personale e all'attivita' amministrativo-contabile dell'istituto, per quanto riguarda l'attuazione dei compiti istituzionali; predispone, d'intesa con il presidente, gli atti per le deliberazioni del consiglio direttivo; firma, secondo le norme di cui al successivo art. 34 gli ordini di incasso e titoli di spesa; partecipa alle sedute del consiglio direttivo senza diritto di voto e cura la stesura dei relativi verbali. Il segretario, in caso di assenza o impedimento, e' sostituito per gli atti contabili dal responsabile del servizio di ragioneria.

Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento Puglia - art. 10

Art. 10. Organismi ausiliari Il consiglio direttivo costituisce tra i suoi membri commissioni e comitati per l'espletamento di compiti specifici. Tali commissioni e comitati si configurano esclusivamente come organi ausiliari di supporto agli organi primari.

Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento Puglia - art. 11

Art. 11. Sezioni e servizi L'Istituto si articola in cinque sezioni: 1) per la scuola materna; 2) per la scuola elementare; 3) per la scuola secondaria di primo grado; 4) per la scuola secondaria di secondo grado e per l'istruzione artistica; 5) per le attivita' di educazione permanente. L'Istituto si articola inoltre in servizi comuni: a) di documentazione e informazione; b) di metodi e tecniche della ricerca e della sperimentazione; c) di organizzazione delle attivita' di aggiornamento. Ogni sezione e servizio ha un responsabile designato dal consiglio direttivo. Nell'ambito degli orientamenti del consiglio direttivo ogni sezione fornisce consulenza tecnica sui progetti di ricerca, sperimentazione e aggiornamento riguardante il rispettivo settore di competenza. Le sezioni collaborano unitariamente per progetti comuni approvati dal consiglio direttivo. I servizi prestano opera di promozione, consulenza e assistenza nei confronti delle sezioni dell'I.R.R.S.A.E. e di istituti, enti, associazioni o singole persone che ne facciano richiesta. I responsabili delle sezioni e dei servizi si riuniscono periodicamente per uno scambio di informazione sulle attivita' dei settori di competenza e per l'analisi dei problemi comuni. Alle riunioni dei responsabili dei servizi e delle sezioni possono partecipare membri componenti del consiglio direttivo. Per l'esame dei problemi che interessano singoli servizi o sezioni o piu' servizi o sezioni possono essere costituiti temporaneamente - con compiti di studio e di consulenza tecnica su progetti di ricerca e di sperimentazione, o sui programmi, sui metodi o sui servizi di aggiornamento del personale della scuola - comitati o gruppi di lavoro composti da personale ispettivo, direttivo e docente della scuola, anche universitario, comandato presso l'Istituto ai sensi dell'[art. 16, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 31 maggio 1974](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art16-com2). Puo' essere richiesta la collaborazione di istituti universitari o di esperti ai sensi rispettivamente, dell'art. 9, ultimo comma, e dell'art. 16, penultimo ed ultimo comma, del [decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 31 maggio 1974](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419).

Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento Puglia - art. 12

Art. 12. Categorie di personale Il personale dell'Istituto e' costituito dal personale comandato ai sensi dell'[art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 31 maggio 1974](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art16). L'Istituto puo' avvalersi, per lo svolgimento di specifici compiti tecnici e scientifici, di persone estranee all'Amministrazione della pubblica istruzione con l'attribuzione di incarichi a tempo determinato ai sensi del succitato art. 16.

Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento Puglia - art. 13

Art. 13. Personale comandato I comandi del personale presso l'Istituto, nell'ambito del contingente dei posti stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione con relativo decreto sono proposti al Ministro dal consiglio direttivo sulla base delle risultanze dei concorsi per titoli indetti presso l'Istituto a norma del [terzo comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 31 maggio 1974](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art16-com3). I concorsi risultano distinti a seconda che il personale sia amministrativo (ruolo direttivo, di concetto, esecutivo e ausiliario) o sia appartenente ai ruoli ispettivo, direttivo e docente. Per quanto riguarda la concessione di congedi e aspettative il personale e' sottoposto alla normativa vigente, presso l'amministrazione di provenienza.

Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento Puglia - art. 14

Art. 14. Valutazione del servizio La valutazione del servizio prestato presso l'Istituto da: presidente, se comandato presso l'ente; responsabili di sezioni e servizi, se comandati presso l'ente; segretario, se comandato presso l'Istituto; personale ispettivo, direttivo, docente e non docente, appartenente ai ruoli della scuola anche universitario, comandato ai sensi dell'[art. 16, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art16-com2); personale ispettivo e direttivo appartenente ai ruoli del personale amministrativo comandato ai sensi del precitato [art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art16), e' effettuata secondo le procedure e dagli organi previsti dalle norme di stato giuridico relative ai ruoli di provenienza degli interessati sulla base degli elementi forniti dal presidente dell'Istituto a seguito di parere del comitato direttivo.

Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento Puglia - art. 15

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