DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1987, n. 519
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 11 maggio 1951, n. 384, sull'ordinamento della Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e i segretari giudiziari, modificata dalla legge 24 febbraio 1953, n. 89;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1952, n. 756, che approva il regolamento della Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e i segretari giudiziari;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 288, e 29 ottobre 1961, n. 1355, recanti modifiche alla tabella, allegato A, annessa al predetto regolamento;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 1987;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del Tesoro;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
1.La tabella, allegato A, annessa al regolamento della Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e i segretari giudiziari, modificata con decreti del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 288, e 29 ottobre 1961, n. 1355, e' sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.
Art. 2
1.All'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1952, n. 756, che approva il regolamento della Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e i segretari giudiziari, e' aggiunto, dopo il secondo comma, il seguente: "I fondi di cui all'art. 7, lettera a, del regolamento che a chiusura dell'esercizio non risultano impegnati in confronto a quelli preventivati nei capitoli delle spese, vengono assegnati, in proporzione, ai soci collocati a riposo nell'anno di riferimento".
Art. 3
1.L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1952, n. 756, e' sostituito dal seguente: "Il premio di buonuscita previsto dall'art. 4, n. 2, della legge 11 maggio 1951, n. 384, e' corrisposto d'ufficio, previo accertamento dei presupposti per la relativa liquidazione. In caso di morte del socio, avvenuta in attivita' di servizio, il diritto al premio di buonuscita sorge nel momento del decesso e spetta agli eredi legittimi". Il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 11 dicembre 1987 COSSIGA GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia AMATO, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 dicembre 1987 Atti di Governo, registro n. 70, foglio n. 25
Allegato A
ALLEGATO A TABELLA DEL PREMIO DI BUONA USCITA da liquidarsi a favore dei soci della Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e i segretari giudiziari, a norma degli articoli 13 e 14 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1952, n. 756, e successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1961, n. 1355.
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| Anzianita' di servizio del |
| socio nel ruolo ordinario |
Livello o qualifica| delle cancellerie |Ammontare del premio
Livello 7° anni 1 L. 150.000
anni 10 L. 1.500.000
anni 20 L. 2.300.000
Livello 8° anni 30 anni 10 L. 3.100.000 L. 2.500.000
anni 20 L. 3.300.000
anni 30 L. 4.100.000
anni 40 L. 4.900.000
Livello 9° anni 10 L. 2.800.000
anni 20 L. 3.600.000
anni 30 L. 4.400.000
anni 40 L. 5.200.000
Direttore di cancelleria r.e. anni 10 L. 3.000.000
anni 20 L. 3.800.000
anni 30 L. 4.600.000
anni 40 L. 5.400.000
Direttore superiore di cancelleria r.e. anni 10 L. 3.300.000
anni 20 L. 4.100.000
anni 30 L. 4.900.000
anni 40 L. 5.700.000
Primo dirigente anni 10 L. 3.400.000
anni 20 L. 4.200.000
anni 30 L. 5.000.000
Dirigente superiore anni 10 L. 4.000.000
anni 20 L. 4.800.000
anni 30 L. 5.600.000
Visto, il Ministro di grazia e giustizia VASSALLI
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