DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1987, n. 517
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419 e, in particolare, l'art. 21; Veduto lo statuto deliberato dal consiglio direttivo dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi della Lombardia; Udito il parere n. 301/87 reso dal Consiglio di Stato, sezione II, in data 11 febbraio 1987; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica; Decreta: E' approvato e reso esecutivo il testo dello statuto dell'istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi della Lombardia annesso al presente decreto e firmato d'ordine nostro dal Ministro della pubblica istruzione.
COSSIGA
FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione
GORIA, Ministro del tesoro
GASPARI, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 dicembre 1987
Atti di Governo, registro n. 70, foglio n. 23
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione aggiornamento Lombardia - art. 1
STATUTO DELL'ISTITUTO REGIONALE DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E AGGIORNAMENTO EDUCATIVI DELLA LOMBARDIA. Art. 1. Istituzione L'Istituto di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, istituito per la regione Lombardia con decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, recepisce, promuove e organizza la domanda e l'offerta in materia di documentazione, ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi nel territorio regionale, per quanto di sua competenza. L'Istituto ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. L'Istituto ha sede legale in Milano. Il funzionamento e la gestione amministrativo-contabile dell'Istituto sono regolati dal presente statuto.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione aggiornamento Lombardia - art. 2
Art. 2. Finalita' L'Istituto, ai sensi dell'[art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art9): raccoglie, elabora e diffonde la documentazione pedagogico-didattica; conduce studi e ricerche in campo educativo, al fine di sostenere e promuovere il dibattito e l'innovazione relativi alle strutture, ai metodi e ai contenuti dell'attivita' formativa; promuove ed assiste l'attuazione di progetti di sperimentazione cui collaborino piu' istituzioni scolastiche; promuove, organizza ed attua iniziative di aggiornamento per il personale ispettivo o, direttivo e docente della scuola statale di ogni ordine e grado; puo' attuare iniziative rivolte congiuntamente al personale direttivo e docente della scuola e a personale non appartenente ai ruoli previsti dal precedente capoverso ma collegato con i compiti previsti dalla legge in rapporto all'educazione, mediante apposite convenzione o accordi scritti con le amministrazioni e gli enti rispettivi, che assumono la parte di spesa relativa al loro personale; fornisce consulenza tecnica sui progetti di sperimentazione e sui programmi, sui metodi e sui servizi di aggiornamento del personale scolastico e collabora all'attuazione delle relative iniziative promosse a livello locale. L'Istituto attende inoltre a specifici interventi connessi con le esigenze formative della regione. Per lo svolgimento delle proprie attivita', ferma restando l'unicita' della struttura dell'Istituto e la collocazione nella sede legale di esso delle sezioni e dei servizi, l'Istituto medesimo puo' articolarsi nell'ambito del territorio regionale anche utilizzando uffici o istituzioni scolastiche esistenti.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione aggiornamento Lombardia - art. 3
Art. 3. Attivita' di documentazione e informazione Allo scopo di perseguire e realizzare concretamente le finalita' di cui al primo capoverso del precedente art. 2, l'Istituto: raccoglie, conserva, mantiene accessibile e diffonde, nei modi piu' opportuni ed avvalendosi delle tecnologie piu' efficaci, il materiale che documenti i risultati delle attivita' di studio, ricerca, sperimentazione ed aggiornamento condotte sia per iniziativa propria, sia per iniziativa di altri enti, pubblici e privati, validamente operanti nel settore scolastico ed educativo; mantiene costanti rapporti con gli altri I.R.R.S.A.E., con il centro europeo dell'educazione, con la biblioteca di documentazione pedagogica, con le universita' e con gli istituti, gli enti e gli organismi di ricerca, con i distretti scolastici del proprio territorio, con le scuole, con l'Amministrazione della pubblica istruzione, con le regioni e gli enti locali; cura la pubblicazione periodica di un proprio bollettino e promuove, qualora lo ritenga necessario, la pubblicazione, nelle forme e modalita' piu' compatibili con le proprie finalita' e attribuzioni, dei risultati di maggior rilievo scientifico e documentario delle attivita' realizzate nell'ambito della propria programmazione.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione aggiornamento Lombardia - art. 4
Art. 4. Attivita' di ricerca e di studio L'Istituto, per realizzare le finalita' di cui al secondo capoverso dell'art. 2 del presente statuto, svolge e promuove studi e ricerche e ne pubblicizza i risultati nei modi piu' efficaci ed opportuni. Tali attivita' di studio e di ricerca sono svolte direttamente dall'Istituto con l'impiego di personale comandato, con l'eventuale collaborazione di personale disponibile, appartenente ai ruoli ispettivo, direttivo, docente in servizio presso le scuole di ogni ordine e grado e del personale di cui all'ultimo comma dell'[art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art16).
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione aggiornamento Lombardia - art. 5
Art. 5. Attivita' di sperimentazione Con riferimento ai compiti di cui al terzo capoverso del precedente art. 2, l'Istituto: propone al Ministero della pubblica istruzione programmi di sperimentazione per l'innovazione degli ordinamenti e delle strutture; promuove, con il consenso dei competenti organi collegiali di circolo e di istituto, sperimentazioni per l'innovazione sul piano metodologico-didattico che interessino piu' istituzioni scolastiche; esprime parere tecnico sulle proposte di sperimentazione dirette al Ministero, sulle richieste di riconoscimento di scuole sperimentali e, se richiesto, in merito ai criteri di riconoscimento degli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole sperimentali; assiste, se richiesto, progetti di innovazione metodologico-didattica cui siano interessati piu' istituti e assiste i medesimi progetti di singoli istituti, nonche' quelli relativi all'innovazione di ordinamenti e strutture; predispone, per la conferenza dei presidenti, una relazione sull'attuazione dei progetti di sperimentazione degli ordinamenti e delle strutture contenente i dati fondamentali per la verifica dei risultati e per la loro valutazione scientifica, anche ai fini di cui al [comma primo, lettera b), dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;416~art18-com1-letb).
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione aggiornamento Lombardia - art. 6
Art. 6. Attivita' di aggiornamento Con riferimento ai compiti di cui al quarto e quinto capoverso del primo comma del precedente art. 2, l'Istituto: organizza, attua e, se richiesto, assiste iniziative di aggiornamento per il personale scolastico; assume iniziative e predispone strumenti ai fini del coordinamento delle attivita' di aggiornamento; promuove attivita' di formazione di esperti della ricerca, della sperimentazione e dell'aggiornamento educativi.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione aggiornamento Lombardia - art. 7
Art. 7. Risorse Per l'assolvimento dei propri compiti, l'Istituto si avvale: dell'opera del personale comandato a norma dell'[art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art16); dell'uso di laboratori di ricerca di propria istituzione; della collaborazione di cattedre e di istituti universitari, con cui stabilisce rapporti mediante apposite convenzioni; dell'opera di ispettori tecnici; della collaborazione di esperti estranei all'amministrazione, secondo accordi stipulati in base al disciplinare tipo previsto dall'[art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art16); dell'uso dei locali, attrezzature e dotazioni didattiche che le universita' e gli istituti di istruzione di ogni ordine e grado mettano a disposizione.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione aggiornamento Lombardia - art. 8
Art. 8. Organi dell'Istituto Sono organi dell'Istituto il consiglio direttivo, il presidente e il collegio dei revisori dei conti.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione aggiornamento Lombardia - art. 9
Art. 9. Consiglio direttivo Il consiglio direttivo dell'Istituto e' composto da quindici membri come previsto dall'[art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art11). I componenti del consiglio direttivo dell'Istituto durano in carica cinque anni e possono farne parte per un altro quinquennio. Il consiglio direttivo: sovrintende collegialmente alla direzione politica, tecnica ed amministrativa dell'Istituto nel quadro legislativo e normativo vigente; elegge il presidente tra i membri di nomina del Ministro della pubblica istruzione, nonche' il delegato per la conferenza dei presidenti di cui all'[art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art15), il quale resta in carica un anno e puo' essere riconfermato; puo' eleggere uno o due vice presidenti; designa, tra i propri membri, i responsabili dei servizi e, anche al di fuori dei propri membri, ma comunque tra il personale comandato presso l'ente, i responsabili delle sezioni; delibera annualmente il programma di attivita' con l'indicazione delle relative spese; delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo e le variazioni relative all'esercizio in corso, nonche' il conto consuntivo; autorizza il presidente a stare in giudizio per conto dell'Istituto e a stipulare contratti e convenzioni per l'attuazione dei fini istituzionali; autorizza il presidente a conseguire legati, ad accettare eredita' e donazioni e ad acquistare immobili; delibera circa l'alienazione dei beni immobili e l'assunzione di mutui ed obbligazioni; delibera la radiazione dei crediti riconosciuti assolutamente inesigibili; delibera l'eliminazione degli inventari e la eventuale vendita degli oggetti mobili divenuti inservibili e che non occorre ulteriormente conservare; stabilisce la somma che annualmente il presidente e' autorizzato a spendere direttamente per l'acquisto di materiale di consumo, per modesti rinnovi e completamenti del materiale didattico e tecnico-scientifico, comprese le dotazioni librarie e i periodici; designa l'istituto di credito che dovra' disimpegnare il servizio di cassa sulla base di apposita convenzione; richiede al Ministero della pubblica istruzione gli ispettori tecnici della cui opera intende avvalersi; delibera in ordine al fabbisogno di personale ispettivo, direttivo, docente e non docente da richiedere in assegnazione al Ministero della pubblica istruzione, al rinnovo dei relativi provvedimenti di comando, nonche' sulle proposte da formulare al Ministero sulle procedure concorsuali per l'assegnazione di detto personale a norma del [secondo](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art16-com2) e [terzo comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art16-com3); delibera le modifiche al presente statuto e l'adozione del regolamento interno; si pronuncia nei casi controversi sulle competenze delle sezioni e dei servizi; adotta ogni altra deliberazione occorrente per il funzionamento dell'Istituto. Le delibere del consiglio direttivo sono immediatamente esecutive, eccetto quelle previste al sesto, ottavo, nono, decimo, undicesimo capoverso le quali sono soggette all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione; quella di cui al diciottesimo capoverso per quanto riguarda le modifiche al presente statuto e' approvata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica, udito il Consiglio di Stato. Il consiglio direttivo, in rapporto all'entita' degli impegni e delle funzioni, che attribuira' ai propri membri, potra', su loro istanza, richiederne al Ministero della pubblica istruzione l'esonero parziale o totale dagli obblighi di servizio.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione aggiornamento Lombardia - art. 10
Art. 10. Adunanze e deliberazioni del consiglio direttivo Il consiglio direttivo si riunisce su convocazione del presidente, mediante preavviso di almeno cinque giorni, in via ordinaria non meno di quattro volte all'anno ed in via straordinaria quando lo richieda un terzo dei suoi componenti ovvero quando sia chiamato, su iniziativa del presidente, a ratificare i provvedimenti adottati d'urgenza dal presidente stesso a norma del successivo articolo. Alle sedute del consiglio direttivo partecipa il segretario, senza il diritto di voto. Possono parteciparvi i revisori dei conti secondo le norme vigenti e il disposto del successivo art. 12. Ogni componente del consiglio direttivo puo' proporre l'inserimento di punti all'ordine del giorno per la successiva seduta del consiglio stesso. La riunione del consiglio direttivo e' valida quando e' presente la maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni si considerano valide se adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quando specifiche norme non prevedono maggioranze diverse. In caso di parita' dei voti, prevale il voto del presidente. Per le deliberazioni concernenti l'approvazione e le modifiche dello statuto dell'istituto e del regolamento interno, l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo l'autorizzazione alla stipula di contratti e di convenzioni e richiesta la maggioranza assoluta nei componenti il consiglio direttivo. Per modificare il presente statuto occorre la presenza di almeno tre quarti dei consiglieri in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I consiglieri che non partecipano, senza valida giustificazione alle riunioni del consiglio direttivo per tre sedute ordinarie e straordinarie consecutive possono essere proposti, con deliberazione del consiglio direttivo assunta a maggioranza dei consiglieri in carica, per la dichiarazione di decadenza da rimettere al Ministro della pubblica istruzione salvo che il consiglio stesso non ritenga di mantenerli in carica nell'interesse dei suoi futuri lavori. Della decadenza viene data subito comunicazione, anche ai fini della loro sostituzione, al Ministro della pubblica istruzione e agli organi dai quali i consiglieri decaduti hanno ricevuto il mandato o la designazione. Tale sostituzione dovra' essere disposta entro un mese dalla comunicazione predetta. La stessa procedura si osserva per la sostituzione di consiglieri dimissionari.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione aggiornamento Lombardia - art. 11
Art. 11. Presidente Il presidente e' eletto dal consiglio direttivo tra i membri scelti dal Ministro della pubblica istruzione; per la sua elezione e' necessaria la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Il presidente: ha la legale rappresentanza dell'Istituto che sovrintende alle sue attivita', presiede il consiglio direttivo e propone gli argomenti da trattare nelle sedute; provvede, con la collaborazione del segretario, all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo; coordina, con la collaborazione del segretario, l'attivita' delle sezioni e dei servizi sulla base dei programmi deliberati dal consiglio direttivo; firma tutti gli atti dell'Istituto, i mandati di pagamento e gli ordini di incasso e stipula contratti e convenzioni in nome dell'Istituto, previa autorizzazione del consiglio direttivo; adotta, nei casi di urgenza, deliberazioni in materie di competenza del consiglio direttivo, che deve essere convocato entro quindici giorni per la rettifica delle deliberazioni stesse; dispone le spese per le attivita' previste dal terzo comma, dodicesimo capoverso, dell'art. 9; predispone le relazioni annuali da allegare al conto consuntivo e al bilancio di previsione, nonche' quelle relative alle variazioni di bilancio; e' il responsabile delle pubblicazioni periodiche dell'Istituto e, su conforme deliberazione del consiglio direttivo, autorizza la stampa di tutte le altre pubblicazioni dell'istituto. In caso di assenza o di impedimento, il presidente e' sostituito dal vice presidente. Il presidente cessa dall'incarico o alla scadenza del mandato del consiglio direttivo che lo ha eletto, o a seguito di dimissioni, o a seguito di voto di sfiducia di due terzi dei consiglieri in carica.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione aggiornamento Lombardia - art. 12
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